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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 199\2024 CC da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. Stefano Azzari (c.f. ) del C.F._7 C.F._8
Foro di Treviso, giusta procura in atti;
contro
(c.f. ), in proprio nonché quale Controparte_1 C.F._9
Amministratrice di Sostegno della sorella (c.f. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Laura Centasso (c.f. ) del C.F._10 C.F._11
Foro di Venezia, giusta procura in atti;
e con
1 Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data
24.04.2024.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 289/2023, pubblicata in data 02.08.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 1233/2019 dal Tribunale di Belluno.
In punto: Diritto agli Alimenti ex art. 438 c.c..
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via preliminare:
- rigettare la richiesta di ripetizione delle somme asseritamente sostenute a favore della signora
dalla attrice in quanto pretesa relativa a Controparte_2 Controparte_1 prestazioni antecedenti la domanda giudiziale ex art. 433 c.c. in violazione del disposto di cui all'art.
445 c.c.;
e/o comunque
- dichiarare ex art. 2948 c.c. la prescrizione del diritto alla ripetizione di eventuali spese sostenute dalla signora oltre cinque anni prima dell'introduzione del presente Controparte_1 procedimento per canoni di locazione, a titolo di retribuzione o interessi o comunque per prestazioni da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Nel merito in principalità: respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, salvo gravame: per le ragioni esposte, escludersi ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. il diritto della signora al rimborso delle spese che risultino dalla medesima Controparte_1 sostenute.
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame: ridursi il rimborso dovuto a quanto risulti di giustizia.
Spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, oltre ad i.v.a,, c.p.a.
e rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, come per legge.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, riformarsi la sentenza di primo grado relativamente al capo sulla condanna alle spese di lite, compensando quelle del primo grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si richiama ai documenti già prodotti nel corso del giudizio di primo grado, contenuti nel fascicolo di parte depositato, chiedendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
2 Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. dimessa in data 30.11.2020 e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. dimessa in data
27.9.2021 cui si fa integrale rinvio”.
Per parte appellata:
“In via pregiudiziale, previo accertamento, dichiarare l'appello inammissibile, per le ragioni cui in narrativa;
in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza Tribunale di Belluno 289/2023
Dott. Giacomelli pubblicata il 02.08.2023 e non notificata per le ragioni cui in narrativa e precisamente per assenza di fumus nei motivi e di pregiudizio;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza Tribunale di Belluno 289/2023 Dott. CP_3 pubblicata il 02.08.2023 e non notificata (ad eccezione del capo espressamente impugnato con appello incidentale); in via incidentale, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Belluno 289/2023 Dott.
[...] pubblicata il 02.08.2023 e non notificata, accertare e dichiarare il diritto della sig. ra CP_3
personalmente e quale Amministratore di Sostegno di Controparte_1 Controparte_2
, a vedersi ristorate le spese di trasporto sostenute dal 01.01.2011 al 30.06.2019 come da
[...] rendiconti approvati e in atti (euro 132.277,81) in quanto prestazioni accessorie all'obbligo alimentare e per l'effetto condannare i sig. ri , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al pagamento della somma di euro 132.277,81 oltre interessi moratori come CP_4 Pt_7 dalla domanda di primo grado al saldo effettivo o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria, si producono i seguenti documenti: si insiste per l'ammissione dei documenti prodotti”.
Per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e chiede la conferma della impugnata sentenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione notificato in data 01.10.2019, , in proprio e nelle Controparte_1 vesti di Amministratrice di Sostegno della sorella, , conveniva in giudizio Controparte_2 sia i genitori, e , sia i fratelli, Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
davanti al Tribunale di Belluno, esponendo che: Parte_5
- in data 5.11.1993 la sorella aveva subito un sinistro stradale da cui le era derivato un grave CP_2 trauma cranio-encefalico, con ingenti limitazioni nella sfera cognitiva, motoria nonché comportamentale, al punto da giustificare la pronuncia di interdizione (v. Trib. Belluno Sentenza N°
5/1995);
- con Sentenza N° 82/2008, il Tribunale di Belluno, revocando l'interdizione, aveva nominato lei
Amministratrice di Sostegno in via provvisoria;
- con Decreto del 24.05.2011, il Giudice Tutelare aveva disposto la sua nomina a tempo indeterminato;
- con Decreto del 10.08.2011, il Giudice Tutelare l'aveva autorizzata ad esercitare l'azione di cui all'art. 438 c.c. nei confronti dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti a , dato il riscontro di una CP_2 passività annuale di € 56.000,00 poiché le entrate dell'amministrata (v. sommatoria del contributo pensionistico statale con i contributi regionali assistenziali) non erano sufficienti a coprire le spese dovute per la continuità delle cure e dell'attività per il reinserimento sociale e lavorativo presso i presidi riabilitativi scelti;
- tale provvedimento era stato notificato ai genitori e ai fratelli senza esiti.
