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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 653/2023
promossa
da
[...]
Parte_1
- appellante -
[...]
Avv. Luca Marchese contro
- appellata – Controparte_1 Avvocatura dello Stato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 192/2023 del Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro, pubblicata il 04.10.2023 non notificata. All'udienza del 23.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Oggetto del giudizio è l'appello introdotto da tre docenti, , Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Parte_1 Parte_1
n. 192/2023 che ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo e condannato le ricorrenti al pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 824,00.
In primo grado, le ricorrenti, in fatto hanno esposto le sole seguenti deduzioni “i ricorrenti, tutti docenti tutt'ora con contratto a tempo determinato e con diversi anni di precariato alle spalle già svolti”. Hanno chiesto il riconoscimento della cd. carta del docente riconosciuta ai docenti di ruolo, formulando le seguenti conclusioni:
“ in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella CP_2
pagina 1 di 5 parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.”
Il Tribunale di Pistoia ha sollevato d'ufficio la questione di nullità del ricorso perché era completamente carente della esposizione degli elementi di fatto costituenti il fondamento della domanda (causa petendi), rendendo così impossibile la compiuta determinazione del petitum mediato. In particolare, l'atto introduttivo dichiaratamente volto al riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta docente, era del tutto privo della indicazione degli anni scolastici cui detto beneficio avrebbe dovuto essere concesso a ciascuna ricorrente, oltre che di qualsiasi allegazione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro inter partes, con conseguente omessa indicazione dell'importo nominale da attribuire in via giudiziale, che non risultava altrimenti ricavabile. Le conclusioni, con quali era chiesto il beneficio nella misura di € 500,00, annui a far data dall'A.S. 2015/2016, confondendo l'anno scolastico relativo all'introduzione della misura nel nostro ordinamento con il dies a quo sarebbe maturato, per ciascuna di loro, il diritto alla corresponsione, avevano indotto in errore l'amministrazione resistente, la quale, argomentava nella propria memoria come se detto anno scolastico fosse quello dal quale sarebbe spettato il beneficio. A nulla valevano le deduzioni delle ricorrenti pagina 2 di 5 nelle note difensive depositate il 26.05.2023, dove per la prima volta, erano indicati, per ciascuna, l'importo complessivo preteso in relazione agli anni scolastici, sempre per la prima volta indicati, elementi di fatto della domanda mancanti nell'atto introduttivo del giudizio e non ricavabili dalla documentazione allegata, dove figurano conteggi riportanti annualità diverse rispetto a quelle indicate nelle note citate.
Le appellanti censurano la sentenza affermando: a) sarebbe errata l'affermazione della mancanza della causa petendi, perché risultava da “un'approfondita trattazione delle ragioni sottese al riconoscimento del diritto alla Carta Docente anche per gli insegnanti precari, in virtù della Sentenza 16/03/2022 n. 182, resa dal Consiglio di Stato, ma anche in forza degli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
dell'art. 288 del TFUE;
dell'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea;
delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro alla Direttiva 1999/70/CE. Sarebbe errata anche la affermazione della mancata determinazione del petitum mediato, che secondo le appellanti sarebbe ricavabile nell'atto introduttivo, dovendosi considerare che a tale scopo era stata prodotta la scheda analitica dei servizi prestati dall'a.s. 2015/016; b) secondo le appellanti il ricorso era chiaro tanto che l'Amministrazione si sarebbe difesa in fatto e in diritto;
c) affermano le appellanti che le note conclusive fornivano la tabella che indicava le generalità delle ricorrenti, le annualità richieste e il quantum da avere, senza innovare, modificare o ampliare l'oggetto della domanda, ma solo precisando la domanda;
d) ribadiscono che il ricorso conteneva gli elementi essenziali di fatto e le ragioni di diritto, ricavabili dall'esame complessivo dell'atto; e) lamentano che il Tribunale avrebbe affermato una sorta di inutilizzabilità delle note citate;
f) richiamano Cass. sent. n. 10072/2013 che ha riconosciuto ai docenti precari il diritto alla cd. carta del docente e non era necessario indicare specificamente per ciascuna ricorrente gli anni scolastici per cui era chiesto il beneficio. Il , ritenuto corretto il rilievo d'ufficio della Controparte_1 nullità del ricorso, che non specificava l'oggetto della domanda e le annualità rispetto a cui era chiesto il beneficio e l'accertata indeterminatezza dei presupposti costitutivi, ha chiesto il rigetto nell'appello; in subordine ha ribadito l'infondatezza nel merito della domanda, non provata, per la mancata specifica allegazione di tutti gli elementi di fatto rilevanti e la mancata produzione dei documenti a supporto.
