CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti SARICONI Carlo e PALMISANO Santo, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to COCCIOLI Sandro, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza nr. 391/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Lecce in data 9/2/2023. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/1/2025 tenuta mediante note scritte ex art.127 ter cpc, con cui le parti di sono riportate ai rispettivi scritti. .
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 24/5/2019, chiedeva la Parte_2 condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
23.369,84. Esponeva che in data 14.9.09, 2.10.09 e 30.10.09 aveva versato sul conto corrente n.401199410 intestato alla convenuta la somma complessiva di € 62.369,84; successivamente gli era stata restituita la somma di € 38.391 ed egli era rimasto creditore della differenza, pari ad € 23.978,84; aveva richiesto la restituzione di detta somma con raccomandata del 4.7.2010, riscontrata dalla lettera di risposta dell'avv. del 21.7.10 con Parte_3 la quale la ammetteva l'effettivo versamento della somma indicata e Parte_1 si riprometteva di restituire la restante parte all'esito di un contenzioso instaurato con la ditta IL SP Costruzioni srl, da cui aveva acquistato un appartamento;
tuttavia, a tale impegno non era seguita alcuna soluzione.
2.- costituendosi in giudizio chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, con la quale, previo accertamento incidenter tantum del reato di calunnia, chiedeva dichiararsi la responsabilità dell'attore per i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 24.827,53. Chiedeva altresì che il credito risarcitorio fosse compensato con il credito vantato dall'attore.
La convenuta, a sostegno, esponeva che: il giudizio civile seguiva un procedimento penale sorto a causa di una denuncia a firma di a Controparte_1 carico della per il reato di appropriazione indebita delle somme Parte_1 richieste in citazione, conclusosi con un provvedimento di archiviazione a firma del Gip del Tribunale di Lecce in data 13/6/2011; il già con P_ raccomandata del 14/7/2010 aveva chiesto la restituzione degli importi in esame, in ragione della mancata sottoscrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare con IL SP, e con la querela aveva fornito una versione dei fatti differenti;
dai primi mesi del 2009 la aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, dapprima solo epistolare, con il il quale, residente in [...], si era dichiarato all'epoca separato di P_ fatto dalla moglie;
dalle mail del settembre 2009 il aveva palesato il P_ progetto di acquistare una casa insieme, “loro futuro nido d'amore”, individuata in Lequile in un appartamento di un complesso immobiliare in costruzione della
Ditta IL SP srl;
il per tale motivo aveva disposto due successivi P_ bonifici su C/C della , corrispondente al 50% della somma necessaria Parte_1 per l'acquisto dell'immobile pari ad € 123.000.000; unica firmataria del preliminare di acquisto era stata la donna perché a dire del egli non P_ avrebbe dovuto avere alcun bene a sé intestato in pendenza di divorzio;
la aveva sottoscritto il preliminare di compravendita con IL SP Parte_1 srl, alla presenza del dal novembre 2009 la , dopo aver P_ Parte_1 ricevuto lettere e mail dalla moglie del che la notiziava sullo stato del P_ loro matrimonio, decideva di interrompere la relazione con l'uomo “chiedendogli gli estremi di un conto corrente sul quale gli avrebbe restituito le somme versate”; in data 21.12.2009 la aveva restituito al la somma Parte_1 P_
pag. 2/11 di € 38.396,00; con missiva del 21.7.2010 la aveva informato il Parte_1 di aver intrapreso giudizio civile nei confronti della IL SP srl per P_ ottenere la restituzione dell'importo di € 23.400,00 versato in esecuzione del contratto preliminare di compravendita;
con atto del 13.8.2010 il aveva P_ sporto querela nei confronti della per appropriazione indebita, Parte_1 riferendo che i soldi sarebbero stati da lui versati sul conto della donna poiché egli non possedeva un conto corrente bancario in Italia. Ciò posto, la convenuta chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dal sia per i raggiri utilizzati nel rapporto sentimentale, P_ quanto per il reato di calunnia, reato da accertarsi incidenter tantum dal giudice civile e da liquidarsi equitativamente nella misura di € 18.000,00; chiedeva altresì il risarcimento dei danni patrimoniali sopportati per recedere dal contratto preliminare sottoscritto con IL SP srl. Per quest'ultimo aspetto, deduceva di aver esperito azione legale nei confronti della predetta srl e il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2717/2012 aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme;
tuttavia, a seguito di transazione, la aveva recuperato Parte_1 da IL SP la somma di € 18.140,19 a fronte dell'importo versato di €
23.000,00 con una perdita patrimoniale di € 4,859,81, che sommata alle spese sostenute pari ad € 1.967,72 porta ad un totale di danni patrimoniali patiti pari ad € 6.827,53.