L'attrice chiedeva la condanna dei familiari convenuti a:
- prestare gli alimenti a favore dell'Amministrata, con gli interessi dalla data di notifica della citazione;
- rifonderle in solido le somme versate a titolo personale per sopperire alle necessità di nel CP_2 periodo 2007-2018, per un importo complessivo di € 363.752,00, come da rendiconti annuali approvati dai Giudici Tutelari, nonché a rimborsarle le somme dovute per gli anni successivi, sempre sulla base dei rendiconti depositati per il monitoraggio dell'Amministrazione di Sostegno;
- rimborsarle € 132.277,81 (calcolate in base ai rendiconti 2007-2010) oppure quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il trasporto dell'Amministrata presso le strutture ove ha svolto i trattamenti sanitari e riabilitativi dal 01.01.2011 al 30.06.2019;
- corrisponderle l'equa indennità per l'attività prestata come Amministratrice di Sostegno fin dal
2011, per un importo complessivo pari ad € 191.099,52.
2. In data 08.01.2020, si costituivano con unico atto tutti i soggetti convenuti, eccependo che:
4 - era stata l'attrice a stabilire il trasferimento della sorella presso di sè, per poi rivendicare la partecipazione dei genitori e dei fratelli alle spese sostenute, senza che fossero state previamente oggetto di corale concerto in proporzione alle risorse del nucleo familiare;
- il diritto agli alimenti apparteneva alla fattispecie dei c.d. diritti personalissimi;
di qui il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice;
- non era stata data prova della necessità di una spesa mensile di € 5.455,31 per , posto che i CP_2 rendiconti annuali erano privi della documentazione giustificativa degli importi ivi indicati;
- la domanda di rifusione per le spese era inammissibile in forza dell'art. 445 c.c., poiché gli alimenti erano dovuti dalla domanda giudiziale o dalla costituzione in mora seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale;
- era intervenuta la prescrizione, sia ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., sia breve quinquennale ex art. 2948 c.c. ed annuale ex art. 2951 c.c.;
- la richiesta di un compenso per le attività prestate oppure di indennizzo doveva essere respinta in quanto rivolta ad un Giudice incompetente.
3. In data 18.12.2020, veniva interrotta la causa a seguito dell'intervenuto decesso di
[...]
; dopo la riassunzione nei confronti degli eredi, venivano assegnati i termini ex art. Controparte_5
183 co. 6 c.p.c..
4. Il procedimento veniva quindi rinviato per conclusioni all'udienza cartolare del 24.11.2022, all'esito della quale veniva trattenuto in decisione.
5. Con Sentenza N° 289\2023, pubblicata il02.08.2023, il Tribunale di Belluno ha statuito:
“1) in parziale accoglimento della domanda proposta a norma degli artt. 433 ss. c.c., riconosce alla beneficiaria il diritto all'assegno alimentare di euro 250 mensili, a Controparte_2 carico di ciascuno dei genitori e e di euro 100 a Parte_1 Parte_2 carico di ciascuno dei fratelli , e Parte_3 Parte_4
nonché dell'attrice , e per l'effetto Parte_5 Controparte_1 condanna gli obbligati a versare i predetti importi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità che l'attrice provvederà ad indicare, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal giorno 1° gennaio 2024;
2) in parziale accoglimento delle ulteriori domande, accerta e dichiara il diritto dell'attrice al rimborso delle somme anticipate nell'interesse della beneficiaria , e per Controparte_2
l'effetto:
- condanna i convenuti e a pagare all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma capitale di euro 62.268,75 ciascuno, ed i convenuti , Parte_3
5 , e (anche quale Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentante del figlio minore , in qualità di eredi di ) Parte_7 Controparte_5
a pagare all'attrice la somma capitale di euro 24.907,50 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora sino al saldo effettivo;
- condanna i convenuti e a pagare all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma capitale di euro 3.890,52 ciascuno, ed i convenuti , Parte_3
, e (anche quale Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentante del figlio minore , in qualità di eredi di ) Parte_7 Controparte_5
a pagare all'attrice la somma capitale di euro 1.556,21 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora sino al saldo effettivo;
3) dichiara la propria incompetenza in ordine alla domanda di riconoscimento dell'indennità per
l'amministrazione di sostegno, proposta dall'attrice;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 24.000,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
6. Con atto di citazione iscritto in data 11.02.2024, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno proposto Appello avverso detta pronuncia, chiedendo -
[...] Parte_6 Parte_7 in via preliminare - di sospenderne l'efficacia esecutiva, essendoci gravi e fondati motivi, nonché deducendo - nel merito - due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, rubricato “sul diritto della signora al rimborso Controparte_1 delle somme asseritamente anticipate”, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione laddove ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di rimborso di quanto dalla stessa asseritamente anticipato per fare fronte alle esigenze della sorella . CP_2
Nello specifico, hanno ribadito che:
- controparte non ha dato riscontro del credito azionato, in quanto la documentazione dalla stessa prodotta non assume i requisiti previsti dall'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
- gli esborsi sostenuti prima dei cinque anni antecedenti all'introduzione del giudizio sono da considerare prescritti;
- la domanda di rimborso è inammissibile in base all'art. 445 c.c.;
- controparte ha sostenuto esborsi per mero spirito di liberalità oppure in adempimento di un'obbligazione naturale;
di qui l'irripetibilità ex art. 2034 c.c.;
- controparte è responsabile, in base all'art. 1227 co. 2 c.c., per non avere arginato il progressivo cumulo delle passività.
