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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3883/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Definitiva ??? nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2017 promossa da:
, assistito dall'avv. OLIVERIO MARCO , ed elettivamente domiciliato Parte_1 in via Jotta 12 Casali del Manco - Pedace
ATTORE contro
, assistito dall'avv. CLAUSI FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato Controparte_1 in VIA FRANCESCO CAPODEROSE, COSENZA
CONVENUTO
rappresentato e assistito dall' avv Palma Covelli ed elettivamente domiciliato in CP_2
VIA Montevideo n. 47 COSENZA
Svolgimento del processo
In data 29.05.2023 veniva depositata da parte del Tribunale di EN , nella persona del Dott. Provazza sentenza parziale n°953/2023 dove veniva così statuito”
Accertata pertanto la dinamica dell'evento lesivo in questione e la responsabilità del fatto in capo al , la causa deve essere rimessa sul ruolo per accertare le CP_2
conseguenze sul piano del danno biologico attraverso la nomina di un CTU medico- legale da disporsi con separata ordinanza, rimettendo all'esito ogni determinazione sulle ulteriori questioni relative alla “domanda di manleva” proposta dalla Controparte_1
pagina 1 di 8 da trattarsi unitamente al profilo relativo alla quantificazione del danno. Spese al CP_3
definitivo.”
All'uopo veniva nominato quale CTU il dott. , che Persona_1
accettava l'incarico e prestava giuramento di rito .Per il prosieguo, il procedimento de quo veniva assegnato a questo giudice, giusta decreto presidenziale del 7 luglio
2023 . Il nominato C.t.u. depositava il proprio elaborato peritale e all' udienza del 24 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta a sentenza , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., commi 2 e 4, e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, sicché il
Tribunale non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva essedo coperte dal giudicato interno (C. n.13513/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in sede di sentenza definitiva, il giudice, resta vincolato dalla sentenza non definitiva anche in ordine a quelle questioni che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (C. n. 21258/2020; C. n. 6689/2012).
Tanto premesso, a prescindere da ogni altra considerazione, da ritenersi assorbita, le questioni reiterate dal convenuto non possono essere nuovamente vagliate, poiché già definite con la sentenza non definitiva, con la conseguenza che rispetto ad esse il giudicante è spogliato della “potestas decidendi”, rimanendone precluso il riesame, anche se la sentenza non sia passata in giudicato.
Nel merito di questa fase giudiziale, vengono poste a fondamento della decisione le conclusioni peritali trasfuse nell' elaborato a firma del nominato C.T.U. dr. , Per_1
pagina 2 di 8 supportate da argomentazioni scientifiche e immuni da illogicità evidenti , condivise da questo Tribunale.
Le lesioni riscontrate sono compatibili ,secondo l' ausiliario del giudice , con la dinamica rappresentata in citazione e confermata in giudizio . Il nesso di causalità è stato acclarato sotto il profilo del criterio cronologico, modale, in quello topografico, in quello dell 'adeguatezza qualitativa quantitativa e della consequenzialità degli eventi.
Devono essere disattese le censure difensive ,sulla compatibilità delle lesioni subite come conseguenza del sinistro de quo , atteso che, in sede della relazione definitiva , il C.t.u. ha precisato di essere incorso in degli errori materiali nella ricostruzione del nesso causale ricollegato ad una caduta accidentale in un' insidia e/o trabocchetto
Il dott soffermandosi sulla dinamica dell' accaduto , che ha generato le lesioni Per_1
a carico dell' infortunato, ha ribadito “ l'autovettura abbia attinto il pedone d'avanti (in tal caso il corpo viene proiettato indietro e nella caduta è verosimile che il punto di applicazione del trauma avvenga sull'arto superiore di destra;
sia che il punto d'impatto possa essere avvenuto da tergo del pedone: in questo caso, la repentina e violenta proiezione in avanti, può portare a una rotazione sinistrorsa del corpo e la caduta può traumatizzare con ottime probabilità proprio l'arto superiore di destra….
