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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2299/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca
Arenosto
Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Carpiano (MI), Via Liguria n.21, con il patrocinio dell'Avv. Maria Francesca Cardillo
Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da atto depositato telematicamente, chiedendo che venga pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune
1 accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. I figli minori e verranno collocati in via prevalente presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione sita in Carpiano (MI), Via Liguria n. 21, in comproprietà tra coniugi, la quale rimarrà assegnata alla SI sino alla vendita dell'immobile, che avverrà entro e non oltre giugno CP_1
2025 (come da preliminare sottoscritto dalle parti); successivamente, i minori verranno collocati prevalentemente presso la madre nella nuova dimora oggetto di preliminare di acquisto sottoscritta dalla SI , la quale ha già versato la caparra. Detto immobile è sito in Vidigulfo Via CP_1
Giuseppe di Vittorio n. 4, privo di ipoteca volontaria poiché in assenza di mutuo.
4. Il padre, salvo diversi e migliori accordi potrà vedere e frequentare i figli secondo il seguente calendario:
a) weekend alternati, dal sabato alle ore 10.00 sino al lunedì mattina, quando il padre si farà carico di accompagnare i figli presso i comprensori scolastici o la dimora materna;
b) nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterno, il martedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà presso i comprensori scolastici o dimora materna ed il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30;
c) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materno, due giorni infrasettimanali ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo alle ore 10.00 quando il padre li riaccompagnerà presso la dimora materna.
d) In ogni caso, per quanto concerne le festività:
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana di vacanza con un genitore (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre) e la seconda con l'altro (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche).
- Nelle vacanze pasquali, i giorni saranno ripartiti in eguale misura tra i genitori (dal Giovedì Santo alla Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro), con alternanza, negli anni, per il giorno di Pasqua.
A partire dall'anno 2028, l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso con un genitore, ad anni alterni.
- Il carnevale, le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente e secondo il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 settimane consecutive, ad agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto concerne le vacanze 2025, i genitori seguiranno il seguente calendario: a giugno, il signor starà con i Pt_1
figli il weekend dal 7 al 9 giugno e dal 14 al 16 giugno (fermi restando i tempi di competenza paterni
2 infrasettimanali); dal 17 giugno la SI partirà con i figli per la Sicilia per stare con loro CP_1
sino al 31 luglio.
La SI , durante detto periodo (dal 17 giugno al 31 luglio 2025), accompagnerà a sue CP_1
spese i figli a Carpiano affinché questi possano trascorrere i compleanni con i genitori ( Per_1
compie gli anni il 20 luglio mentre il 06 luglio) nei weekend dal 5 luglio ore 10.00 al 7 Per_2
luglio ore 8.00 e dal 19 luglio ore 10.00 al 21 luglio ore 8.00. A tal fine, la SI si impegna CP_1
ad acquistare i biglietti aerei per tali periodi entro e non oltre il 30 marzo 2025; laddove la SI
non provveda, i biglietti verranno acquistati direttamente dal signor e l'esborso CP_1 Pt_1
sostenuto verrà ripetuto nei confronti della SI in sede di rogito della casa famigliare che CP_1
avverrà entro e non oltre giugno 2025.
Per quanto riguarda il periodo agosto 2025, il padre starà con i figli dal 31 luglio al 18 agosto;
lo stesso li preleverà e li riaccompagnerà a Tremestieri presso la casa della nonna materna.
5. Il signor verserà alla SI , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 CP_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...]) entro il giorno 30 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento ordinario indiretto per i figli (250,00 euro ciascuno); tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
6. Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Lodi, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet)
3 imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
7. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI . CP_1
8. Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la SI con la CP_1 sottoscrizione del presente accordo rinuncia all'assegno di mantenimento per sé ed il signor Pt_1
rinuncia al credito vantato nei confronti della SI , pari alla somma complessiva di circa CP_1
euro 4.980,00, dovuto a titolo di spese legali per la soccombenza nella procedura di separazione giudiziale e arretrati per la quota di mutuo di sua competenza dal mese di luglio 2024 sino alla vendita dell'immobile.
9. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
10. Spese di lite compensate.
4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, l'affido condiviso dei figli ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre, l'assegnazione della casa familiare, sino alla vendita della stessa, alla moglie, la regolamentazione del diritto di visita come da calendario proposto, l'attribuzione alla moglie di €
400,00 ( di cui 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico nella misura del 50%, la revoca del contributo al mantenimento per la sig.ra , la rinuncia all'assegno divorzile e il consenso di CP_1
entrambi genitori al rilascio del passaporto dei minori valido per l'espatrio.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato che la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 66.2024 depositata il 24.01.2024 e passata in giudicato il
24.07.2024; che a seguito della pubblicazione della stessa, la moglie ha manifestato un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte avanzate dal ricorrente nell'interesse dei figli minori, rifiutando qualsiasi accordo, e ha continuato a svolgere l'attività di estetista presso il domicilio, evitando di cercare una stabile occupazione lavorativa.
2. Con comparsa di risposta depositata il 12.02.2025 si è costituita che ha Controparte_1
domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità da questo richiesti, l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 700,00 per entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre ed il restante 30% a carico della stessa, il rigetto della domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della moglie e il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di importo pari a €
200,00.
3. All'udienza del 14.03.2025 sono state sentite le parti, che, all'esito di ampia discussione, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione in decisione.
Per l'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato una nota congiunta con la quale hanno precisato le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di cessazione
5 degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mascalucia (CT) in data 11.06.2014 (atto iscritto al n. 23, parte II, serie A, anno 2014 nei registri di stato civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli il 20.07.2018 e il 06.07.2022. Per_1 Per_2
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 66.2024 depositata il 24.01.2024 e passata in giudicato il 24.07.2024.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso che lo stato di separazione si è protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dagli atti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente dei figli minori, regime di frequentazione con i genitori e mantenimento degli stessi sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Non si è provveduto all'audizione dei minori, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al loro interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in Mascalucia il 11.06.2014 (atto iscritto al n. 23, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2014 nei registri di stato civile del predetto Comune);
2) dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza;
3) dispone che la casa coniugale sita in Carpiano (MI), Via Liguria n. 21 sia assegnata a CP_1
sino alla vendita dell'immobile che avverrà entro e non oltre giugno 2025;
[...]
4) dispone le frequentazioni dei figli minori e con il padre secondo il seguente Per_1 Per_2
calendario:
a) weekend alternati, dal sabato alle ore 10.00 sino al lunedì mattina, quando il padre si farà carico di accompagnare i figli presso i comprensori scolastici o la dimora materna;
6 b) nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterno, il martedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà presso i comprensori scolastici o dimora materna ed il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30;
c) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materno, due giorni infrasettimanali ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo alle ore 10.00 quando il padre li riaccompagnerà presso la dimora materna.
d) In ogni caso, per quanto concerne le festività:
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana di vacanza con un genitore (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre) e la seconda con l'altro (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche).
- Nelle vacanze pasquali, i giorni saranno ripartiti in eguale misura tra i genitori (dal Giovedì Santo alla Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro), con alternanza, negli anni, per il giorno di Pasqua.
A partire dall'anno 2028, l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso con un genitore, ad anni alterni.
- Il carnevale, le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente e secondo il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 settimane consecutive, ad agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per quanto concerne le vacanze 2025, i genitori seguiranno il seguente calendario: a giugno, il signor tarà con i figli il weekend dal 7 al 9 giugno e dal 14 al 16 giugno (fermi restando i tempi di Pt_1
competenza paterni infrasettimanali); dal 17 giugno la SI partirà con i figli per la Sicilia CP_1
per stare con loro sino al 31 luglio.
La SI , durante detto periodo (dal 17 giugno al 31 luglio 2025), accompagnerà a sue spese CP_1
i figli a Carpiano affinché questi possano trascorrere i compleanni con i genitori ( compie Per_1
gli anni il 20 luglio mentre il 06 luglio) nei weekend dal 5 luglio ore 10.00 al 7 luglio ore Per_2
8.00 e dal 19 luglio ore 10.00 al 21 luglio ore 8.00. A tal fine, la SI si impegna ad CP_1
acquistare i biglietti aerei per tali periodi entro e non oltre il 30 marzo 2025; laddove la SI CP_1 non provveda, i biglietti verranno acquistati direttamente dal signor e l'esborso sostenuto Pt_1
verrà ripetuto nei confronti della SI in sede di rogito della casa famigliare che avverrà CP_1
entro e non oltre giugno 2025. Per quanto riguarda il periodo agosto 2025, il padre starà con i figli dal 31 luglio al 18 agosto;
lo stesso li preleverà e li riaccompagnerà a Tremestieri presso la casa della nonna materna.