6 Inoltre, hanno evidenziato ex novo che la Sentenza non ha considerato le modeste disponibilità reddituali dei familiari e non ha incuso la “quota” a carico anche di parte appellata.
Con il secondo motivo, rubricato “sulla condanna alla rifusione delle spese di lite”, hanno censurato il fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che le domande avversarie sono state rideterminate nel quantum per un importo notevolmente inferiore a quello preteso.
7. In data 16.04.2025 si è costituita in II Grado , opponendosi all'istanza Controparte_1 di sospensione ex art. 283 c.p.c., invocando il rigetto dell'Appello avversario e svolgendo contestualmente Appello Incidentale.
Nel dettaglio, è stata denunciata l'omessa condanna dei convenuti al ristoro delle spese di trasporto dal
01.01.2011 al 30.06.2019 di cui ai rendiconti approvati ed in atti per complessive € 132.277,81.
Trattasi di prestazioni accessorie all'obbligo alimentare, comprensivo anche di oneri di accompagnamento a beneficio di chi sia anche privo di autonoma deambulazione e che non possa utilizzare mezzi di trasporto, a prescindere dalla prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. relativa al contratto di trasporto e di spedizione tout court.
8. LaProcura Generale si è espressa in data 02.05.2024 come in epigrafe.
9. Con ordinanza del 13.05.2024, è stata accolta parzialmente la domanda di inibitoria, mediante sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata limitatamente ai capi di cui ai numeri 2)
e 4) del dispositivo.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14.07.2025.
11. Preliminarmente, giova ricordare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse dagli appellanti sono “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, l'atto d'appello è immune da vizi.
7 12. L'impugnazione principale è fondata e merita di essere accolta.
Per ragioni di evidente economia processuale, applicando il principio della ragione più liquida, è necessario esaminare il primo “sub-motivo” di Appello circa la valenza probatoria dei rendiconti agli atti, in quanto la sua fondatezza comporta l'assorbimento automatico in diritto sia delle altre ragioni fatte valere, sia dell'Appello Incidentale.
A. Ebbene, i presupposti della domanda di alimenti sono ravvisabili nello stato di bisogno del soggetto interessato e nella sua incapacità di provvedere - in tutto o in parte - al sostentamento personale, ciò in ragione di ridotte (oppure assenti) disponibilità economiche, unitamente alla presenza - fra gli obbligati
(ovvero coobbligati) e l'avente diritto - di una determinata relazione parentale stabilita dalla legge.
La funzione dell'obbligazione alimentare è - quindi - quella di assicurare al bisognoso una prestazione continuativa, la cui finalità è ravvisabile nel soddisfacimento delle fondamentali esigenze della vita.
Al riguardo, si devono apprezzare le condizioni soggettive dell'avente diritto, con specifico focus sull'età anagrafica, sulla salute e sulle concrete possibilità di svolgere un'attività lavorativa.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell' alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (v.
Cass. n. 25248/2013).
Il concetto di “bisogni primari” di una persona va - peraltro - soppesato nella fattispecie concreta;
quindi, nel caso che ci interessa, la condizione di salute psico-fisica fortemente compromessa di implica - giocoforza - una tipologia di cure e di assistenza mirata alle Controparte_2 precipue necessità della persona e tale da comportare un sensibile innalzamento del suo “minimo vitale”.
B. Questa Corte condivide quanto affermato dal Tribunale secondo cui, data la presenza di una pluralità di parenti coobbligati in solido ex art 433 c.c., qualora uno di essi adempia interamente all'obbligo alimentare può vantare un diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti, ai sensi dell'art. 1299
c.c..
