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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2495/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2495/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via San Mama n. 66 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Badiali n. 126 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 12.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 14.02.2010; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Ravenna il 14.12.1971, Cod. Fisc. , e , nata a C.F._1 Controparte_1
Ravenna il 11.06.1975, Cod. Fisc. , celebrato con rito concordatario in data C.F._2
22.04.2007 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2007;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_1
la madre, ma in regime di collocazione paritaria alternata;
2) Il padre terrà con sé il figlio, quindicenne, secondo le modalità che concorderà direttamente con
il ragazzo, anche per ciò che riguarda i periodi di vacanza.
3) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in maniera diretta e divideranno
tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le quali fanno espresso
riferimento a quanto stabilito nel Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna in data 16.07.2015.
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra CP_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente
autonomi.
6) Le spese legali sono a carico del sig. ” Pt_1
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2495/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via San Mama n. 66 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Badiali n. 126 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 12.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 14.02.2010; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Ravenna il 14.12.1971, Cod. Fisc. , e , nata a C.F._1 Controparte_1
Ravenna il 11.06.1975, Cod. Fisc. , celebrato con rito concordatario in data C.F._2
22.04.2007 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2007;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_1
la madre, ma in regime di collocazione paritaria alternata;
2) Il padre terrà con sé il figlio, quindicenne, secondo le modalità che concorderà direttamente con
il ragazzo, anche per ciò che riguarda i periodi di vacanza.
3) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in maniera diretta e divideranno
tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le quali fanno espresso
riferimento a quanto stabilito nel Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna in data 16.07.2015.
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra CP_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente
autonomi.
6) Le spese legali sono a carico del sig. ” Pt_1
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè