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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tedeschi ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Adigetto n. 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
, nata in data [...] a [...], residente in Controparte_1
Haslangstr. 25, D-85049 Ingolstadt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Markus Wenter, Rosalba Marsico e Donatella
Barbazeni ed elettivamente domiciliato a Verona, corso Porta Nuova 70, presso lo studio di quest'ultima; appellata - appellante incidentale
Controparte_2 domiciliato ex lege presso Parte_1 Parte_1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l' Parte_2
:
[...] in riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Unico Dottoressa Cristiana Bottazzi, nel procedimento R.G. 1312/2020, pubblicata in data 17.5.2023 e notificata in data
5.6.2023, respingersi tutte le domande formulate dalla signora Controparte_1 nei confronti di e
[...] Parte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dato atto
[...] dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora alla restituzione ad Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 somma di € 742.389,10, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una concorrente responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento Controparte_2 per cui è causa, ridursi secondo giustizia il risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'attrice dall'impugnata sentenza e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora alla restituzione ad Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 somma pagata in eccedenza rispetto a quanto verrà accertato nel presente giudizio, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN OGNI CASO:
Respingersi l'avversario appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento della Tassa di Registro delle sentenze di I° e di II° grado.
pagina 2 di 17 IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale per le ragioni tutte esposte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. di I° grado, che vengono integralmente richiamate, e ci si oppone altresì all'ammissione di una CTU dinamico ricostruttiva, evidenziando
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza non avendo controparte espressamente precisato in sede di precisazione delle conclusioni di I° grado di reiterare tale specifica istanza istruttoria
Per Controparte_1
In via principale, nel merito: per i motivi dedotti in comparsa di costituzione con appello incidentale di data 26 ottobre 2023, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Dott.ssa Cristiana
Bottazzi nel proc. N. 1312/2020, pubblicata in data 17.05.2023 e notificata in data 05.06.2023, accogliere in punto responsabilità la domanda come proposta in primo grado dall'attrice sig.ra odierna appellata, come di Controparte_1 seguito riportata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente maggioritaria del sig. nella misura del 70% nella Controparte_2 causazione del sinistro stradale occorso in data 16.05.2016 alla signora
[...]
- sulla strada regionale 249- Comune di Torri del Benaco - quando la CP_1 medesima, in sella alla propria bicicletta, veniva urtata dalla motocicletta a tre ruote KE , modello “Low Rider Muscle” di proprietà e condotto dal sig. CP_3
2) confermare che il danno alla persona subito dalla sig.ra Controparte_2
è pari alla misura di Euro 1.153.420,19, che il danno per Controparte_1 spese di assistenza domiciliare è pari ad Euro 211.698,03, che il danno per spese di consulenza tecnica ammonta ad Euro 1.615,04, che il danno da lucro cessante
è pari ad Euro 13.722,99, come liquidati in sentenza di prime cure e non contestati;
3) accertare e dichiarare che il danno per spese mediche future ammonta ad Euro 19.000,00 e quello per spese di ristrutturazione dell'abitazione subito dalla sig.ra spese ristrutturazione ammonta ad Euro 2.061,86;
pagina 3 di 17 4) accertare e dichiarare, quindi, il danno complessivo della sig.ra nella CP_1 misura di Euro 1.401.518,11, comprensiva anche delle spese sostenute dalla sig.ra per ristrutturazione e spese future, come precisato in narrativa, che CP_1 in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità, comunque si chiedono.
5) accertare il nesso di causa tra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni subite dall'attrice;
5) per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto nella percentuale come sopra indicata, prevalente e maggioritaria nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 70% in capo al sig. condannare l' Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra oltre a Controparte_1 quanto già dallo stesso corrisposto, della somma ulteriore di Euro 286.334,54, risultante dalla differenza tra la somma di Euro 981.062,68 (70% di Euro
1.401.518,11) ed Euro 694.728,14, in quanto già corrisposta a titolo di capitale a seguito della pronuncia di primo grado, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso: confermare la condanna in punto spese di lite di primo grado comprese quelle di CTU già corrisposte, con l'ulteriore carico per parte convenuta delle spettanze professionali e spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, CNPA ed IVA come per legge, oltre il pagamento della tassa di registro.
In via istruttoria: per dovere di difesa, si insiste nella richiesta di ammissione di
CTU- dinamico ricostruttiva, come formulata in seconda memoria di data
11.11.2020, richiesta mai abbandonata, in ragione della condotta processuale e la linea difensiva della parte attrice in primo grado, oltre che per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella medesima memoria.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Verona e l' Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 17 esponendo che: Parte_1
- il 16.5.2016 alle ore 14.15 l'attrice, che all'epoca aveva 32 anni, stava percorrendo la strada regionale 49, in direzione Peschiera del Garda –
Malcesine, alla guida della propria bicicletta da corsa con il casco allacciato, preceduta dall'allora fidanzato , anch'egli in sella a una Persona_1 bicicletta, quando un motociclo a tre ruote di proprietà e condotto da
[...] invadeva la sua corsia di marcia;
CP_2
- la ruota anteriore della bicicletta e il tubolare esterno di protezione della ruota sinistra del motociclo urtavano di striscio tra loro, l'attrice veniva disarcionata in avanti verso sinistra e il suo capo sbatteva contro il fianco e il parafango sinistro della ruota posteriore del motociclo. Compiendo una rotazione antioraria con il corpo, ella superava in volo la parte posteriore del motociclo e si arrestava nella propria corsia di marcia;
- a causa del sinistro, avendo subito lesioni gravissime, veniva trasportata presso l'Ospedale di Verona Borgo Trento, mentre il e la moglie che CP_2 viaggiava con lui restavano illesi;
- subito dopo il sinistro, il motociclista posizionava il proprio motociclo diversi metri più avanti, nella propria carreggiata, mentre il suo fidanzato, per soccorrerla, spostava la bicicletta e la portava in albergo prima di raggiungere l'Ospedale;
- gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, , Persona_2 intervenivano sul luogo dopo quarantacinque minuti dal sinistro e rinvenivano una traccia ematica a distanza di 0,80 metri dal margine destro della carreggiata da ella percorsa;
- la predetta veniva intubata e trasportata presso la Clinica Universitaria di
Verona in prognosi riservata;
dimessa dalla rianimazione il 27.5.2016, veniva trasferita in Germania presso la Clinica di fino al 18.8.2016, data in cui CP_4 veniva dimessa e trasferita presso la Controparte_5
fino al 16.12.2016;
[...]
- a causa del sinistro, ella soffriva di una paraplegia completa con forza quasi conservata agli arti superiori ma nessuna sensibilità agli arti inferiori, né a pagina 5 di 17 livello genitale, né sfinteriale;
accusava inoltre deficit di memoria, soprattutto a breve termine;
aveva diverse cicatrici sul corpo e sul viso;
avrebbe avuto per sempre bisogno di assistenza, non avrebbe più potuto muoversi senza sedia a rotelle, avrebbe avuto bisogno di cateteri vescicali monouso, controlli continui e fisioterapia, il tutto come documentato dalla perizia del dott. Persona_3
. Inoltre, a causa del grande cambiamento di vita subito, la sua
[...] relazione con il fidanzato era finita e aveva perso le occasioni di intrattenere anche relazioni amicali e sociali;
- nel procedimento penale a carico del il Pubblico ministero aveva CP_2 affidato all'ing. l'incarico di redigere una perizia cinematica per Persona_4 accertare la dinamica del sinistro, perizia che aveva escluso profili di responsabilità del nella causazione del sinistro;
sulla scorta della perizia CP_2
e della relazione conclusiva della Polizia Stradale di Verona, che pure aveva escluso la responsabilità del motociclista, il procedimento penale veniva archiviato.
