Decreto cautelare 29 aprile 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00241/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. n.-OMISSIS- per il periodo di anni uno emesso dal Questore di Lecce l’8 Aprile 2022 a carico del ricorrente e notificato al predetto in data 11 Aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 Maggio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Milli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 211/2022 (Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza del fumus boni juris necessario per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, in quanto risulta “per tabulas” che l’odierno ricorrente - Presidente della Squadra di calcio -OMISSIS- - è stato formalmente denunciato in stato di libertà all’A.G.O. dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- per i reati previsti e puniti dagli artt. 336 e 337 del codice penale “per essersi scagliato fisicamente e verbalmente contro il direttore di gara e per aver spintonato ed essersi opposto fisicamente al personale di Polizia che tentava di portare in salvo la terna arbitrale, tanto che a fatica veniva respinto dagli agenti”, e quindi appare integrata nella fattispecie concreta de qua l’ipotesi contemplata dall’art. 6 primo comma lett. a) della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 e ss.mm., statuente che il Questore può disporre il D.A.SPO. nei confronti di coloro che risultino DENUNCIATI per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Ritenute, altresì, - allo stato - infondate anche tutte le ulteriori censure formulate nel ricorso).
Vista la sentenza di merito di questa Sezione n. 323 del 22 Febbraio 2017 (resa in una fattispecie similare).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dal ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 Maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.