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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2023
R.G.A.C. n. 1265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1265 del 2023
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Corato alla Via Gravina n. 156 (P.iva: ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, P.IVA_1
dagli avv.ti Savino De Toma, del Foro di Bari, e Benedetto Piarulli, del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Savino De Toma in Bari alla via Abate Gimma n.
94 nonché presso il domicilio telematico dei predetti difensori Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Conversano alla via Rosselli n. 44/C (P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in P.IVA_2 pagina 1 di 6 atti, dall'avv. Libera Vona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Melfi alla via Paolo Savino n. 22 nonché presso il suo domicilio telematico Email_3
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter resa in data 8.6.2023 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, pubblicata il successivo 9.6.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 4327/2021
****************
All'udienza del 6.12.2024, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la adiva il Tribunale di Trani al fine di Controparte_2 sentire accogliere, in danno della l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della
[...]
e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni quantificati in CP_1 complessivi € 5.557.303,72, di cui € 4.112.640,00 a titolo di mancato fatturato, € 800.320,00 quale costo delle linee di produzione di mascherine chirurgiche comprensivo di IVA , ed € 644.343,72 quali ulteriori spese sostenute dalla per l'avviamento del sito industriale per la Controparte_2 produzione di mascherine chirurgiche di cui € 140.300,00 a € 138.548,28 a CP_3 CP_4
€ 72.086,21 a € 903.65 a € 1.600,01 a
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
€ 19.000,00 a Valvano Rocco, € 16.167,70 a Controparte_7 Controparte_8
, € 90.956,22 a € 3.318,40 a € 2.764,05 a
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
€ 9.150,00 a Dyrecta Lab s.r.l., € 1.280,16 a € 57.358,88 a € 2.135,00
[...] Parte_1 CP_12
a € 74.204,84 a € 6.588,00 a Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, € 7.982,00 per compensi CTU così come liquidati dal Presidente del Tribunale di Trani;
2)
[...] con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Acquisite le risultanze della C.T.U. preventiva espletata, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del l'8.2.2023.
pagina 2 di 6 Con l'impugnata ordinanza ex art. 703 ter, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così decideva la lite:
“ accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.000.000,00; condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore della ricorrente, che, ivi comprese le spese relative al procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio, si liquidano nella complessiva somma di € 22.840,84, di cui € 870,00 per gli esborsi documentati ed €
21.970,84 per compenso, oltre 15% per rimborso parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 13400,00 oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP”.
*
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento e in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata ordinanza Repert. n. 1467/2023 del 15/09/2023, resa dal Tribunale di
Trani nel procedimento R.G. 4327/2023: a) respingere siccome infondate le domande tutte spiegate da nei confronti della concludente;
b) con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per CP_2
legge”.
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito Controparte_2 all'impugnazione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in conseguenza dell'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter; nel merito ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., nuova formulazione, rigettata l'istanza inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzata dall'appellante, la causa veniva rinviata davanti al collegio all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'udienza del 6.12.2024, sentito il Presidente Istruttore la causa veniva introitata a sentenza ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Rileva questa Corte che l'appello, come correttamente eccepito dall'appellata
[...]
è inammissibile per decadenza dall'impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., ratione CP_2
temporis applicabile.
Recita infatti il predetto articolo che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Nel caso in esame, è provato per tabulas che l'ordinanza ex art. 702 ter è stata pubblicata il
9.6.2023, comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di Trani ai procuratori costituiti in data 15.9.2023
e notificata ad istanza di il successivo 18.9.2023. Controparte_2
È altresì acquisito agli atti che l'appellante ha notificato l'atto di gravame Controparte_1
solo in data 18.10.2023, ossia oltre il citato termine di trenta giorni decorrente, appunto, dalla data di comunicazione dell'ordinanza da parte della Cancelleria del Tribunale di Trani (15.9.2023).
Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione si sono pronunciate le SS.UU. della Corte di Cassazione enunciando il seguente principio di diritto “nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità
l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione” (Cass. SS.UU. 2022/n.28975).
In particolare, ha chiarito la Suprema Corte che nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5079).
Si tratta pertanto di una comunicazione che ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall'art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto - decorrenza del termine di appellabilità - che la norma citata esclude invece pagina 4 di 6 espressamente “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”
Ne consegue che la comunicazione è essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall'art. 702quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti della decisione ex art. 2909 c.c.
Come detto, nel caso in esame è pacifico oltre che non contestato, che in data 15.9.2023 la
Cancelleria del Tribunale di Trani ha inviato ai procuratori costituiti la comunicazione contenente il testo integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Ne consegue che l'atto di appello per dirsi tempestivamente proposto doveva essere notificato entro e non oltre il 15.10.2023, invece, lo stesso è stato notificato solo in data 18.10.2023, sicché
l'appello deve considerarsi irrimediabilmente tardivo poiché infruttuosamente spirato il termine per la sua proposizione ex art. 702 quater c.p.c., ratione temporis applicabile.
Il rilevato mancato rispetto del suddetto termine disposto per la proposizione dell'impugnazione comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La natura meramente processuale della decisione è ostativa all'esame del merito che viene assorbito.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, meglio identificata in epigrafe, nei confronti della avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter resa in data 9.6.2023 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 4327/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello per decadenza dall'impugnazione ex art.702 quater c.p.c.; e, per pagina 5 di 6 l'effetto
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese giudiziali per questo Controparte_2
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.033,00, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Controparte_1
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della
Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228)
Così deciso il 28 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 6 di 6
R.G.A.C. n. 1265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1265 del 2023
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Corato alla Via Gravina n. 156 (P.iva: ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, P.IVA_1
dagli avv.ti Savino De Toma, del Foro di Bari, e Benedetto Piarulli, del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Savino De Toma in Bari alla via Abate Gimma n.