1.1. L'attrice confutava le conclusioni di cui al Rapporto della Polizia Stradale e alla perizia dell'ing. in merito alla dinamica del sinistro, producendo a Per_4 sostegno della propria tesi due relazioni, una dell'ing. e l'altra Controparte_6 dell'ing. . Persona_5
1.2. Infine, chiedeva di accertare la responsabilità concorrente del nella CP_2 causazione del sinistro, pari al 70%, e di condannare l' al risarcimento di Pt_1 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro, quantificati, per la parte corrispondente alla percentuale di responsabilità del convenuto, in euro 1.159.881,25 (ridotti a euro 892.433,65 in sede di precisazione delle conclusioni). Si trattava, in particolare, di danno biologico da invalidità parziale permanente;
danno esistenziale;
danno morale soggettivo;
inabilità temporanea;
spese di assistenza per il futuro;
danno da lucro cessante per i guadagni lavorativi persi a causa del sinistro;
spese per la perizia medico- legale del dott. ; spese per la perizia dell'ing. spese di Per_3 CP_6 ristrutturazione della propria abitazione, necessarie ad adattarla alle sue nuove esigenze.
pagina 6 di 17 2. Si costituiva in giudizio l' contestando sia la ricostruzione del sinistro Pt_1 operata dall'attrice, a suo dire smentita dalle indagini svolte dagli agenti della
Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro, dalla perizia dell'ing. e Per_4 dalla valutazione effettuata dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, sia la quantificazione dei danni operata dall'attrice.
3. Il invece, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_2
4. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al dott.
[...]
Venivano, invece, ritenute superflue le prove orali e la consulenza Per_6 cinematica richieste dalla . CP_1
5. Con sentenza n. 975/2023 il Tribunale di Verona, accertata la responsabilità concorrente di nella produzione del sinistro, condannava Controparte_2
l' a pagare alla , a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, euro Pt_1 CP_1
694.728,14, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
inoltre, condannava il e l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite e poneva a loro CP_2 Pt_1 carico le spese della CTU medico-legale espletata in corso di causa.
5.1. In particolare, quanto all'an della pretesa attorea, il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi probatori sufficienti per accertare l'effettiva dinamica del sinistro in quanto: non vi erano testimoni oculari, né tracce sull'asfalto da cui desumere la traiettoria dei mezzi;
non si conosceva l'esatta posizione di quiete dei veicoli dopo lo scontro in quanto entrambi rimossi prima dell'intervento della polizia;
le opposte ricostruzioni della dinamica del sinistro offerte dalle parti erano astrattamente verosimili, non emergendo dall'istruttoria di causa elementi tali da far propendere per l'una o per l'altra. Pertanto, il primo Giudice applicava la regola presuntiva di cui all'art. 2054, II comma, c.c., affermando la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
5.2. In ordine al quantum, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, che aveva accertato una invalidità temporanea totale per sette mesi e un danno biologico permanente dell'88-90% e utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, liquidava il danno da invalidità temporanea in euro 21.400,00 e il danno da invalidità permanente in euro 1.112.755,00, oltre interessi legali e pagina 7 di 17 rivalutazione monetaria. Nella quantificazione del danno da invalidità permanente, il Tribunale applicava la personalizzazione del danno in misura massima, ritenendo di dover tener conto della gravità dei postumi permanenti, della giovane età della danneggiata, della sofferenza soggettiva e dinamico-relazionale patita dalla stessa, della necessità di cure, della perdita del precedente stile di vita nonché del danno estetico e della compromissione di godere di una normale vita affettiva e sessuale.
5.3. Il primo Giudice riconosceva anche il risarcimento del danno patrimoniale, costituito da:
- spese per perizie di parte, pari a euro 1.615,04;
- spese future per l'assistenza domiciliare continuativa, quantificate nella somma capitalizzata di euro 211.698,03, importo calcolato assumendo una aspettativa di vita della fino a settant'anni e tenendo conto che la stessa potesse CP_1 usufruire dell'assistenza dei suoi genitori (senza, dunque, alcun esborso) per cinque anni e dovesse poi, per i successivi venticinque anni, sopportare le relative spese;
- spese mediche future per l'acquisto di farmaci, ausili e presidi medici e per fisioterapia, quantificate nell'importo capitalizzato di euro 9.000,03, sempre assumendo un'aspettativa di vita fino a settant'anni;
- lucro cessante per il minor reddito conseguito tra la data dell'incidente e la completa ripresa, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, pari ad euro 13.722,99.
5.4. Non riconosceva, invece, alcun importo a titolo di spese di ristrutturazione per l'adattamento della casa di abitazione richieste dall'attrice, ritenendo che, mancando la prova dell'esecuzione dei lavori e del pagamento della relativa somma, tale esborso non fosse stato adeguatamente dimostrato.
5.5. La sommatoria di tali importi (pari a euro 1.389.456,28) veniva ridotta del
50%, in considerazione della percentuale di responsabilità del sicché CP_2
l' veniva condannato al pagamento alla della somma di euro Pt_1 CP_1
694.728,14.
pagina 8 di 17 6. Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando la sentenza Pt_1 sulla base dei motivi di seguito illustrati.
7. costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e ha proposto appello incidentale.
7.1. non si è costituito in giudizio e, con ordinanza 6 Controparte_2 novembre 2023, il Consigliere istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
8. Con il medesimo provvedimento, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. L' censura la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi: Pt_1
1) “erronea e/o incompleta individuazione da parte del Tribunale del thema decidendum”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto pacifica tra le parti l'avvenuta collisione tra i due veicoli, sebbene l' avesse sempre negato che Pt_1 si fosse verificato un urto tra i mezzi, sostenendo invece che lo stesso fosse avvenuto tra il corpo della ciclista, sbalzata dalla bicicletta, e la carrozzeria del motociclo;
2) “errore del Tribunale nella valutazione del compendio probatorio acquisito al giudizio”. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato sullo stesso piano la ricostruzione del sinistro offerta dalle consulenze di parte dell'ing. e CP_6 dell'ing. , prodotte dalla , e quella data dagli agenti di Polizia Stradale Per_5 CP_1 intervenuti e dalla perizia dell'ing. , incaricato dal Pubblico ministero nel Per_4 procedimento penale, prodotte dall' Tuttavia, tali documenti avrebbero una Pt_1 differente valenza probatoria: le perizie di parte della , formatesi in assenza CP_1 di contraddittorio, non avrebbero valore probatorio in quanto mere allegazioni difensive, a differenza dei documenti attorei, provenienti da soggetti qualificati, acquisiti in contraddittorio e nel rispetto delle garanzie di legge. Inoltre, il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli elementi che deponevano a favore della ricostruzione del sinistro come rappresentata dall'appellante nel giudizio di primo grado: la caduta della catena delle bicicletta e l'assenza di tracce pagina 9 di 17 di contatto diretto tra i due veicoli che potesse giustificare tale caduta;
la torsione del sellino verso sinistra e del manubrio verso destra, incompatibile con un urto tra ruota anteriore della bicicletta e la protezione esterna del motociclo;
la leggera abrasione sul rivestimento del manubrio sul lato sinistro;
i danni al motociclo solo sulla parte interna del parafango posteriore sinistro, sulla carrozzeria e tracce ematiche sulla carrozzeria del motociclo e sull'ammortizzatore posteriore sinistro (all'interno della sagoma del motoveicolo); l'assenza di tracce gommose al suolo che potrebbero comprovare uno sconfinamento del CP_2 nella corsia della ciclista;
il fatto che un simile sconfinamento non sia stato riferito dal compagno della , che la precedeva nella corsa. Tutti questi elementi CP_1 deporrebbero nel senso che la ciclista, a seguito della caduta della catena, abbia perso il controllo della bicicletta, con conseguente caduta con il corpo sul motociclo e respingimento nella propria corsia di pertinenza;
tale caduta, inoltre, sarebbe stata repentina, tale da non permettere al motociclista alcuna manovra evasiva;
3) “errore del Tribunale nell'applicazione della regola presuntiva di cui all'art.
