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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari –terza sezione civile- composta dai Magistrati
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta sotto il numero di ruolo 1312/2023 affari contenziosi civili, avente ad oggetto “azione per risarcimento danni” tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall' avv. Giovanni Franzese
-ricorrenti-
c/
, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Cassanelli ed avv. Pierluigi Controparte_1
Colangelo
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gilberto ed Attilio Botta CP_2
e
IL LI, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Operamolla
e
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Gozzi
e
CONDOMINIO VIA AMENDOLA N. 4 – LOTTO “C”, in Trani rappresentato e difeso dall'avv.
Costanza Manzi
-resistenti-
Conclusioni: come precisate nelle memorie difensive in atti, e richiamate da verbali in atti e dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
e proponevano azione, anche nell'interesse ed unitamente ai figli Parte_1 Parte_2
e , innanzi al Tribunale di Trani, per ottenere il risarcimento dei danni CP_1 Parte_3 subiti a cagione della intossicazione dovuta a fuoriuscita di gas per malfunzionamento della caldaia dell'appartamento preso in locazione da , proprietaria dell'immobile. CP_2 Con
La domanda risarcitoria veniva proposta anche nei confronti della e di AR IU - medico operante nel servizio di guardia medica-, posto che, nonostante l'intervento chiesto e la
Pagina 1 visita effettuata dalla predetta su tutti i componenti del nucleo familiare , veniva formulata Pt_1 una mera diagnosi di intossicazione alimentare, con prescrizione di relativi farmaci.
Si evidenziava quindi che, essendosi aggravati i sintomi, si rendeva necessario il ricovero in ospedale di tutti i membri della famiglia, ricovero protrattosi per diverso tempo, e con degenza in diversi reparti.
Il Tribunale di Trani, dopo l'espletamento di due consulenze tecniche, -sul funzionamento della caldaia e dunque sulle cause della fuoriuscita di gas, e sui danni riportati dagli attori- con la sentenza n. 1024/2016, emessa in data 14/7/2016, concludeva per il concorso di colpa della locatrice, che non aveva dotato la caldaia di aperture per la fuoriuscita del gas, quantificando la relativa percentuale al 35%; l'ulteriore percentuale del 35% veniva addebitata al conduttore
[...]
, per non aver effettuato manutenzione della caldaia;
il 30% residuo, veniva posto a carico Pt_1 Co della dott.ssa AR -rispondendo anche in solido la convenuta-, stante l'aggravamento delle conseguenze, dovuto alla errata diagnosi.
Venivano quantificati i danni di rispettiva spettanza, ed emessa pronuncia di condanna nei soli Co confronti della , della AR e della detraendo, ai fini della liquidazione delle somme CP_2 oggetto di condanna, il 35% dei relativi importi, stante la corrispondente quota di corresponsabilità individuata in capo al . Pt_1
La locatrice , proponeva appello principale, chiedendo di escludere la responsabilità CP_2 alla stessa addebitata, e sostenendo dover esser imputabile l'occorso al conduttore Parte_1
, ed alla dott.ssa AR;
in subordine si chiedeva l'accertamento di una minor quota di
[...] responsabilità a suo carico.
, e , proponevano appello incidentale, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 fine di accertare la responsabilità esclusiva della locatrice, con esclusione, quindi, del concorso di colpa.
Anche -inizialmente costituita unitamente agli altri familiari- proponeva Controparte_1 separato appello incidentale, chiedendo di porsi a carico della , il pagamento del 70% del CP_2 dovuto, e di pronunciare condanna al conseguente risarcimento, con eventuale riconoscimento del diritto di rivalsa della medesima, e nei confronti del;
veniva anche chiesto di Parte_1 accertare, per la percentuale ritenuta di giustizia, la responsabilità solidale tra proprietaria (la
) ed il conduttore (il , padre della appellante); ed ancora di disporre CP_2 Parte_1 direttamente a carico del conduttore, il pagamento dei danni per la percentuale di responsabilità del medesimo. Co
La e la dott.ssa AR, proponevano a loro volta appello incidentale, contestando l'addebito di responsabilità per errata diagnosi, sostenendo che non era facile, dall'esame dei sintomi e da quanto dichiarato dalle parti, identificare le cause del malessere.
