Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.3684 nell'anno 2024 RG
TRA
, avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
E
, avv. A FARETRA Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 mansioni di operaio tecnico specializzo ha dedotto: di aver lavorato in tre turni giornalieri per l'intera settimana;
di aver svolto attività lavorativa per tutti i sette giorni senza godere del riposo settimanale per le settimane individuate nelle pagg.2 - 8 del ricorso;
di non aver goduto pertanto del riposto compensativo, nonostante la perdita del giorno di riposo. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da usura psico fisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto ovvero nella diversa misura di giustizia nei termini ivi indicati in Con dettaglio con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' he contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.65/2024 della Sezione secondo cui che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc: “Per condurre un adeguato esame della fattispecie controversa, occorre innanzitutto considerare il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la questione dell'effettuazione del servizio di pronta disponibilità attiva nei giorni di domenica e, comunque, nei giorni di riposo settimanale (a questo proposito, cfr. ex art. 118 disp. att. c.p.c. Trib. Bari, Sez. lav.,
05/11/2020, n. 3571). Il servizio di pronta disponibilità, altrimenti definito come "reperibilità", già previsto dal D.P.R. n.
270 del 1987, art. 18, è stato disciplinato dalla contrattazione collettiva, stabilendosi che: - la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore;
- nel caso in cui cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Sul tema, la giurisprudenza ha innanzitutto evidenziato che l'art. 7 del C.C.N.L. 20.9.2001 e
24180/2013). Il medesimo principio è stato peraltro sancito a proposito del mancato godimento del riposo giornaliero e settimanale (Cass. 18884/2019, pure resa in materia sanitaria). Su tale versante, infatti, il D.Lgs. n. 66 del 2003 riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. 15995/2016, 11574/2015). La regola generale è, in effetti, costituita dal diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sei giorni di lavoro, atteso che la locuzione "ogni sette giorni" sta a indicare la cadenza della fruizione del riposo, appunto settimanale, e non alla fruizione del riposo dopo sette giorni lavorativi (Cass.
15595/2015). Per quanto di interesse, dunque, il riposo settimanale è un diritto autonomo e specificamente tutelato dalla legge,
e che non è analogo a, o sostituibile con, la distribuzione del riposo su base oraria, per così dire, spalmata, sull'arco dei sette giorni, nè può essere superato con la sua monetizzazione, ancorchè maggiormente remunerata a titolo di lavoro straordinario, trattandosi di diritto (non solo al riposo giornaliero) garantito a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, e riconducibile in ultima istanza all'area di tutela presidiata dall'art. 2087 c.c. (Cass. 8508/2023). Ciò, con la precisazione che “nell'ipotesi in cui sussiste una perdita definitiva del riposo settimanale, il danno da usura psico -fisica può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, mentre nell'ipotesi dello slittamento del riposo compensativo devono essere fornite la specifica allegazione e la prova circa i danni riportati dal lavoratore” (Cons. St. 5269/2022; Cass. 41889/2021). Infatti, i principi affermati dalla stessa Cassazione con riferimento al danno da usura psico- fisica per mancata fruizione dei riposi settimanali non possono essere trasporti allo slittamento del riposo in giorno non consecutivo al sesto e non domenicale;
ciò sulla base del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, che consente deroghe alla fruizione del riposo settimanale nel settimo giorno, in relazione dalla particolare natura dell'attività esercitata o alle previsioni della contrattazione collettiva, e della giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma con il termine riposo settimanale "il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso".
Inoltre, poiché l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico viene regolato in modo assai vario, per essere adattato alle
2 esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti. Passando ora ad esaminare la fattispecie controversa, sono state versate in atti tutte le tabelle delle timbrature mensili e, da esse, è dato evincere sia i casi in cui è stata resa la pronta disponibilità attiva / la prestazione lavorativa nei giorni di domenica / di riposo settimanale, sia – correlativamente – i casi in cui non vi è stato riposo compensativo. Conformemente a quanto già affermato da questo Tribunale, deve precisarsi che sussiste inadempimento dell anche quando il dipendente, CP_1 nelle settimane seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva (o comunque alla domenica lavorata, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro), abbia fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime – di diritto - al riposo per cui è causa (viceversa relativo alla settimana precedente, integralmente lavorata). Per le predette giornate spetta pertanto ai ricorrenti il risarcimento del danno da usura psico fisica per mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve farsi riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari. Infatti, secondo quest'ultima (e come anche osservato dall' in occasione del presente giudizio) in difetto di una disposizione CP_1 contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo “assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo”.
3.1. Va poi evidenziato che non ha alcun pregio la tesi dell'ente intimato secondo cui l'istante avrebbe goduto dei riposi settimanali negli anni in contestazione nei termini individuati alle pagg. 2 - 7 della memoria difensiva di costituzione.
3.2. Invero, la parte convenuta non considera che al lavoratore deve garantirsi un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica ovvero quando ciò non avviene per ragioni di servizio, che esso sia recuperato con un riposo compensativo nei termini previsti dal CCNL Comparto sanità pubblica, ossia con un riposo aggiuntivo rispetto ai riposi ordinari ossia ai giorni di non lavoro (cfr. intermini Cass. civ., Sez. lavoro, 01/12/2015, n. 24439).
3.3. Neppure hanno pregio le deduzioni svolte dalla parte intimata nella memoria difensiva circa l'avvenuto godimento da parte dell'istante dei riposi compensativi in talune settimane atteso che le stesse sono state smentite dai rilievi svolti da costui nelle note conclusive, rimaste prive di specifica contestazione.
In definitiva, alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione alle settimane analiticamente indicate in ricorso oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. (cfr. in termini sentenza n.1126/2022 della Sezione nonché della Corte d' Appello Sez. Lavoro n.1589/2021 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul
3 piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità (attesa la pluralità delle cause patrocinate dallo stesso difensore) della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l convenuta al risarcimento in favore del ricorrente CP_1 del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto, oltre interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1250,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 17.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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