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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16993/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16993/19 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago;
C.F._1
- Attore-
contro
1) con sede in Milano, Corso Como n°17, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, P.Iva n° , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Salvatore Barresi presso il cui studio, sito in Catania, Via M. R. Imbriani n. 222, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 4 2) in liquidazione, P.I. , con sede legale in Acireale (CT) via Controparte_2 P.IVA_2
Cristoforo Colombo al n° 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè
liquidatore, (Contumace) CP_3
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 22.10.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentirla condannare, in solido con la , al
[...] Controparte_4
risarcimento dei danni biologici e patrimoniali, riportati in conseguenza di un incidente stradale che si sarebbe verificato in data 30.01.2015, all'interno di una rotatoria sita in Piazza Victorine
Ledieu in Catania, tra il ciclomotore, privo di coopertura assicurativa, Piaggio Beverly, tg.
CK54642, di proprietà di condotto dall'odierno attore, e l'autovettura Fiat Parte_2
Multipla, tg. CD383HD, di proprietà della , assicurata per la RCA Controparte_5
con l' e la cui responsabilità sarebbe da imputare al conducente di Controparte_1
quest'ultima.
Si costituiva la quale chiedeva in via preliminare di rigettare la domanda Controparte_1
risarcitoria poiché del tutto priva di qualsiasi fondamento e in subordine, in ipotesi di accoglimento, dichiarare il concorso di colpa dell'attore.
L'altra convenuta, regolarmente vocata in jus, rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 Nel merito la domanda va rigettata in quanto infondata.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da allegazioni probatorie a sostegno di quanto sostenuto nonché sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, , le quali appaiono assolutamente inattendibili, oltre che lacunose. Il Testimone_1
teste, cugino dell'attore, non ricordava neppure quale autovettura egli conducesse, nulla di specifico ha riferito in ordine alla dinamica del sinistro al di là di una presunta omessa precedenza da parte del veicolo convenuto all'interno di una rotatoria. Il teste non ha fatto alcun accenno rispetto a quale delle strade confluenti nella rotatoria percorresse l'autovettura presunta investitrice;
nessun accenno è stato fatto altresì su dove sia avvenuto l'urto, né quali parti dei veicoli abbia interessato. Il teste non ha fatto alcun riferimento a cosa abbia fatto il conducente dell'autovettura dopo il presunto sinistro. Assolutamente non credibile inoltre è la circostanza riferita dal teste secondo cui, nonostante l'attore, a suo dire, perdesse sangue, avesse preferito chiamare la madre del anziché un'ambulanza; appare altresì incomprensibile che egli, Pt_1
parente stretto dell'attore, non si sia neanche offerto di occuparsi del ciclomotore ma sia andato via, tenuto conto che l'attore, insieme alla madre proprietaria del detto ciclomotore, erano corsi all'ospedale.
Già in sede di assunzione della prova testimoniale questo decidente aveva invitato il teste a chiarire se intendesse o meno insistere nelle proprie dichiarazioni, non avendole ritenute veritiere.
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto dei fatti di causa, comportano che l'attore non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo stesso incombente in pagina 3 di 4 ordine alla causazione dell'evento e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano dubitare la dinamica per come da lui sostenuta, la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16993/19 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
che liquida in euro 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex
L. prof. for.
Così deciso in Catania l'11 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16993/19 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago;
C.F._1
- Attore-
contro
1) con sede in Milano, Corso Como n°17, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, P.Iva n° , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Salvatore Barresi presso il cui studio, sito in Catania, Via M. R. Imbriani n. 222, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 4 2) in liquidazione, P.I. , con sede legale in Acireale (CT) via Controparte_2 P.IVA_2
Cristoforo Colombo al n° 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè
liquidatore, (Contumace) CP_3
- Convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 22.10.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentirla condannare, in solido con la , al
[...] Controparte_4
risarcimento dei danni biologici e patrimoniali, riportati in conseguenza di un incidente stradale che si sarebbe verificato in data 30.01.2015, all'interno di una rotatoria sita in Piazza Victorine
Ledieu in Catania, tra il ciclomotore, privo di coopertura assicurativa, Piaggio Beverly, tg.
CK54642, di proprietà di condotto dall'odierno attore, e l'autovettura Fiat Parte_2
Multipla, tg. CD383HD, di proprietà della , assicurata per la RCA Controparte_5
con l' e la cui responsabilità sarebbe da imputare al conducente di Controparte_1
quest'ultima.
Si costituiva la quale chiedeva in via preliminare di rigettare la domanda Controparte_1
risarcitoria poiché del tutto priva di qualsiasi fondamento e in subordine, in ipotesi di accoglimento, dichiarare il concorso di colpa dell'attore.
L'altra convenuta, regolarmente vocata in jus, rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 Nel merito la domanda va rigettata in quanto infondata.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da allegazioni probatorie a sostegno di quanto sostenuto nonché sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, , le quali appaiono assolutamente inattendibili, oltre che lacunose. Il Testimone_1
teste, cugino dell'attore, non ricordava neppure quale autovettura egli conducesse, nulla di specifico ha riferito in ordine alla dinamica del sinistro al di là di una presunta omessa precedenza da parte del veicolo convenuto all'interno di una rotatoria. Il teste non ha fatto alcun accenno rispetto a quale delle strade confluenti nella rotatoria percorresse l'autovettura presunta investitrice;
nessun accenno è stato fatto altresì su dove sia avvenuto l'urto, né quali parti dei veicoli abbia interessato. Il teste non ha fatto alcun riferimento a cosa abbia fatto il conducente dell'autovettura dopo il presunto sinistro. Assolutamente non credibile inoltre è la circostanza riferita dal teste secondo cui, nonostante l'attore, a suo dire, perdesse sangue, avesse preferito chiamare la madre del anziché un'ambulanza; appare altresì incomprensibile che egli, Pt_1
parente stretto dell'attore, non si sia neanche offerto di occuparsi del ciclomotore ma sia andato via, tenuto conto che l'attore, insieme alla madre proprietaria del detto ciclomotore, erano corsi all'ospedale.
Già in sede di assunzione della prova testimoniale questo decidente aveva invitato il teste a chiarire se intendesse o meno insistere nelle proprie dichiarazioni, non avendole ritenute veritiere.
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto dei fatti di causa, comportano che l'attore non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo stesso incombente in pagina 3 di 4 ordine alla causazione dell'evento e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano dubitare la dinamica per come da lui sostenuta, la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16993/19 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
che liquida in euro 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex
L. prof. for.
Così deciso in Catania l'11 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4