2054, secondo comma, c.c. al caso di specie”, in quanto applicata in assenza di prova di collisione materiale tra i due veicoli e, comunque, in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta del alla guida e l'evento dannoso;
CP_2
4) “errore del Tribunale nell'applicazione della percentuale massima di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale stabilita dalle tabelle applicate”. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione della personalizzazione massima al risarcimento del danno, in quanto la non CP_1 avrebbe provato di aver patito conseguenze straordinarie rispetto a coloro che abbiano subito il medesimo tipo di lesione;
5) “errore del Tribunale nel condannare Parte_1
alla rifusione delle spese di lite e del costo delle CTU medico-legale in favore
[...] dell'attrice”. Con tale motivo d'appello, l' chiede la riforma della sentenza Pt_1
d'appello in punto spese di lite per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione.
10. La , costituitasi in giudizio, contesta il contenuto dell'atto d'appello e CP_1 propone appello incidentale. In particolare, ha dedotto che:
pagina 10 di 17 - sulla base degli elementi raccolti e come sostenuto dai due periti di parte ing.
e ing. , ella non sarebbe caduta autonomamente ma a causa di CP_6 Per_5 una collisione diretta tra i due veicoli, in particolare tra la ruota anteriore della bicicletta e la barra cromata posteriore sinistra del motociclo di protezione della ruota posteriore. Tale urto sarebbe avvenuto nella sua corsia di pertinenza a seguito della sua invasione da parte del motociclista, come dimostrerebbe la rotazione della sella verso sinistra e del manubrio verso destra e la mancanza di segni di abrasione sul casco;
- il verbale della Polizia Stradale e la perizia dell'ing. , incaricato dal Per_4
Pubblico Ministero, non avrebbero una valenza probatoria maggiore rispetto alle perizie prodotte dalla danneggiata: da un lato, il verbale della Polizia non costituisce atto pubblico per quanto riguarda i giudizi valutativi e le circostanze che non si sia potuto verificare e controllare;
d'altro canto, la consulenza del perito del Pubblico ministero non era stata assunta in contraddittorio e potrebbe costituire, semmai, mero indizio;
- l'art. 2054 c.c. sarebbe pienamente applicabile alla fattispecie, anche perché
l' non aveva fornito alcuna prova in grado di superare la presunzione Pt_1 circa il concorso di colpa del CP_2
- correttamente il primo Giudice avrebbe applicato la personalizzazione massima al risarcimento del danno stante la sua giovane età e la gravissima sofferenza soggettiva e dinamico-relazionale patite in conseguenza del sinistro.
10.1. Con due motivi di appello incidentale, la censura, inoltre, la sentenza CP_1 di primo grado in quanto il Tribunale:
1) avrebbe erroneamente escluso un concorso di colpa prevalente in capo al nella causazione del sinistro;
CP_2
2) non avrebbe correttamente liquidato le spese mediche future che ella dovrà pagare, in quanto avrebbe stimato la sua aspettativa di vita solo fino a settanta anni e non in 84,8 anni (come riconosciuta dagli indici ISTAT sulla durata media della vita delle donne), pur in assenza di elementi tali da far presumere un abbassamento della sua aspettativa di vita. Inoltre, si duole che il Tribunale non pagina 11 di 17 abbia riconosciuto le spese di ristrutturazione della abitazione da ella sopportate ritenendole non provate.
11. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato, mentre l'appello incidentale sia parzialmente fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
12. I primi tre motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale sono infondati. Gli stessi vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
12.1. Il Collegio ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter aderire all'una o all'altra prospettazione circa la dinamica del sinistro. Da un lato, è evidente che vi sia stato un urto tra i due veicoli: lo dimostrano la torsione del sellino verso sinistra, verosimilmente provocata dallo spostamento della posizione della ciclista su di essa a causa dell'urto; le abrasioni sul parafango che, secondo lo stesso perito incaricato dal Pubblico ministero, sono compatibili con lo pneumatico della bicicletta;
la stessa dichiarazione del dopo l'incidente, CP_2 secondo cui egli aveva visto la ciclista e il suo compagno sopraggiungere in sella alla bici e si era ritrovato poi improvvisamente “investito” dalla ciclista, che verosimilmente formava ancora un corpo unico con il velocipede.
D'altro canto, non risultano provati sufficienti elementi per ritenere che l'una o l'altra parte abbia tenuto un comportamento tale da causare il sinistro secondo un giudizio di prevalente responsabilità: non vi sono testimonianze dell'accaduto, né prove in ordine all'esatta collocazione dei veicoli dopo il sinistro, essendo gli stessi stati prontamente rimossi;
non è provata l'eventuale invasione della corsia opposta da parte del motociclista o della ciclista;
la dinamica del sinistro e le sue cause sono ricostruite, sulla base degli esigui elementi disponibili, in modo diametralmente opposto da parte dei periti della (ing. e ing. CP_1 Per_5 CP_6
e dal perito incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale (ing.
). Per_4
A tal proposito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante principale, non è corretto ritenere che il verbale della Polizia Stradale e la perizia dell'ing. Per_4 abbia un maggiore valore probatorio rispetto alle perizie degli ing. e CP_6 Per_5
pagina 12 di 17 e, difatti, i precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante nell'atto d'appello non attribuiscono agli atti di cui alle indagini preliminari una valenza probatoria privilegiata. Si tratta di documenti formati da chi non ha avuto immediata percezione del sinistro e basati sugli esigui elementi probatori raccolti, il cui contenuto può essere liberamente apprezzato dal Giudice, al pari di una perizia di parte. In particolare, il verbale della Polizia Stradale è dotato di fede privilegiata per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza ma non quanto alle altre circostanze accertate nel corso delle indagini, apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n. 9037/2019).
D'altra parte, la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia Stradale e dal consulente del P.M. si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal CP_2 dichiarazioni prive di qualsivoglia elemento, o indizio, che permetta di affermarne la veridicità.
Del pari, la tesi dei consulenti della presuppone l'invasione della opposta CP_1 corsia da parte del senza, però, che siano stati forniti elementi di CP_2 riscontro. Infatti, oltre alla mancanza di testimoni oculari, sull'asfalto non sono state rinvenute tracce dalle quali sia possibile ricostruire la traiettoria tenuta dai due veicoli e accertare se vi sia stata una invasione di corsia da parte del CP_2 non vi sono elementi per collocare temporalmente la caduta della catena successivamente all'urto o in un momento antecedente;
il ritrovamento del frammento del parafango del motociclo a margine della corsia di pertinenza della ciclista appare irrilevante, tenuto conto che la scena dell'incidente ha subito delle modifiche prima dell'intervento degli agenti e non è, pertanto, improbabile che lo stesso sia stato spostato nel momento dei primi soccorsi prestati alla . CP_1
Vista la prova dell'urto e l'incertezza del quadro probatorio relativo al sinistro, è corretta l'applicazione della regola di cui all'art. 2054, II comma, c.c.
13. Il quarto motivo d'appello principale, riguardante la personalizzazione massima del danno applicata dal Tribunale, è infondato. La , infatti, a causa CP_1
pagina 13 di 17 del sinistro, non solo ha subito la gravissima conseguenza data dalla paraplegia, ma questa è stata accompagnata da danni ulteriori, quali la perdita di sensibilità genitale e sfinteriale, la compromissione della funzione di svuotamento vescicale fisiologico con conseguente necessità di auto cateterismo, la perdita di memoria a breve termine, nonché diverse cicatrici, anche sul volto (cicatrici a livello frontale e sovra nasale). Si tratta di postumi gravissimi, che non necessariamente rientrano tra quelli normalmente conseguenti a una invalidità, pur di percentuale molto levata, quale quella riscontrata in capo alla danneggiata. Inoltre, la giovane età della al momento del sinistro (32 anni) impone di considerare la CP_1 gravità dei postumi anche in relazione sua (ancora molto lunga) aspettativa di vita, durante la quale la stessa dovrà convivere con le conseguenze dell'evento dannoso.
14. Quanto alle spese di CTU non vi sono motivi di modificare quanto statuito dal
Tribunale essendo stata la consulenza disposta nel giudizio di primo grado necessaria per quantificare il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata.
15. Il secondo motivo dell'appello incidentale, riguardante la liquidazione del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche future e dai costi di ristrutturazione dell'abitazione della danneggiata, è fondato e va accolto.
15.1. Il Giudice di primo grado ha liquidato le spese mediche future (per fisioterapia, acquisto di farmaci, ausili e presidi medici non coperti dall'assicurazione) secondo l'importo ritenuto congruo dal CTU, pari a euro 430,00 annui;
l'importo è stato moltiplicato per trenta, assumendo che la (che CP_1 all'epoca della pronuncia aveva quasi quarant'anni) avesse un'aspettativa fino a settant'anni. La circostanza che la avesse un'aspettativa di vita ben CP_1 inferiore alla media (attualmente circa 85 anni per le donne), tuttavia, non è stata mai affermata dal CTU. Al contrario, nella perizia di primo grado, il CTU ha stimato che, “considerati i parametri di vita residua attendibili”, le spese mediche e di assistenza sanitaria fossero di circa 18.000,00-20.000,00 euro. Tali importi sono prossimi al prodotto tra l'importo annuale di euro 430,00 e il numero di anni
(circa 47) che separavano la , all'epoca della perizia trentottenne, dal CP_1 raggiungimento dell'età corrispondente all'aspettativa media di vita per i soggetti pagina 14 di 17 donna in Italia (circa 85 anni). Ciò dimostra che il CTU non ha ritenuto che la
, a causa delle sue condizioni di salute conseguenti al sinistro, abbia subito CP_1 una riduzione della propria aspettativa di vita.
Pertanto, l'importo dovuto alla danneggiata per le spese mediche future, capitalizzato all'attualità, deve essere rideterminato, moltiplicando l'importo di euro 430,00 per il coefficiente di capitalizzazione di cui alle Tabelle di Milano 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro (35,66), ottenuto incrociando l'età del danneggiato al momento della sentenza di primo grado (39) con il restante numero di anni sino al raggiungimento dell'ottantacinquesimo anno di età (46): si ottiene così l'importo di euro 15.333,80. Considerato il concorso di colpa riconosciuto, l'importo spettante a tale titolo alla va rideterminato, CP_1 all'attualità, in quello di euro 7.666,90.
15.2. Infine, il Collegio ritiene che debba essere riconosciuta la spesa di euro
2.061,86 per la ristrutturazione dell'abitazione della in quanto provata, in CP_1 primo grado, mediante produzione in giudizio della relativa fattura (doc. 16) dove viene anche dato atto, nella parte finale, che i lavori erano stati eseguiti. Peraltro, la ha prodotto anche la dichiarazione dell'Ente previdenziale pubblico CP_1 tedesco (doc. 17) che si dichiarava disponibile a rimborsarle una parte del costo dei lavori (euro 4.000,00).
16. Merita, invece, di essere confermata la decisione del Tribunale nel rigettare le istanze istruttorie dalla . Infatti, la CTU tecnico-cinematica (la cui richiesta, CP_1 nonostante la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, può ritenersi non abbandonata in ragione del contegno processuale assunto dalla parte interessata: Cass. n. 10767/2022) sarebbe inutile dati gli esigui elementi a disposizione;
mentre i capitoli di prova, per come formulati, attengono a circostanze non contestate o irrilevanti (1, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 25), documentali (3, 4, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38) generiche (27), valutative (2, 6, 26, 28, 29) o già provate in corso di causa mediante la CTU medico-legale (22, 23, 24); i capitoli 7 e 8 implicano che il teste
(nella specie ) abbia visto la dinamica del sinistro, circostanza Persona_1 smentita in corso di causa.
pagina 15 di 17 17. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 957/2023 emessa dal Tribunale di Verona, il credito risarcitorio spettante a deve essere rideterminato nella Controparte_1 somma di euro 698.926,50 (pari al 50% di 1.389.456,28 – 9000,03 + 15.333,80
+ 2.062,86), e l' deve essere condannato Parte_1
a corrispondere a la predetta somma, oltre interessi legali Controparte_1 come già disposo nella sentenza impugnata.
18. Stante la soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di e di in solido per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, CP_2 Pt_1 quanto al primo grado e per il procedimento di negoziazione assistita, nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo (scaglione euro 520.001,00 – euro 1.000.000,00), tra valori minimi e medi, senza fase istruttoria), in conformità a quanto richiesto con la nota spese depositata dall'appellata - appellante incidentale in data 18 ottobre 2024.
19. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
[...]
