Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 01740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marcianò, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
a) del provvedimento di ingiunzione a demolire del capo ripartizione X - Abusivismo e repressione - fascia costiera - patrimonio, del Comune di Carini, nr. -OMISSIS-;
b) della nota informativa del Corpo di Polizia municipale prot. nr. -OMISSIS-con la quale si riferisce della realizzazione “di un fabbricato ad una elevazione fuori terra di circa mq 193...”;
c) ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
a) del silenzio diniego serbato sull'istanza di rilascio del permesso di costruire e protocollato la istanza al nr. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi all’udienza straordinaria del giorno 8 maggio 2023 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo il ricorrente, dichiaratosi proprietario del terreno sito in Carini, particella -OMISSIS-, ha impugnato, con richiesta di annullamento, l’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale la Ripartizione X del Comune di Carini ha ingiunto la demolizione delle opere ivi descritte, realizzate in mancanza di titolo.
2.- A sostegno della pretesa – premesso di aver proposto istanza di accertamento di conformità in data 19 ottobre 2018 – ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione di legge (art. 97 Cost., artt. 3, 7 ss. l. n. 241 del 1990), difetto d’istruttoria e motivazione. Sostiene il ricorrente che:
- l’Amministrazione avrebbe (illegittimamente) omesso la comunicazione di avvio del procedimento, ciò che avrebbe precluso l’esercizio delle facoltà partecipative;
- non sarebbe stata trasmessa la nota informativa della Polizia municipale prot. nr. -OMISSIS-;
- il Comune non avrebbe indicato le fasi istruttorie nelle quali si è articolato il procedimento.
3.- Il ricorso per motivi aggiunti è volto a censurare il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d. P.R. n. 380 del 2001 avverso il quale la parte privata ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 36 d. P.R. n. 380 del 2001; art. 10- bis l. n. 241 del 1990; art. 18 NTA del PRG); difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili. Sostiene il ricorrente che:
- il rigetto tacito avrebbe dovuto essere preceduto dal preavviso di cui all’art. 10- bis l. n. 241 del 1990 e da adeguata istruttoria, asseritamente mancante;
- l’amministrazione non avrebbe specificato quale delle prescrizioni pianificatoria riguardanti la zona «e» sarebbe violata.
4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Carini il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
5.- Premesso di dover disattendere l’istanza di rinvio della trattazione proposta dalla parte ricorrente poiché non assistita dai presupposti di cui all’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti – la cui omogeneità sostanziale ne consente la trattazione congiunta – non sono meritevoli di accoglimento.
In linea con la consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, va ribadito che:
- l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie realizzate come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi è un atto dovuto, l’ordinanza va emanata senza indugio e in quanto tale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto cioè l’abuso di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza rientrando direttamente nella sua sfera di controllo;
- la omessa trasmissione della nota della polizia municipale è del tutto irrilevante risultando l’ordine di demolizione rappresentare compiutamente le ragioni del disposto ripristino;
- il privato, con l’impugnazione del provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, «non può far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l’incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 19 novembre 2018, n. 6506), vale a dire della tacita valutazione di insussistenza della conformità» (Corte cost. n. 42 del 2023);
- con il delineato sistema di tutela «è traslato in fase processuale l’onere incombente sul privato in fase procedimentale» (Corte cost., n. 42 del 2023, cit.);
6.- Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il conseguimento dell’accertamento di conformità e poiché risultano infondate tutte le doglianze di ordine procedimentale, comprese quelle riguardanti l’ordine di demolizione, la domanda caducatoria va, nella sua interezza (ricorso introduttivo e motivi aggiunti), rigettata.
7.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe indicati.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Carini, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2023, in collegamento simultaneo da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.