Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2021, proposto da Block Stem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 6498 del 5.2.2021, con cui l'intimata Amministrazione comunale di Fasano ha riscontrato l'istanza della ricorrente del 20.1.2021 di annullamento in autotutela della nota comunale prot. n. 57036 del 9.12.2020;
- della predetta nota prot. n. 57036 del 9.12.2020, con cui l'Amministrazione comunale di Fasano ha invitato la ricorrente a provvedere alla rimozione del «manufatto esistente (chiosco bar)»;
- ove occorra, della e-mail con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 57036/2020;
- della determinazione n. 2365 del 7.12.2020 (successivamente conosciuta) con cui il Dirigente p.t. del Settore Assistenza Organi Istituzionali SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano ha approvato il « Bando e Disciplinare di gara, per l'affidamento in concessione/gestione della Villa Comunale, denominata “Parco delle Rimembranze”, compresa tra Viale della Resistenza, Via Collodi, Viale Unità d'Italia e Via Nazionale dei Trulli, con la realizzazione di un manufatto precario/amovibile per la somministra-zione di alimenti e bevande, da posizionare in sostituzione di quello esistente », nella parte in cui ha modificato i criteri indicati dalla delibera giuntale d'indirizzo n. 281 del 12.11.2020 prevedendo che « la spesa per lo smaltimento del vecchio manufatto precario esistente re-sta a carico del vecchio gestore [e, dunque, della ricorrente: n.d.r.] e non del Concessionario »;
- ove occorra e nei limiti dell'interesse, di tutti gli allegati alla predetta determinazione n. 2365 del 7.12.2020;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la società ricorrente:
- di aver acquisito nell’anno 2013 l’azienda avente ad oggetto l’attività di bar e cartoleria esercitata dalla precedente titolare (signora Marilena Pinto) all’interno della Villa comunale di Fasano, denominata Parco delle Rimembranze, e di aver ottenuto dal Comune di Fasano la voltura della concessione n. 24/2011 che alla stessa faceva capo, con il rilascio dell’autorizzazione n. 19/2013 all’occupazione di 30 mq di suolo pubblico “in via permanente”;
- di aver comunicato con nota del 4 aprile 2019 all’amministrazione comunale di non poter riaprire il chiosco - bar, perchè da un’approfondita analisi costi-benefici non vi erano le condizioni per un restauro del manufatto, non essendo stata effettuata dal Comune la complessiva riqualificazione e manutenzione del Parco;
- che con successiva nota del 12 marzo 2020 il Comune ha comunicato alla ricorrente che l’autorizzazione rilasciata nel 2013 era scaduta (atteso che l’autorizzazione della dante causa, a cui la nuova titolare era subentrata, aveva durata quinquennale) e quindi la società non aveva titolo ad occupare il suolo pubblico all’interno del Parco, dando alla stessa un termine di 10 giorni per rimuovere la struttura, pena intervento diretto dell’amministrazione; il Comune ha contestualmente contestato alla società di non aver mai avviato l’attività, di non aver prodotto attestazione di voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica e acqua né ottemperato al pagamento delle tasse dovute;
- di aver chiesto una proroga in via permanente della concessione, istanza che è stata respinta con determinazione n. 799 dell’8 maggio 2020, con la quale l’amministrazione ha altresì nuovamente dato atto dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione e dell’obbligo per la ditta di rimuovere integralmente il chiosco bar installato nel Parco, in condizioni di degrado e abbandono in quanto da tempo inutilizzato.
La ricorrente ha impugnato tale atto avanti a questo TAR con ricorso assunto a ruolo con il NRG 604/2020, dichiarato perento con decreto decisorio 16 dicembre 2025, n. 153.
Soggiunge la deducente che nelle more del menzionato giudizio il Comune ha avviato il procedimento per l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione dell’area pubblica del Parco della Rimembranza, prevedendo altresì la realizzazione di un nuovo manufatto precario/amovibile destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.
Con delibera della Giunta comunale n. 281 del 12 novembre 2020 sono stati dettati appositi indirizzi al responsabile del Settore Suap-patrimonio per l’affidamento in concessione dell’area; tra questi la Giunta ha disposto che il nuovo concessionario debba provvedere a proprie spese allo smaltimento del manufatto precario già esistente nell’area.
Lamenta la società ricorrente che con determina n. 2365 del 7 dicembre 2020, impugnata con il presente gravame, il dirigente competente ha disatteso le direttive della Giunta, prevedendo che le spese di smaltimento del vecchio manufatto non siano a carico del nuovo concessionario ma del vecchio gestore. Con nota del 9 dicembre 2020 il medesimo dirigente ha poi invitato Block Stem s.r.l. a rimuovere il chiosco bar entro 30 giorni, pena rimozione forzata a cura dell’amministrazione e con spese a carico della società.