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante a Controparte_1 nella somma di euro 698.926,50 e condanna l'
[...] Parte_1
a pagare in favore di la predetta somma,
[...] Controparte_1 ferma la statuizione sugli interessi di cui alla sentenza impugnata;
- condanna e Parte_1 CP_2
tra loro in solido, a corrispondere a le spese di lite
[...] Controparte_1
pagina 16 di 17 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro
2.466,18 per anticipazioni, in euro 1.781,00 per spese legali del procedimento di negoziazione assistita, in euro 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 14.239,00 per compensi oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, ed euro 1.848,00 per anticipazioni;
- dichiara la sussistenza presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tedeschi ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Adigetto n. 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
, nata in data [...] a [...], residente in Controparte_1
Haslangstr. 25, D-85049 Ingolstadt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Markus Wenter, Rosalba Marsico e Donatella
Barbazeni ed elettivamente domiciliato a Verona, corso Porta Nuova 70, presso lo studio di quest'ultima; appellata - appellante incidentale
Controparte_2 domiciliato ex lege presso Parte_1 Parte_1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l' Parte_2
:
[...] in riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Unico Dottoressa Cristiana Bottazzi, nel procedimento R.G. 1312/2020, pubblicata in data 17.5.2023 e notificata in data
5.6.2023, respingersi tutte le domande formulate dalla signora Controparte_1 nei confronti di e
[...] Parte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dato atto
[...] dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora alla restituzione ad Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 somma di € 742.389,10, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una concorrente responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento Controparte_2 per cui è causa, ridursi secondo giustizia il risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'attrice dall'impugnata sentenza e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora alla restituzione ad Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 somma pagata in eccedenza rispetto a quanto verrà accertato nel presente giudizio, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN OGNI CASO:
Respingersi l'avversario appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento della Tassa di Registro delle sentenze di I° e di II° grado.
pagina 2 di 17 IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale per le ragioni tutte esposte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. di I° grado, che vengono integralmente richiamate, e ci si oppone altresì all'ammissione di una CTU dinamico ricostruttiva, evidenziando
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza non avendo controparte espressamente precisato in sede di precisazione delle conclusioni di I° grado di reiterare tale specifica istanza istruttoria
Per Controparte_1
In via principale, nel merito: per i motivi dedotti in comparsa di costituzione con appello incidentale di data 26 ottobre 2023, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Dott.ssa Cristiana
Bottazzi nel proc. N. 1312/2020, pubblicata in data 17.05.2023 e notificata in data 05.06.2023, accogliere in punto responsabilità la domanda come proposta in primo grado dall'attrice sig.ra odierna appellata, come di Controparte_1 seguito riportata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente maggioritaria del sig. nella misura del 70% nella Controparte_2 causazione del sinistro stradale occorso in data 16.05.2016 alla signora
[...]
- sulla strada regionale 249- Comune di Torri del Benaco - quando la CP_1 medesima, in sella alla propria bicicletta, veniva urtata dalla motocicletta a tre ruote KE , modello “Low Rider Muscle” di proprietà e condotto dal sig. CP_3
2) confermare che il danno alla persona subito dalla sig.ra Controparte_2
è pari alla misura di Euro 1.153.420,19, che il danno per Controparte_1 spese di assistenza domiciliare è pari ad Euro 211.698,03, che il danno per spese di consulenza tecnica ammonta ad Euro 1.615,04, che il danno da lucro cessante
è pari ad Euro 13.722,99, come liquidati in sentenza di prime cure e non contestati;
3) accertare e dichiarare che il danno per spese mediche future ammonta ad Euro 19.000,00 e quello per spese di ristrutturazione dell'abitazione subito dalla sig.ra spese ristrutturazione ammonta ad Euro 2.061,86;
pagina 3 di 17 4) accertare e dichiarare, quindi, il danno complessivo della sig.ra nella CP_1 misura di Euro 1.401.518,11, comprensiva anche delle spese sostenute dalla sig.ra per ristrutturazione e spese future, come precisato in narrativa, che CP_1 in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità, comunque si chiedono.
5) accertare il nesso di causa tra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni subite dall'attrice;
5) per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto nella percentuale come sopra indicata, prevalente e maggioritaria nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 70% in capo al sig. condannare l' Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra oltre a Controparte_1 quanto già dallo stesso corrisposto, della somma ulteriore di Euro 286.334,54, risultante dalla differenza tra la somma di Euro 981.062,68 (70% di Euro
1.401.518,11) ed Euro 694.728,14, in quanto già corrisposta a titolo di capitale a seguito della pronuncia di primo grado, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso: confermare la condanna in punto spese di lite di primo grado comprese quelle di CTU già corrisposte, con l'ulteriore carico per parte convenuta delle spettanze professionali e spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, CNPA ed IVA come per legge, oltre il pagamento della tassa di registro.
In via istruttoria: per dovere di difesa, si insiste nella richiesta di ammissione di
CTU- dinamico ricostruttiva, come formulata in seconda memoria di data
11.11.2020, richiesta mai abbandonata, in ragione della condotta processuale e la linea difensiva della parte attrice in primo grado, oltre che per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella medesima memoria.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Verona e l' Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 17 esponendo che: Parte_1
- il 16.5.2016 alle ore 14.15 l'attrice, che all'epoca aveva 32 anni, stava percorrendo la strada regionale 49, in direzione Peschiera del Garda –
Malcesine, alla guida della propria bicicletta da corsa con il casco allacciato, preceduta dall'allora fidanzato , anch'egli in sella a una Persona_1 bicicletta, quando un motociclo a tre ruote di proprietà e condotto da
[...] invadeva la sua corsia di marcia;
CP_2
- la ruota anteriore della bicicletta e il tubolare esterno di protezione della ruota sinistra del motociclo urtavano di striscio tra loro, l'attrice veniva disarcionata in avanti verso sinistra e il suo capo sbatteva contro il fianco e il parafango sinistro della ruota posteriore del motociclo. Compiendo una rotazione antioraria con il corpo, ella superava in volo la parte posteriore del motociclo e si arrestava nella propria corsia di marcia;
- a causa del sinistro, avendo subito lesioni gravissime, veniva trasportata presso l'Ospedale di Verona Borgo Trento, mentre il e la moglie che CP_2 viaggiava con lui restavano illesi;
- subito dopo il sinistro, il motociclista posizionava il proprio motociclo diversi metri più avanti, nella propria carreggiata, mentre il suo fidanzato, per soccorrerla, spostava la bicicletta e la portava in albergo prima di raggiungere l'Ospedale;
- gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, , Persona_2 intervenivano sul luogo dopo quarantacinque minuti dal sinistro e rinvenivano una traccia ematica a distanza di 0,80 metri dal margine destro della carreggiata da ella percorsa;
- la predetta veniva intubata e trasportata presso la Clinica Universitaria di
Verona in prognosi riservata;
dimessa dalla rianimazione il 27.5.2016, veniva trasferita in Germania presso la Clinica di fino al 18.8.2016, data in cui CP_4 veniva dimessa e trasferita presso la Controparte_5
fino al 16.12.2016;
[...]
- a causa del sinistro, ella soffriva di una paraplegia completa con forza quasi conservata agli arti superiori ma nessuna sensibilità agli arti inferiori, né a pagina 5 di 17 livello genitale, né sfinteriale;
accusava inoltre deficit di memoria, soprattutto a breve termine;
aveva diverse cicatrici sul corpo e sul viso;
avrebbe avuto per sempre bisogno di assistenza, non avrebbe più potuto muoversi senza sedia a rotelle, avrebbe avuto bisogno di cateteri vescicali monouso, controlli continui e fisioterapia, il tutto come documentato dalla perizia del dott. Persona_3
. Inoltre, a causa del grande cambiamento di vita subito, la sua
[...] relazione con il fidanzato era finita e aveva perso le occasioni di intrattenere anche relazioni amicali e sociali;
- nel procedimento penale a carico del il Pubblico ministero aveva CP_2 affidato all'ing. l'incarico di redigere una perizia cinematica per Persona_4 accertare la dinamica del sinistro, perizia che aveva escluso profili di responsabilità del nella causazione del sinistro;
sulla scorta della perizia CP_2
e della relazione conclusiva della Polizia Stradale di Verona, che pure aveva escluso la responsabilità del motociclista, il procedimento penale veniva archiviato.
