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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 8.8.2024 da
C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria
Pozzi, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele, n. 253, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Fiorenzuola D'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Chinelli, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Milano, Via Uberto Visconti di
Modrone,n. 2, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato. - RESISTENTE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 13.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 8.8.2024 Parte_1
deduceva: che dalla relazione sentimentale intrattenuta con il signor Persona_1 era nata, l'8.8.2021, la figlia che in data 30.11.2022 entrambe le parti, assistite dai Per_2
rispettivi Difensori, avevano sottoscritto un accordo in ordine alle modalità di affidamento e mantenimento della minore nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita;
che la convivenza tra le parti era proseguita sino al mese di aprile 2023, ma dal novembre
2022 sino all'aprile 2023 il signor aveva vessato e prevaricato la ricorrente Per_1
facendola sentire un elemento di disturbo nella di lei abitazione;
che il signor mai Per_1
aveva mostrato un forte attaccamento nei confronti della figlia tanto che, durante il Per_2
breve periodo di convivenza tra le parti, la ricorrente aveva dovuto far fronte da sola a tutte le necessità occorrenti per la figlia;
che essa ricorrente occupava un immobile sito in
Gossolengo, in comodato d'uso essenzialmente gratuito, essendo di proprietà della nonna materna a cui veniva riconosciuto un rimborso economico mensile, oltre che una somma a titolo di assicurazione sulla casa;
che il predetto immobile era adibito a casa familiare ed il signor durante la breve convivenza con la ricorrente aveva goduto di tutte le Per_1
comodità senza contribuire minimamente alle voci di spesa;
che le condizioni contenute negli accordi di negoziazione assistita denotavano la mancanza di lucidità da parte della ricorrente, la quale vi aveva aderito solo al fine di chiudere un percorso di vita cercando di dimenticare le ansie ed i turbamenti patiti durante la convivenza con il signor Per_1
che essa ricorrente aveva necessità di regolamentare le modalità di gestione della minore anche perché il signor essendosi trasferito presso altra Regione, per vedere e Per_1 frequentare la figlia era costretto a chiedere la disponibilità dei genitori e dunque della loro abitazione;
che le condizioni di cui alla negoziazione assistita non avevano tenuto conto dell'andamento del rapporto tra padre e figlia e delle reali intenzioni del resistente in merito alle proprie scelte di vita;
che il signor stante la scelta di trasferirsi nel Per_1
Comune di Edolo (BS), non era in grado di dare attuazione agli accordi intercorsi, peraltro mai rispettati;
che ogni decisione presa nell'interesse della minore incombeva sulla ricorrente, la quale oltre a provvedere alla di lei crescita e formazione, provvedeva in via prevalente al suo sostentamento;
che la retribuzione mensile della ricorrente ammontava ad Euro 1.400,00 circa e quella del signor era pari ad Euro 1.700,00 circa;
che Per_1
l'agire del signor denotava un totale disinteresse nei confronti della figlia, anche Per_1
tenuto conto che allo stato il resistente non richiedeva neppure di interagire con la figlia attraverso chiamate video.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva di sentire disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza anagrafica presso la madre, Per_2
regolamentazione del diritto di visita del padre e contributo da porre a carico del padre in misura pari ad Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, con obbligo in capo ad entrambe le parti di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio e di fornire il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità nell'interesse della figlia minore.
Con decreto in data 12.8.2024, veniva fissata l'udienza del 26.11.2024 per la comparizione personale delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria in data 18.10.2024 si costituiva in giudizio Persona_1
contestando integralmente quanto dedotto da controparte nel ricorso, in particolare precisando: che l'accordo di Negoziazione Assistita era stato raggiunto in seguito ad una lunga trattativa, soprattutto grazie alla disponibilità del signor che aveva accettato Per_1
condizioni implicanti gravi rinunce pur di non creare problematiche alla figlia;
che la ricorrente aveva tentato, contro l'interesse della minore, di ostacolare i rapporti tra la figlia e i nonni paterni;
che il coinvolgimento dei nonni paterni nella situazione conflittuale innescata dalla signora era totalmente irrilevante ai fini della decisione sulle Pt_1
domande formulate da parte ricorrente. Chiedeva, pertanto, di sentire disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso l'abitazione materna, diritto di visita del padre secondo il regolamento indicato in comparsa di costituzione e contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia pari ad Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
Con memoria ex art. 473 bis. 17, primo comma, c.p.c., la ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni del resistente.
