Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1949, n. 40
Articolo 2
Versione
18 marzo 1949
Art. 1.
Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro gruppi:
gruppo A comprendente gli, impianti di rilevante importanza;
gruppo B comprendente gli impianti di media importanza;
gruppo C comprendente gli impianti di limitata importanza;
gruppo D comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.
Il gruppo A e' diviso in cinque categorie.
Il gruppo B comprende una categoria unica.
Il gruppo C e' diviso in due categorie.
Il gruppo D e' diviso in tre categorie.
L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei gruppi A, C, D, sara' fatta, in relazione alla entita' delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949