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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 239/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere
Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA -Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 239/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.01.2025, promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ( C.F e P.I. ) rappresentata e difesa dall' P.IVA_1 avv. Paolo Federico Fedele:
-APPELLANTE-
Contro
, (C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore De Gaetanis
- APPELLATO –
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 8.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione del 1.3.17, CP_1 adiva il Tribunale Civile di Lecce ai fini della declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente assistito da apertura di credito
n. 748590-87 – ed eventuali, ulteriori conti collegati e secondari – intrattenuto con – già Parte_1 [...]
– far data dal 1987 e fino al 31.3.1997 – Controparte_2 allorquando il c/c veniva estinto con un presunto saldo finale a debito del correntista pari a Lire 3.383.871 – con conseguente condanna dell' di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme CP_3 indebitamente percepite, deducendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto, nonché la mancata pattuizione espressa delle ulteriori voci di spesa, comunque, connesse all'erogazione del credito.
Instaurato il contraddittorio nei confronti della che si Pt_1 costituiva in giudizio impugnando e contestando il merito della pretesa, si provvedeva ad istruire la causa mediante l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed una C.T.U. tecnico – contabile finalizzata alla disamina del rapporto di credito de quo ed alla quantificazione dell'effettivo dare/avere, all'esito della quale il
Tribunale, sulla scorta delle conclusioni così come precisate dalle parti, fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo termine per il deposito di memorie difensive”.
La causa è stata definita con sentenza n. 621.2022 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attrice ha dichiarato con riferimento al c/c n. 748590-87, che il saldo finale a credito del correntista ammonta ad € 25.616,86 e di conseguenza ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della menzionata somma di € 25.616,86 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese per la espletata ctu.
In particolare il Tribunale, nel fare proprie le risultanze della CTU, ha aderito all'ipotesi di calcolo che aveva quantificato il saldo a credito del correntista in € 25.616,86, ritenendo il conto affidato, senza considerare la prescrizione decennale, muovendo dal saldo zero ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello
[...] instando, in via preliminare, per la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, e, nel merito, per la riforma dell'impugnata sentenza con il ricalcolo degli importi dovuti;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la CP_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 8.01.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado per aver aderito alla tesi che consente l'utilizzo del c.d. saldo zero.
In particolare si duole l'istituto di credito dell'erroneità dei criteri di calcolo adottati dal C.T.U. e recepiti dal Tribunale laddove ha aderito alle risultanze dell'elaborato peritale.
Nel dettaglio, secondo l'appellante, la C.T.U. resa in primo grado e, di conseguenza la sentenza gravata che l'ha recepita, avrebbero dovuto utilizzare come saldo inziale quello emergente dal primo estratto conto prodotto da e ricostruire il rapporto in base ai periodi CP_1 successivi per i quali risultavano agli atti una serie continua di estratti conto.
Il motivo va accolto per le ragion di seguito espresse.
Va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte è costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass.n.11735/2024 Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017).
Orbene, in applicazione del suesposto principio il mancato assolvimento dell'onere della prova del saldo iniziale da parte del correntista, mediante la produzione del relativo estratto conto, non può giustificare l'applicazione del cd. saldo zero, quale metodo più favorevole per il correntista dovendosi di converso fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto prodotto dal cliente.
Di conseguenza deve ritenersi errata la pronuncia gravata laddove nel recepire le risultanze della CTU aderisce all'ipotesi di calcolo che muove dal c.d. saldo zero, al fine di valorizzare la condotta processuale e/o stragiudiziale dell'Istituto di credito consistente nel non dare riscontro né all'istanza stragiudiziale ex art. 119 T.U.B. né al successivo ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. Pertanto in applicazione dei suindicati principi la Corte fa propria la soluzione del CTU che accerta il saldo a credito del cliente partendo dal saldo iniziale negativo prodotto in giudizio.
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza gravata per aver ritenuto il conto corrente affidato e per aver rigettato l'eccezione di prescrizione.
In particolare, lamenta l'appellante la mancanza nel giudizio della prova dell'esistenza del fido sia sul piano meramente documentale sia su quello, asseritamente superato in giurisprudenza, di una sua individuabilità sulla base della ricorrenza di determinati presupposti di fatto, con la conseguenza che le rimesse pacificamente operate avrebbero tutte natura solutoria e sarebbero quindi integralmente irripetibili.