7 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima (IBAN
[...]) entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità di cui al protocollo del Tribunale di Milano;
5) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Controparte_1
6) prende atto della rinuncia da parte di all'assegno di mantenimento per sé, Controparte_1
della rinuncia di al credito vantato nei confronti della SI , pari Parte_1 CP_1
alla somma complessiva di circa € 4.980,00 dovuto a titolo di spese legali per la soccombenza nella procedura di separazione giudiziale e arretrati per la quota di mutuo di sua competenza dal mese di luglio 2024 sino alla vendita dell'immobile;
7) prende atto della reciproca rinuncia delle parti all'assegno divorzile;
8) compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mascalucia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2299/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca
Arenosto
Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Carpiano (MI), Via Liguria n.21, con il patrocinio dell'Avv. Maria Francesca Cardillo
Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da atto depositato telematicamente, chiedendo che venga pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune
1 accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. I figli minori e verranno collocati in via prevalente presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione sita in Carpiano (MI), Via Liguria n. 21, in comproprietà tra coniugi, la quale rimarrà assegnata alla SI sino alla vendita dell'immobile, che avverrà entro e non oltre giugno CP_1
2025 (come da preliminare sottoscritto dalle parti); successivamente, i minori verranno collocati prevalentemente presso la madre nella nuova dimora oggetto di preliminare di acquisto sottoscritta dalla SI , la quale ha già versato la caparra. Detto immobile è sito in Vidigulfo Via CP_1
Giuseppe di Vittorio n. 4, privo di ipoteca volontaria poiché in assenza di mutuo.
4. Il padre, salvo diversi e migliori accordi potrà vedere e frequentare i figli secondo il seguente calendario:
a) weekend alternati, dal sabato alle ore 10.00 sino al lunedì mattina, quando il padre si farà carico di accompagnare i figli presso i comprensori scolastici o la dimora materna;
b) nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterno, il martedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà presso i comprensori scolastici o dimora materna ed il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30;
c) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materno, due giorni infrasettimanali ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo alle ore 10.00 quando il padre li riaccompagnerà presso la dimora materna.
d) In ogni caso, per quanto concerne le festività:
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana di vacanza con un genitore (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre) e la seconda con l'altro (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche).
- Nelle vacanze pasquali, i giorni saranno ripartiti in eguale misura tra i genitori (dal Giovedì Santo alla Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro), con alternanza, negli anni, per il giorno di Pasqua.
A partire dall'anno 2028, l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso con un genitore, ad anni alterni.
- Il carnevale, le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente e secondo il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 settimane consecutive, ad agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto concerne le vacanze 2025, i genitori seguiranno il seguente calendario: a giugno, il signor starà con i Pt_1
figli il weekend dal 7 al 9 giugno e dal 14 al 16 giugno (fermi restando i tempi di competenza paterni
2 infrasettimanali); dal 17 giugno la SI partirà con i figli per la Sicilia per stare con loro CP_1
sino al 31 luglio.
La SI , durante detto periodo (dal 17 giugno al 31 luglio 2025), accompagnerà a sue CP_1
spese i figli a Carpiano affinché questi possano trascorrere i compleanni con i genitori ( Per_1
compie gli anni il 20 luglio mentre il 06 luglio) nei weekend dal 5 luglio ore 10.00 al 7 Per_2
luglio ore 8.00 e dal 19 luglio ore 10.00 al 21 luglio ore 8.00. A tal fine, la SI si impegna CP_1
ad acquistare i biglietti aerei per tali periodi entro e non oltre il 30 marzo 2025; laddove la SI
non provveda, i biglietti verranno acquistati direttamente dal signor e l'esborso CP_1 Pt_1
sostenuto verrà ripetuto nei confronti della SI in sede di rogito della casa famigliare che CP_1
avverrà entro e non oltre giugno 2025.
Per quanto riguarda il periodo agosto 2025, il padre starà con i figli dal 31 luglio al 18 agosto;
lo stesso li preleverà e li riaccompagnerà a Tremestieri presso la casa della nonna materna.
5. Il signor verserà alla SI , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 CP_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...]) entro il giorno 30 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento ordinario indiretto per i figli (250,00 euro ciascuno); tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
6. Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Lodi, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet)
3 imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
7. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI . CP_1
8. Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la SI con la CP_1 sottoscrizione del presente accordo rinuncia all'assegno di mantenimento per sé ed il signor Pt_1
rinuncia al credito vantato nei confronti della SI , pari alla somma complessiva di circa CP_1
euro 4.980,00, dovuto a titolo di spese legali per la soccombenza nella procedura di separazione giudiziale e arretrati per la quota di mutuo di sua competenza dal mese di luglio 2024 sino alla vendita dell'immobile.
9. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
10. Spese di lite compensate.
4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, l'affido condiviso dei figli ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre, l'assegnazione della casa familiare, sino alla vendita della stessa, alla moglie, la regolamentazione del diritto di visita come da calendario proposto, l'attribuzione alla moglie di €
400,00 ( di cui 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico nella misura del 50%, la revoca del contributo al mantenimento per la sig.ra , la rinuncia all'assegno divorzile e il consenso di CP_1
entrambi genitori al rilascio del passaporto dei minori valido per l'espatrio.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato che la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 66.2024 depositata il 24.01.2024 e passata in giudicato il
24.07.2024; che a seguito della pubblicazione della stessa, la moglie ha manifestato un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte avanzate dal ricorrente nell'interesse dei figli minori, rifiutando qualsiasi accordo, e ha continuato a svolgere l'attività di estetista presso il domicilio, evitando di cercare una stabile occupazione lavorativa.
