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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430 del 2024 R.G., pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Parte_1
Marchese ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte appellante- contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Nicola Brosio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte appellata-
Oggetto: appello.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 691 del 2024, Parte_1
depositata in data 26 febbraio 2024, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito … Dichiarare inammissibile la domanda proposta con l'atto di citazione del 18.10.2016 stante il giudicato costituito dalla sentenza n. 854/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia…”.
La difesa di parte appellante ha dedotto:
-che “il giudizio concluso con la sentenza n. 691/2024 che oggi si impugna con il presente atto di appello fu preceduto dal differente giudizio 1 identificato con il numero di ruolo generale 1703/2014 che si concluse con la sentenza n. 854/2015 mai impugnata e divenuta cosa giudicata. Quel primo giudizio si celebrò tra le stesse parti, ebbe ad oggetto l'identica richiesta di risarcimento dei danni scaturiti dall'identico fatto storico, affrontò e decise l'identica questione della discrasia tra la data indicata come giorno dell'incidente stradale e quelle delle certificazioni mediche relative al ricovero del le stesse ferite (conseguenze fisiche) oggi. . .risarcite! CP_1
Tutte tali richieste e questioni di merito formarono oggetto della decisione di rigetto della domanda di risarcimento assunta con la sentenza n. 854/2015.
La sentenza 854/2015 non venne impugnata e divenne cosa giudicata”;
-che “Tutte le questioni affrontate e decise con tale provvedimento NON potevano essere nuovamente esaminate nel successivo giudizio identificato con il numero di ruolo generale 3157/2016 e decise con la sentenza n.
691/2024 per l'esistenza dell'invalicabile sbarramento preclusivo costituito, per l'appunto, dall'esistenza di un giudicato che inibiva l'esame di una nuova domanda (inammissibile come da Cass.Civ. n. 18439/2023) ed ancor più nuove attività istruttorie e decisionali”.
In data 6 giugno 2024 si è costituita in giudizio la parte appellata.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, questo giudice ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione.
In data 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto la parte appellante ha dedotto tanto la questione relativa al giudicato quanto ulteriori questioni di merito.
Ciò premesso, questo giudice ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte appellante di violazione del principio di c.d. ne bis in idem sia fondata.
Deve quindi escludersi, a ciò ostando il principio di ordine pubblico processuale del ne bis in idem derivabile dall'art. 2909 c.c. ed espressione della esigenza di certezza delle relazioni intersoggettive garantite dalla cosa 2 giudicata sostanziale, che sul petitum dedotto nel procedimento n. 3157 del
2016 R.G., già oggetto di dibattito processuale tra le stesse parti, potesse instaurarsi una vicenda processuale contenziosa.
A conforto di tali conclusioni occorre evidenziare che:
1)non residuano dubbi in ordine alla identità di tutti gli elementi che caratterizzano i due giudizi. Infatti, nel procedimento n. 3157 del 2016 R.G., incardinato tra le stesse parti del giudizio n. 1703 del 2014 R.G., CP_1
ha agito per ottenere il risarcimento del danno relativo al medesimo
[...]
sinistro;
2)l'identità dei giudizi emerge chiaramente dalla stessa sentenza impugnata nel presente procedimento ove si legge: “Con atto di citazione regolarmente notificato alla parte convenuta, l'attrice conveniva in giudizio … la
AG , deducendo:- che con atto di citazione del Parte_1
17.09.2014 iscritto al RG 1703/2014 si instaurava il procedimento istruendone la causa;
- che all'udienza del 17.03.2015 la parte attrice evidenziava l'errore materiale nell'indicazione della data del sinistro ossia l'08.11.2012 anziché l'08.10.2012; - che il Giudice all'esito della suddetta udienza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni pronunciandosi definitivamente con sentenza n. 854/2015 del 30.10.2015 rigettando la domanda di parte attrice;
- che è evidente l'errore materiale in cui si è incorso in quanto originato dalla Stazione dei CC di San Calogero che, al momento di raccogliere la querela attorea, trascriveva … data diversa rispetto a quella indicata sulla prodotta cartella clinica;
- che è interesse dell'attore riproporre la domanda, deducendo: - che in data
08.10.2012 intorno alle ore 10:30 circa, in San Calogero (VV) alla via
Massino D'Azeglio, l'istante era alla guida della propria bicicletta e veniva investito da tergo da un'autovettura di colore scuro, di cui non si conosce la targa, la quale procedendo nello stesso senso di marcia lo tamponava causandone la rovinosa caduta a terra;
- che nell'immediatezza dell'evento l'attore rimaneva privo di sensi e, veniva prontamente soccorso presso 3 l'Ospedale di Vibo Valentia e con trasferimento d'urgenza presso la divisione di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
- che nonostante la richiesta di risarcimento danni e la comunicazione della convenzione di negoziazione assistita non è stata formulata alcuna offerta di risarcimento danni. Pertanto, l'attore conveniva la AG
[...]