Con memoria integrativa ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c., il resistente contestava gli assunti della ricorrente, richiamando quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
Con memoria integrativa ex art. 473 bis. 17, terzo comma, c.p.c., la ricorrente ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 473 bis. 17, primo comma, contestando le argomentazioni svolte dal resistente in quanto infondate e comunque confutate dalle allegazioni in atti.
All'udienza del 26.11.2024 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori. La ricorrente confermava e ribadiva quanto già esposto nel ricorso e nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., precisando: di lavorare in qualità di autista soccorritore a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile pari a circa
1.300,00/1.400,00 Euro al netto degli straordinari, potendo contare sul sostegno dei suoi genitori per la gestione di la quale frequentava un asilo privato con retta mensile Per_2 pari a 260,00 Euro;
che nell'ultimo mese il resistente aveva visto la figlia una sola volta a casa dei suoi genitori, mentre generalmente la vedeva per due volte al mese. Il resistente si riportava a quanto già dedotto in sede di memoria difensiva, precisando di essersi trasferito a Edolo per necessità lavorative e manifestando la propria disponibilità a vedere la bambina una volta alla settimana e ad organizzarsi tutte le volte che la figlia ne avesse avuto bisogno.
Alla stessa udienza, le Parti, su invito e proposta della Presidente di Sezione delegata, dichiaravano di aver raggiunto un accordo provvisorio in ordine all'affidamento ed al regolamento di frequentazione della minore con entrambi i genitori.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. disponendo in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e, su concorde richiesta delle stesse, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle parti la sperimentazione del regolamento concordato e l'eventuale precisazione congiunta delle conclusioni. Successivamente, all'udienza dell'11.3.2025 i Procuratori delle parti davano atto che il regolamento provvisorio concordato stava avendo attuazione e, nel contempo, il signor aveva maturato l'intenzione di trasferirsi a Piacenza, delineandosi perciò Per_1
le condizioni per prevedere una più intensa frequentazione della figlia minore con Per_2
il padre. A fronte di ciò, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle stesse di trovare un accordo definitivo sulla figlia minore Per_2
Infine, all'udienza del 13.5.2025, i Procuratori delle parti davano atto che non era stato raggiunto un accordo definitivo in ordine all'affidamento ed al regolamento di frequentazione della minore con entrambi i genitori e, precisate le rispettive conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, quanto al regime di affidamento della figlia minore la ricorrente Per_2 sia nel ricorso sia nelle conclusioni da ultimo precisate ha domandato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento e residenza principale Per_2
della stessa presso la madre, richiesta a cui si è opposto il resistente, il quale a sua volta ha domandato l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, ritenendo questo il regime di affidamento maggiormente adeguato, concordando però sull'opportunità del collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Al riguardo, va osservato che, dovendo valutarsi l'adeguatezza delle figure genitoriali, pur non ignorando la situazione di forte tensione familiare che emerge dagli atti del procedimento – che ha senza dubbio compromesso il rapporto tra le parti, con inevitabili ripercussioni sull'equilibrio familiare – rileva in ogni caso considerare che, pur in un contesto di ancora perdurante difficoltà dei genitori di relazionarsi in merito alla figlia – che si auspica possa essere gradualmente superata così da adottarsi un atteggiamento collaborativo della coppia genitoriale – non risultano emergere aspetti indicativi di inidoneità genitoriale in capo al padre.
