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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20 febbraio
2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
a mezzo della mandataria Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Robortaccio e Giovanni Lauciello
[...]
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è creditore di Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di Controparte_2
Potenza; il credito deriva da fideiussione bancaria, rilasciata in favore di
[...]
per le obbligazioni assunte da IN PA (ora srl), escussa dal creditore Controparte_4
garantito; avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione;
con atto CP_2
del 15.4.2021 ha ceduto il proprio credito, derivante dal giudizio n. 959/2013 RG del
Tribunale di Potenza (giudizio contro , a , madre del Parte_1 CP_3
legale rappresentante e dei soci della CP_2
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte attrice, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione del credito del 15.4.2021 stipulato fra CP_2
e .
[...] CP_3 e hanno contestato la sussistenza dei Controparte_2 CP_3 presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di
Potenza;
Parte attrice ha così dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia del
14.4.2021 è successivo al sorgere del credito.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016). Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che la cessione di un proprio credito, posta in essere dal debitore, sia lesiva delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
in particolare il patrimonio della CP_2
[... è gravato da numerose iscrizioni e trascrizioni.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto è successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo al cedente sia in capo alla cessionaria.
Con l'atto di cessione del credito del 15.4.2021 ha ceduto il Controparte_2
proprio credito, derivante dal giudizio n. 959/2013 RG del Tribunale di Potenza a
, madre del legale rappresentante e dei soci della CP_3 CP_2
Il giudizio n. 959/2013 RG del Tribunale di Potenza, giudizio contro Parte_1
si è concluso con sentenza n. 930/21, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n.
61/2013 e è stata condannata a pagare a la somma di euro Parte_1 CP_2
60.491,68.
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, la cessione di un credito contro un debitore solvibile, quale è una banca, quando sono in corso vari giudizio contro il proprio creditore, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a , al momento della cessione, del pregiudizio che l'atto Controparte_2
arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
è la madre e unici soci della in CP_5 CP_6 CP_7 CP_2
liquidazione, di cui è legale rappresentante, per cui sussistono Controparte_8
elementi presuntivi della scientia damni della cessionaria.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di cessione del credito del
15.4.2021 stipulato fra e . Controparte_2 CP_3
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e vanno poste a carico dei convenuti in solido, per effetto della soccombenza:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice: l'atto di cessione del credito del 15.4.2021 stipulato fra e;
Controparte_2 CP_3
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 540,00 per spese, euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20 febbraio
2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
a mezzo della mandataria Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Robortaccio e Giovanni Lauciello
[...]
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è creditore di Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di Controparte_2
Potenza; il credito deriva da fideiussione bancaria, rilasciata in favore di
[...]
per le obbligazioni assunte da IN PA (ora srl), escussa dal creditore Controparte_4
garantito; avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione;
con atto CP_2
del 15.4.2021 ha ceduto il proprio credito, derivante dal giudizio n. 959/2013 RG del
Tribunale di Potenza (giudizio contro , a , madre del Parte_1 CP_3
legale rappresentante e dei soci della CP_2
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte attrice, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione del credito del 15.4.2021 stipulato fra CP_2
e .
[...] CP_3 e hanno contestato la sussistenza dei Controparte_2 CP_3 presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di
Potenza;
Parte attrice ha così dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia del
14.4.2021 è successivo al sorgere del credito.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016). Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che la cessione di un proprio credito, posta in essere dal debitore, sia lesiva delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
in particolare il patrimonio della CP_2
[... è gravato da numerose iscrizioni e trascrizioni.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto è successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo al cedente sia in capo alla cessionaria.
Con l'atto di cessione del credito del 15.4.2021 ha ceduto il Controparte_2
proprio credito, derivante dal giudizio n. 959/2013 RG del Tribunale di Potenza a
, madre del legale rappresentante e dei soci della CP_3 CP_2
Il giudizio n. 959/2013 RG del Tribunale di Potenza, giudizio contro Parte_1
si è concluso con sentenza n. 930/21, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n.
61/2013 e è stata condannata a pagare a la somma di euro Parte_1 CP_2
60.491,68.
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, la cessione di un credito contro un debitore solvibile, quale è una banca, quando sono in corso vari giudizio contro il proprio creditore, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a , al momento della cessione, del pregiudizio che l'atto Controparte_2
arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
è la madre e unici soci della in CP_5 CP_6 CP_7 CP_2
liquidazione, di cui è legale rappresentante, per cui sussistono Controparte_8
elementi presuntivi della scientia damni della cessionaria.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di cessione del credito del
15.4.2021 stipulato fra e . Controparte_2 CP_3
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e vanno poste a carico dei convenuti in solido, per effetto della soccombenza:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice: l'atto di cessione del credito del 15.4.2021 stipulato fra e;
Controparte_2 CP_3
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 540,00 per spese, euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo