Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1983, n. 2239
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Sentenza 29 marzo 1983

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Ai sensi dell'art. 8 della previgente legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269), corrispondente all'art. 19 di quella vigente (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634), l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (sebbene non corrispondenti al titolo ed alla Forma apparenti), da individuare mediante una valutazione globale dei patti negoziali secondo le regole generali di ermeneutica contrattuale, con esclusione degli elementi estrinsechi desumibili aliunde e con irrilevanza degli eventuali scopi ulteriori indirettamente perseguiti. In relazione a detto criterio, siffatta indagine deve riguardare unicamente il contenuto dell'atto quale risulta essere nella sua realtà effettuale e non solo verbale, mentre la ricerca trascendente il titolo e la Forma apparenti è giustificata in quanto sia configurabile un contrasto tra il documento ed il reale negozio voluto dalle parti. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente esclusa dalla decisione impugnata la ravvisabilità in una dichiarazione unilaterale di recesso da una società, ai fini della tassazione con l'imposta di registro, anche della cessione di una quota sociale). ( V 2039/81, mass n 412759; ( V 221/81, mass n 410629; ( V 1430/80, mass n 404976; ( V 2053/74, mass n 370337).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1983, n. 2239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2239
    Data del deposito : 29 marzo 1983

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