Le suindicate censure devono essere accolte nei termini di cui appresso.
Preliminarmente si rileva che secondo l'orientamento più che consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010) costituiscono rimesse solutorie i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010). Al contrario, in relazione ad un conto corrente non scoperto ma solo passivo, non potendosi ravvisare uno sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può configurarsi tecnicamente un pagamento, ed i versamenti operati in conto dal correntista, cd. rimesse ripristinatorie, sono finalizzati solo a ripristinare la provvista, senza alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, con la conseguenza che il correntista non può agire per la ripetizione di un pagamento che, tecnicamente, non ha ancora avuto luogo e che può configurarsi solo quando sarà concluso il rapporto di apertura di credito in c/c e la banca avrà richiesto il saldo finale.
Pertanto la natura dei versamenti in c/c rileva ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, occorrendo investigare la natura delle rimesse annotate in conto nel periodo ultradecennale e, dunque, verificare se il rapporto, in tale periodo, era assistito o meno da un'apertura di credito. Ed invero nel primo caso il termine di prescrizione decorrerà dai singoli pagamenti, nel secondo di converso decorrerà dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Orbene, affinché le rimesse in conto corrente possano considerarsi ripristinatorie della provvista, è necessaria la prova dell'apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Circa l'onere della prova spetta al correntista, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito spiegata dall'istituto di credito, dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ben può essere provata anche attraverso comportamenti concludenti delle parti e pur in assenza di un documento formale, atteso che prima del 1992 la mancanza di un formale contratto scritto non escludeva la conclusione di un contratto di apertura di credito.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di
Cassazione/(Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024) secondo cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno
l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”.
Ed ancora, in ordine alla prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
In definitiva, la prova dell'esistenza dell'apertura di credito può essere data per fatti concludenti in presenza di un contratto di conto corrente che disciplini anche le modalità di utilizzo dell'apertura di credito, non solo laddove, come nel caso di specie, il rapporto bancario sia sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.154/1992, il cui art. 3 ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari
(norma poi trasfusa nell'art.117, comma primo, TUB) ma anche per i contratti privi di forma scritta successivi a tale data in quanto la nullità per assenza di forma scritta, essendo una nullità di protezione (art. 127, comma 2, TUB) può essere fatta valere unicamente dal cliente e mai dall'istituto di credito.
Orbene, nella fattispecie si rileva la mancanza sia del contratto di apertura del rapporto di conto corrente, sia del contratto di affidamento e sia di determinati estratti conto e scalari (specificati a pag.6 della
CTU); ciò nondimeno deve ritenersi che la prova dell'affidamento sia stata fornita attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, e segnatamente attraverso gli estratti conto e i riassunti scalari depositati, attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in Pt_1 assenza di provvista, che appaiono idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. Sul punto la Corte fa propri i rilievi del CTU secondo cui dall'esame dalla documentazione in atti e segnatamente degli scalari si evince che trattasi di conto corrente affidato per l'importo di € 15.494,00 nel periodo che va dalla data in cui si dispone del primo estratto conto (01-
01-1994) fino alla data del 16-11-1994 (che segna la fine del decennio antecedente all'atto interruttivo della prescrizione).
Pertanto deve condividersi la pronuncia del primo giudice laddove ha evidenziato l'esistenza di un affidamento rilevando che “ la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il contratto di apertura di credito non necessiti di forma scritta, potendo risultare anche per facta concludentia ovvero per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, la non occasionalità dell'esposizione a debito, l'assenza di tracce sensibili di rientro del cliente, la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori;
tutte circostanze che hanno caratterizzato i rapporti bancari intrattenuti dall'Attore con l'Istituto di credito convenuto (Cass.Civ.n. 85/2003;
Cass.Civ. n. 3842/1996; Tribunale Pistoia n. 830 /2015; Tribunale
Torino 11.03.2015; Tribunale Napoli n. 17/2014)”.
