Articolo 60 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 59Articolo 61
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1 agosto 1974
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15 gennaio 2000
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13 agosto 2010
Art. 60. Prevenzione e accertamento degli illeciti

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
((Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 13 agosto 2010
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