Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1949, n. 777
Articolo 2
Versione
15 novembre 1949
Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1949-50, le seguenti spese:
1) lire 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia, all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.)
2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla, nostra, partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie, dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali;
5) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) lire 19.000.000 per la, Delegazione italiana per la cooperazione economica europea, in Roma.

Entrata in vigore il 15 novembre 1949