Chiarito che il conto corrente in esame va ritenuto affidato deve rilevarsi l'errore in cui è incorso il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie operate dal CP_1
Ed invero, come innanzi rilevato, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 244187/2010 hanno distinto le rimesse in conto tra "ripristinatorie" e "solutorie", chiarendo che sono ripristinatori gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso e che sono di converso solutori gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) ovvero oltre l'affidamento concesso e che solo quest'ultimi possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) e da far decorrere il termine di prescrizione.
Orbene deve rilevarsi che il CTU abbia applicato correttamente i principi suesposti laddove ha considerato solutori i soli versamenti effettuati oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente e tra questi ha considerato prescritti solo quelli effettuati nel periodo anteriore al decennio che precede l'atto interruttivo dei termini prescrizionali ( lettera raccomandata del 17/11/2004 con cui la società Parte_2 ha invitato e diffidato l'Istituto di credito a restituire tutte le
[...] somme indebitamente trattenute nel corso del rapporto bancari).
In particolare, sono state considerate prescritte le rimesse solutorie effettuate nell'arco temporale che va dalla data in cui si dispone del primo estratto conto (01-01-1994) fino alla data del 16-11-1994 (che segna la fine del decennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione).
Pertanto, la Corte nel recepire le risultanze della CTU. in quanto esenti da errori e vizi logici e basate su un'attenta ricostruzione della documentazione allegata, aderisce all'ipotesi di calcolo che scomputa dal saldo a credito del cliente l'importo di euro 1.017,80 a titolo di competenze irripetibili.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello va accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle rimesse solutorie anteriori al decennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione, come tale correttamente presa in considerazione nella consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce dei rilievi innanzi espressi la Corte, condividendo le risultanze della c.t.u., ritiene di accogliere l'ipotesi di calcolo che accerta il saldo a credito del correntista in € 7.258,28, considerando la prescrizione decennale e muovendo dal primo saldo iniziale negativo documentato.
L'appello va dunque accolto nei termini innanzi espressi con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo per cui vi è condanna in euro 7.258,28, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) Condanna la banca appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 27.11.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)
o il correntista all'esito del ricalcolo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere
Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA -Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 239/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.01.2025, promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ( C.F e P.I. ) rappresentata e difesa dall' P.IVA_1 avv. Paolo Federico Fedele:
-APPELLANTE-
Contro
, (C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore De Gaetanis
- APPELLATO –
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 8.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione del 1.3.17, CP_1 adiva il Tribunale Civile di Lecce ai fini della declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente assistito da apertura di credito
n. 748590-87 – ed eventuali, ulteriori conti collegati e secondari – intrattenuto con – già Parte_1 [...]
– far data dal 1987 e fino al 31.3.1997 – Controparte_2 allorquando il c/c veniva estinto con un presunto saldo finale a debito del correntista pari a Lire 3.383.871 – con conseguente condanna dell' di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme CP_3 indebitamente percepite, deducendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto, nonché la mancata pattuizione espressa delle ulteriori voci di spesa, comunque, connesse all'erogazione del credito.
Instaurato il contraddittorio nei confronti della che si Pt_1 costituiva in giudizio impugnando e contestando il merito della pretesa, si provvedeva ad istruire la causa mediante l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed una C.T.U. tecnico – contabile finalizzata alla disamina del rapporto di credito de quo ed alla quantificazione dell'effettivo dare/avere, all'esito della quale il
Tribunale, sulla scorta delle conclusioni così come precisate dalle parti, fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo termine per il deposito di memorie difensive”.
La causa è stata definita con sentenza n. 621.2022 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attrice ha dichiarato con riferimento al c/c n. 748590-87, che il saldo finale a credito del correntista ammonta ad € 25.616,86 e di conseguenza ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della menzionata somma di € 25.616,86 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese per la espletata ctu.
In particolare il Tribunale, nel fare proprie le risultanze della CTU, ha aderito all'ipotesi di calcolo che aveva quantificato il saldo a credito del correntista in € 25.616,86, ritenendo il conto affidato, senza considerare la prescrizione decennale, muovendo dal saldo zero ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello
[...] instando, in via preliminare, per la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, e, nel merito, per la riforma dell'impugnata sentenza con il ricalcolo degli importi dovuti;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la CP_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 8.01.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado per aver aderito alla tesi che consente l'utilizzo del c.d. saldo zero.