La ricorrente ha chiesto all’amministrazione l’annullamento in autotutela di tale atto. Con nota del 5 febbraio 2021 il dirigente ha ribadito le sue determinazioni, richiamando il precedente provvedimento del 7 dicembre 2020, che già aveva disposto in tal senso, nonchè il positivo vaglio della nota del 12 marzo 2020 effettuato, seppure solo in sede cautelare, nell’ambito del giudizio NRG 604/2020.
La deducente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando in sintesi che:
- il dirigente è tenuto ad attuare e rispettare gli indirizzi della Giunta comunale e non può, come accaduto, apportarvi motu proprio , delle modifiche;
- il provvedimento dirigenziale è affetto altresì da grave carenza motivazionale, perché giustifica l’indicazione contrastante con le volizioni giuntali richiamando oscure “esigenze di cautela dell’amministrazione”, che non risultano meglio comprensibili;
- la precedente determinazione del 12 marzo 2020, citata nell’atto comunale impugnato, che già prevedeva gli oneri di rimozione del manufatto a carico del gestore uscente, è antecedente alla delibera di indirizzo della Giunta e quindi risulta da questa superata.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Fasano.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026.
La difesa di parte ricorrente ha ivi eccepito la tardività della memoria comunale del 29 gennaio 2026 e, quindi, la sua inutilizzabilità. La causa è stata quindi introitata per la decisione.
DIRITTO
In limine litis va accolta l’eccezione in rito sollevata dalla parte ricorrente e va dichiarata l’inutilizzabilità processuale della memoria depositata dal Comune di Fasano in data 29 gennaio 2026 per violazione del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., che assume carattere perentorio (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 30 gennaio 2026, n. 197; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 4 novembre 2024, n. 5897). Di tale memoria non si terrà pertanto conto ai fini della decisione.
Nel merito il ricorso è infondato.
Vero è che in base al principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione e alle disposizioni del TUEL che vi danno attuazione, alla Giunta, in quanto organo di governo del Comune, è demandata l’adozione degli atti di indirizzo, che gli organi dirigenziali hanno il compito di eseguire ed attuare, ma altrettanto incontestato è che ai dirigenti è riservata la responsabilità dell’attività di gestione.
Nel caso di specie va rilevato che l’imputazione al gestore uscente delle spese di rimozione del chiosco-bar rimasto a lungo inutilizzato e ammalorato era già prevista nella determinazione dirigenziale n. 799 del 9 maggio 2020, mai impugnata dalla ricorrente.
Risulta inoltre dirimente la circostanza che, come evidenziato con ordinanza cautelare n. 458 del 9 luglio 2020 resa nel giudizio RG 604/2020 parimenti promosso dall’odierna ricorrente, il Regolamento Comunale per la occupazione di suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 16/10/2012, vigente all’epoca del rilascio della concessione del 2013, stabiliva che le occupazioni permanenti non possono avere durata superiore a cinque anni e, ulteriormente, che il regolamento per la tassa e l’occupazione del suolo pubblico del comune di Fasano (art. 12) prevedeva espressamente che il concessionario ha l’obbligo di:
“ f) eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate;
g) riconsegnare l’area alla scadenza dell’occupazione nello stato e condizioni originari, fatte salve le eventuali migliorie debitamente autorizzate, apportate a sua cura e spese ”.
L’obbligo di rimozione del manufatto discende pertanto direttamente dalle disposizioni regolamentari del Comune, cui si è informata la determinazione dirigenziale impugnata.
Del resto il mancato rinnovo, la scadenza o la decadenza della concessione rendono l’occupazione dell’area abusiva, legittimando l’ente pubblico a richiederne lo sgombero.
Pertanto con riguardo all’imputazione dell’onere di rimozione del manufatto esistente, la direttiva della Giunta comunale non può ritenersi vincolante ma meramente indicativa, residuando in capo al dirigente l’adozione degli atti gestionali necessari per darvi attuazione, nel rispetto della normativa e delle regole che presidiano un’efficiente gestione anche contabile dell’attività amministrativa dell’Ente; sotto tale profilo va rilevato che per analoghe ragioni la determina dirigenziale ha modificato anche un’altra indicazione operativa (ovvero l’entità della polizza assicurativa) prevista dalla direttiva di Giunta, nel pieno rispetto delle prerogative e competenze dirigenziali connesse alle attività di natura gestionale.
Laddove traduce l’indirizzo politico in atti concreti il dirigente ha infatti il potere di intervenire sugli aspetti tecnici e di dettaglio; ciò può comportare anche l’adeguamento dell’indirizzo giuntale laddove questo si ponga in contrasto con la normativa o non rispetti i vincoli di spesa.
In conclusione per le considerazioni esposte gli atti impugnati resistono alle censure dedotte nel gravame; il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della accertata tardività delle difese comunali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | ON SC |
IL SEGRETARIO