3.-Istruita la causa, il Tribunale con sentenza nr. 391/2023 ha accolto la domanda di restituzione somme proposta dall'attore e rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea, affermando che dalla documentazione in atti risultava provato il versamento da parte del sul c/c intestato alla della somma complessiva di € P_ Parte_1
62.369,84, con due pagamenti del settembre e ottobre 2009, e che una parte di tale somma era stata restituita, residuando un credito pari alla differenza di
€ 23.978,84. Ha evidenziato che la con lettera del 21/7/2010 aveva Parte_1 ammesso l'effettivo versamento della somma indicata (sia pure nella minore misura indicata in € 61.000,00 circa) e si era ripromessa di restituire la restante parte all'esito di un contenzioso in corso con la ditta IL SP Costruzioni
s.r.l.
pag. 3/11 Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, rimasta priva di qualsiasi adeguato supporto probatorio, osservando che non può essere attribuita, ai fini della fattispecie in esame (che ha per oggetto la richiesta di restituzione di somme date in prestito), alcuna rilevanza giuridica la vicenda sentimentale tra le parti o l'eventuale partecipazione del alla trattativa P_ per l'acquisto dell'abitazione tra ed IL SP Costruzioni srl, né il Parte_1 fatto che il abbia accompagnato la al momento della P_ Parte_1 sottoscrizione del contratto preliminare.
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1 appello, con il quale, articolando due motivi di doglianza che saranno più diffusamente trattati, ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e quindi condannare l'attore/appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (in ogni loro componente, biologico, morale ed esistenziale) cagionati all'appellante, quantificati in € 24.827,53 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al in ragione della compensazione tra quanto risulterà P_ dovuto alla convenuta/appellante a titolo di risarcimento del danno e quanto eventualmente a credito dell'attore/appellato.
Con comparsa depositata il 4/4/2023 si è costituito in giudizio P_
, contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***** 5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 1813 e ss. c.c., impugnando il capo della sentenza in cui il Tribunale di Lecce nega rilevanza giuridica ai fini decisori “alla ricostruzione della vicenda sentimentale tra le parti
o alla eventuale partecipazione del alla trattativa per l'acquisto P_ dell'abitazione tra e IL SP Costruzioni s.r.l. né Parte_1 al fatto che abbia accompagnato la al momento della Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del contratto preliminare”.
La difesa lamenta che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la somma di € 61.469,84 fosse stata versata alla a titolo di prestito, Parte_1
pag. 4/11 nonostante le risultanze istruttorie abbiano univocamente comprovato che il predetto importo fosse stato corrisposto per l'acquisto del predetto immobile, il cui preliminare “per sé e/o per persona fisica o giuridica da nominare” avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla sola in attesa dell'imminente Parte_1 divorzio, mentre il contratto definitivo di compravendita avrebbe dovuto essere concluso da entrambi. Il avrebbe fornito quattro differenti versioni delle P_ vicende che hanno portato alla dazione di denaro di cui si chiede la restituzione. Egli ha dichiarato in sede di interrogatorio formale che il denaro trasferito sul conto della era finalizzato all'acquisto di un altro appartamento sito in Parte_1
Lequile, diversamente da quanto affermato dapprima con la raccomandata a.r.
14.7.2010 a firma avv. Politi, successivamente con l'atto di querela del
13.8.2010 e da ultimo con l'atto di citazione. Il Tribunale avrebbe ritenuto fondata la ricostruzione in fatto e in diritto fornita con l'atto introduttivo sebbene antitetica rispetto alle risultanze istruttorie rappresentate dalla testimonianza resa da e dal Parte_3 tenore delle mail e missive del 25.10.2009 inoltrate dalla moglie del P_
La teste , figlia dell'appellante, dichiarava che il riferì alla Parte_3 P_ stessa di non voler “comparire nel contratto preliminare perché ancora in pendenza di causa di divorzio e che appena ottenuta la sentenza, a suo dire imminente, sarebbe comparso nel contratto definitivo”; aggiungeva inoltre la teste che “ ….Il intendeva acquistare una casa ove convivere con mia P_ madre….ricordo che il versò il 50% del prezzo dell'immobile e che il P_ restante 50% sarebbe stato pagato da mia madre”.
Ed ancora, l'appellante rappresenta come, dopo aver appreso dagli scritti della moglie del che questi non aveva mai interrotto il rapporto P_ coniugale, poneva fine alla relazione sentimentale con l'uomo, tentando di recuperare gli importi versati in adempimento del contratto preliminare di acquisto immobiliare.
Alla luce di ciò, la difesa della chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado con statuizione che la somma di € 62.369,84 non era stata data in prestito con obbligo restitutorio ex art. 1813 c.c., ma finalizzata all'acquisto in comproprietà dell'appartamento in Lequile a cui l'appellante era stata indotta dalle menzogne e raggiri posti in essere dal P_
5.1. Il motivo di gravame è infondato per i seguenti motivi.
Il giudice di prime cure ha valutato adeguatamente le emergenze probatorie ritenendo sussistente, in capo all'appellante ed in favore del P_
l'obbligo restitutorio della somma di € 23.978,84.
pag. 5/11 Tanto il Tribunale statuiva correttamente alla luce delle risultanze istruttorie non contestate dalla convenuta che documentavano:
- la restituzione parziale della somma versata dal alla , P_ Parte_1 effettuata da quest'ultima in data 21/12/2009 sul C/C della madre dell'uomo, per un ammontare di 38.391,00, circostanza confermata dalla stessa appellata nella comparsa di costituzione in primo grado, riconoscendo in tal modo seppur implicitamente la sussistenza dell'obbligo restitutorio;
- il riscontro dell'Avv. (all'epoca difensore dell'appellante) del Parte_3
21/07/10 alla richiesta di restituzione della somma residua effettuata dal legale del con raccomandata del 4/7/2010: con la missiva del proprio legale P_ avv. la riconosceva, seppur nella minor somma di € Parte_3 Parte_1
61.000,00, il versamento avvenuto ad opera del da “investire nella P_ futura convivenza”, e prometteva di restituire la restante somma a lei
“corrisposta a titolo di liberalità” una volta concluso il contenzioso in corso con la ditta IL SP Costruzioni s.r.l. per la declaratoria di nullità del contratto preliminare;
- la doglianza sollevata dall'appellante con riferimento alla violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1813 c.c. non trova alcun riscontro nel testo della gravata sentenza: in questa non vi sono riferimenti ad una qualificazione giuridica del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa che prefiguri la sussistenza di un contratto di mutuo.
In ogni caso, anche ad ammettere che il trasferimento di denaro dal alla fosse finalizzato in concreto al futuro acquisto, in regime P_ Parte_1 di comproprietà, di un immobile ad uso abitativo per la coppia, il venir meno delle condizioni per l'acquisto definitivo dello stesso (vuoi per l'interruzione della relazione sentimentale tra le parti, vuoi per l'insorgenza del contenzioso on la ditta costruttrice) non pregiudica il diritto del alla restituzione P_ delle somme, posto che il relativo trasferimento in favore della è Parte_1 rimasto privo di causa, stante il mancato perfezionamento dell'acquisto a titolo definitivo dell'immobile. Men che mai sarebbe ipotizzabile un versamento “a titolo di liberalità” (peraltro, solo accennata dall'appellante), atteso il radicale difetto di forma prevista ad substanziam per gli atti di donazione.
Peraltro, la stessa appellante, chiedendo nell'atto di gravame che all'esito delle compensazioni tra le rispettive poste di dare (€ 23.978,84) ed avere (€
18.000,00 + € 6.827,53 = € 24.827,53), le sarebbe risultata creditrice di €
pag. 6/11 848,69, in sostanza riconosce la sussistenza del diritto di controparte alla restituzione delle somme residue.
6.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c. muovendo censura al capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo “che la stessa sia rimasta priva di qualsiasi adeguato supporto probatorio”.
Il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che la era stata Parte_1 indotta all'acquisto con la falsa promessa di una vita insieme all'esito dell'imminente divorzio (anch'esso falso) del e, conseguentemente, P_ avrebbe dovuto accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del P_ ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali cagionati con i suddetti artifici/raggiri ammontanti ad € 6.827,53. Ed ancora, la difesa deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accertare incidenter tantum il reato di calunnia ex art. 368 c.p. e condannare il al P_ risarcimento del danno morale da reato da liquidarsi equitativamente nella misura di € 18.000,00 da porsi in compensazione con il credito di € 23.978,84 vantato dallo stesso. Il giudice di prime cure non avrebbe valutato le prove documentali del danno patrimoniale, né tenuto conto delle prove orali circa il danno morale, da risarcire ex art. 2059 c.c. e liquidare equitativamente ex artt. 1126 e 2056 c.c.
La difesa evidenzia che con atto del 13.8.2010 il sporse querela P_ per appropriazione indebita nei confronti della pur essendo Parte_1 consapevole, essendone stato notiziato (racc. a/r del 21.07.2010 depositata in atti), che la stessa aveva intentato un giudizio civile per ottenere la restituzione dell'importo versato ad IL SP e che, quindi, non vi fosse alcuna volontà di appropriarsi del denaro. Nel decreto di archiviazione del 13.6.2011, il GIP qualificò chiaramente il comportamento del querelante, statuendo: che “…la somma della quale il denunciante accusa essersi appropriata la , Parte_1 all'esito delle indagini, è risultata essere la somma corrispondente al denaro versato per la sottoscrizione di un preliminare per l'acquisto di una casa da destinare all'uso comune della coppia;
e che “il Parte_4 P_ nella denuncia ha volontariamente omesso di riferire una serie rilevantissima di circostanze, idonea a ricostruire i fatti in maniera corrispondente alla verità”.
L'appellante deduce di aver dato prova in primo grado “delle sofferenze psicofisiche patite a causa dell'infondata querela” per mezzo delle dichiarazioni rese della teste , confermate dall'Avv. Sabrina Bomba. Parte_3
pag. 7/11 Con riferimento ai danni patrimoniali subiti a causa dei raggiri del P_ per indurre la donna a stipulare contratto di acquisto del loro futuro “nido d'amore”, versando € 23.400,00 a titolo di caparra confirmatoria, la Parte_1
è riuscita a recuperare, all'esito del contenzioso con IL SP srl, il minor importo di € 18.140,10, con una perdita patrimoniale di € 4.859,81. A tale somma vanno aggiunte le spese legali ammontanti ad € 1.967,72.
6.1. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame.
In ordine al dedotto danno non patrimoniale, per responsabilità derivante dall'accusa di appropriazione indebita, rivelatasi infondata, e quindi per il reato di calunnia posto in essere dal denunciante, la giurisprudenza ha ammesso che il giudice civile possa verificare la sussistenza degli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del reato, con valenza incidenter tantum, non essendo ciò precluso dalla mancanza di una pronuncia del giudice penale (Cass. 3371 del 12/02/2020, Rv. 656895 - 01). In ogni caso, occorre che nel giudizio civile vengano forniti compiuti elementi dimostrativi della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la mera assoluzione dal reato prospettato dal denunciante.