In particolare si duole l'istituto di credito dell'erroneità dei criteri di calcolo adottati dal C.T.U. e recepiti dal Tribunale laddove ha aderito alle risultanze dell'elaborato peritale.
Nel dettaglio, secondo l'appellante, la C.T.U. resa in primo grado e, di conseguenza la sentenza gravata che l'ha recepita, avrebbero dovuto utilizzare come saldo inziale quello emergente dal primo estratto conto prodotto da e ricostruire il rapporto in base ai periodi CP_1 successivi per i quali risultavano agli atti una serie continua di estratti conto.
Il motivo va accolto per le ragion di seguito espresse.
Va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte è costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass.n.11735/2024 Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017).
Orbene, in applicazione del suesposto principio il mancato assolvimento dell'onere della prova del saldo iniziale da parte del correntista, mediante la produzione del relativo estratto conto, non può giustificare l'applicazione del cd. saldo zero, quale metodo più favorevole per il correntista dovendosi di converso fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto prodotto dal cliente.
Di conseguenza deve ritenersi errata la pronuncia gravata laddove nel recepire le risultanze della CTU aderisce all'ipotesi di calcolo che muove dal c.d. saldo zero, al fine di valorizzare la condotta processuale e/o stragiudiziale dell'Istituto di credito consistente nel non dare riscontro né all'istanza stragiudiziale ex art. 119 T.U.B. né al successivo ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. Pertanto in applicazione dei suindicati principi la Corte fa propria la soluzione del CTU che accerta il saldo a credito del cliente partendo dal saldo iniziale negativo prodotto in giudizio.
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza gravata per aver ritenuto il conto corrente affidato e per aver rigettato l'eccezione di prescrizione.
In particolare, lamenta l'appellante la mancanza nel giudizio della prova dell'esistenza del fido sia sul piano meramente documentale sia su quello, asseritamente superato in giurisprudenza, di una sua individuabilità sulla base della ricorrenza di determinati presupposti di fatto, con la conseguenza che le rimesse pacificamente operate avrebbero tutte natura solutoria e sarebbero quindi integralmente irripetibili.
Le suindicate censure devono essere accolte nei termini di cui appresso.
Preliminarmente si rileva che secondo l'orientamento più che consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010) costituiscono rimesse solutorie i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010). Al contrario, in relazione ad un conto corrente non scoperto ma solo passivo, non potendosi ravvisare uno sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può configurarsi tecnicamente un pagamento, ed i versamenti operati in conto dal correntista, cd. rimesse ripristinatorie, sono finalizzati solo a ripristinare la provvista, senza alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, con la conseguenza che il correntista non può agire per la ripetizione di un pagamento che, tecnicamente, non ha ancora avuto luogo e che può configurarsi solo quando sarà concluso il rapporto di apertura di credito in c/c e la banca avrà richiesto il saldo finale.
Pertanto la natura dei versamenti in c/c rileva ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, occorrendo investigare la natura delle rimesse annotate in conto nel periodo ultradecennale e, dunque, verificare se il rapporto, in tale periodo, era assistito o meno da un'apertura di credito. Ed invero nel primo caso il termine di prescrizione decorrerà dai singoli pagamenti, nel secondo di converso decorrerà dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Orbene, affinché le rimesse in conto corrente possano considerarsi ripristinatorie della provvista, è necessaria la prova dell'apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Circa l'onere della prova spetta al correntista, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito spiegata dall'istituto di credito, dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ben può essere provata anche attraverso comportamenti concludenti delle parti e pur in assenza di un documento formale, atteso che prima del 1992 la mancanza di un formale contratto scritto non escludeva la conclusione di un contratto di apertura di credito.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di
Cassazione/(Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024) secondo cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno
l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”.
Ed ancora, in ordine alla prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
In definitiva, la prova dell'esistenza dell'apertura di credito può essere data per fatti concludenti in presenza di un contratto di conto corrente che disciplini anche le modalità di utilizzo dell'apertura di credito, non solo laddove, come nel caso di specie, il rapporto bancario sia sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.154/1992, il cui art. 3 ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari
(norma poi trasfusa nell'art.117, comma primo, TUB) ma anche per i contratti privi di forma scritta successivi a tale data in quanto la nullità per assenza di forma scritta, essendo una nullità di protezione (art. 127, comma 2, TUB) può essere fatta valere unicamente dal cliente e mai dall'istituto di credito.
Orbene, nella fattispecie si rileva la mancanza sia del contratto di apertura del rapporto di conto corrente, sia del contratto di affidamento e sia di determinati estratti conto e scalari (specificati a pag.6 della
CTU); ciò nondimeno deve ritenersi che la prova dell'affidamento sia stata fornita attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, e segnatamente attraverso gli estratti conto e i riassunti scalari depositati, attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in Pt_1 assenza di provvista, che appaiono idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. Sul punto la Corte fa propri i rilievi del CTU secondo cui dall'esame dalla documentazione in atti e segnatamente degli scalari si evince che trattasi di conto corrente affidato per l'importo di € 15.494,00 nel periodo che va dalla data in cui si dispone del primo estratto conto (01-
01-1994) fino alla data del 16-11-1994 (che segna la fine del decennio antecedente all'atto interruttivo della prescrizione).
Pertanto deve condividersi la pronuncia del primo giudice laddove ha evidenziato l'esistenza di un affidamento rilevando che “ la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il contratto di apertura di credito non necessiti di forma scritta, potendo risultare anche per facta concludentia ovvero per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, la non occasionalità dell'esposizione a debito, l'assenza di tracce sensibili di rientro del cliente, la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori;
tutte circostanze che hanno caratterizzato i rapporti bancari intrattenuti dall'Attore con l'Istituto di credito convenuto (Cass.Civ.n. 85/2003;
Cass.Civ. n. 3842/1996; Tribunale Pistoia n. 830 /2015; Tribunale
Torino 11.03.2015; Tribunale Napoli n. 17/2014)”.
Chiarito che il conto corrente in esame va ritenuto affidato deve rilevarsi l'errore in cui è incorso il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie operate dal CP_1
Ed invero, come innanzi rilevato, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 244187/2010 hanno distinto le rimesse in conto tra "ripristinatorie" e "solutorie", chiarendo che sono ripristinatori gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso e che sono di converso solutori gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) ovvero oltre l'affidamento concesso e che solo quest'ultimi possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) e da far decorrere il termine di prescrizione.
Orbene deve rilevarsi che il CTU abbia applicato correttamente i principi suesposti laddove ha considerato solutori i soli versamenti effettuati oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente e tra questi ha considerato prescritti solo quelli effettuati nel periodo anteriore al decennio che precede l'atto interruttivo dei termini prescrizionali ( lettera raccomandata del 17/11/2004 con cui la società Parte_2 ha invitato e diffidato l'Istituto di credito a restituire tutte le
[...] somme indebitamente trattenute nel corso del rapporto bancari).
In particolare, sono state considerate prescritte le rimesse solutorie effettuate nell'arco temporale che va dalla data in cui si dispone del primo estratto conto (01-01-1994) fino alla data del 16-11-1994 (che segna la fine del decennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione).
Pertanto, la Corte nel recepire le risultanze della CTU. in quanto esenti da errori e vizi logici e basate su un'attenta ricostruzione della documentazione allegata, aderisce all'ipotesi di calcolo che scomputa dal saldo a credito del cliente l'importo di euro 1.017,80 a titolo di competenze irripetibili.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello va accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle rimesse solutorie anteriori al decennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione, come tale correttamente presa in considerazione nella consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce dei rilievi innanzi espressi la Corte, condividendo le risultanze della c.t.u., ritiene di accogliere l'ipotesi di calcolo che accerta il saldo a credito del correntista in € 7.258,28, considerando la prescrizione decennale e muovendo dal primo saldo iniziale negativo documentato.
L'appello va dunque accolto nei termini innanzi espressi con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo per cui vi è condanna in euro 7.258,28, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) Condanna la banca appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 27.11.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)
o il correntista all'esito del ricalcolo.