I postumi residuati, sono riferibili a: esiti algodisfunzionali di frattura del 1/3 prossimale dell 'omero destro su pregressa frattura diafisaria che presenta persistenza dei mezzi di sintesi, neuroaprassia del radiale di destra” E' stata rilevata una menomazione pregressa dovuta al danno del 1996 che fa riferimento a una frattura scomposta e disassata della diafisi dell'omero di destra (dominante), con significativo spostamento dei monconi, che ha richiesto l'esecuzione di un'osteosintesi primaria con placche e chiodi trans-midollari”.
Il danno è inquadrabile nell 'ambito delle menomazioni policroneconcorrenti;
l'insieme delle menomazioni oggetto di valutazione globale è dato da: Pregressa frattura diafisaria omero destro, trattata con placche viti (1996); Neuroaprassia del radiale di destra (1996);
Esiti di frattura del 1/3 prossimale dell'omero destro (2005); A tale complesso è
pagina 3 di 8 attribuibile un valore di danno biologico del 18% ;
Il postumo relativo alla sola frattura del 1/3 prossimale (2015) è identificato con un danno biologico del 5% ; (pertanto, è priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui parte delle lesioni lamentate siano pregresse ed indipendenti dal fatto storico oggetto del giudizio in quanto il perito ha individuato quelle direttamente riconducibili ai fatti per cui è causa )
3) Inabilità Temporanea Totale: 20 giorni;
4) Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 30 giorni;
5) Inabilità Temporanea Parziale al 50%: 40 giorni;
6) Inabilità Temporanea parziale al 25%: 50 giorni;
Spese per danno emergente pari a euro 79,42
Sulla scorta di tali risultanze con cui sono specificate le lesioni de quibus e la correlativa quantificazione del danno biologico , si ritiene congruo, liquidare a euro 9.977,27 a ristoro delle lesioni subite applicato l' art. 9 Parte_1
del codice delle Assicurazioni per i danni micropermanenti
Danno biologico 5% euro 5754,85
Danno I.T.T. 20 gg euro 1104,80
Danno I.T.P. 75% 30 gg euro 1242,90
Danno I.T.P. 50% 40 gg euro 1104,80
Danno I.T.P. 25% 50gg euro 690,50
Spese mediche euro 79,42
Non viene riconosciuto alcun altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione ritenendo lo stesso in re ipsa trattandosi di lesioni micropermanenti assorbite nell' ambito del riconosciuto danno biologico
Contr L' obbligo risarcitorio grava sulla convenuta ,compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiante in applicazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che trovano il loro fulcro nella Cass a S.u. n. 21983/21 fino alla più recente pronuncia della Suprema Corte n. 10394 del 17/04/2024 . Invero,la polizza automobilistica è
pagina 4 di 8 un contratto di assicurazione della responsabilità civile rientrante nella disciplina dell ' art. 1917 del Codice Civile, norma che esclude l'operatività dell'assicurazione della responsabilità civile in caso di danni derivanti da fatti dolosi, in applicazione del più generale disposto dell'art. 1900 c. c . Tuttavia , è ormai ius receptum, il principio che l'intero sistema della r.c. auto è basato sull'esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato e che l' assicurazione non ha soltanto la funzione di garantire i proprietari dei veicoli dai rischi conseguenti alla circolazione, ma ha anche quella di proteggere le potenziali vittime dei sinistri stradali. “l ' art. 1917 c.c. non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione, che si trova nelle leggi sulla responsabilità civile autoveicoli”, principalmente nell'art. 2054 del Codice Civile e nel Codice delle
Assicurazioni, norme in cui non si rinviene alcuna distinzione tra fatti colposi e fatti dolosi. Pertanto ,in caso di dolo dell'assicurato, il contratto di assicurazione per la r.c.a. ha un'applicazione differenziata: è operativo in favore del danneggiato, che dunque ha diritto di ricevere dall 'assicuratore il risarcimento, mentre non è operativo nei confronti del danneggiante (assicurato), contro cui l 'assicuratore potrà agire in regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse.