per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente Parte_1
del veicolo sconosciuto e, per l'effetto, condannare la suddetta società, in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Calabria a risarcire i danni in favore di parte attrice per la somma complessiva di euro 17.604,75 a titolo di lesioni personali, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo sempre nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese, diritti di causa e distrazione in favore del costituito procuratore”;
3) dunque, non vi è dubbio che il sinistro sia il medesimo e che le domande del procedimento incardinato nel 2016 siano le stesse domande valutate nel giudizio n. 1703 del 2014 R.G.;
4)peraltro, la parte appellata non ha contestato l'identità degli elementi ma ha dedotto che: “È pacifico quindi che il Giudice di Pace di Vibo Valentia, nel precedente giudizio N.R.G. 1703/2014, abbia rigettato la domanda per la chiara circostanza che nella lettera di messa in mora del 9.04.2013, e nel corrispondente atto di citazione, risultava indicata come data del sinistro quella del 8 novembre 2012, anziché quella esatta 8 ottobre 2012. Alla luce di tale discordanza di date HA CONCLUSO NEL SENSO CHE L'ATTO DI
CITAZIONE FACCIA RIFERIMENTO AD UNA DATA DEL SINISTRO DI
PER SÉ INESISTENTE E CHE QUINDI LA DOMANDA DI RISARCIMENTO
RISULTA OLTREMODO IMPROPONIBILE, non essendo stata, peraltro, preceduta da una valida e di per sé normativamente essenziale richiesta di risarcimento del danno ex lege. E ciò sarebbe avvenuto … anche nell'ipotesi 4 in cui il danneggiato avesse appellato la sentenza 854/2015 del 30.10.2015, in quanto codesto Tribunale … sarebbe stato costretto a rilevare nell'introduttivo atto di citazione una data di un sinistro inesistente e la correlata mancanza di una valida ex lege lettera di messa in mora, così da dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale e del gravame stesso.
Conseguenza, questa dell'improponibilità della domanda risarcitoria, proposta nel giudizio (N.R.G. 1703/2014) da per il difetto CP_1
di una valida costituzione in mora che non pregiudicava in alcun modo la possibilità di riproporre nuovamente la domanda nei suoi esatti termini, senza alcuna preclusione di sorta. Invero, nell'ipotesi in cui una sentenza passata in giudicato abbia definito il giudizio su di un presupposto processuale e non sia entrata nel merito della causa, la statuizione sulla questione di rito, dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel quale è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo la riproposizione della domanda in altro giudicato. La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito e non anche le statuizioni di carattere processuale (cfr.
Cass. civ. ordinanza n. 13603 del 19.04.2021)”;
5)tali argomentazioni sono infondate in quanto con la sentenza n. 854 del
2015 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda nel merito evidenziando che l'attore ha chiesto il risarcimento del danno per un incidente “che afferma essersi verificato un mese dopo l'08/11/2012 e non in data 08/10/2012 in cui si sarebbe effettivamente verificato”;
6)non si tratta, perciò, di questioni di rito. avrebbe dovuto impugnare la sentenza del 2015 al fine di CP_1
dedurre le ragioni dell'errore che avrebbe caratterizzato la data e non incardinare un giudizio autonomo.
Per costante giurisprudenza, infatti, il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi 5 del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. Civ. n. 1259 del 2024).
In definitiva, le domande avanzate nel giudizio n. 3157 del 2016 R.G. sono inammissibili in quanto già valutate con la sentenza n. 854 del 2015, che ha definito il procedimento n. 1703 del 2014 R.G., non impugnata e, pertanto, idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
L'appello va quindi accolto per le ragioni esposte. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 (giudizi celebrati innanzi al giudice di pace), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del
2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 430 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande proposte da nel procedimento n. CP_1
3157 del 2016 R.G. per violazione del principio del ne bis in idem;
-condanna al pagamento, in favore della parte appellante, CP_1
6 delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro
1.046,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico della parte appellata;
-condanna al pagamento, in favore della parte appellante, CP_1
delle spese processuali del presente procedimento che liquida in euro
2.540,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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