In altri termini e venendo al caso in esame, la condotta di denunzia per il reato di appropriazione indebita, rivelatasi infondata, non comporta perciò stesso la consumazione del reato di calunnia da parte del denunziante, richiedendosi a tal fine la prova che questi fosse consapevole della assoluta innocenza o non responsabilità del denunziato.
Nella specie, a sostegno della consapevolezza da parte del della P_ insussistenza dell'appropriazione indebita da parte della , viene Parte_1 indicata la circostanza della missiva con cui questa notiziava il primo circa la instaurazione del contenzioso con la ditta venditrice finalizzata al recupero della somma versata a titolo di caparra.
Ritiene il Collegio che tale circostanza non sia sufficiente per ritenere sussistente il dolo dell'ipotizzato delitto di calunnia.
In primo luogo, nella vicenda per cui è causa emerge in maniera indiscutibile la sussistenza dell'obbligo da parte della di restituzione Parte_1 della intera somma ricevuta dal il fatto che la donna avesse in corso Pt_5 un contenzioso diretto a recuperare una parte di quella somma non incide sull'obbligo di restituzione, stante l'assoluta autonomia dei due rapporti in questione, quello tra il e la e quello di quest'ultima nei P_ Parte_1
pag. 8/11 confronti dell'impresa costruttrice, in quanto non vi è modo di affermare che in questo rapporto obbligatorio fosse coinvolto, per la parte creditoria, il P_
Infatti, tanto non può assolutamente desumersi dal fatto di aver partecipato alle trattative per la stipula del preliminare o dalla mera presenza al momento della sottoscrizione del contratto.
In secondo luogo, si delinea con sufficiente chiarezza la condotta di inadempimento da parte della dell'anzidetto obbligo di restituzione, Parte_1 posto che la stessa, dopo aver ammesso la propria obbligazione e promesso la restituzione dell'intera somma, non ha dato corso all'esecuzione della promessa. La specifica destinazione di scopo tenuta presente dalle parti al momento del versamento del denaro (acquisto dell'appartamento per un interesse comune, sia pure con intestazione del preliminare alla sola
), imponeva all'accipiens – una volta venuta meno detta destinazione Parte_1
– di restituire senza ritardo la somma ricevuta, tanto più che la cessazione della relazione sentimentale escludeva in modo definitivo la possibilità di
“investire” la somma versata dal alla “futura convivenza” (così nella P_ missiva del 21.7.2010 a firma della ). Valutando complessivamente il Parte_1 contesto nel quale, sul piano sentimentale e patrimoniale, si è dipanata la vicenda, appare del tutto verosimile che l'omessa restituzione del denaro, ancorchè condizionata dalla all'esito del contenzioso con la ditta Parte_1 venditrice, abbia potuto acquisire agli occhi del la parvenza di una P_ indebita appropriazione, poichè la ritenzione della somma da parte della donna non aveva ormai più alcuna giustificazione, non solo sul piano giuridico, ma neppure su quello sociale. Ne risulta così irrimediabilmente inficiato l'elemento psicologico dell'ipotizzato delitto di calunnia e quindi il presupposto per l'invocato riconoscimento di un danno non patrimoniale da reato.
6.2. Ancora più debole l'ulteriore argomentazione posta a sostegno della pretesa risarcitoria con riferimento a presunti raggiri posti in essere dall'uomo allo scopo di allacciare una relazione amorosa. Non emergono, neppure sul piano della mera allegazione, condotte fraudolente o per altri versi illecite.
Anche dalle missive prodotte in primo grado dalla convenuta emerge, da parte del la descrizione di una situazione di crisi coniugale o di separazione P_ di fatto (che può includere anche la non infrequente ipotesi dei c.d. “separati in casa”); peraltro, la relazione è durata pochi mesi e non può dirsi che il P_ in un così breve volgere di accadimenti, non abbia “investito” nella stessa consistenti mezzi materiali, ponendoli con fiducia nella disponibilità della donna.
pag. 9/11 In ogni caso, la rottura della relazione – con le conseguenze sul piano patrimoniale circa il fallimento del progettato acquisto di un'abitazione - non può essere di per sé fonte di responsabilità per chi ha contribuito a determinarla o comunque ne è stato la causa. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere ne' comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali”
(Cass. n. 7064/1986, Rv. 449142 - 01).
6.3. Esclusi i presupposti perché possa configurarsi un danno non patrimoniale, ancor meno risulta ipotizzabile un danno patrimoniale correlato alle minori somme recuperate dalla dall'impresa venditrice. Risulta Parte_1 per certo che la perdita subita – pari alla differenza tra somma versata e quella recuperata - è derivata direttamente dai termini della transazione conclusa dall'attrice con IL SP srl. Si tratta di un minor introito connesso ad un atto di autonomia negoziale, frutto delle libere scelte dell'interessata, le cui conseguenze non possono ricadere su un soggetto che, rispetto al negozio e, ancor prima, rispetto al contenzioso, è rimasto estraneo.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 391/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 9/2/2023, proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario pag. 10/11 spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti SARICONI Carlo e PALMISANO Santo, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to COCCIOLI Sandro, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza nr. 391/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Lecce in data 9/2/2023. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/1/2025 tenuta mediante note scritte ex art.127 ter cpc, con cui le parti di sono riportate ai rispettivi scritti. .
