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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra con sede in Parte_1
Lamezia
Terme, via Milite Ignoto, n. 12/14, in persona del legale rappresentante (C.F. e PARTITA IVA Parte_2
), rappresentata e difesa, sia congiuntamente P.IVA_1 che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe SARDO e dall'Avv.
Francesco FODARO
- appellante
e con sede in Reggio Emilia, via Controparte_1
Emilia San Pietro n. 4, capitale sociale euro 332.392.107,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia P.IVA_2
REA n. RE – 219769, in persona del Dott. in CP_2 qualità di procuratore della in forza delle CP_3 determinazioni assunte da e di cui al Controparte_1
Verbale n. 384 del 21/10/2021, rappresentata e difesa dall'avvocato l'avv. Roberto Franco del Foro di Vibo Valentia
( ), e elettivamente domiciliata, giusta CodiceFiscale_1 procura alla lite contestuale al presente atto, presso la casella di posta elettronica del nominato difensore nonché presso lo Studio Email_1
Legale sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
- appellata
OGGETTO: azione di accertamento invalidità contrattuali e ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'appellata sentenza
n. 584/2022 pubblicata il 13/07/2022 resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Lamezia Terme –Sezione Civile, in composizione del GOT D.ssa M. Leone, nella causa iscritta al
n°1649/2007 R.G.A.C., notificata a mezzo pec in data 8.2.2023 ad istanza del difensore di controparte, statuire come segue: preliminarmente ritenuta, rispettivamente, utilizzabile la documentazione posta a fondamento della Ctu redatta dal Dr.
depositata in data 24.10.2014 e valido tale Persona_1 elaborato, come in atti, accogliere le conclusioni rassegnante
pag. 2/13 dall'odierna appellante, già parte attrice nel giudizio di primo grado, che qui si trascrivono:
“contrariis rejectis, accogliere la domanda attrice, accertando
l'entità del complessivo credito di restituzione, sia per capitale che per interessi, considerati questi ultimi alla data della notificazione del presente atto che compete alla
[...]
e nei confronti del per Parte_1 Controparte_1 quanto evidenziato in narrativa;
conseguentemente e per
l'effetto, Voglia condannare il al pronto Controparte_1 ed immediato pagamento delle somme dovute con interessi legali dal giorno di ogni singola operazione indebitamente effettuata e sino a quello dell'effettivo ed integrale soddisfo, nonché con la produzione degli interessi anatocistici dalla data della odierna domanda giudiziale ex art. 1283 c.c., su tutte le somme per interessi maturate e maturande per più di sei mesi a partire dalla detta data e con capitalizzazione semestrale sino al soddisfo”.
- in via subordinata, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali ed indi accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado da distrarsi ex art.93 c.p.c. ai difensori antistatari nonché di CTU”.
Per l'appellata: “ chiede che la Corte d'appello Controparte_1
adita – accerti e dichiari nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale proposta da “ , con tutte le Parte_1 conseguenze di legge;
- per l'effetto, condanni parte attrice alla soccombenza per non aver fornito adeguata prova del diritto azionato e del relativo fatto costitutivo;
pag. 3/13 - accerti e dichiari la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi utilizzato dalla banca convenuta ai fini della determinazione, alle singole scadenze, del saldo di conto corrente, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati ed è stato dichiarato legittimo e lecito, in maniera pressoché costante, dalla giurisprudenza che nel tempo si è occupata della materia.
In via subordinata
– limiti in ogni caso i diritti di credito eventualmente riconosciuti in favore della società correntista al periodo successivo alla maturata prescrizione, a far tempo e nel limite del decennio anteriore alla notifica della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa per il doppio grado del giudizio”.
pag. 4/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La società attrice ha inteso esercitare, con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, azione per l'accertamento di invalidità contrattuali e per la ripetizione di pagamenti ritenuti indebiti relativamente a diversi rapporti di conto corrente variamente numerati, denunciando illegittime pratiche relative a capitalizzazione trimestrale, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto. In via istruttoria, produceva alcuni estratti conto “relativi ai rapporti intercorsi tra le parti”, chiedendo disporsi CTU contabile per l'accertamento dell'entità dei crediti reclamati dal cliente e ordinarsi alla banca di esibire gli estratti conto degli ultimi dieci anni.
