Decreto 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1934/2025
TRIBUNALE di NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis,
letto il ricorso per ingiunzione proposto dalla nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
preso atto che la parte resistente ha sede legale in Afragola (NA);
ritenuto, pertanto, che non ricorrano gli estremi che autorizzano la pronuncia del provvedimento d'ingiunzione, non essendo stata provata la competenza territoriale del foro adito;
a tal fine va, infatti, considerato che rientra tra le controversie attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, per le quali la competenza territoriale si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 413 c.p.c., quella tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del primo di accantonare presso la seconda il trattamento dovuto ai lavoratori per ferie, festività e gratifica natalizia, in quanto la è depositaria di somme, da Pt_1 corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo, sicché viene a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza o assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. lav. 11/01/1988 n. 77); con riferimento alla voce “contributi”, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 444, comma 3,
c.p.c., rispetto alla regola generale posta dal comma 1, ed anche in considerazione dell'ampio potere discrezionale che la legge attribuisce all'ente di determinare la competenza territoriale mediante l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente, deve ritenersi che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli enti pubblici che erogano prestazioni previdenziali con oneri a carico dello Stato, con la conseguenza che non è applicabile il disposto dell'art. 444, comma 3, c.p.c. in base al quale la competenza si radica in ragione dell'ufficio dell'ente previdenziale (pubblico) territorialmente competente;
ritenuto, pertanto, competente il Tribunale di Napoli Nord;
letti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
P.T.M.
rigetta la domanda per ingiunzione di pagamento.
Napoli, 04/02/2025 Il Giudice