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 24/5/2019, chiedeva la Parte_2 condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
23.369,84. Esponeva che in data 14.9.09, 2.10.09 e 30.10.09 aveva versato sul conto corrente n.401199410 intestato alla convenuta la somma complessiva di € 62.369,84; successivamente gli era stata restituita la somma di € 38.391 ed egli era rimasto creditore della differenza, pari ad € 23.978,84; aveva richiesto la restituzione di detta somma con raccomandata del 4.7.2010, riscontrata dalla lettera di risposta dell'avv. del 21.7.10 con Parte_3 la quale la ammetteva l'effettivo versamento della somma indicata e Parte_1 si riprometteva di restituire la restante parte all'esito di un contenzioso instaurato con la ditta IL SP Costruzioni srl, da cui aveva acquistato un appartamento;
tuttavia, a tale impegno non era seguita alcuna soluzione.
2.- costituendosi in giudizio chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, con la quale, previo accertamento incidenter tantum del reato di calunnia, chiedeva dichiararsi la responsabilità dell'attore per i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 24.827,53. Chiedeva altresì che il credito risarcitorio fosse compensato con il credito vantato dall'attore.
La convenuta, a sostegno, esponeva che: il giudizio civile seguiva un procedimento penale sorto a causa di una denuncia a firma di a Controparte_1 carico della per il reato di appropriazione indebita delle somme Parte_1 richieste in citazione, conclusosi con un provvedimento di archiviazione a firma del Gip del Tribunale di Lecce in data 13/6/2011; il già con P_ raccomandata del 14/7/2010 aveva chiesto la restituzione degli importi in esame, in ragione della mancata sottoscrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare con IL SP, e con la querela aveva fornito una versione dei fatti differenti;
dai primi mesi del 2009 la aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, dapprima solo epistolare, con il il quale, residente in [...], si era dichiarato all'epoca separato di P_ fatto dalla moglie;
dalle mail del settembre 2009 il aveva palesato il P_ progetto di acquistare una casa insieme, “loro futuro nido d'amore”, individuata in Lequile in un appartamento di un complesso immobiliare in costruzione della
Ditta IL SP srl;
il per tale motivo aveva disposto due successivi P_ bonifici su C/C della , corrispondente al 50% della somma necessaria Parte_1 per l'acquisto dell'immobile pari ad € 123.000.000; unica firmataria del preliminare di acquisto era stata la donna perché a dire del egli non P_ avrebbe dovuto avere alcun bene a sé intestato in pendenza di divorzio;
la aveva sottoscritto il preliminare di compravendita con IL SP Parte_1 srl, alla presenza del dal novembre 2009 la , dopo aver P_ Parte_1 ricevuto lettere e mail dalla moglie del che la notiziava sullo stato del P_ loro matrimonio, decideva di interrompere la relazione con l'uomo “chiedendogli gli estremi di un conto corrente sul quale gli avrebbe restituito le somme versate”; in data 21.12.2009 la aveva restituito al la somma Parte_1 P_
pag. 2/11 di € 38.396,00; con missiva del 21.7.2010 la aveva informato il Parte_1 di aver intrapreso giudizio civile nei confronti della IL SP srl per P_ ottenere la restituzione dell'importo di € 23.400,00 versato in esecuzione del contratto preliminare di compravendita;
con atto del 13.8.2010 il aveva P_ sporto querela nei confronti della per appropriazione indebita, Parte_1 riferendo che i soldi sarebbero stati da lui versati sul conto della donna poiché egli non possedeva un conto corrente bancario in Italia. Ciò posto, la convenuta chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dal sia per i raggiri utilizzati nel rapporto sentimentale, P_ quanto per il reato di calunnia, reato da accertarsi incidenter tantum dal giudice civile e da liquidarsi equitativamente nella misura di € 18.000,00; chiedeva altresì il risarcimento dei danni patrimoniali sopportati per recedere dal contratto preliminare sottoscritto con IL SP srl. Per quest'ultimo aspetto, deduceva di aver esperito azione legale nei confronti della predetta srl e il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2717/2012 aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme;
tuttavia, a seguito di transazione, la aveva recuperato Parte_1 da IL SP la somma di € 18.140,19 a fronte dell'importo versato di €
23.000,00 con una perdita patrimoniale di € 4,859,81, che sommata alle spese sostenute pari ad € 1.967,72 porta ad un totale di danni patrimoniali patiti pari ad € 6.827,53.