1.1. L'attrice confutava le conclusioni di cui al Rapporto della Polizia Stradale e alla perizia dell'ing. in merito alla dinamica del sinistro, producendo a Per_4 sostegno della propria tesi due relazioni, una dell'ing. e l'altra Controparte_6 dell'ing. . Persona_5
1.2. Infine, chiedeva di accertare la responsabilità concorrente del nella CP_2 causazione del sinistro, pari al 70%, e di condannare l' al risarcimento di Pt_1 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro, quantificati, per la parte corrispondente alla percentuale di responsabilità del convenuto, in euro 1.159.881,25 (ridotti a euro 892.433,65 in sede di precisazione delle conclusioni). Si trattava, in particolare, di danno biologico da invalidità parziale permanente;
danno esistenziale;
danno morale soggettivo;
inabilità temporanea;
spese di assistenza per il futuro;
danno da lucro cessante per i guadagni lavorativi persi a causa del sinistro;
spese per la perizia medico- legale del dott. ; spese per la perizia dell'ing. spese di Per_3 CP_6 ristrutturazione della propria abitazione, necessarie ad adattarla alle sue nuove esigenze.
pagina 6 di 17 2. Si costituiva in giudizio l' contestando sia la ricostruzione del sinistro Pt_1 operata dall'attrice, a suo dire smentita dalle indagini svolte dagli agenti della
Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro, dalla perizia dell'ing. e Per_4 dalla valutazione effettuata dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, sia la quantificazione dei danni operata dall'attrice.
3. Il invece, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_2
4. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al dott.
[...]
Venivano, invece, ritenute superflue le prove orali e la consulenza Per_6 cinematica richieste dalla . CP_1
5. Con sentenza n. 975/2023 il Tribunale di Verona, accertata la responsabilità concorrente di nella produzione del sinistro, condannava Controparte_2
l' a pagare alla , a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, euro Pt_1 CP_1
694.728,14, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
inoltre, condannava il e l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite e poneva a loro CP_2 Pt_1 carico le spese della CTU medico-legale espletata in corso di causa.
5.1. In particolare, quanto all'an della pretesa attorea, il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi probatori sufficienti per accertare l'effettiva dinamica del sinistro in quanto: non vi erano testimoni oculari, né tracce sull'asfalto da cui desumere la traiettoria dei mezzi;
non si conosceva l'esatta posizione di quiete dei veicoli dopo lo scontro in quanto entrambi rimossi prima dell'intervento della polizia;
le opposte ricostruzioni della dinamica del sinistro offerte dalle parti erano astrattamente verosimili, non emergendo dall'istruttoria di causa elementi tali da far propendere per l'una o per l'altra. Pertanto, il primo Giudice applicava la regola presuntiva di cui all'art. 2054, II comma, c.c., affermando la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
5.2. In ordine al quantum, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, che aveva accertato una invalidità temporanea totale per sette mesi e un danno biologico permanente dell'88-90% e utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, liquidava il danno da invalidità temporanea in euro 21.400,00 e il danno da invalidità permanente in euro 1.112.755,00, oltre interessi legali e pagina 7 di 17 rivalutazione monetaria. Nella quantificazione del danno da invalidità permanente, il Tribunale applicava la personalizzazione del danno in misura massima, ritenendo di dover tener conto della gravità dei postumi permanenti, della giovane età della danneggiata, della sofferenza soggettiva e dinamico-relazionale patita dalla stessa, della necessità di cure, della perdita del precedente stile di vita nonché del danno estetico e della compromissione di godere di una normale vita affettiva e sessuale.
5.3. Il primo Giudice riconosceva anche il risarcimento del danno patrimoniale, costituito da:
- spese per perizie di parte, pari a euro 1.615,04;
- spese future per l'assistenza domiciliare continuativa, quantificate nella somma capitalizzata di euro 211.698,03, importo calcolato assumendo una aspettativa di vita della fino a settant'anni e tenendo conto che la stessa potesse CP_1 usufruire dell'assistenza dei suoi genitori (senza, dunque, alcun esborso) per cinque anni e dovesse poi, per i successivi venticinque anni, sopportare le relative spese;
- spese mediche future per l'acquisto di farmaci, ausili e presidi medici e per fisioterapia, quantificate nell'importo capitalizzato di euro 9.000,03, sempre assumendo un'aspettativa di vita fino a settant'anni;
- lucro cessante per il minor reddito conseguito tra la data dell'incidente e la completa ripresa, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, pari ad euro 13.722,99.
5.4. Non riconosceva, invece, alcun importo a titolo di spese di ristrutturazione per l'adattamento della casa di abitazione richieste dall'attrice, ritenendo che, mancando la prova dell'esecuzione dei lavori e del pagamento della relativa somma, tale esborso non fosse stato adeguatamente dimostrato.
5.5. La sommatoria di tali importi (pari a euro 1.389.456,28) veniva ridotta del
50%, in considerazione della percentuale di responsabilità del sicché CP_2
l' veniva condannato al pagamento alla della somma di euro Pt_1 CP_1
694.728,14.
pagina 8 di 17 6. Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando la sentenza Pt_1 sulla base dei motivi di seguito illustrati.
7. costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e ha proposto appello incidentale.
7.1. non si è costituito in giudizio e, con ordinanza 6 Controparte_2 novembre 2023, il Consigliere istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
8. Con il medesimo provvedimento, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. L' censura la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi: Pt_1
1) “erronea e/o incompleta individuazione da parte del Tribunale del thema decidendum”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto pacifica tra le parti l'avvenuta collisione tra i due veicoli, sebbene l' avesse sempre negato che Pt_1 si fosse verificato un urto tra i mezzi, sostenendo invece che lo stesso fosse avvenuto tra il corpo della ciclista, sbalzata dalla bicicletta, e la carrozzeria del motociclo;
2) “errore del Tribunale nella valutazione del compendio probatorio acquisito al giudizio”. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato sullo stesso piano la ricostruzione del sinistro offerta dalle consulenze di parte dell'ing. e CP_6 dell'ing. , prodotte dalla , e quella data dagli agenti di Polizia Stradale Per_5 CP_1 intervenuti e dalla perizia dell'ing. , incaricato dal Pubblico ministero nel Per_4 procedimento penale, prodotte dall' Tuttavia, tali documenti avrebbero una Pt_1 differente valenza probatoria: le perizie di parte della , formatesi in assenza CP_1 di contraddittorio, non avrebbero valore probatorio in quanto mere allegazioni difensive, a differenza dei documenti attorei, provenienti da soggetti qualificati, acquisiti in contraddittorio e nel rispetto delle garanzie di legge. Inoltre, il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli elementi che deponevano a favore della ricostruzione del sinistro come rappresentata dall'appellante nel giudizio di primo grado: la caduta della catena delle bicicletta e l'assenza di tracce pagina 9 di 17 di contatto diretto tra i due veicoli che potesse giustificare tale caduta;
la torsione del sellino verso sinistra e del manubrio verso destra, incompatibile con un urto tra ruota anteriore della bicicletta e la protezione esterna del motociclo;
la leggera abrasione sul rivestimento del manubrio sul lato sinistro;
i danni al motociclo solo sulla parte interna del parafango posteriore sinistro, sulla carrozzeria e tracce ematiche sulla carrozzeria del motociclo e sull'ammortizzatore posteriore sinistro (all'interno della sagoma del motoveicolo); l'assenza di tracce gommose al suolo che potrebbero comprovare uno sconfinamento del CP_2 nella corsia della ciclista;
il fatto che un simile sconfinamento non sia stato riferito dal compagno della , che la precedeva nella corsa. Tutti questi elementi CP_1 deporrebbero nel senso che la ciclista, a seguito della caduta della catena, abbia perso il controllo della bicicletta, con conseguente caduta con il corpo sul motociclo e respingimento nella propria corsia di pertinenza;
tale caduta, inoltre, sarebbe stata repentina, tale da non permettere al motociclista alcuna manovra evasiva;
3) “errore del Tribunale nell'applicazione della regola presuntiva di cui all'art.