94 nonché presso il domicilio telematico dei predetti difensori Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Conversano alla via Rosselli n. 44/C (P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in P.IVA_2 pagina 1 di 6 atti, dall'avv. Libera Vona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Melfi alla via Paolo Savino n. 22 nonché presso il suo domicilio telematico Email_3
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter resa in data 8.6.2023 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, pubblicata il successivo 9.6.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 4327/2021
****************
All'udienza del 6.12.2024, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la adiva il Tribunale di Trani al fine di Controparte_2 sentire accogliere, in danno della l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della
[...]
e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni quantificati in CP_1 complessivi € 5.557.303,72, di cui € 4.112.640,00 a titolo di mancato fatturato, € 800.320,00 quale costo delle linee di produzione di mascherine chirurgiche comprensivo di IVA , ed € 644.343,72 quali ulteriori spese sostenute dalla per l'avviamento del sito industriale per la Controparte_2 produzione di mascherine chirurgiche di cui € 140.300,00 a € 138.548,28 a CP_3 CP_4
€ 72.086,21 a € 903.65 a € 1.600,01 a
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
€ 19.000,00 a Valvano Rocco, € 16.167,70 a Controparte_7 Controparte_8
, € 90.956,22 a € 3.318,40 a € 2.764,05 a
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
€ 9.150,00 a Dyrecta Lab s.r.l., € 1.280,16 a € 57.358,88 a € 2.135,00
[...] Parte_1 CP_12
a € 74.204,84 a € 6.588,00 a Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, € 7.982,00 per compensi CTU così come liquidati dal Presidente del Tribunale di Trani;
2)
[...] con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Acquisite le risultanze della C.T.U. preventiva espletata, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del l'8.2.2023.
pagina 2 di 6 Con l'impugnata ordinanza ex art. 703 ter, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così decideva la lite:
“ accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.000.000,00; condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore della ricorrente, che, ivi comprese le spese relative al procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio, si liquidano nella complessiva somma di € 22.840,84, di cui € 870,00 per gli esborsi documentati ed €
21.970,84 per compenso, oltre 15% per rimborso parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 13400,00 oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP”.
*
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento e in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata ordinanza Repert. n. 1467/2023 del 15/09/2023, resa dal Tribunale di
Trani nel procedimento R.G. 4327/2023: a) respingere siccome infondate le domande tutte spiegate da nei confronti della concludente;
b) con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per CP_2
legge”.
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito Controparte_2 all'impugnazione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in conseguenza dell'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter; nel merito ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., nuova formulazione, rigettata l'istanza inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzata dall'appellante, la causa veniva rinviata davanti al collegio all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'udienza del 6.12.2024, sentito il Presidente Istruttore la causa veniva introitata a sentenza ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Rileva questa Corte che l'appello, come correttamente eccepito dall'appellata
[...]
è inammissibile per decadenza dall'impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., ratione CP_2
temporis applicabile.
Recita infatti il predetto articolo che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Nel caso in esame, è provato per tabulas che l'ordinanza ex art. 702 ter è stata pubblicata il
9.6.2023, comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di Trani ai procuratori costituiti in data 15.9.2023
e notificata ad istanza di il successivo 18.9.2023. Controparte_2
È altresì acquisito agli atti che l'appellante ha notificato l'atto di gravame Controparte_1
solo in data 18.10.2023, ossia oltre il citato termine di trenta giorni decorrente, appunto, dalla data di comunicazione dell'ordinanza da parte della Cancelleria del Tribunale di Trani (15.9.2023).
Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione si sono pronunciate le SS.UU. della Corte di Cassazione enunciando il seguente principio di diritto “nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità
l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione” (Cass. SS.UU. 2022/n.28975).
In particolare, ha chiarito la Suprema Corte che nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5079).
Si tratta pertanto di una comunicazione che ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall'art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto - decorrenza del termine di appellabilità - che la norma citata esclude invece pagina 4 di 6 espressamente “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”
Ne consegue che la comunicazione è essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall'art. 702quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti della decisione ex art. 2909 c.c.
Come detto, nel caso in esame è pacifico oltre che non contestato, che in data 15.9.2023 la
Cancelleria del Tribunale di Trani ha inviato ai procuratori costituiti la comunicazione contenente il testo integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Ne consegue che l'atto di appello per dirsi tempestivamente proposto doveva essere notificato entro e non oltre il 15.10.2023, invece, lo stesso è stato notificato solo in data 18.10.2023, sicché
l'appello deve considerarsi irrimediabilmente tardivo poiché infruttuosamente spirato il termine per la sua proposizione ex art. 702 quater c.p.c., ratione temporis applicabile.
Il rilevato mancato rispetto del suddetto termine disposto per la proposizione dell'impugnazione comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La natura meramente processuale della decisione è ostativa all'esame del merito che viene assorbito.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, meglio identificata in epigrafe, nei confronti della avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter resa in data 9.6.2023 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 4327/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello per decadenza dall'impugnazione ex art.702 quater c.p.c.; e, per pagina 5 di 6 l'effetto
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese giudiziali per questo Controparte_2
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.033,00, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Controparte_1
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della
Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228)
Così deciso il 28 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 6 di 6