3.-Istruita la causa, il Tribunale con sentenza nr. 391/2023 ha accolto la domanda di restituzione somme proposta dall'attore e rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea, affermando che dalla documentazione in atti risultava provato il versamento da parte del sul c/c intestato alla della somma complessiva di € P_ Parte_1
62.369,84, con due pagamenti del settembre e ottobre 2009, e che una parte di tale somma era stata restituita, residuando un credito pari alla differenza di
€ 23.978,84. Ha evidenziato che la con lettera del 21/7/2010 aveva Parte_1 ammesso l'effettivo versamento della somma indicata (sia pure nella minore misura indicata in € 61.000,00 circa) e si era ripromessa di restituire la restante parte all'esito di un contenzioso in corso con la ditta IL SP Costruzioni
s.r.l.
pag. 3/11 Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, rimasta priva di qualsiasi adeguato supporto probatorio, osservando che non può essere attribuita, ai fini della fattispecie in esame (che ha per oggetto la richiesta di restituzione di somme date in prestito), alcuna rilevanza giuridica la vicenda sentimentale tra le parti o l'eventuale partecipazione del alla trattativa P_ per l'acquisto dell'abitazione tra ed IL SP Costruzioni srl, né il Parte_1 fatto che il abbia accompagnato la al momento della P_ Parte_1 sottoscrizione del contratto preliminare.
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1 appello, con il quale, articolando due motivi di doglianza che saranno più diffusamente trattati, ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e quindi condannare l'attore/appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (in ogni loro componente, biologico, morale ed esistenziale) cagionati all'appellante, quantificati in € 24.827,53 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al in ragione della compensazione tra quanto risulterà P_ dovuto alla convenuta/appellante a titolo di risarcimento del danno e quanto eventualmente a credito dell'attore/appellato.
Con comparsa depositata il 4/4/2023 si è costituito in giudizio P_
, contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***** 5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 1813 e ss. c.c., impugnando il capo della sentenza in cui il Tribunale di Lecce nega rilevanza giuridica ai fini decisori “alla ricostruzione della vicenda sentimentale tra le parti
o alla eventuale partecipazione del alla trattativa per l'acquisto P_ dell'abitazione tra e IL SP Costruzioni s.r.l. né Parte_1 al fatto che abbia accompagnato la al momento della Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del contratto preliminare”.
La difesa lamenta che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la somma di € 61.469,84 fosse stata versata alla a titolo di prestito, Parte_1
pag. 4/11 nonostante le risultanze istruttorie abbiano univocamente comprovato che il predetto importo fosse stato corrisposto per l'acquisto del predetto immobile, il cui preliminare “per sé e/o per persona fisica o giuridica da nominare” avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla sola in attesa dell'imminente Parte_1 divorzio, mentre il contratto definitivo di compravendita avrebbe dovuto essere concluso da entrambi. Il avrebbe fornito quattro differenti versioni delle P_ vicende che hanno portato alla dazione di denaro di cui si chiede la restituzione. Egli ha dichiarato in sede di interrogatorio formale che il denaro trasferito sul conto della era finalizzato all'acquisto di un altro appartamento sito in Parte_1
Lequile, diversamente da quanto affermato dapprima con la raccomandata a.r.
14.7.2010 a firma avv. Politi, successivamente con l'atto di querela del
13.8.2010 e da ultimo con l'atto di citazione. Il Tribunale avrebbe ritenuto fondata la ricostruzione in fatto e in diritto fornita con l'atto introduttivo sebbene antitetica rispetto alle risultanze istruttorie rappresentate dalla testimonianza resa da e dal Parte_3 tenore delle mail e missive del 25.10.2009 inoltrate dalla moglie del P_
La teste , figlia dell'appellante, dichiarava che il riferì alla Parte_3 P_ stessa di non voler “comparire nel contratto preliminare perché ancora in pendenza di causa di divorzio e che appena ottenuta la sentenza, a suo dire imminente, sarebbe comparso nel contratto definitivo”; aggiungeva inoltre la teste che “ ….Il intendeva acquistare una casa ove convivere con mia P_ madre….ricordo che il versò il 50% del prezzo dell'immobile e che il P_ restante 50% sarebbe stato pagato da mia madre”.
Ed ancora, l'appellante rappresenta come, dopo aver appreso dagli scritti della moglie del che questi non aveva mai interrotto il rapporto P_ coniugale, poneva fine alla relazione sentimentale con l'uomo, tentando di recuperare gli importi versati in adempimento del contratto preliminare di acquisto immobiliare.
Alla luce di ciò, la difesa della chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado con statuizione che la somma di € 62.369,84 non era stata data in prestito con obbligo restitutorio ex art. 1813 c.c., ma finalizzata all'acquisto in comproprietà dell'appartamento in Lequile a cui l'appellante era stata indotta dalle menzogne e raggiri posti in essere dal P_
5.1. Il motivo di gravame è infondato per i seguenti motivi.
Il giudice di prime cure ha valutato adeguatamente le emergenze probatorie ritenendo sussistente, in capo all'appellante ed in favore del P_
l'obbligo restitutorio della somma di € 23.978,84.
pag. 5/11 Tanto il Tribunale statuiva correttamente alla luce delle risultanze istruttorie non contestate dalla convenuta che documentavano:
- la restituzione parziale della somma versata dal alla , P_ Parte_1 effettuata da quest'ultima in data 21/12/2009 sul C/C della madre dell'uomo, per un ammontare di 38.391,00, circostanza confermata dalla stessa appellata nella comparsa di costituzione in primo grado, riconoscendo in tal modo seppur implicitamente la sussistenza dell'obbligo restitutorio;
- il riscontro dell'Avv. (all'epoca difensore dell'appellante) del Parte_3
21/07/10 alla richiesta di restituzione della somma residua effettuata dal legale del con raccomandata del 4/7/2010: con la missiva del proprio legale P_ avv. la riconosceva, seppur nella minor somma di € Parte_3 Parte_1
61.000,00, il versamento avvenuto ad opera del da “investire nella P_ futura convivenza”, e prometteva di restituire la restante somma a lei
“corrisposta a titolo di liberalità” una volta concluso il contenzioso in corso con la ditta IL SP Costruzioni s.r.l. per la declaratoria di nullità del contratto preliminare;
- la doglianza sollevata dall'appellante con riferimento alla violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1813 c.c. non trova alcun riscontro nel testo della gravata sentenza: in questa non vi sono riferimenti ad una qualificazione giuridica del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa che prefiguri la sussistenza di un contratto di mutuo.