Sotto il profilo tecnico giuridico, la Corte di Cassazione ritiene che il referente normativo dell'art. 122 Cod. Ass., che definisce l'ambito di operatività dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, è espressamente rappresentato dall'art. 2054 c.c. e non dall'art. 1900 c.c..
Quest'ultima disposizione, in tema di contratto di assicurazione, stabilisce che l'assicuratore non sia obbligato per i sinistri cagionati da dolo;
l'art.2054 c.c. , invece, rappresenta espressione del più generale principio sancito dall'art. 2043 c.c., il quale non distingue tra comportamenti colposi e comportamenti dolosi tenuti dal conducente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
Se l'art. 1900 c.c. può considerarsi pienamente operante nell'ambito del rapporto contrattuale (“interno”) esistente tra assicuratore ed assicurato, in assenza di un espresso pagina 5 di 8 richiamo normativo esso non può ritenersi applicabile al rapporto risarcitorio diretto che, in conseguenza di un sinistro stradale, si determina tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione del danneggiante per effetto della norma speciale contenuta nell'art. 144
Cod. Ass., che definisce la c.d. azione diretta .
Questo particolare rapporto risarcitorio è di fonte legale e si configura in ragione di propri specifici referenti normativi, ora trasfusi nel Codice delle Assicurazioni, rappresentati prima di tutto dall'art. 122 cit..
Tale norma, come già precisato, richiama espressamente una specifica ipotesi codificata di responsabilità civile, quella disciplinata dall'art. 2054 c.c., che non distingue quoad effectum le condotte colpose da quelle dolose.
Ne deriva che, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato ,
l'assicuratore, non può opporre al danneggiato l'esclusione dell'obbligo indennitario derivante dalla natura dolosa del sinistro, trattandosi di una eccezione fondata sul contratto di assicurazione che,come tale, non è opponibile al danneggiato stesso, che è terzo rispetto al contratto di assicurazione . Nel caso in esame, l'investimento volontario del pedone
è fonte dell'obbligo risarcitorio a carico della compagnia di assicurazione.
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda merita accoglimento unitamente a quella di manleva della convenuta e rigetto della Controparte_1
domanda di Manleva di nei confronti di ,avanzata CP_2 Controparte_1
in via gradata dal convenuto in caso di sua condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell' attore e condanna il convenuto nel rapporto Contr processuale con l' Assicurazione in ragione dell' accoglimento dell' azione di rivalsa di quest' ultima
Le spese relative alla C.t.u. vengono poste a carico dell' erario essendo parte convenuta /soccombente nell' azione ammessa al gratuito patrocinio pagina 6 di 8 Definitivamente pronunciando
P.Q.M.
Accertata e dichiarata l 'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_2
causazione del sinistro de quo con sentenza del 29 maggio 2023
Condanna la l.r.p.t. in solido con il sig. , Controparte_4 CP_2
al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , in dipendenza del Parte_1
sinistro in oggetto, nella misura di € 9.977,27 oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (26/07/2015)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec.
Dalla data del sinistro(26/07/2015) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_2
oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Accoglie la domanda di manleva dell' nella l.r.p.t. e per l' effetto CP_1
condanna alla ripetizione in favore di nella l.r.p.t. di CP_2 CP_5
tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare a Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_2
5077,00 per compensi professionali, oltre rimb. Forfett., i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' erario essendo parte attrice ammesso al gratuito patrocinio
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2
nella l.r.p.t. che liquida in euro 2544,00 per compensi CP_5
professionali, oltre rimb. Forfett., i.v.a. e c.p.a. come per legge
Pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 10 settembre pagina 7 di 8 2024 in favore del dr. a carico dell' erario per le Persona_1
ragioni di cui in parte motiva
EN 5 giugno 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Definitiva ??? nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2017 promossa da:
, assistito dall'avv. OLIVERIO MARCO , ed elettivamente domiciliato Parte_1 in via Jotta 12 Casali del Manco - Pedace
ATTORE contro
, assistito dall'avv. CLAUSI FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato Controparte_1 in VIA FRANCESCO CAPODEROSE, COSENZA
CONVENUTO
rappresentato e assistito dall' avv Palma Covelli ed elettivamente domiciliato in CP_2
VIA Montevideo n. 47 COSENZA
Svolgimento del processo
In data 29.05.2023 veniva depositata da parte del Tribunale di EN , nella persona del Dott. Provazza sentenza parziale n°953/2023 dove veniva così statuito”
Accertata pertanto la dinamica dell'evento lesivo in questione e la responsabilità del fatto in capo al , la causa deve essere rimessa sul ruolo per accertare le CP_2
conseguenze sul piano del danno biologico attraverso la nomina di un CTU medico- legale da disporsi con separata ordinanza, rimettendo all'esito ogni determinazione sulle ulteriori questioni relative alla “domanda di manleva” proposta dalla Controparte_1
pagina 1 di 8 da trattarsi unitamente al profilo relativo alla quantificazione del danno. Spese al CP_3
definitivo.”
All'uopo veniva nominato quale CTU il dott. , che Persona_1
accettava l'incarico e prestava giuramento di rito .Per il prosieguo, il procedimento de quo veniva assegnato a questo giudice, giusta decreto presidenziale del 7 luglio
2023 . Il nominato C.t.u. depositava il proprio elaborato peritale e all' udienza del 24 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta a sentenza , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., commi 2 e 4, e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, sicché il
Tribunale non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva essedo coperte dal giudicato interno (C. n.13513/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in sede di sentenza definitiva, il giudice, resta vincolato dalla sentenza non definitiva anche in ordine a quelle questioni che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (C. n. 21258/2020; C. n. 6689/2012).
Tanto premesso, a prescindere da ogni altra considerazione, da ritenersi assorbita, le questioni reiterate dal convenuto non possono essere nuovamente vagliate, poiché già definite con la sentenza non definitiva, con la conseguenza che rispetto ad esse il giudicante è spogliato della “potestas decidendi”, rimanendone precluso il riesame, anche se la sentenza non sia passata in giudicato.
Nel merito di questa fase giudiziale, vengono poste a fondamento della decisione le conclusioni peritali trasfuse nell' elaborato a firma del nominato C.T.U. dr. , Per_1
pagina 2 di 8 supportate da argomentazioni scientifiche e immuni da illogicità evidenti , condivise da questo Tribunale.
Le lesioni riscontrate sono compatibili ,secondo l' ausiliario del giudice , con la dinamica rappresentata in citazione e confermata in giudizio . Il nesso di causalità è stato acclarato sotto il profilo del criterio cronologico, modale, in quello topografico, in quello dell 'adeguatezza qualitativa quantitativa e della consequenzialità degli eventi.
Devono essere disattese le censure difensive ,sulla compatibilità delle lesioni subite come conseguenza del sinistro de quo , atteso che, in sede della relazione definitiva , il C.t.u. ha precisato di essere incorso in degli errori materiali nella ricostruzione del nesso causale ricollegato ad una caduta accidentale in un' insidia e/o trabocchetto
Il dott soffermandosi sulla dinamica dell' accaduto , che ha generato le lesioni Per_1
a carico dell' infortunato, ha ribadito “ l'autovettura abbia attinto il pedone d'avanti (in tal caso il corpo viene proiettato indietro e nella caduta è verosimile che il punto di applicazione del trauma avvenga sull'arto superiore di destra;
sia che il punto d'impatto possa essere avvenuto da tergo del pedone: in questo caso, la repentina e violenta proiezione in avanti, può portare a una rotazione sinistrorsa del corpo e la caduta può traumatizzare con ottime probabilità proprio l'arto superiore di destra….