2054, secondo comma, c.c. al caso di specie”, in quanto applicata in assenza di prova di collisione materiale tra i due veicoli e, comunque, in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta del alla guida e l'evento dannoso;
CP_2
4) “errore del Tribunale nell'applicazione della percentuale massima di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale stabilita dalle tabelle applicate”. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione della personalizzazione massima al risarcimento del danno, in quanto la non CP_1 avrebbe provato di aver patito conseguenze straordinarie rispetto a coloro che abbiano subito il medesimo tipo di lesione;
5) “errore del Tribunale nel condannare Parte_1
alla rifusione delle spese di lite e del costo delle CTU medico-legale in favore
[...] dell'attrice”. Con tale motivo d'appello, l' chiede la riforma della sentenza Pt_1
d'appello in punto spese di lite per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione.
10. La , costituitasi in giudizio, contesta il contenuto dell'atto d'appello e CP_1 propone appello incidentale. In particolare, ha dedotto che:
pagina 10 di 17 - sulla base degli elementi raccolti e come sostenuto dai due periti di parte ing.
e ing. , ella non sarebbe caduta autonomamente ma a causa di CP_6 Per_5 una collisione diretta tra i due veicoli, in particolare tra la ruota anteriore della bicicletta e la barra cromata posteriore sinistra del motociclo di protezione della ruota posteriore. Tale urto sarebbe avvenuto nella sua corsia di pertinenza a seguito della sua invasione da parte del motociclista, come dimostrerebbe la rotazione della sella verso sinistra e del manubrio verso destra e la mancanza di segni di abrasione sul casco;
- il verbale della Polizia Stradale e la perizia dell'ing. , incaricato dal Per_4
Pubblico Ministero, non avrebbero una valenza probatoria maggiore rispetto alle perizie prodotte dalla danneggiata: da un lato, il verbale della Polizia non costituisce atto pubblico per quanto riguarda i giudizi valutativi e le circostanze che non si sia potuto verificare e controllare;
d'altro canto, la consulenza del perito del Pubblico ministero non era stata assunta in contraddittorio e potrebbe costituire, semmai, mero indizio;
- l'art. 2054 c.c. sarebbe pienamente applicabile alla fattispecie, anche perché
l' non aveva fornito alcuna prova in grado di superare la presunzione Pt_1 circa il concorso di colpa del CP_2
- correttamente il primo Giudice avrebbe applicato la personalizzazione massima al risarcimento del danno stante la sua giovane età e la gravissima sofferenza soggettiva e dinamico-relazionale patite in conseguenza del sinistro.
10.1. Con due motivi di appello incidentale, la censura, inoltre, la sentenza CP_1 di primo grado in quanto il Tribunale:
1) avrebbe erroneamente escluso un concorso di colpa prevalente in capo al nella causazione del sinistro;
CP_2
2) non avrebbe correttamente liquidato le spese mediche future che ella dovrà pagare, in quanto avrebbe stimato la sua aspettativa di vita solo fino a settanta anni e non in 84,8 anni (come riconosciuta dagli indici ISTAT sulla durata media della vita delle donne), pur in assenza di elementi tali da far presumere un abbassamento della sua aspettativa di vita. Inoltre, si duole che il Tribunale non pagina 11 di 17 abbia riconosciuto le spese di ristrutturazione della abitazione da ella sopportate ritenendole non provate.
11. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato, mentre l'appello incidentale sia parzialmente fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
12. I primi tre motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale sono infondati. Gli stessi vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
12.1. Il Collegio ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter aderire all'una o all'altra prospettazione circa la dinamica del sinistro. Da un lato, è evidente che vi sia stato un urto tra i due veicoli: lo dimostrano la torsione del sellino verso sinistra, verosimilmente provocata dallo spostamento della posizione della ciclista su di essa a causa dell'urto; le abrasioni sul parafango che, secondo lo stesso perito incaricato dal Pubblico ministero, sono compatibili con lo pneumatico della bicicletta;
la stessa dichiarazione del dopo l'incidente, CP_2 secondo cui egli aveva visto la ciclista e il suo compagno sopraggiungere in sella alla bici e si era ritrovato poi improvvisamente “investito” dalla ciclista, che verosimilmente formava ancora un corpo unico con il velocipede.
D'altro canto, non risultano provati sufficienti elementi per ritenere che l'una o l'altra parte abbia tenuto un comportamento tale da causare il sinistro secondo un giudizio di prevalente responsabilità: non vi sono testimonianze dell'accaduto, né prove in ordine all'esatta collocazione dei veicoli dopo il sinistro, essendo gli stessi stati prontamente rimossi;
non è provata l'eventuale invasione della corsia opposta da parte del motociclista o della ciclista;
la dinamica del sinistro e le sue cause sono ricostruite, sulla base degli esigui elementi disponibili, in modo diametralmente opposto da parte dei periti della (ing. e ing. CP_1 Per_5 CP_6
e dal perito incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale (ing.
). Per_4
A tal proposito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante principale, non è corretto ritenere che il verbale della Polizia Stradale e la perizia dell'ing. Per_4 abbia un maggiore valore probatorio rispetto alle perizie degli ing. e CP_6 Per_5
pagina 12 di 17 e, difatti, i precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante nell'atto d'appello non attribuiscono agli atti di cui alle indagini preliminari una valenza probatoria privilegiata. Si tratta di documenti formati da chi non ha avuto immediata percezione del sinistro e basati sugli esigui elementi probatori raccolti, il cui contenuto può essere liberamente apprezzato dal Giudice, al pari di una perizia di parte. In particolare, il verbale della Polizia Stradale è dotato di fede privilegiata per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza ma non quanto alle altre circostanze accertate nel corso delle indagini, apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n. 9037/2019).