La Corte ritiene i motivi di appello, che si esaminano congiuntamente, non accoglibili. Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, il vaglio relativo alla nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c, impone l'esame complessivo dell'atto e la verifica che sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e che il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa: “Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata
pagina 3 di 5 esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto risulti impossibile l'individuazione esatta della pretesa del ricorrente ed il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della controversia riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato.” (Cass. Sez. L. sent. n. 820/2007). Nel caso in esame, il ricorso contiene esclusivamente argomentazioni in diritto: punto A RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CARTA DOCENTE PER I DOCENTI PRECARI, RESA DAL CONSIGLIO DI STATO: SENTENZA nr. 1842 DEL 16.03.2022
“INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA” pp. 2-5; punto B RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DOCENTE AI DOCENTI PRECARI IN VIRTU' DELLA PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE APPLICAZIONE DIRETTA E VERTICALE DELLA CLAUSOLA 4 E 6 DELL'ACCORDO QUADRO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE DELL'ART. 6 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA DELL'ART. 288 DEL TFUE DEGLI ARTT. 14, 20, 21 E 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, cfr. pp.
5-8. In via subordinata nell'atto introduttivo è richiesto il rinvio incidentale alla Corte Costituzionale della normativa regolante il beneficio in esame per violazione Il ricorso è del tutto privo della allegazione dei fatti costitutivi della domanda, per ciascuna delle ricorrenti, considerato che l'unica allegazione di essere “i ricorrenti, tutti docenti tutt'ora con contratto a tempo determinato e con diversi anni di precariato alle spalle già svolti”, costituisce la descrizione di una mera condizione, quella dei cd. precari della scuola, generica e indeterminata. Nell'atto introduttivo non sono indicati i rispettivi anni scolastici, i periodi lavorativi svolti asseritamente a tempo determinano, i contratti stipulati e relativo orario di lavoro, necessari i fini dell'accertamento della tipologia della supplenza (annuale, fino al 30.06, supplenze brevi o saltuarie) e dell'orario lavorativo osservato. E' noto difatti che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il beneficio economico in esame anche ai docenti non di ruolo, ma in quanto titolari di incarico annuale ovvero di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 29961/2023), elementi fattuali che devono essere specificamente dedotti (e provati) da chi pretenda il riconoscimento della misura. Non è sufficiente dirsi docenti precari, senza alcuna allegazione fattuale, considerato che la totale omissione ha compromesso all'evidenza il diritto di difesa del convenuto, che non ha CP_1 potuto prendere posizione su dati di fatto, difendendosi esclusivamente in diritto (specularmente al ricorso contenente esclusivamente argomenti in diritto). Dalla lettura complessiva dell'atto emerge l'indeterminatezza della stessa pretesa e dell'oggetto della domanda, che non si ricava dall'esame complessivo dell'atto. A questo scopo non sono utili le note di trattazione scritta che contengono, oltre ad argomentazioni giuridiche, per la prima volta, un prospetto che quantifica la domanda per ciascuna ricorrente e le rispettive annualità. Come correttamente argomentato dal Tribunale, gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, dovevano essere esplicitati nel ricorso e non erano ricavabili dai documenti allegati, un prospetto sindacale (unico documento prodotto), non richiamato nella esposizione in fatto (o in diritto), che riporta annualità diverse da quelle indicate pagina 4 di 5 nelle note di trattazione scritta, così confermando l'assoluta incertezza degli elementi costitutivi della domanda e del petitum. L'appello viene pertanto rigettato con conferma della sentenza appellata. Le spese del secondo grado sono poste a carico delle appellanti, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dello scaglione 1.101-5.200, dell'attività svolta (tre fasi), della applicazione dei minimi. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro n. 192/2023 pubblicata il 04.10.2023, confermando la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio a favore della parte appellata, che si liquidano in € 962,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.01.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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