I postumi residuati, sono riferibili a: esiti algodisfunzionali di frattura del 1/3 prossimale dell 'omero destro su pregressa frattura diafisaria che presenta persistenza dei mezzi di sintesi, neuroaprassia del radiale di destra” E' stata rilevata una menomazione pregressa dovuta al danno del 1996 che fa riferimento a una frattura scomposta e disassata della diafisi dell'omero di destra (dominante), con significativo spostamento dei monconi, che ha richiesto l'esecuzione di un'osteosintesi primaria con placche e chiodi trans-midollari”.
Il danno è inquadrabile nell 'ambito delle menomazioni policroneconcorrenti;
l'insieme delle menomazioni oggetto di valutazione globale è dato da: Pregressa frattura diafisaria omero destro, trattata con placche viti (1996); Neuroaprassia del radiale di destra (1996);
Esiti di frattura del 1/3 prossimale dell'omero destro (2005); A tale complesso è
pagina 3 di 8 attribuibile un valore di danno biologico del 18% ;
Il postumo relativo alla sola frattura del 1/3 prossimale (2015) è identificato con un danno biologico del 5% ; (pertanto, è priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui parte delle lesioni lamentate siano pregresse ed indipendenti dal fatto storico oggetto del giudizio in quanto il perito ha individuato quelle direttamente riconducibili ai fatti per cui è causa )
3) Inabilità Temporanea Totale: 20 giorni;
4) Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 30 giorni;
5) Inabilità Temporanea Parziale al 50%: 40 giorni;
6) Inabilità Temporanea parziale al 25%: 50 giorni;
Spese per danno emergente pari a euro 79,42
Sulla scorta di tali risultanze con cui sono specificate le lesioni de quibus e la correlativa quantificazione del danno biologico , si ritiene congruo, liquidare a euro 9.977,27 a ristoro delle lesioni subite applicato l' art. 9 Parte_1
del codice delle Assicurazioni per i danni micropermanenti
Danno biologico 5% euro 5754,85
Danno I.T.T. 20 gg euro 1104,80
Danno I.T.P. 75% 30 gg euro 1242,90
Danno I.T.P. 50% 40 gg euro 1104,80
Danno I.T.P. 25% 50gg euro 690,50
Spese mediche euro 79,42
Non viene riconosciuto alcun altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione ritenendo lo stesso in re ipsa trattandosi di lesioni micropermanenti assorbite nell' ambito del riconosciuto danno biologico
Contr L' obbligo risarcitorio grava sulla convenuta ,compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiante in applicazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che trovano il loro fulcro nella Cass a S.u. n. 21983/21 fino alla più recente pronuncia della Suprema Corte n. 10394 del 17/04/2024 . Invero,la polizza automobilistica è
pagina 4 di 8 un contratto di assicurazione della responsabilità civile rientrante nella disciplina dell ' art. 1917 del Codice Civile, norma che esclude l'operatività dell'assicurazione della responsabilità civile in caso di danni derivanti da fatti dolosi, in applicazione del più generale disposto dell'art. 1900 c. c . Tuttavia , è ormai ius receptum, il principio che l'intero sistema della r.c. auto è basato sull'esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato e che l' assicurazione non ha soltanto la funzione di garantire i proprietari dei veicoli dai rischi conseguenti alla circolazione, ma ha anche quella di proteggere le potenziali vittime dei sinistri stradali. “l ' art. 1917 c.c. non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione, che si trova nelle leggi sulla responsabilità civile autoveicoli”, principalmente nell'art. 2054 del Codice Civile e nel Codice delle
Assicurazioni, norme in cui non si rinviene alcuna distinzione tra fatti colposi e fatti dolosi. Pertanto ,in caso di dolo dell'assicurato, il contratto di assicurazione per la r.c.a. ha un'applicazione differenziata: è operativo in favore del danneggiato, che dunque ha diritto di ricevere dall 'assicuratore il risarcimento, mentre non è operativo nei confronti del danneggiante (assicurato), contro cui l 'assicuratore potrà agire in regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse.
