Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1984, n. 725
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 novembre 1984
Art. 2.
Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facolta' di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 14 novembre 1984