Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa GI Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 690 /2024 avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pronestì Orsola- giusta procura in atti-;
E
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Guzzo Francesca -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, e Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 10.9.2011, che dall'unione coniugale sono nate due figlie GI (cl. 2013) e (cl. 2017), entrambe minorenni- chiedevano congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza sostitutiva del 7.5.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale .
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 1 a 4
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
B. La casa coniugale, di proprietà del Sig. fratello della Sig.ra Controparte_2 CP_1
rimarrà, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono tenendo conto
[...] dell'interesse della prole, nella disponibilità esclusiva della sig.ra che ivi CP_1 dimorerà, unitamente alle figlie, fino a quando non sarà completata l'abitazione sita in
Briatico (VV) ricevuta in donazione dal padre Sig. ed attualmente in Persona_2 corso di costruzione;
C. Il Sig. , il quale ha già rilasciato la predetta residenza coniugale, Parte_1 trasferirà definitivamente altrove il proprio domicilio, e potrà farvi nuovamente accesso, previo accordo con la moglie, al fine di prelevare e portare con sé i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà;
D. Le figlie minori GI ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i PE genitori, i quali si impegnano a condividerne le responsabilità, nel reciproco rispetto, per una crescita armoniosa ed equilibrata e ad assumere di comune accordo ogni decisione. Le bambine saranno domiciliate prevalentemente presso l'abitazione della madre, ed il padre potrà vederle e tenerle con sé ogni volta che lo vorrà, previo congruo preavviso all'altro genitore e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, la volontà e le esigenze delle minori e loro attività ordinarie, che sono le seguenti:
GI: frequenta la scuola secondaria di primo grado in Vibo Valentia dal Per_3 lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 7.50 ed uscita alle ore 13.50; il mercoledì è previsto il rientro a scuola, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 circa, per seguire le lezioni di strumento musicale;
il venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, frequenta il corso di musical presso la scuola
Agazzi di Vibo Valentia;
frequenta la scuola Agazzi di Vibo Valentia dalle ore 8.00 alle ore 16 circa;
PE il martedì ed il giovedì frequenta un corso di danza a Vibo Marina, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, e dalle ore 17:30 alle ore 18:30;
E. In ipotesi di disaccordo tra i coniugi, gli stessi convengono sin d'ora la facoltà del padre di trascorrere in compagnia delle figlie non meno di 2 pomeriggi a settimana, e non meno di due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
F. Per ciò che concerne i periodi che esulano dall'ordinario:
- nel periodo natalizio, le figlie staranno con il padre, salvo migliore accordo, la vigilia o il giorno di Natale oppure la vigilia o il giorno di Capodanno, il 26 dicembre o il 6 gennaio alternativamente;
- nel periodo pasquale, le figlie trascorreranno Pasqua o pasquetta con l'uno o l'altro dei genitori, sempre con il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi fra i coniugi;
- i ponti e le altre festività saranno suddivisi fra i coniugi, in ragione del criterio dell'alternanza;
Pag. 2 a 4 - i compleanni delle figlie e dei genitori, saranno frutto di accordo tempestivo tra gli stessi, quanto alle modalità di svolgimento, che ne garantirà in ogni caso la condivisione, così come la festa della mamma e quella del papà;
- nel periodo estivo, per tale intendendosi i mesi di luglio e agosto, il padre avrà facoltà di trascorrere con le figlie 15 giorni al mese, anche non consecutivi;
ridotti a 10 nelle frazioni di mese (giugno e settembre);
- in caso di malattia delle figlie, ovvero per necessità particolari che esulano dalla distribuzione ordinaria dei periodi come sopra indicati, entrambi i genitori potranno chiedere di trascorrere del tempo ulteriore in loro compagnia, previa anticipata comunicazione di visita al coniuge in quel momento collocatario;
G. Il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contribuzione al mantenimento delle due figlie, entro il giorno 15 di ogni mese,
l'importo complessivo pari ad Euro 300,00 (trecento/euro) – che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI -, da intendersi espressamente imputato ad
Euro 150,00 cadauna;
H. L'assegno al nucleo familiare (assegno unico o assegno universale) corrisposto da parte dell' - in ragione delle due figlie - attualmente ammontante a complessivi Euro CP_3
467,00 (quattrocentosessantasette/euro), verrà richiesto ed integralmente riscosso dalla
Sig.ra CP_1
I. Il Sig. concede sin da ora alla Sig.ra l'autorizzazione a prelevare Parte_1 CP_1
(per le necessità relative alla nuova casa sita in Briatico (VV) edificata dal padre della
Sig.ra ed ultimata anche grazie al suo aiuto), l'importo di euro 10.000,00 CP_1
(diecimila/euro) dai due libretti di risparmio postale intestati alle figlie GI ed PE su cui sono stati versati mensilmente dal padre i contributi percepiti a titolo di assegno unico. La somma residua, ammontante ad € 10.870,78 resterà vincolata ad esclusivo beneficio ed uso delle minori, che vi attingeranno quando avranno raggiunto la maggiore età;
J. I coniugi concordano sin da ora che la retta che consente ad la frequentazione PE della scuola privata “Agazzi”, attualmente ammontante ad € 140,00, sarà suddivisa tra di loro al 50%; parimenti verrà suddivisa al 50% la quota per l'acquisto dei buoni pasto pari ad euro 4,00 giornalieri;
K. I coniugi si obbligano come per legge a contribuire in egual misura alle spese che esorbitano dalle necessità di vita ordinaria delle figlie, per tali intendendosi quelle scolastiche e mediche non mutuabili, nonché ricreative, formative e/o di altra natura, dopo averne riconosciuto l'utilità nei termini e con le specifiche di cui al Protocollo siglato dal
Tribunale di Vibo Valentia e dall'Ordine degli Avvocati;
a tal proposito, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, in ogni caso, assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni dei figli medesimi;
L. I coniugi concordano espressamente che le sopra dette condizioni assumeranno efficacia sin dal giorno del deposito del presente ricorso”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Pag. 3 a 4 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2011, atto n. 101; parte II;
serie
A);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
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