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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10329 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. AL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 17235/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via M. Kerbaker n.91 in virtù di procura in calce all'atto di opposizione ex art.615
c.p.c. depositato nella procedura esecutiva;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giada Belardinelli e dall'avv.
MA FE IN LL, nonché elettivamente domiciliata presso il loro;
indirizzo di posta elettronica;
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo/contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12 febbraio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la quale procuratrice della Parte_1 Controparte_2 chiedendo: Controparte_3 di accertare, per i motivi esposti in citazione, i comportamenti illegittimamente tenuti contra legem dalla convenuta in danno di essa opponente all'esecuzione circa il contratto di mutuo in parola e di dichiararlo quantomeno parzialmente nullo e/o illegittimo e/o inefficace;
di accertare e dichiarare non dovuto l'importo afferente a n. 3 rate del contratto di mutuo in premessa, perché erroneamente computate dall'odierna convenuta e ciò sia per quanto attiene all'atto di precetto notificato in danno dell'odierna attrice che per quanto attiene all'atto di pignoramento notificato in danno di essa medesima attrice;
per l'effetto di accertare e dichiarare che il debito residuo per il mutuo del 09.07.2020 è pari al minore importo complessivo di €. 61.826,23, e, pertanto, di dichiarare la somma accertata non dovuta.
La (di seguito si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_1 CP_1 in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e/o la carenza della sua qualità di titolare passivo della pretesa avversaria, per i motivi esposti
[...]
e conseguentemente, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie, poiché inammissibili ed infondate.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Sul punto va premesso che avendo la parte attrice convocato la PR quale procuratrice della e non in proprio non vi è una questione di errata convocazione in giudizio e di carenza di CP_3 legittimazione passiva.
Rilevato, poi, che il procedimento esecutivo risulta ancora in corso, non si ritiene che vi sia una carenza di interesse della parte attrice a seguito dell'inziale rinuncia dell'opposizione all'esecuzione effettuata nel procedimento esecutivo (rinuncia non accettata dalla esecutante -cfr. ordinanza resa sulle richieste cautelari effettuate del procedimento esecutivo).
Premesso, poi, che non può dedursi la non contestazione delle deduzioni attoree dalla sola circostanza che la convenuta abbia incentrato le proprie difese su questioni preliminari al merito già contestato nel procedimento esecutivo, va rilevato che, a fronte del corretto richiamo nell'atto di pignoramento e nel precetto, del titolo e dell'ammontare del credito richiesto, non può dedursi l'erroneità del credito preteso in conseguenza della mera e sola circostanza che in sede di precetto vi era stata una erronea indicazione delle rate complessive di ammortamento previste in contratto
(indicate in 180, invece che 177). Nel merito, riguardo al contratto di mutuo fondiario del 9.7.2002, in relazione al quale la parte attrice aveva rilasciato garanzia reale, in ordine alle contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, va osservato, innanzitutto, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020).
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Nel caso di specie, va rilevato che utilizzando i corretti criteri di valutazione, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori non risultano essere usurari.
In particolare, va rilevato che l'iniziale interesse corrispettivo era pattuito al 5,20% annuo per la prima rata di ammortamento, mentre per le successive era ancorato al valore dell'Euribor a sei mesi aumentato di punti 1,50, mentre il tasso di mora era fissato all'8.43 % e che successivamente era stabilito semestralmente maggiorando di punti 3,10 il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Ministero del Tesoro.
Ciò premesso, va rilevato, come, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile il cui tasso soglia era pari all'8,43% (Tegm 5,62%).
Pertanto, dal mero raffronto risulta la regolarità degli inziali tassi corrispettivi e moratori, alla luce dei suddetti criteri, in quanto al di sotto del tasso soglia o pari, mentre per i tassi come sviluppantesi nel corso del rapporto, va considerato che va esclusa la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
Riguardo alla mancata indicazione dell'ICS/TAEG, va premesso che il CICR ha introdotto l'obbligo per tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca
d'Italia, di “rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima” con la delibera n. 10688 del 4/03/2003 in vigore dal primo ottobre 2003 e, quindi, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo in discussione.
Va considerato, poi, che, a prescindere dalla mancata indicazione o dalla correttezza o meno del dato eventualmente indicato, l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB.
Va osservato, infatti, che: detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario.
A conferma di quanto detto, va considerato che recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass., Sez.I, sent. n. 3919/2021) ritiene come “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”.
Si rileva, quindi, che alla mancanza o erronea indicazione di detto dato non può conseguire la presenza del pagamento di costo occulti in considerazione della circostanza che l'ISC/TAEG, per quanto detto, svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale del finanziamento, le cui pattuizioni economiche (interessi ed altri costi), sono puntualmente previste in contratto.
Si ritiene, quindi, che l'assenza o eventuale difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivo comporterebbe esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non specificatamente dedotto né provato, consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va rigettata la domanda attorea.
In considerazione della soccombenza, la parte attrice va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri e tariffe di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta in quanto tardivamente avanzata in sede di memorie conclusionali.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree e la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta;
condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano complessivamente nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese general, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 9.07.2025 Il Giudice
AL AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. AL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 17235/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via M. Kerbaker n.91 in virtù di procura in calce all'atto di opposizione ex art.615
c.p.c. depositato nella procedura esecutiva;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giada Belardinelli e dall'avv.