Si costituiva il , resistendo alla domanda, Controparte_1 ritenuta infondata, eccependo la prescrizione, opponendosi alla chiesta CTU, in assenza di allegazioni, in funzione esplorativa, e anche all'ordine di esibizione di cui all'art. 210
c.p.c., trattandosi di documentazione in possesso del correntista, e non potendo il giudice – operando in supplenza
– fornire aiuto alla parte in una generica ricerca della prova.
Il giudice istruttore, con ordinanza 24.7.2008, replicata il
30.9.2009 su richiesta di revisione da parte della banca, ancora una volta il 31.10.2011, nonché da ultimo all'udienza del 6.2.2013, con ordinanza da parte di altro giudice titolare della causa, invitava l'istituto convenuto a produrre in giudizio gli estratti conto relativi al decennio anteriore alla domanda,
pag. 5/13 con riferimento ai rapporti oggetto di lite e disponeva CTU di natura contabile.
Ancora un diverso giudice istruttore, con riserva sciolta il
27.1.2015, dichiarava la nullità dello svolto accertamento tecnico, per aver il consulente utilizzato documenti prodotti dalla parte attrice senza autorizzazione e non accettati dalla banca, al contempo rinnovando l'ordine di esibizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
10.11.2021 e la sentenza (rigetto della domanda e compensazione delle spese) pubblicata il 13.7.2022.
2.
Avverso la sentenza di primo grado, con atto notificato in data 28 febbraio 2023, ha proposto impugnazione la società
, censurando la sentenza nelle parti in cui: Parte_1
a) rigettava la domanda, non tenendo conto del principio di non contestazione;
b) dichiarava inutilizzabile la documentazione acquisita dal CTU nel corso delle operazioni peritali;
c) riconosceva come tempestiva l'eccezione di nullità della consulenza da parte della banca convenuta;
replicando tutte le richieste e osservazioni dell'originario atto di citazione.
La società appellante ha chiesto quindi la revoca della sentenza impugnata, ritenendo di aver assolto ad ogni onere probatorio su di essa incombente, quale attrice del processo, chiedendo alla Corte adita di accertare l'entità del complessivo credito vantato e condannare la banca al pagamento delle somme dovute.
pag. 6/13 Ancora una volta, resiste . Controparte_1
Dopo un cambio di relatore, per la soppressione della terza sezione ove originariamente era stato incardinato il processo, la causa perviene ora all'attenzione del collegio, per essere decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è infondato, poiché l'attrice non ha prodotto la documentazione probatoria minima e necessaria ai fini del decidere.
Dall'ordine di esibizione ribadito (ma sempre puntualmente contestato dall'istituto di credito) a più riprese in primo grado e rimasto ineseguito, non possono trarsi elementi di giudizio.
Secondo principio consolidato, in materia di onere probatorio, il potere conferito al giudice dall'art. 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo l'esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando la parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio. Conseguentemente, l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. poteva essere accolta soltanto nel caso in cui il cliente non avesse potuto assolvere l'onere probatorio con altro mezzo e, quindi, procurarsi pag. 7/13 aliunde la documentazione bancaria che intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale. Trattandosi di documentazione periodicamente consegnata al cliente dalla banca, l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza e non può supplire alle carenze probatorie, nel rispetto del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.. Peraltro,
l'ordine di esibizione andava in ogni caso preceduto da una richiesta stragiudiziale, prevista dall'art. 119 TUB.