La Corte d' Appello di Bari, con la sentenza n. 1591/2020 pubblicata il 17/9/2020, rigettava l'appello principale della , e rigettava gli appelli incidentali, salvo quello di , CP_2 Controparte_1 stabilendo che la somma a quest'ultima dovuta, fosse posta per il 70% a carico della , salvo CP_2 il diritto della di regresso verso il padre della , in quanto gravato della quota di CP_2 CP_1 responsabilità per il 35%.
, e , proponevano ricorso in cassazione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponeva ricorso incidentale. CP_2
Pagina 2 La S.C. con l'ordinanza n. 21335/2023, pubblicata il 19/7/2023, cassava con rinvio la sentenza appellata, accogliendo uno solo dei motivi proposti con il ricorso principale, e ritenendo inammissibili ed infondati i motivi del ricorso incidentale.
L'unico motivo accolto, concerneva la violazione dell'art. 2055 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c., riferita al capo della sentenza di appello che aveva accolto la richiesta di di Controparte_1 pagamento del 70% delle somme di sua spettanza, direttamente e per l'intero a carico della locatrice , con possibilità di il regresso verso il . CP_2 Parte_1
La S.C. riteneva fondato il motivo, per essere il correlato appello inammissibile per difetto di interesse.
Rilevando che non erano state poste questioni sul riparto interno tra i debitori così come ritenuto in prime cure, si considerava che la avrebbe comunque potuto chiedere l'intero importo di Pt_1 spettanza a ciascuno dei debitori obbligati in solido.
Si riteneva che non essendo prospettabile, con riferimento alla questione de qua, una ipotesi di soccombenza, l'appello dovesse vieppiù ritenersi inammissibile.
Riassumevano la causa , e , che Parte_1 Parte_2 Parte_3 concludevano chiedendo di:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , o rigettarlo nel Controparte_1 merito;
- dare atto del passaggio in giudicato di tutte le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Trani n. 1024/2016, emessa in data 14/7/2016,
- confermare quindi, la condanna di , unitamente a AR IU -quest'ultima in CP_2 solido con la al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, nella misura percentuale Pt_4 determinata in prime cure, e per gli importi quantificati, oltre al 50% delle spese di giudizio come liquidate in sentenza.
Chiedendo la condanna alle spese per tutte e tre le fasi di giudizio, e la restituzione delle somme versate a controparte, per quanto disposto dalla sentenza di secondo grado, maggiorate di interessi e rivalutazione
Si costituiva chiedendo di: Controparte_1
-“Dare atto di quanto derivi dalla sentenza di I e II grado specificando la sussistenza di una obbligazione solidale, in favore di per la somma quantificata in €.84.532,26, Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi, in capo a LI IL e , e CP_4 CP_2 [...]
. Parte_1
-Specificare la sussistenza di un conseguente obbligo risarcitorio solidale in favore di Controparte_1
quanto al danno subito, oltre interessi e rivalutazione, in capo a e quindi anche
[...] CP_2 Pa per la quota del 35 % dovuta da . Parte_1
Specificare la sussistenza di un conseguente obbligo risarcitorio solidale anche per il padre sig.
[...]
quale responsabile solidale o comunque quale responsabile per la sua quota di Parte_1 risarcimento del 35% quanto al danno subito da , oltre interessi e rivalutazione. Controparte_1
“, il tutto con vittoria di spese.
La suddetta lamentava l'assenza di una chiara pronuncia di responsabilità solidale tra tutti i soggetti individuati quali corresponsabili, e quindi anche in capo a , non avendo la Parte_1 sentenza di primo grado precisato e disposto alcunchè al riguardo, limitandosi ad indicare le singole quote di responsabilità, ma senza nulla indicare sulla responsabilità solidale.
Pagina 3 Si deduceva che per tali ragioni era stato proposto l'appello incidentale, chiedendo l'accertamento anche dell'obbligo per il padre del pagamento della propria quota parte di danno Parte_1
(35%), onde poter ottenere l'integrale ristoro dei danni, insuscettibile di soddisfazione in mancanza di una chiara pronuncia -nella sentenza di primo grado- nei confronti del , e della Pt_1 indicazione della responsabilità solidale del medesimo.
