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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI IG - IU
Enrica DI TURSI - IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2437 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL NI
E
– rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARCO LIVIO CP_1
TO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 21/05/1994 avevano contratto matrimonio in MANDURIA
(TA);
- dalla loro unione erano nati i figli il 04/02/1995, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto del giorno
07.11.2019 ;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 10/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del giorno 07.11.2019. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno
2 della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte ad integrazione depositate il 03.10.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/05/1994 nel Comune di MANDURIA da Parte_1
3 , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato
[...]
civile del Comune di Manduria dell'anno 1994 , parte 2 , serie A , numero 4 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta ad integrazione depositate il 03.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI IG - IU
Enrica DI TURSI - IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2437 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL NI
E
– rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARCO LIVIO CP_1
TO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 21/05/1994 avevano contratto matrimonio in MANDURIA
(TA);
- dalla loro unione erano nati i figli il 04/02/1995, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto del giorno
07.11.2019 ;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 10/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del giorno 07.11.2019. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno
2 della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte ad integrazione depositate il 03.10.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/05/1994 nel Comune di MANDURIA da Parte_1
3 , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato
[...]
civile del Comune di Manduria dell'anno 1994 , parte 2 , serie A , numero 4 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta ad integrazione depositate il 03.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4