Né è contestabile quanto stabilito dalla sentenza impugnata circa le sorti della consulenza tecnica d'ufficio, svolta su documentazione prodotta informalmente e unilateralmente dalla parte.
aveva prodotto nel termine assegnato le Controparte_1 proprie osservazioni denunciando, alla prima udienza successiva al deposito della relazione tecnica, in data
13.1.2015, vizio di validità della CTU, richiedendo e ottenendo l'immediata dichiarazione di nullità della medesima, per avere il consulente acquisito documentazione dalla parte attrice
“non autorizzata a tal fine e prima dell'inizio delle operazioni peritali”. Ancor prima, con comunicazione PEC del 19 settembre 2014, delle ore 19:26, il difensore della banca rivolgeva al C.T.U. specifico quesito in merito alla
“documentazione esibita” al fine di far notare al consulente che “nessun consenso è stato prestato alla consultazione o tampoco acquisizione di altra documentazione rispetto a quella prodotta in giudizio”, contestando l'esito della rielaborazione tecnica che ha rideterminato il saldo, non sulla base di documentazione agli atti di causa ma di documentazione pag. 8/13 al di fuori di ogni forma di contraddittorio (la contestazione si trova in allegato alla risposta del CTU alle osservazioni depositate in cancelleria il 24.10.2014). Il consulente in effetti precisava che antecedentemente alla data fissata per le operazioni peritali, un dipendente della Pt_1 si recava senza alcun preavviso presso il suo studio,
[...] recapitando 343 fogli riproducenti gli estratti conto oggetto di perizia;
di avere pertanto ritenuto di svolgere l'indagine sul esibito, nell'interesse della giustizia, tenuto conto anche dell'ordine di esibizione emanato dal giudice della causa.
Va osservato, in termini generali, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che in relazione alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. La giurisprudenza di legittimità compendia la regola in questi termini essenziali ed inequivoci: chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34427 del
23.11.2022).
pag. 9/13 4.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
Nessun potere spetta al C.T.U. di acquisire autonomamente ed al di fuori di ogni regola che disciplina il contraddittorio le prove che la parte onerata ha omesso di produrre, pur avendone al disponibilità; ad ogni modo, nel caso che ci occupa, di tale omissione e della successiva irrituale acquisizione degli estratti conto da parte del consulente, la banca appellata ha sporto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, immediata e tempestiva denuncia.
Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia viene confermato l'orientamento tradizionale in base al quale i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c. 2 c.p.c., trattando di una forma di nullità che viene sanata se non è eccepita nella prima difesa utile. Viene ribadito che la condotta del consulente che utilizzi documenti non prodotti dalle parti senza previamente attivare il confronto con essi non lede un interesse del processo, ma un diritto disponibile delle parti, per cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario apprendere, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della
pag. 10/13 domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
L'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass.
SS.UU., sentenza n. 3086/2022).
Il principio che si ricava dalla fonte nomofilattica è pertanto quello secondo cui il consulente nominato dal tribunale non poteva legittimamente porre a base della propria indagine il blocco di fogli prodotto nel suo studio tre giorni prima dell'inizio delle operazioni, senza il consenso della parte controinteressata e se – come nel caso di specie regolarmente avvenuto – sia stata puntualmente formulata la relativa obiezione, la consulenza è (e deve essere dichiarata, come puntualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado) nulla.
Il consulente, che aveva originariamente a disposizione soltanto 32 fogli, non era in grado – se non attraverso l'illegittima integrazione – di accertare quanto allegato in citazione dalla parte istante. La domanda, pertanto va considerata priva di elementi probatori, essendo tenuto l'attore a dimostrare i fatti costituivi dell'azione esperita e dovendo egli provare sia l'avvento pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa (Cass., n. 30713 del 27.11.2018).
Per tali motivi l'appello viene pertanto respinto.
pag. 11/13 5.
Per quanto concerne le spese, va ribadita anche in questo grado di giudizio la compensazione operata in sentenza, sulla quale è intervenuta acquiescenza da parte della banca, per i medesimi motivi addotti dal giudice di prime cure (complessità delle questioni affrontate, mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio, comportamento processuale poco collaborativo di parte convenuta).