Ed ancora si precisava che, sempre al fine di ottenere l'integrale ristoro, era stato chiesto anche che la quota parte dovuta dal , (35%), fosse corrisposta dalla danneggiante Pt_1 CP_2
[... (responsabile al 35%), con addebito alla medesima del 70% del dovuto, salvo rivalsa verso il
, precisando comunque di aver agito per far valere la responsabilità solidale. Pt_1
Si sosteneva peraltro che la stessa S.C. aveva, nella pronuncia resa, riconosciuto per implicito la sussistenza della solidarietà, avendo ritenuto inammissibile l'appello incidentale de quo, proprio perché avente ad oggetto una richiesta volta a regolamentare una situazione già ex lege disciplinata, ed avendo la S.C., comunque confermato tale diritto e possibilità, e la configurabilità della solidarietà fra i tre debitori di specie, e quindi il diritto per la , di ottenere dal padre- Pt_1 corresponsabile il ristoro del 35% del danno subito.
Si sosteneva non esservi stata soccombenza nell'appello, posto che le richieste formulate erano volte ad ottenere chiarimenti sulla solidarietà e sulla possibilità di esigere le spettanze da uno dei co-debitori -salvo rivalsa interna-, avendo ottenuto risposta in tal senso sia dalla Corte d' Appello, sia dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva , chiedendo di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità per CP_2 quanto occorso, e di rigettare la domanda risarcitoria proposta;
ed in via subordinata, di accertare e dichiarare la prevalente responsabilità di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e , e della dott.ssa AR IU, e comunque di ridurre la percentuale di Controparte_1 responsabilità addebitata alla . CP_2
Si costituiva AR IU chiedendo, in recepimento delle statuizioni della pronuncia della S.C., la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali, e con condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di secondo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento. Co
La costituendosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da , Controparte_1
e di confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui poneva a carico in solido della Co dott.ssa AR e della la quota di responsabilità del 30% del danno, accertando la natura parziaria dell'obbligazione, rispetto alle restanti quote, poste a carico di altri soggetti.
Si costituiva il Condominio di cui in epigrafe, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, facendo presente che la pronuncia della S.C. non aveva riguardato i capi della sentenza riferibili alla posizione al Condominio stesso, chiedendo quindi la conferma del relativo passaggio in giudicato.
***************************************************
Le questioni in controversia, e la decisione da adottare al riguardo, vanno valutate ed assunte alla stregua di quanto considerato e deciso dalla S.C. con la sentenza di annullamento con rinvio, avendo la Corte territoriale, ed in sede di rinvio, l'obbligo di uniformarsi alla regula juris enunciata dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c.
Pagina 4 Va quindi considerato che la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla , CP_2 ritenendo l'infondatezza dei relativi motivi;
deve in conseguenza ritenersi che le questioni e richieste riproposte dalla predetta, con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, non sono più suscettibili di valutazione, dovendo esser confermato il decisum di primo grado.
La S.C. ha invece accolto il ricorso principale degli odierni riassumenti, ritenendo la fondatezza di uno solo dei motivi addotti, e, nella specie, quello concernente la violazione degli articoli 2055 c.c. e
100 e 112 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello, di accoglimento della richiesta di
, di pagamento del 70% delle somme di sua spettanza, direttamente e per Controparte_1
l'intero dalla locatrice , salvo il suo regresso verso il padre per la quota CP_2 Parte_1 parte.
Le valutazioni del giudizio di rinvio attengono quindi al dictum di specie, ed alle considerazioni formulate dalla S.C.
Da quanto innanzi discende che tutte le ulteriori questioni già oggetto di decisione, devono ritenersi definitivamente acclarate, essendosi formato il relativo giudicato, in mancanza di apposita impugnazione, o comunque essendo le correlate richieste state già oggetto della pronuncia della
S.C. -che ha rigettato i relativi motivi di impugnazione (della )-, e perché in ogni caso non CP_2 riproposte.
