Art. 2.
Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facolta' di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facolta' di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.