Atteso il tenore della decisione, deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 584/2022 emessa il 13.7.2022 dal Tribunale di
Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 13/13
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra con sede in Parte_1
Lamezia
Terme, via Milite Ignoto, n. 12/14, in persona del legale rappresentante (C.F. e PARTITA IVA Parte_2
), rappresentata e difesa, sia congiuntamente P.IVA_1 che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe SARDO e dall'Avv.
Francesco FODARO
- appellante
e con sede in Reggio Emilia, via Controparte_1
Emilia San Pietro n. 4, capitale sociale euro 332.392.107,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia P.IVA_2
REA n. RE – 219769, in persona del Dott. in CP_2 qualità di procuratore della in forza delle CP_3 determinazioni assunte da e di cui al Controparte_1
Verbale n. 384 del 21/10/2021, rappresentata e difesa dall'avvocato l'avv. Roberto Franco del Foro di Vibo Valentia
( ), e elettivamente domiciliata, giusta CodiceFiscale_1 procura alla lite contestuale al presente atto, presso la casella di posta elettronica del nominato difensore nonché presso lo Studio Email_1
Legale sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
- appellata
OGGETTO: azione di accertamento invalidità contrattuali e ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'appellata sentenza
n. 584/2022 pubblicata il 13/07/2022 resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Lamezia Terme –Sezione Civile, in composizione del GOT D.ssa M. Leone, nella causa iscritta al
n°1649/2007 R.G.A.C., notificata a mezzo pec in data 8.2.2023 ad istanza del difensore di controparte, statuire come segue: preliminarmente ritenuta, rispettivamente, utilizzabile la documentazione posta a fondamento della Ctu redatta dal Dr.
depositata in data 24.10.2014 e valido tale Persona_1 elaborato, come in atti, accogliere le conclusioni rassegnante
pag. 2/13 dall'odierna appellante, già parte attrice nel giudizio di primo grado, che qui si trascrivono:
“contrariis rejectis, accogliere la domanda attrice, accertando
l'entità del complessivo credito di restituzione, sia per capitale che per interessi, considerati questi ultimi alla data della notificazione del presente atto che compete alla
[...]
e nei confronti del per Parte_1 Controparte_1 quanto evidenziato in narrativa;
conseguentemente e per
l'effetto, Voglia condannare il al pronto Controparte_1 ed immediato pagamento delle somme dovute con interessi legali dal giorno di ogni singola operazione indebitamente effettuata e sino a quello dell'effettivo ed integrale soddisfo, nonché con la produzione degli interessi anatocistici dalla data della odierna domanda giudiziale ex art. 1283 c.c., su tutte le somme per interessi maturate e maturande per più di sei mesi a partire dalla detta data e con capitalizzazione semestrale sino al soddisfo”.
- in via subordinata, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali ed indi accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado da distrarsi ex art.93 c.p.c. ai difensori antistatari nonché di CTU”.
Per l'appellata: “ chiede che la Corte d'appello Controparte_1
adita – accerti e dichiari nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale proposta da “ , con tutte le Parte_1 conseguenze di legge;
- per l'effetto, condanni parte attrice alla soccombenza per non aver fornito adeguata prova del diritto azionato e del relativo fatto costitutivo;
pag. 3/13 - accerti e dichiari la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi utilizzato dalla banca convenuta ai fini della determinazione, alle singole scadenze, del saldo di conto corrente, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati ed è stato dichiarato legittimo e lecito, in maniera pressoché costante, dalla giurisprudenza che nel tempo si è occupata della materia.
In via subordinata
– limiti in ogni caso i diritti di credito eventualmente riconosciuti in favore della società correntista al periodo successivo alla maturata prescrizione, a far tempo e nel limite del decennio anteriore alla notifica della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa per il doppio grado del giudizio”.
pag. 4/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La società attrice ha inteso esercitare, con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, azione per l'accertamento di invalidità contrattuali e per la ripetizione di pagamenti ritenuti indebiti relativamente a diversi rapporti di conto corrente variamente numerati, denunciando illegittime pratiche relative a capitalizzazione trimestrale, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto. In via istruttoria, produceva alcuni estratti conto “relativi ai rapporti intercorsi tra le parti”, chiedendo disporsi CTU contabile per l'accertamento dell'entità dei crediti reclamati dal cliente e ordinarsi alla banca di esibire gli estratti conto degli ultimi dieci anni.