Deve al riguardo rilevarsi che pur essendo pacifico che (Cassazione civile , sez. II , 30/10/2024 ,
n. 28021) “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”, occorre comunque considerare che (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6527) il giudizio di rinvio deve avvenire entro i limiti imposti dalla sentenza di annullamento, posto che “Il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito e interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione”; ed ancora, ed in particolare, che
(Cassazione civile sez. II, 31/01/2025, n.2365) la rilevabilità del giudicato deve essere coordinata con l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, atteso che “In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente
l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o
Pagina 5 rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.
Peraltro (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n. 23290) il giudice di rinvio ha poteri limitati in base al motivo dell'annullamento.
Ed infatti in caso di accoglimento (come nel caso di specie) del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In caso di annullamento per vizi di motivazione -ipotesi che non ricorre nella specie-, il Giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Per quanto innanzi, deve ritenersi che le questioni concernenti l'addebito dell'occorso, la individuazione e ripartizione delle relative responsabilità, e la quantificazione dei danni di spettanza indicati nella sentenza resa dal Tribunale, e la estraneità del Condominio chiamato in giudizio, devono ritenersi acclarate ed insuscettibili di ulteriori valutazioni.
Va peraltro rilevato che la sola -a differenza delle ulteriori parti che hanno chiesto la CP_2 conferma di quanto deciso in primo grado- ha, con la costituzione nel giudizio di riassunzione, reiterato le richieste di accertamento sull'assenza di responsabilità per quanto occorso, e di rigetto della domanda risarcitoria proposta, o in subordine di accertamento della prevalente responsabilità di , , e , e della dott.ssa Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
AR IU, e di riduzione della percentuale di responsabilità addebitata alla . CP_2
Al riguardo deve esser ribadito che la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla , CP_2 dovendosi per l'effetto ritenere essere, nei confronti della medesima, state acclarate le questioni poste, e dovendosi la decisione assunta al riguardo dalla S.C., ritenere confermativa di quanto ritenuto sui profili ed addebiti di responsabilità, e riflessi dannosi.
Tutto quanto innanzi rilevato, porta a concludere in conformità a quanto già ritenuto sulla
[... infondatezza dell'appello principale proposto da , e gli appelli incidentali proposti da CP_2
, , e non essendo Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3 peraltro state formulate ulteriori richieste e poste ulteriori questioni, salvo -come testè rilevato- che dalla , che, peraltro, si è limitata a reiterare le richieste già oggetto del precedente appello CP_2 senza null'altro aggiungere;
tali richieste sono già state vagliate negativamente, e le relative doglianze sono state oggetto della pronuncia reiettiva resa in sede di legittimità.
Residua pertanto la valutazione sull'appello incidentale della . Controparte_1
L'appello di specie, corrispondentemente accolto con la sentenza cassata, è stato dalla S.C. ritenuto inammissibile per difetto di interesse.
La pronuncia a rendersi in sede di rinvio non potrà che seguire quanto constatato dalla S.C., non essendo suscettibili di valutazione ed accoglimento le richieste riproposte dalla con la Pt_1 comparsa di costituzione del giudizio di riassunzione.
Va peraltro considerato che la ha in primo grado agito unitamente ai familiari, chiedendo Pt_1 la condanna risarcitoria nei confronti delle controparti, ed addebitando alle medesime la responsabilità per l'occorso.
Pagina 6 Il Tribunale, pronunciandosi in conformità alle richieste, ha condannato le controparti al pagamento dei danni, liquidando gli importi computati, con riduzione del 35%, per aver riconosciuto il concorso del conduttore misura testè indicata- nella determinazione Controparte_6 dell'evento dannoso.
La condanna è stata quindi emessa nei confronti della (per il 35% di responsabilità) e CP_2 Co della AR e della (per il 30%).
Solo in parte motiva, è stata comunque determinata la quota parte di responsabilità (35%) del genitore , senza poi procedere ad alcuna declaratoria. Parte_1
La decisione del Tribunale deve ritenersi corretta, posto che, in mancanza di una apposita richiesta
-accertativa della responsabilità del , e condannatoria nei confronti del medesimo-, non Pt_1 avrebbe potuto disporre in tal senso.
Nel successivo giudizio di appello, si è poi costituita autonomamente, rispetto agli Controparte_1 altri familiari, formulando richieste differenti, rispetto a quanto oggetto di conclusioni e istanze del primo grado.