Difatti, la verifica dell'obbligo alimentare a favore della persona che versa in stato di bisogno è presupposto fondante per l'esercizio dell'azione di regresso;
sul punto, la Corte di legittimità precisato:
“qualora i bisogni dell'avente del diritto agli alimenti sono soddisfatti per intero da uno solo dei condebitori ex lege, questi può esercitare l'azione di regresso, senza necessità di una preventiva diffida
8 ad adempiere, tenuto conto che le disposizioni in tema di decorrenza degli alimenti solo dalla domanda giudiziale, riguardano esclusivamente il rapporto diretto con il creditore e non sono estensibili alla suddetta azione di regresso, la quale è riconducibile alle regole dell'utile gestione
(considerando che l'intento di gestire l'affari altrui, in difetto di un'opposizione dell'interessato, è insito nella consapevolezza del carattere cogente del relativo Obbligo)” (v. Cass. Civ. n. 4883/88).
Tuttavia, essendo sorto un diritto di credito in capo al familiare coobbligato che ha soddisfatto integralmente i bisogni dell'avente diritto nei confronti degli altri familiari coobbligati, tale posizione creditoria necessita di essere adeguatamente provata.
C. Il presupposto per il regresso di chi ha adempiuto per intero l'obbligo alimentare, anche per gli altri familiari tenuti in solido, è duplice: da un lato, devono sussistere i presupposti dell'obbligazione alimentare in capo all'avente diritto;
dall'altro, deve risultare l'avvenuto pagamento, in via esclusiva, di quanto dovuto.
In ordine al secondo requisito che qui interessa, relativo al fatto che si sia Controparte_1 fatta carico da sola dell'intero obbligo alimentare verso la sorella , sarebbe stata indispensabile CP_2 la prova degli importi effettivamente pagati e delle relative causali, così da essere suscettibili di rimborso ad opera degli altri familiari coobbligati.
Per contro, la pretesa dell'odierna appellata, come emerso dalla prospettazione difensiva di parte appellante, non è stata adeguatamente dimostrata, in quanto i rendiconti depositati nel I Grado non risultano inidonei a fornire un riscontro puntuale e dettagliato delle singole voci di spesa realmente sostenute in proprio da . Controparte_1
Tali documenti sono stati prodotti senza alcuna “pezza giustificativa” che potesse meglio esplicitare il contenuto;
difatti, non sono stati dimessi gli “allegati” - ivi richiamati- a tale documentazione annuale;
pertanto, non c'è modo di avere contezza della natura degli esborsi, della data dei pagamenti e del loro autore materiale, della frequenza e della tipologia delle spese.
Risulta tutt'altro che remota l'eventualità che ci siano state discrasie e/o imprecisioni nell'indicazione dei costi che avrebbe affrontato l'odierna appellata, dato che in quasi tutti i rendiconti annuali la cifra costituita dalla differenza fra le entrate e le uscite diverge da quella di cui alla seguente affermazione:
“poiché le uscite hanno superato le entrate, alla integrazione pari a _____€ si è provveduto con contributo dei genitori e per il saldo ha provveduto la sottoscritta” inserita nei moduli prestampati in coda alla voce delle uscite e delle passività.
Non è dato comprendere tale differenza di importi, posto che non viene contabilmente né indicato, né giustificato con precisione, quanto versato direttamente dall'Amministratrice in favore della beneficiaria.
9 Del resto, va sottolineato anche che i timbri di deposito dei rendiconti risalgono al 2018 e 2019 e che vi
è stato un ritardo alquanto considerevole rispetto alla cadenza annuale prevista dal codice civile.
13. Non resta che riformare in toto il capo 2. della pronuncia appellata.
14. Di conseguenza, deve essere revisionato anche il regime delle spese legali, stante la prevalente soccombenza di che si è vista respingere buona parte delle pretese Controparte_1 economiche avanzate.
15. Pertanto, risulta congruo compensare per 1/3 fra le parti le spese di entrambi i Gradi, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico di ed a favore della controparte. Controparte_1
La liquidazione avviene in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le cause di cui allo scaglione € 260.001,00 -€ 520.000,00 (in cui rientra il decisum), rispetto alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- ACCOGLIE l'Appello principale, RIFORMA il capo 2. della decisione impugnata e RIGETTA tutte le pretese di rimborso/restitutorie avanzate da . Controparte_1
2- COMPENSA per 1/3 le spese di entrambi i Gradi.
3- CONDANNA a rifondere a controparte i residui 2/3 delle spese legali, Controparte_1 liquidati in € 14.971,34 di I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, nonché in € 9.492,67 di
II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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