2. Con comparsa di risposta depositata il 12.02.2025 si è costituita che ha Controparte_1
domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità da questo richiesti, l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 700,00 per entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre ed il restante 30% a carico della stessa, il rigetto della domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della moglie e il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di importo pari a €
200,00.
3. All'udienza del 14.03.2025 sono state sentite le parti, che, all'esito di ampia discussione, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione in decisione.
Per l'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato una nota congiunta con la quale hanno precisato le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di cessazione
5 degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mascalucia (CT) in data 11.06.2014 (atto iscritto al n. 23, parte II, serie A, anno 2014 nei registri di stato civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli il 20.07.2018 e il 06.07.2022. Per_1 Per_2
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 66.2024 depositata il 24.01.2024 e passata in giudicato il 24.07.2024.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso che lo stato di separazione si è protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dagli atti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente dei figli minori, regime di frequentazione con i genitori e mantenimento degli stessi sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Non si è provveduto all'audizione dei minori, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al loro interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in Mascalucia il 11.06.2014 (atto iscritto al n. 23, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2014 nei registri di stato civile del predetto Comune);
2) dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza;
3) dispone che la casa coniugale sita in Carpiano (MI), Via Liguria n. 21 sia assegnata a CP_1
sino alla vendita dell'immobile che avverrà entro e non oltre giugno 2025;
[...]
4) dispone le frequentazioni dei figli minori e con il padre secondo il seguente Per_1 Per_2
calendario:
a) weekend alternati, dal sabato alle ore 10.00 sino al lunedì mattina, quando il padre si farà carico di accompagnare i figli presso i comprensori scolastici o la dimora materna;
6 b) nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterno, il martedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà presso i comprensori scolastici o dimora materna ed il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30;
c) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materno, due giorni infrasettimanali ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo alle ore 10.00 quando il padre li riaccompagnerà presso la dimora materna.
d) In ogni caso, per quanto concerne le festività:
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana di vacanza con un genitore (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre) e la seconda con l'altro (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche).
- Nelle vacanze pasquali, i giorni saranno ripartiti in eguale misura tra i genitori (dal Giovedì Santo alla Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro), con alternanza, negli anni, per il giorno di Pasqua.
A partire dall'anno 2028, l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso con un genitore, ad anni alterni.
- Il carnevale, le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente e secondo il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 settimane consecutive, ad agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per quanto concerne le vacanze 2025, i genitori seguiranno il seguente calendario: a giugno, il signor tarà con i figli il weekend dal 7 al 9 giugno e dal 14 al 16 giugno (fermi restando i tempi di Pt_1
competenza paterni infrasettimanali); dal 17 giugno la SI partirà con i figli per la Sicilia CP_1
per stare con loro sino al 31 luglio.
La SI , durante detto periodo (dal 17 giugno al 31 luglio 2025), accompagnerà a sue spese CP_1
i figli a Carpiano affinché questi possano trascorrere i compleanni con i genitori ( compie Per_1
gli anni il 20 luglio mentre il 06 luglio) nei weekend dal 5 luglio ore 10.00 al 7 luglio ore Per_2
8.00 e dal 19 luglio ore 10.00 al 21 luglio ore 8.00. A tal fine, la SI si impegna ad CP_1
acquistare i biglietti aerei per tali periodi entro e non oltre il 30 marzo 2025; laddove la SI CP_1 non provveda, i biglietti verranno acquistati direttamente dal signor e l'esborso sostenuto Pt_1
verrà ripetuto nei confronti della SI in sede di rogito della casa famigliare che avverrà CP_1
entro e non oltre giugno 2025. Per quanto riguarda il periodo agosto 2025, il padre starà con i figli dal 31 luglio al 18 agosto;
lo stesso li preleverà e li riaccompagnerà a Tremestieri presso la casa della nonna materna.
7 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima (IBAN
[...]) entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità di cui al protocollo del Tribunale di Milano;
5) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Controparte_1
6) prende atto della rinuncia da parte di all'assegno di mantenimento per sé, Controparte_1
della rinuncia di al credito vantato nei confronti della SI , pari Parte_1 CP_1
alla somma complessiva di circa € 4.980,00 dovuto a titolo di spese legali per la soccombenza nella procedura di separazione giudiziale e arretrati per la quota di mutuo di sua competenza dal mese di luglio 2024 sino alla vendita dell'immobile;
7) prende atto della reciproca rinuncia delle parti all'assegno divorzile;
8) compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mascalucia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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