Sul punto, rileva infatti osservare che l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425).
Nel caso in esame non sono emersi profili di inadeguatezza genitoriale né in capo alla madre né in capo al padre tali da giustificare una modifica del regime di affidamento concordato dalle stesse parti nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Nella specie rileva in particolare evidenziare che il mancato trasferimento del resistente da Edolo a Piacenza non è da solo sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo della minore alla madre, diversamente da quanto richiesto dalla ricorrente, essendo a tal fine necessaria la sussistenza di ulteriori condizioni indicative di pregiudizio ai danni della minore, tenuto conto altresì della vicinanza del luogo dove il resistente svolge attività lavorativa, in provincia di Brescia, dal quale può facilmente raggiungere Piacenza.
In conformità alla situazione da tempo in atto e tenuto conto della tenera età della minore (allo stato di soli tre anni), deve essere in ogni caso confermata la residenza abituale della minore presso la madre, con regolare frequentazione del padre compatibilmente con le esigenze scolastiche e socioculturali della figlia minore, secondo il regolamento indicato in dispositivo. In particolare, quanto al regolamento di frequentazione, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi sopravvenuti – posto che il resistente non ha più ottenuto il trasferimento a Piacenza – e tenuto conto della situazione familiare dedotta in giudizio, debba essere confermato il regolamento già concordato dalle stesse parti all'udienza del 26.11.2024 e recepito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, regolamento che risulta essere già in atto da tempo.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori – tenuto conto che la ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 26.11.2024, lavora in qualità di autista soccorritore a tempo indeterminato potendo contare su una retribuzione mensile pari a circa 1.300,00/1.400,00 Euro al netto degli straordinari e che sulla stessa gravano i maggiori oneri di cura, accudimento ed educazione della figlia minore, mentre il resistente risulta assunto in qualità di autista presso l'Ospedale di Edolo percependo un compenso mensile pari a circa 1.600,00 Euro al netto degli straordinari
(cfr. doc. nn.
4-9 fascicolo resistente, dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del
26.11.2024) – ritiene il collegio che debba confermarsi quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 26.11.2024 all'esito di confronto tra le parti, e come peraltro richiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine all'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre di un assegno mensile pari a Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF.
Quanto alla domanda formulata da parte ricorrente diretta a sentire disporre che
“la Sig.ra ed il Sig. avranno l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti Pt_1 Per_1 di residenza e/o di domicilio” rileva evidenziare che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio
[…]”, dovendo altresì osservarsi che sul punto non vi è disaccordo tra i genitori, non essendosi il resistente opposto a comunicare eventuali cambi di residenza e/o di domicilio, né avendo il resistente negato il consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio nell'interesse della figlia minore.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove è stato confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con parziale aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia e frequentazione della minore con il padre secondo il regolamento concordato dalle stesse parti in corso di causa – si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore RD ad Persona_3
entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione del padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, secondo il seguente calendario:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, per due Per_2
giorni consecutivi, che verranno concordati tra i genitori almeno quindici giorni prima, a seconda dei turni che verranno assegnati al signor (indicativamente Persona_1
inizio mese e metà mese);
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche in altre occasioni, che dovranno essere concordate tra i genitori almeno quindici giorni prima;
- i nonni paterni potranno vedere la nipote allorquando ne faranno richiesta alla madre, e tenerla con sé dall'uscita dall'asilo sino alla sera;
i nonni si faranno carico di comunicare la loro disponibilità alla signora Parte_1
- per le altre festività natalizie e pasquali, le parti concorderanno almeno con un mese di anticipo la regolamentazione per consentire al padre di trascorrere adeguato tempo con la minore;
2) Pone a carico del padre il versamento di un assegno mensile Persona_1
di Euro 300,00, quale contributo per il mantenimento della minore, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, individuate secondo le Linee Guida del C.N.F.;
- Dichiara la compensazione delle spese di causa.
Piacenza, 24 giugno 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti