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1 agosto 1974
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15 gennaio 2000
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13 agosto 2010
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Art. 60. Prevenzione e accertamento degli illeciti
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
((Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni))
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
((Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni))
Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 24/03/2022, n. 643Provvedimento: […] In particolare l'art. 52, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, modificando l'art. 60 della Legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della stessa Legge n. 298/1974, commesse con un veicolo immatricolato all'estero, che sta effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 207 del Codice della Strada.Leggi di più...