Sotto il profilo tecnico giuridico, la Corte di Cassazione ritiene che il referente normativo dell'art. 122 Cod. Ass., che definisce l'ambito di operatività dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, è espressamente rappresentato dall'art. 2054 c.c. e non dall'art. 1900 c.c..
Quest'ultima disposizione, in tema di contratto di assicurazione, stabilisce che l'assicuratore non sia obbligato per i sinistri cagionati da dolo;
l'art.2054 c.c. , invece, rappresenta espressione del più generale principio sancito dall'art. 2043 c.c., il quale non distingue tra comportamenti colposi e comportamenti dolosi tenuti dal conducente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
Se l'art. 1900 c.c. può considerarsi pienamente operante nell'ambito del rapporto contrattuale (“interno”) esistente tra assicuratore ed assicurato, in assenza di un espresso pagina 5 di 8 richiamo normativo esso non può ritenersi applicabile al rapporto risarcitorio diretto che, in conseguenza di un sinistro stradale, si determina tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione del danneggiante per effetto della norma speciale contenuta nell'art. 144
Cod. Ass., che definisce la c.d. azione diretta .
Questo particolare rapporto risarcitorio è di fonte legale e si configura in ragione di propri specifici referenti normativi, ora trasfusi nel Codice delle Assicurazioni, rappresentati prima di tutto dall'art. 122 cit..
Tale norma, come già precisato, richiama espressamente una specifica ipotesi codificata di responsabilità civile, quella disciplinata dall'art. 2054 c.c., che non distingue quoad effectum le condotte colpose da quelle dolose.
Ne deriva che, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato ,
l'assicuratore, non può opporre al danneggiato l'esclusione dell'obbligo indennitario derivante dalla natura dolosa del sinistro, trattandosi di una eccezione fondata sul contratto di assicurazione che,come tale, non è opponibile al danneggiato stesso, che è terzo rispetto al contratto di assicurazione . Nel caso in esame, l'investimento volontario del pedone
è fonte dell'obbligo risarcitorio a carico della compagnia di assicurazione.
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda merita accoglimento unitamente a quella di manleva della convenuta e rigetto della Controparte_1
domanda di Manleva di nei confronti di ,avanzata CP_2 Controparte_1
in via gradata dal convenuto in caso di sua condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell' attore e condanna il convenuto nel rapporto Contr processuale con l' Assicurazione in ragione dell' accoglimento dell' azione di rivalsa di quest' ultima
Le spese relative alla C.t.u. vengono poste a carico dell' erario essendo parte convenuta /soccombente nell' azione ammessa al gratuito patrocinio pagina 6 di 8 Definitivamente pronunciando
P.Q.M.
Accertata e dichiarata l 'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_2
causazione del sinistro de quo con sentenza del 29 maggio 2023
Condanna la l.r.p.t. in solido con il sig. , Controparte_4 CP_2
al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , in dipendenza del Parte_1
sinistro in oggetto, nella misura di € 9.977,27 oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (26/07/2015)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec.
Dalla data del sinistro(26/07/2015) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_2
oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Accoglie la domanda di manleva dell' nella l.r.p.t. e per l' effetto CP_1
condanna alla ripetizione in favore di nella l.r.p.t. di CP_2 CP_5
tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare a Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_2
5077,00 per compensi professionali, oltre rimb. Forfett., i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' erario essendo parte attrice ammesso al gratuito patrocinio
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2
nella l.r.p.t. che liquida in euro 2544,00 per compensi CP_5
professionali, oltre rimb. Forfett., i.v.a. e c.p.a. come per legge
Pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 10 settembre pagina 7 di 8 2024 in favore del dr. a carico dell' erario per le Persona_1
ragioni di cui in parte motiva
EN 5 giugno 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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