In ogni caso, anche ad ammettere che il trasferimento di denaro dal alla fosse finalizzato in concreto al futuro acquisto, in regime P_ Parte_1 di comproprietà, di un immobile ad uso abitativo per la coppia, il venir meno delle condizioni per l'acquisto definitivo dello stesso (vuoi per l'interruzione della relazione sentimentale tra le parti, vuoi per l'insorgenza del contenzioso on la ditta costruttrice) non pregiudica il diritto del alla restituzione P_ delle somme, posto che il relativo trasferimento in favore della è Parte_1 rimasto privo di causa, stante il mancato perfezionamento dell'acquisto a titolo definitivo dell'immobile. Men che mai sarebbe ipotizzabile un versamento “a titolo di liberalità” (peraltro, solo accennata dall'appellante), atteso il radicale difetto di forma prevista ad substanziam per gli atti di donazione.
Peraltro, la stessa appellante, chiedendo nell'atto di gravame che all'esito delle compensazioni tra le rispettive poste di dare (€ 23.978,84) ed avere (€
18.000,00 + € 6.827,53 = € 24.827,53), le sarebbe risultata creditrice di €
pag. 6/11 848,69, in sostanza riconosce la sussistenza del diritto di controparte alla restituzione delle somme residue.
6.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c. muovendo censura al capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo “che la stessa sia rimasta priva di qualsiasi adeguato supporto probatorio”.
Il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che la era stata Parte_1 indotta all'acquisto con la falsa promessa di una vita insieme all'esito dell'imminente divorzio (anch'esso falso) del e, conseguentemente, P_ avrebbe dovuto accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del P_ ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali cagionati con i suddetti artifici/raggiri ammontanti ad € 6.827,53. Ed ancora, la difesa deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accertare incidenter tantum il reato di calunnia ex art. 368 c.p. e condannare il al P_ risarcimento del danno morale da reato da liquidarsi equitativamente nella misura di € 18.000,00 da porsi in compensazione con il credito di € 23.978,84 vantato dallo stesso. Il giudice di prime cure non avrebbe valutato le prove documentali del danno patrimoniale, né tenuto conto delle prove orali circa il danno morale, da risarcire ex art. 2059 c.c. e liquidare equitativamente ex artt. 1126 e 2056 c.c.
La difesa evidenzia che con atto del 13.8.2010 il sporse querela P_ per appropriazione indebita nei confronti della pur essendo Parte_1 consapevole, essendone stato notiziato (racc. a/r del 21.07.2010 depositata in atti), che la stessa aveva intentato un giudizio civile per ottenere la restituzione dell'importo versato ad IL SP e che, quindi, non vi fosse alcuna volontà di appropriarsi del denaro. Nel decreto di archiviazione del 13.6.2011, il GIP qualificò chiaramente il comportamento del querelante, statuendo: che “…la somma della quale il denunciante accusa essersi appropriata la , Parte_1 all'esito delle indagini, è risultata essere la somma corrispondente al denaro versato per la sottoscrizione di un preliminare per l'acquisto di una casa da destinare all'uso comune della coppia;
e che “il Parte_4 P_ nella denuncia ha volontariamente omesso di riferire una serie rilevantissima di circostanze, idonea a ricostruire i fatti in maniera corrispondente alla verità”.
L'appellante deduce di aver dato prova in primo grado “delle sofferenze psicofisiche patite a causa dell'infondata querela” per mezzo delle dichiarazioni rese della teste , confermate dall'Avv. Sabrina Bomba. Parte_3
pag. 7/11 Con riferimento ai danni patrimoniali subiti a causa dei raggiri del P_ per indurre la donna a stipulare contratto di acquisto del loro futuro “nido d'amore”, versando € 23.400,00 a titolo di caparra confirmatoria, la Parte_1
è riuscita a recuperare, all'esito del contenzioso con IL SP srl, il minor importo di € 18.140,10, con una perdita patrimoniale di € 4.859,81. A tale somma vanno aggiunte le spese legali ammontanti ad € 1.967,72.
6.1. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame.
In ordine al dedotto danno non patrimoniale, per responsabilità derivante dall'accusa di appropriazione indebita, rivelatasi infondata, e quindi per il reato di calunnia posto in essere dal denunciante, la giurisprudenza ha ammesso che il giudice civile possa verificare la sussistenza degli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del reato, con valenza incidenter tantum, non essendo ciò precluso dalla mancanza di una pronuncia del giudice penale (Cass. 3371 del 12/02/2020, Rv. 656895 - 01). In ogni caso, occorre che nel giudizio civile vengano forniti compiuti elementi dimostrativi della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la mera assoluzione dal reato prospettato dal denunciante.
