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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2024, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 1356/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DOMENICO RAFFAELE ADDAMO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SABRINA LIGATO in sostituzione dell'avv. AGNESE GRIPPO, la quale si riporta alle note del 20 novembre già depositate e precisa le conclusioni, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356/2020 R.G.
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Domenico P.IVA_1
Raffaele Addamo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_2
(ME) il 20.5.63 (c.f. ), rappresentati e difesi, come da CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Agnese Grippo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonella Spinnato
CONVENUTI
E
, nato a [...] il [...] Controparte_3
(c.f. ) CodiceFiscale_3
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: azione di adempimento – recupero spese di ricovero e assistenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 24 settembre 2020 il conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e ne chiedeva la condanna in qualità di eredi al rimborso delle spese
[...] sostenute per il ricovero e l'assistenza presso la R.S.A. Villa Pacis San Francesco di
San Marco d'Alunzio di , deceduto il 31 maggio 2014, e delle spese Persona_1 funerarie, quantificate in € 14.058,53 (successivamente rettificati in € 16.199,24).
Nella resistenza dei convenuti costituitisi con comparsa del 21 gennaio CP_1
2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 15 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rinviata per consentire l'organizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e, ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 14 novembre 2024, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito la domanda è infondata, giacché il Comune ha sì titolo per la rivalsa delle spese di spedalità e funerarie, ma non in forza dell'art. 433 c.c. che riguarda esclusivamente l'adempimento degli obblighi alimentari finché il destinatario della prestazione alimentare è in vita.
L'Ente locale può infatti pretendere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del cittadino residente deceduto dai suoi eredi testamentari o legittimi, giacché siffatti esborsi altro non sono che debiti del de cuius contratti quando era in vita.
Emerge dagli atti che e hanno rinunciato all'eredità dello CP_1 Controparte_2 zio , dichiarando altresì di non essere mai stati nel possesso dei beni Persona_2 ereditari (v. la rinuncia all'eredità in notaio del 5 aprile 2019). Persona_3
Non vi è invece prova della qualità di erede legittimo in capo ad CP_3
manca infatti qualsivoglia documento che consenta di dimostrare il
[...] rapporto di parentela con il de cuius e quindi la titolarità passiva dell'obbligazione in capo all' né, come noto, l'omessa costituzione del convenuto può avere gli CP_3 effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c. (v., inter alia, Cass., n. 19254/2024, alla cui stregua “[i]n tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius",
3 quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile (...)”).
Ne consegue che, superflue le richieste ex art. 210 c.p.c. e di prova testimoniale, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse pertanto vanno poste a carico del e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte costituita vittoriosa.
Stante l'identità di posizione processuale e di difesa, non sussistono ragioni per disporre l'aumento facoltativo ex art. 4, comma 2, D.M. cit.
Nulla va infine disposto sulle spese nei confronti di in ragione Controparte_3 della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1356/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente Controparte_3 citato, non si è costituito;
2) rigetta la domanda avanzata dal nei confronti di Parte_1 tutti i convenuti e condanna il primo a rifondere in favore di e CP_1 [...] in solido, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CP_2
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 21 novembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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