La suddetta ha quindi chiesto di condannare la locatrice al 70%, con eventuale CP_2 riconoscimento della possibilità di rivalsa, o comunque di pronunciare, in via subordinata, per la percentuale ritenuta di giustizia, la responsabilità solidale tra proprietaria e conduttore -il padre Di
ed, in via ulteriormente subordinata, di disporre direttamente a carico del Parte_1 conduttore il pagamento dei danni, nella percentuale di responsabilità addebitata al medesimo
La sentenza di appello annullata ha accolto l'impugnazione incidentale, con riferimento alla richiesta di condanna della , al pagamento dei danni in favore della nella misura del CP_2 Pt_1
70%, salvo il diritto di regresso nei confronti del . Pt_1
La S.C., ha invece ritenuto tale appello inammissibile, rilevando peraltro che l'appellante de qua, non aveva formulato alcuna richiesta sul riparto interno di responsabilità, già oggetto della decisione di primo grado.
La S.C. ha constatato la carenza di interesse con riferimento alla domanda della , Pt_1 considerando al riguardo che il creditore (nella specie la medesima ) può esigere l'intera Pt_1 prestazione anche da uno solo dei debitori solidali.
La S.C. ha al riguardo ritenuto che trattandosi di richiesta connaturata alla obbligazione solidale, non dovesse esser fatta valere con una impugnazione;
è stata pertanto ravvisata la carenza di interesse.
Non è stata peraltro riscontrata una ipotesi di soccombenza -nel grado precedente- della , Pt_1 che potesse giustificare l'appello, avendo la S.C. rilevato che comunque la aveva Pt_1 beneficiato della pronuncia risarcitoria, e che non aveva sollevato questioni sulla determinazione del relativo ammontare.
Viste le valutazioni e conclusioni della S.C., la Corte non potrà che prenderne atto, confermando, nella presente decisione, la ritenuta inammissibilità.
Non sono pertanto, suscettibili di accoglimento le richieste formulate dalla . Pt_1
Tale ultima, costituendosi nel giudizio di rinvio, ha riproposto le stesse questioni già vagliate in sede di legittimità, e che hanno portato la S.C. a concludere per la mancanza di interesse ed inammissibilità dell'appello.
Va peraltro ed al riguardo rilevato che l'art. 2055 c.c. prevede espressamente che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Pagina 7 La solidarietà è dunque prevista ex lege, laddove sia ravvisabile l'unicità del fatto dannoso, e l'imputabilità a più persone, come constatato nel caso di specie.
Peraltro, vanno al riguardo richiamate alcune pronunce della S.C. (tra le altre SSUU n.
13143/2022, sez. III, n. 20170/2024, n. 5475/2023, e n. 2066/2018) che affrontano le questioni relative alla individuazione e ripartizione delle corresponsabilità, ed alla correlata solidarietà.
La ha, con la costituzione nel giudizio di riassunzione, insistito -nonostante quanto già Pt_1 deciso e precisato dalla S.C. al riguardo- nelle richieste volte ad ottenere la declaratoria della corresponsabiità solidale, anche in capo al padre;
ed ancora finalizzate ad ottenere Parte_1
[... pronuncia che specificasse l'obbligo risarcitorio di , anche per la quota dovuta da CP_2
. Parte_1
Tali questioni sono -si ribadisce- già state oggetto di verifica dalla S.C., non potendo quindi, per quanto già in precedenza evidenziato, esser riproposte in questa sede.
Va peraltro considerato che non possono ritenersi ammissibili pronunce -e correlate richieste- che comportino una mera valutazione interpretativa e chiarificatrice rispetto a quanto già deciso, potendo esser formulare valutazioni e assunte decisioni, su impugnazioni proposte contro pronunce sfavorevoli, e che sanciscano la soccombenza della parte, soccombenza che nella specie la S.C. ha ritenuto non esser ravvisabile.
Alla declaratoria de qua, consegue la diversa regolamentazione, rispetto a quella data con la sentenza annullata, sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, va rilevato che la Corte aveva, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, condannato al pagamento in favore di del 50% delle spese legali CP_2 Controparte_1 così come liquidate in primo grado, e cioè in complessivi € 4.000,00, di cui € 375,00 per esborsi,
[... oltre iva e cap, dichiarando il diritto di di agire in via di regresso nei confronti di CP_2
nella misura del 50% delle spese così come riconosciute e liquidate in primo grado. Parte_1
Quanto alle spese di lite del giudizio di secondo grado, la Corte aveva disposto la condanna dell'appellante principale , in solido con gli appellanti incidentali , CP_2 Parte_1
; e al pagamento delle spese del Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3 presente grado di giudizio in favore della sig.ra , con distrazione in favore dei Controparte_1 procuratori antistatari della stessa, liquidando dette spese in complessivi € 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori come per legge.
Entrambe le valutazioni non possono essere condivise, posto che è venuta meno la relativa base fondante, id est l'accoglimento dell'appello della . Pt_1
Per quanto riguarda la prima, va quindi confermata la disciplina delle spese di lite data con la sentenza di primo grado, che, disponendo la compensazione al 50%, poneva le spese residue a Con carico in solido della , AR e vista la soccombenza e responsabilità riconosciuta. CP_2
Tanto consegue alla declaratoria di inammissibilità dell'appello di , oltre che al Controparte_1 rigetto di tutti gli ulteriori appelli, che quindi comporta la conferma di quanto disposto in prime cure, anche sulla regolamentazione delle spese di lite.
Per le spese di appello, potrà, vista la reciproca soccombenza per inammissibilità e rigetto di tutti gli appelli, principale e incidentali, disporsi la integrale compensazione delle spese.
Tale conclusione induce a disporre la compensazione delle spese di lite anche per il presente giudizio, e per il giudizio di Cassazione, in considerazione e conseguenza della valutazione uniforme
Pagina 8 e complessiva delle vicende ed esiti processuali, delle posizioni assunte dalle parti, e della infondatezza dei relativi assunti, in quanto riferiti alle rispettive impugnazioni rivelatesi infondate, ed inammissibili -per la Parte_1
Va peraltro considerato che la questione in controversia ha interessato esclusivamente i rapporti Pa tra la , il padre , e la , non essendo state coinvolte le posizioni della CP_1 Pt_1 CP_2 Co AR e della e neppure del Condominio, nei confronti del quale alcuna richiesta era stata formulata nel precedente giudizio di appello, così come nel presente giudizio.
Va, in conseguenza dell'avvenuto annullamento della pronuncia di appello, disposta la condanna alla restituzione della somma di € 7.000,00 più accessori, da parte dei legali distrattari avv. Enzo
Cassanelli ed avv. Pierluigi Colangelo, ai quali sono stati pagati i relativi importi, ed a favore di CP_
, , , e CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5
nei limiti di quanto dai predetti corrisposto, con maggiorazione degli interessi legali dalla data
[...] di avvenuto pagamento, sino alla effettiva restituzione.
Si rileva al riguardo che (Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n. 21972) “Nell'ipotesi di riforma
o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389
c.p.c.)”.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della , ed alla pronuncia di rigetto resa sugli Pt_1 appelli -principale ed incidentale- proposti dalle ulteriori parti, consegue inoltre previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002> la declaratoria per il pagamento della somma di importo pari al contributo unificato già versato dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto in conseguenza della pronuncia n. 21335/2023 del 19/7/2023 emessa il dalla Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza n. 1591/2020 del 17/9/2020, emessa dalla Corte di Appello di Bari, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
[...
- rigetta l'appello principale proposto da , nonché gli appelli incidentali proposti da CP_2
, ; e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3
- compensa integralmente le spese del precedente giudizio di appello;
- dichiara che ognuna delle parti , , , ed CP_2 Controparte_1 Controparte_5 CP_3 unitariamente , , è tenuta, per quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- compensa integralmente tra le parti, le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio;
- condanna i difensori di , avv.ti Enzo Cassanelli e. Pierluigi Colangelo, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 7.000,00 più accessori, a favore di , CP_2 Pt_1
Pagina 9 , , e nei limiti di quanto Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3 dai suddetti corrisposto, con maggiorazione sulle predette somme, degli interessi legali dalla data di avvenuto pagamento, sino alla effettiva restituzione
Così deciso in Bari, addì 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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