Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3546 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il proc. dom. avv. to Gaetano Mastroberardino, delega in C.F._2
atti
-attori- contro
corrente in Via Cellara di Giffoni Valle Controparte_1
Piana (cf ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il proc. dom. P.IVA_1
avv.to Mario Volpe, delega in atti e
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Silvestro Amodio, delega in atti
-convenuti-
e
(p.i. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Domenico Caiafa, delega in atti
-terza chiamata- pagina 1 di 6
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori, dopo aver premesso di essere comproprietari di una unità immobiliare facente parte del sito in Giffoni Valle Piana, riferivano Controparte_1
che, in data 16.3.2017, nel corso di lavori di ristrutturazione dello stabile appaltati alla
, la loro abitazione era rimasta danneggiata da un incendio Controparte_4
propagatosi dal terrazzo di pertinenza in area di cantiere.
Deducevano che il danno all'unità immobiliare ammontava ad € 19.747,03, di cui €
7.000,00 di pertinenza mentre il danno agli arredi era pari ad € 3.000,00 CP_5
e che, a seguito dell'occorso, l'immobile è interessato da infiltrazioni di acqua proveniente dal tetto sovrastante.
Concludevano quindi a che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei predetti danni in loro favore, ciascuno secondo il capo di responsabilità riconosciuto.
Costituitosi, il contestava la rappresentazione dei fatti avversaria CP_1
rilevando che il giorno dell'incendio gli operai addetti ai lavori nello stabile stavano eseguendo solo lavori di pitturazione e che dalla scheda di intervento dei VVF intervenuti era emerso che durante l'operazione di spegnimento erano state rinvenute nell'appartamento degli attori due bombole gpl, uno scaldino a gas ed un riduttore del gas.
Evidenziava poi che se davvero l'incendio si fosse propagato dal tetto, quest'ultimo sarebbe rimasto danneggiato cosa che invece non era avvenuta, come anche erano rimasti indenni altri punti della proprietà condominiale.
Sosteneva inoltre che se anche l'evento fosse stato conseguenza dei lavori eseguiti dalla ditta solo quest'ultima avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dei danni patiti dagli attori e concludeva quindi per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi pagina 2 di 6 confronti.
Si costituiva anche la la quale, oltre ad eccepire la nullità Controparte_4
della citazione per incertezza sull'oggetto della domanda e la indefinibilità della pretesa azionata, contestava la fondatezza delle allegazioni attoree chiarendo che il giorno del sinistro i lavoratori della cooperativa stavano eseguendo la impermeabilizzazione del cornicione tramite l'utilizzo di materiale liquido posato a pennello senza l'utilizzo di fiamma.
Richiamava poi il verbale dei VVF il quale aveva dato atto che mancavano indizi certi per risalire alle cause dell'incendio.
Chiamava poi in giudizio la compagnia assicurativa con cui Controparte_3
aveva stipulato la polizza n. 6440580000907905 per essere da questa manlevata in caso di condanna.
La società deduceva in primo luogo la nullità della chiamata per via della sua genericità ed eccepiva che la voce “attività assicurata” escludeva espressamente “la impermeabilizzazione delle attività coperte da assicurazione”.
Riferiva peraltro che essendosi la cooperativa assicurata avvalsa di un subappaltatore, la copertura assicurativa restava esclusa.
Allegava poi la tardività della denuncia in quanto non intervenuta entro 10 giorni dal momento in cui l'assicurata ne aveva avuto conoscenza e la violazione da parte di questa del patto di gestione della lite.
Infine, aderiva nel merito alle contestazioni della Cooperativa circa l'an ed il quantum debeatur ed invocava in ogni caso l'applicazione delle franchigie pattuite.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata la consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
pagina 3 di 6 La domanda non può essere accolta.
La causa va decisa facendo applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c, cfr. Cassazione n. 636/2019), rilevando che le indagini condotte hanno escluso ogni nesso eziologico tra l'incendio e l'esecuzione dei lavori al tetto
CP_5
Sul punto, infatti, gli esiti della consulenza tecnica redatta dall'ing.
[...]
sono inequivocabili (cfr. rel. del 3.11.2023). Persona_1
L'ausiliario ha infatti concluso nel senso che da uno studio e valutazione della dinamica dei fatti, dalla posizione degli operai e della zona attinta dal fuoco, l'incendio oggetto di controversia, che ha interessato il terrazzino de quibus, di proprietà del sig. e della Parte_1
sig.ra non è da considerarsi casualmente collegato con le modalità di esecuzione Parte_3
dei lavori al tetto in quanto è tecnicamente e materialmente impossibile che gli CP_5
operai, intenti ad eseguire lavorazioni sul canale di gronda, posizionato sul lato opposto del fabbricato, posta ad oltre mt. 10 dal terrazzino di proprietà (cfr. Alleg. 5), Parte_4
possano aver, in qualche modo, potuto provocare l'incendio verificatosi, tantomeno si ritiene che, qualora gli operai, diversamente da quanto dichiarato dal direttore dei lavori, stessero, invece, utilizzando il cannello a gas per la posa in opera del manto impermeabile, è inipotizzabile che la fiamma del cannello potesse raggiungere il terrazzo posizionato sul lato opposto dell'edificio e quindi la zona attinta dal fuoco, né è tecnicamente ipotizzabile che una membrana bituminosa, incollata a fiamma, possa essere stata, in fase di lavorazione, trasportata da agenti atmosferici (vento) sull'opposto lato del fabbricato, e raggiungere, con traiettoria circolare, la zona attinta dal fuoco, sottostante la tettoia metallica, in quanto incollato un primo
pagina 4 di 6 tratto della membrana questa resta saldamente fissata alla superficie da impermeabilizzare senza alcun rischio di un suo eventuale distacco (cfr. foglio 14 rel. cit.).
Il ctu ha poi ritenuto, relativamente alle reclamate infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante tetto a seguito dell'occorso, come riportato nella premessa dell'atto di citazione, che le stesse non abbiano alcun nesso eziologico con l'incendio verificatosi bensì strettamente riconducibili a fenomeni di condensa e carente manutenzione della copertura dell'edificio (cfr. foglio 15 rel. cit.).
In definitiva, non residua alcuno spazio per il vaglio della domanda attorea per non essere stato provato il nesso di causalità tra il lavori in esecuzione al tetto condominiale e l'innesco dell'incendio che ha attinto l'immobile per cui è causa.
Tanto basta, quindi, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv.to Silvestro Amodio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore del Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pagina 5 di 6 condanna e in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 14.11.2023.
Così deciso in Salerno, lì 17.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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