Si costituiva il , resistendo alla domanda, Controparte_1 ritenuta infondata, eccependo la prescrizione, opponendosi alla chiesta CTU, in assenza di allegazioni, in funzione esplorativa, e anche all'ordine di esibizione di cui all'art. 210
c.p.c., trattandosi di documentazione in possesso del correntista, e non potendo il giudice – operando in supplenza
– fornire aiuto alla parte in una generica ricerca della prova.
Il giudice istruttore, con ordinanza 24.7.2008, replicata il
30.9.2009 su richiesta di revisione da parte della banca, ancora una volta il 31.10.2011, nonché da ultimo all'udienza del 6.2.2013, con ordinanza da parte di altro giudice titolare della causa, invitava l'istituto convenuto a produrre in giudizio gli estratti conto relativi al decennio anteriore alla domanda,
pag. 5/13 con riferimento ai rapporti oggetto di lite e disponeva CTU di natura contabile.
Ancora un diverso giudice istruttore, con riserva sciolta il
27.1.2015, dichiarava la nullità dello svolto accertamento tecnico, per aver il consulente utilizzato documenti prodotti dalla parte attrice senza autorizzazione e non accettati dalla banca, al contempo rinnovando l'ordine di esibizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
10.11.2021 e la sentenza (rigetto della domanda e compensazione delle spese) pubblicata il 13.7.2022.
2.
Avverso la sentenza di primo grado, con atto notificato in data 28 febbraio 2023, ha proposto impugnazione la società
, censurando la sentenza nelle parti in cui: Parte_1
a) rigettava la domanda, non tenendo conto del principio di non contestazione;
b) dichiarava inutilizzabile la documentazione acquisita dal CTU nel corso delle operazioni peritali;
c) riconosceva come tempestiva l'eccezione di nullità della consulenza da parte della banca convenuta;
replicando tutte le richieste e osservazioni dell'originario atto di citazione.
La società appellante ha chiesto quindi la revoca della sentenza impugnata, ritenendo di aver assolto ad ogni onere probatorio su di essa incombente, quale attrice del processo, chiedendo alla Corte adita di accertare l'entità del complessivo credito vantato e condannare la banca al pagamento delle somme dovute.
pag. 6/13 Ancora una volta, resiste . Controparte_1
Dopo un cambio di relatore, per la soppressione della terza sezione ove originariamente era stato incardinato il processo, la causa perviene ora all'attenzione del collegio, per essere decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è infondato, poiché l'attrice non ha prodotto la documentazione probatoria minima e necessaria ai fini del decidere.
Dall'ordine di esibizione ribadito (ma sempre puntualmente contestato dall'istituto di credito) a più riprese in primo grado e rimasto ineseguito, non possono trarsi elementi di giudizio.
Secondo principio consolidato, in materia di onere probatorio, il potere conferito al giudice dall'art. 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo l'esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando la parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio. Conseguentemente, l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. poteva essere accolta soltanto nel caso in cui il cliente non avesse potuto assolvere l'onere probatorio con altro mezzo e, quindi, procurarsi pag. 7/13 aliunde la documentazione bancaria che intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale. Trattandosi di documentazione periodicamente consegnata al cliente dalla banca, l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza e non può supplire alle carenze probatorie, nel rispetto del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.. Peraltro,
l'ordine di esibizione andava in ogni caso preceduto da una richiesta stragiudiziale, prevista dall'art. 119 TUB.
Né è contestabile quanto stabilito dalla sentenza impugnata circa le sorti della consulenza tecnica d'ufficio, svolta su documentazione prodotta informalmente e unilateralmente dalla parte.
aveva prodotto nel termine assegnato le Controparte_1 proprie osservazioni denunciando, alla prima udienza successiva al deposito della relazione tecnica, in data
13.1.2015, vizio di validità della CTU, richiedendo e ottenendo l'immediata dichiarazione di nullità della medesima, per avere il consulente acquisito documentazione dalla parte attrice
“non autorizzata a tal fine e prima dell'inizio delle operazioni peritali”. Ancor prima, con comunicazione PEC del 19 settembre 2014, delle ore 19:26, il difensore della banca rivolgeva al C.T.U. specifico quesito in merito alla
“documentazione esibita” al fine di far notare al consulente che “nessun consenso è stato prestato alla consultazione o tampoco acquisizione di altra documentazione rispetto a quella prodotta in giudizio”, contestando l'esito della rielaborazione tecnica che ha rideterminato il saldo, non sulla base di documentazione agli atti di causa ma di documentazione pag. 8/13 al di fuori di ogni forma di contraddittorio (la contestazione si trova in allegato alla risposta del CTU alle osservazioni depositate in cancelleria il 24.10.2014). Il consulente in effetti precisava che antecedentemente alla data fissata per le operazioni peritali, un dipendente della Pt_1 si recava senza alcun preavviso presso il suo studio,
[...] recapitando 343 fogli riproducenti gli estratti conto oggetto di perizia;
di avere pertanto ritenuto di svolgere l'indagine sul esibito, nell'interesse della giustizia, tenuto conto anche dell'ordine di esibizione emanato dal giudice della causa.
Va osservato, in termini generali, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che in relazione alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. La giurisprudenza di legittimità compendia la regola in questi termini essenziali ed inequivoci: chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34427 del
23.11.2022).
pag. 9/13 4.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
Nessun potere spetta al C.T.U. di acquisire autonomamente ed al di fuori di ogni regola che disciplina il contraddittorio le prove che la parte onerata ha omesso di produrre, pur avendone al disponibilità; ad ogni modo, nel caso che ci occupa, di tale omissione e della successiva irrituale acquisizione degli estratti conto da parte del consulente, la banca appellata ha sporto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, immediata e tempestiva denuncia.
Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia viene confermato l'orientamento tradizionale in base al quale i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c. 2 c.p.c., trattando di una forma di nullità che viene sanata se non è eccepita nella prima difesa utile. Viene ribadito che la condotta del consulente che utilizzi documenti non prodotti dalle parti senza previamente attivare il confronto con essi non lede un interesse del processo, ma un diritto disponibile delle parti, per cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario apprendere, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della
pag. 10/13 domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
L'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass.
SS.UU., sentenza n. 3086/2022).
Il principio che si ricava dalla fonte nomofilattica è pertanto quello secondo cui il consulente nominato dal tribunale non poteva legittimamente porre a base della propria indagine il blocco di fogli prodotto nel suo studio tre giorni prima dell'inizio delle operazioni, senza il consenso della parte controinteressata e se – come nel caso di specie regolarmente avvenuto – sia stata puntualmente formulata la relativa obiezione, la consulenza è (e deve essere dichiarata, come puntualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado) nulla.
Il consulente, che aveva originariamente a disposizione soltanto 32 fogli, non era in grado – se non attraverso l'illegittima integrazione – di accertare quanto allegato in citazione dalla parte istante. La domanda, pertanto va considerata priva di elementi probatori, essendo tenuto l'attore a dimostrare i fatti costituivi dell'azione esperita e dovendo egli provare sia l'avvento pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa (Cass., n. 30713 del 27.11.2018).
Per tali motivi l'appello viene pertanto respinto.
pag. 11/13 5.
Per quanto concerne le spese, va ribadita anche in questo grado di giudizio la compensazione operata in sentenza, sulla quale è intervenuta acquiescenza da parte della banca, per i medesimi motivi addotti dal giudice di prime cure (complessità delle questioni affrontate, mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio, comportamento processuale poco collaborativo di parte convenuta).
Atteso il tenore della decisione, deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 584/2022 emessa il 13.7.2022 dal Tribunale di
Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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