MA FE IN LL, nonché elettivamente domiciliata presso il loro;
indirizzo di posta elettronica;
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo/contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12 febbraio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la quale procuratrice della Parte_1 Controparte_2 chiedendo: Controparte_3 di accertare, per i motivi esposti in citazione, i comportamenti illegittimamente tenuti contra legem dalla convenuta in danno di essa opponente all'esecuzione circa il contratto di mutuo in parola e di dichiararlo quantomeno parzialmente nullo e/o illegittimo e/o inefficace;
di accertare e dichiarare non dovuto l'importo afferente a n. 3 rate del contratto di mutuo in premessa, perché erroneamente computate dall'odierna convenuta e ciò sia per quanto attiene all'atto di precetto notificato in danno dell'odierna attrice che per quanto attiene all'atto di pignoramento notificato in danno di essa medesima attrice;
per l'effetto di accertare e dichiarare che il debito residuo per il mutuo del 09.07.2020 è pari al minore importo complessivo di €. 61.826,23, e, pertanto, di dichiarare la somma accertata non dovuta.
La (di seguito si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_1 CP_1 in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e/o la carenza della sua qualità di titolare passivo della pretesa avversaria, per i motivi esposti
[...]
e conseguentemente, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie, poiché inammissibili ed infondate.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Sul punto va premesso che avendo la parte attrice convocato la PR quale procuratrice della e non in proprio non vi è una questione di errata convocazione in giudizio e di carenza di CP_3 legittimazione passiva.
Rilevato, poi, che il procedimento esecutivo risulta ancora in corso, non si ritiene che vi sia una carenza di interesse della parte attrice a seguito dell'inziale rinuncia dell'opposizione all'esecuzione effettuata nel procedimento esecutivo (rinuncia non accettata dalla esecutante -cfr. ordinanza resa sulle richieste cautelari effettuate del procedimento esecutivo).
Premesso, poi, che non può dedursi la non contestazione delle deduzioni attoree dalla sola circostanza che la convenuta abbia incentrato le proprie difese su questioni preliminari al merito già contestato nel procedimento esecutivo, va rilevato che, a fronte del corretto richiamo nell'atto di pignoramento e nel precetto, del titolo e dell'ammontare del credito richiesto, non può dedursi l'erroneità del credito preteso in conseguenza della mera e sola circostanza che in sede di precetto vi era stata una erronea indicazione delle rate complessive di ammortamento previste in contratto
(indicate in 180, invece che 177). Nel merito, riguardo al contratto di mutuo fondiario del 9.7.2002, in relazione al quale la parte attrice aveva rilasciato garanzia reale, in ordine alle contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, va osservato, innanzitutto, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020).
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Nel caso di specie, va rilevato che utilizzando i corretti criteri di valutazione, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori non risultano essere usurari.
In particolare, va rilevato che l'iniziale interesse corrispettivo era pattuito al 5,20% annuo per la prima rata di ammortamento, mentre per le successive era ancorato al valore dell'Euribor a sei mesi aumentato di punti 1,50, mentre il tasso di mora era fissato all'8.43 % e che successivamente era stabilito semestralmente maggiorando di punti 3,10 il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Ministero del Tesoro.
Ciò premesso, va rilevato, come, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile il cui tasso soglia era pari all'8,43% (Tegm 5,62%).
Pertanto, dal mero raffronto risulta la regolarità degli inziali tassi corrispettivi e moratori, alla luce dei suddetti criteri, in quanto al di sotto del tasso soglia o pari, mentre per i tassi come sviluppantesi nel corso del rapporto, va considerato che va esclusa la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
Riguardo alla mancata indicazione dell'ICS/TAEG, va premesso che il CICR ha introdotto l'obbligo per tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca
d'Italia, di “rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima” con la delibera n. 10688 del 4/03/2003 in vigore dal primo ottobre 2003 e, quindi, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo in discussione.
Va considerato, poi, che, a prescindere dalla mancata indicazione o dalla correttezza o meno del dato eventualmente indicato, l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB.
Va osservato, infatti, che: detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario.
A conferma di quanto detto, va considerato che recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass., Sez.I, sent. n. 3919/2021) ritiene come “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”.
Si rileva, quindi, che alla mancanza o erronea indicazione di detto dato non può conseguire la presenza del pagamento di costo occulti in considerazione della circostanza che l'ISC/TAEG, per quanto detto, svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale del finanziamento, le cui pattuizioni economiche (interessi ed altri costi), sono puntualmente previste in contratto.
Si ritiene, quindi, che l'assenza o eventuale difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivo comporterebbe esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non specificatamente dedotto né provato, consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va rigettata la domanda attorea.
In considerazione della soccombenza, la parte attrice va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri e tariffe di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta in quanto tardivamente avanzata in sede di memorie conclusionali.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree e la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta;
condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano complessivamente nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese general, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 9.07.2025 Il Giudice
AL AN