In altri termini e venendo al caso in esame, la condotta di denunzia per il reato di appropriazione indebita, rivelatasi infondata, non comporta perciò stesso la consumazione del reato di calunnia da parte del denunziante, richiedendosi a tal fine la prova che questi fosse consapevole della assoluta innocenza o non responsabilità del denunziato.
Nella specie, a sostegno della consapevolezza da parte del della P_ insussistenza dell'appropriazione indebita da parte della , viene Parte_1 indicata la circostanza della missiva con cui questa notiziava il primo circa la instaurazione del contenzioso con la ditta venditrice finalizzata al recupero della somma versata a titolo di caparra.
Ritiene il Collegio che tale circostanza non sia sufficiente per ritenere sussistente il dolo dell'ipotizzato delitto di calunnia.
In primo luogo, nella vicenda per cui è causa emerge in maniera indiscutibile la sussistenza dell'obbligo da parte della di restituzione Parte_1 della intera somma ricevuta dal il fatto che la donna avesse in corso Pt_5 un contenzioso diretto a recuperare una parte di quella somma non incide sull'obbligo di restituzione, stante l'assoluta autonomia dei due rapporti in questione, quello tra il e la e quello di quest'ultima nei P_ Parte_1
pag. 8/11 confronti dell'impresa costruttrice, in quanto non vi è modo di affermare che in questo rapporto obbligatorio fosse coinvolto, per la parte creditoria, il P_
Infatti, tanto non può assolutamente desumersi dal fatto di aver partecipato alle trattative per la stipula del preliminare o dalla mera presenza al momento della sottoscrizione del contratto.
In secondo luogo, si delinea con sufficiente chiarezza la condotta di inadempimento da parte della dell'anzidetto obbligo di restituzione, Parte_1 posto che la stessa, dopo aver ammesso la propria obbligazione e promesso la restituzione dell'intera somma, non ha dato corso all'esecuzione della promessa. La specifica destinazione di scopo tenuta presente dalle parti al momento del versamento del denaro (acquisto dell'appartamento per un interesse comune, sia pure con intestazione del preliminare alla sola
), imponeva all'accipiens – una volta venuta meno detta destinazione Parte_1
– di restituire senza ritardo la somma ricevuta, tanto più che la cessazione della relazione sentimentale escludeva in modo definitivo la possibilità di
“investire” la somma versata dal alla “futura convivenza” (così nella P_ missiva del 21.7.2010 a firma della ). Valutando complessivamente il Parte_1 contesto nel quale, sul piano sentimentale e patrimoniale, si è dipanata la vicenda, appare del tutto verosimile che l'omessa restituzione del denaro, ancorchè condizionata dalla all'esito del contenzioso con la ditta Parte_1 venditrice, abbia potuto acquisire agli occhi del la parvenza di una P_ indebita appropriazione, poichè la ritenzione della somma da parte della donna non aveva ormai più alcuna giustificazione, non solo sul piano giuridico, ma neppure su quello sociale. Ne risulta così irrimediabilmente inficiato l'elemento psicologico dell'ipotizzato delitto di calunnia e quindi il presupposto per l'invocato riconoscimento di un danno non patrimoniale da reato.
6.2. Ancora più debole l'ulteriore argomentazione posta a sostegno della pretesa risarcitoria con riferimento a presunti raggiri posti in essere dall'uomo allo scopo di allacciare una relazione amorosa. Non emergono, neppure sul piano della mera allegazione, condotte fraudolente o per altri versi illecite.
Anche dalle missive prodotte in primo grado dalla convenuta emerge, da parte del la descrizione di una situazione di crisi coniugale o di separazione P_ di fatto (che può includere anche la non infrequente ipotesi dei c.d. “separati in casa”); peraltro, la relazione è durata pochi mesi e non può dirsi che il P_ in un così breve volgere di accadimenti, non abbia “investito” nella stessa consistenti mezzi materiali, ponendoli con fiducia nella disponibilità della donna.
pag. 9/11 In ogni caso, la rottura della relazione – con le conseguenze sul piano patrimoniale circa il fallimento del progettato acquisto di un'abitazione - non può essere di per sé fonte di responsabilità per chi ha contribuito a determinarla o comunque ne è stato la causa. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere ne' comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali”
(Cass. n. 7064/1986, Rv. 449142 - 01).
6.3. Esclusi i presupposti perché possa configurarsi un danno non patrimoniale, ancor meno risulta ipotizzabile un danno patrimoniale correlato alle minori somme recuperate dalla dall'impresa venditrice. Risulta Parte_1 per certo che la perdita subita – pari alla differenza tra somma versata e quella recuperata - è derivata direttamente dai termini della transazione conclusa dall'attrice con IL SP srl. Si tratta di un minor introito connesso ad un atto di autonomia negoziale, frutto delle libere scelte dell'interessata, le cui conseguenze non possono ricadere su un soggetto che, rispetto al negozio e, ancor prima, rispetto al contenzioso, è rimasto estraneo.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 391/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 9/2/2023, proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario pag. 10/11 spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 11/11