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Sentenza 7 gennaio 2024
Sentenza 7 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa
Cristina Giusti ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n.5818/2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Parte_1
ARTICO GIUSEPPE IVAN elettivamente domiciliata come da ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2022 parte ricorrente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità, e al riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità - aveva presentato domanda CP_ amministrativa in data 25/06/2020 e, a seguito di mancata convocazione da parte dell' aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P.; all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il CTU nominato aveva ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile (valutando l'invalidità al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa). La ricorrente, ritenendo invece più gravi le proprie condizioni psicofisiche, proponeva ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., impugnando le conclusioni del ctu (anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale) e ne chiedeva l'accoglimento, con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, CP_1 con ogni conseguenza di legge.
Venivano richiesti chiarimenti al ctu nominato in fase di A.T.P. rispetto alle contestazioni mosse dalla ricorrente alla relazione da lui redatta e ai fini della valutazione della certificazione medica depositata per la valutazione dell'aggravamento. All'esito del deposito dei chiarimenti del ctu e dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
1 La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta solo nei termini che seguono.
In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., ha confermato quanto ravvisato in sede di
Atp, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa;
il ctu ha riconosciuto la ricorrente portatore di handicap, ma senza connotazione di gravità, fatto non valutato in sede di Atp. In relazione alla documentazione medica depositata a seguito del ricorso in opposizione, il ctu ha rilevato che essa non configura alcun aggravamento essendo sovrapponibile ad analoghi certificati già valutati in sede di Atp.
La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio relativa alla pensione di inabilità, all'indennità di accompagnamento e allo stato di portatore di handicap grave va respinta. Va tuttavia riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità chiesto in via subordinata e già riconosciuto in sede di ATP, con decorrenza dal 25/06/2020 per una percentuale di invalidità al 75%, e dello stato di portatrice di handicap senza connotazione di gravità. CP_ Le spese di lite vanno poste a carico di nella misura della metà e possono essere compensate per l'altra metà, atteso il riconoscimento solo del diritto all'assegno e dello stato di portatrice di handicap senza connotazione di gravità. CP_ Le spese di ctu vanno poste a carico dell' e vengono liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa
1) Accerta e dichiara che la ricorrente è invalida al 75 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, con diritto all'assegno di invalidità.
2) Rigetta nel resto il ricorso.
3) Compensa le spese di lite nella misura della metà e pone l'altra metà a carico CP_ dell' che liquida in € 600, con attribuzione;
CP_
4) Pone le spese della CTU a carico dell' che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
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