D'altra parte, la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia Stradale e dal consulente del P.M. si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal CP_2 dichiarazioni prive di qualsivoglia elemento, o indizio, che permetta di affermarne la veridicità.
Del pari, la tesi dei consulenti della presuppone l'invasione della opposta CP_1 corsia da parte del senza, però, che siano stati forniti elementi di CP_2 riscontro. Infatti, oltre alla mancanza di testimoni oculari, sull'asfalto non sono state rinvenute tracce dalle quali sia possibile ricostruire la traiettoria tenuta dai due veicoli e accertare se vi sia stata una invasione di corsia da parte del CP_2 non vi sono elementi per collocare temporalmente la caduta della catena successivamente all'urto o in un momento antecedente;
il ritrovamento del frammento del parafango del motociclo a margine della corsia di pertinenza della ciclista appare irrilevante, tenuto conto che la scena dell'incidente ha subito delle modifiche prima dell'intervento degli agenti e non è, pertanto, improbabile che lo stesso sia stato spostato nel momento dei primi soccorsi prestati alla . CP_1
Vista la prova dell'urto e l'incertezza del quadro probatorio relativo al sinistro, è corretta l'applicazione della regola di cui all'art. 2054, II comma, c.c.
13. Il quarto motivo d'appello principale, riguardante la personalizzazione massima del danno applicata dal Tribunale, è infondato. La , infatti, a causa CP_1
pagina 13 di 17 del sinistro, non solo ha subito la gravissima conseguenza data dalla paraplegia, ma questa è stata accompagnata da danni ulteriori, quali la perdita di sensibilità genitale e sfinteriale, la compromissione della funzione di svuotamento vescicale fisiologico con conseguente necessità di auto cateterismo, la perdita di memoria a breve termine, nonché diverse cicatrici, anche sul volto (cicatrici a livello frontale e sovra nasale). Si tratta di postumi gravissimi, che non necessariamente rientrano tra quelli normalmente conseguenti a una invalidità, pur di percentuale molto levata, quale quella riscontrata in capo alla danneggiata. Inoltre, la giovane età della al momento del sinistro (32 anni) impone di considerare la CP_1 gravità dei postumi anche in relazione sua (ancora molto lunga) aspettativa di vita, durante la quale la stessa dovrà convivere con le conseguenze dell'evento dannoso.
14. Quanto alle spese di CTU non vi sono motivi di modificare quanto statuito dal
Tribunale essendo stata la consulenza disposta nel giudizio di primo grado necessaria per quantificare il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata.
15. Il secondo motivo dell'appello incidentale, riguardante la liquidazione del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche future e dai costi di ristrutturazione dell'abitazione della danneggiata, è fondato e va accolto.
15.1. Il Giudice di primo grado ha liquidato le spese mediche future (per fisioterapia, acquisto di farmaci, ausili e presidi medici non coperti dall'assicurazione) secondo l'importo ritenuto congruo dal CTU, pari a euro 430,00 annui;
l'importo è stato moltiplicato per trenta, assumendo che la (che CP_1 all'epoca della pronuncia aveva quasi quarant'anni) avesse un'aspettativa fino a settant'anni. La circostanza che la avesse un'aspettativa di vita ben CP_1 inferiore alla media (attualmente circa 85 anni per le donne), tuttavia, non è stata mai affermata dal CTU. Al contrario, nella perizia di primo grado, il CTU ha stimato che, “considerati i parametri di vita residua attendibili”, le spese mediche e di assistenza sanitaria fossero di circa 18.000,00-20.000,00 euro. Tali importi sono prossimi al prodotto tra l'importo annuale di euro 430,00 e il numero di anni
(circa 47) che separavano la , all'epoca della perizia trentottenne, dal CP_1 raggiungimento dell'età corrispondente all'aspettativa media di vita per i soggetti pagina 14 di 17 donna in Italia (circa 85 anni). Ciò dimostra che il CTU non ha ritenuto che la
, a causa delle sue condizioni di salute conseguenti al sinistro, abbia subito CP_1 una riduzione della propria aspettativa di vita.
Pertanto, l'importo dovuto alla danneggiata per le spese mediche future, capitalizzato all'attualità, deve essere rideterminato, moltiplicando l'importo di euro 430,00 per il coefficiente di capitalizzazione di cui alle Tabelle di Milano 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro (35,66), ottenuto incrociando l'età del danneggiato al momento della sentenza di primo grado (39) con il restante numero di anni sino al raggiungimento dell'ottantacinquesimo anno di età (46): si ottiene così l'importo di euro 15.333,80. Considerato il concorso di colpa riconosciuto, l'importo spettante a tale titolo alla va rideterminato, CP_1 all'attualità, in quello di euro 7.666,90.
15.2. Infine, il Collegio ritiene che debba essere riconosciuta la spesa di euro
2.061,86 per la ristrutturazione dell'abitazione della in quanto provata, in CP_1 primo grado, mediante produzione in giudizio della relativa fattura (doc. 16) dove viene anche dato atto, nella parte finale, che i lavori erano stati eseguiti. Peraltro, la ha prodotto anche la dichiarazione dell'Ente previdenziale pubblico CP_1 tedesco (doc. 17) che si dichiarava disponibile a rimborsarle una parte del costo dei lavori (euro 4.000,00).
16. Merita, invece, di essere confermata la decisione del Tribunale nel rigettare le istanze istruttorie dalla . Infatti, la CTU tecnico-cinematica (la cui richiesta, CP_1 nonostante la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, può ritenersi non abbandonata in ragione del contegno processuale assunto dalla parte interessata: Cass. n. 10767/2022) sarebbe inutile dati gli esigui elementi a disposizione;
mentre i capitoli di prova, per come formulati, attengono a circostanze non contestate o irrilevanti (1, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 25), documentali (3, 4, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38) generiche (27), valutative (2, 6, 26, 28, 29) o già provate in corso di causa mediante la CTU medico-legale (22, 23, 24); i capitoli 7 e 8 implicano che il teste
(nella specie ) abbia visto la dinamica del sinistro, circostanza Persona_1 smentita in corso di causa.
pagina 15 di 17 17. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 957/2023 emessa dal Tribunale di Verona, il credito risarcitorio spettante a deve essere rideterminato nella Controparte_1 somma di euro 698.926,50 (pari al 50% di 1.389.456,28 – 9000,03 + 15.333,80
+ 2.062,86), e l' deve essere condannato Parte_1
a corrispondere a la predetta somma, oltre interessi legali Controparte_1 come già disposo nella sentenza impugnata.
18. Stante la soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di e di in solido per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, CP_2 Pt_1 quanto al primo grado e per il procedimento di negoziazione assistita, nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo (scaglione euro 520.001,00 – euro 1.000.000,00), tra valori minimi e medi, senza fase istruttoria), in conformità a quanto richiesto con la nota spese depositata dall'appellata - appellante incidentale in data 18 ottobre 2024.
19. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
[...]
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante a Controparte_1 nella somma di euro 698.926,50 e condanna l'
[...] Parte_1
a pagare in favore di la predetta somma,
[...] Controparte_1 ferma la statuizione sugli interessi di cui alla sentenza impugnata;
- condanna e Parte_1 CP_2
tra loro in solido, a corrispondere a le spese di lite
[...] Controparte_1
pagina 16 di 17 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro
2.466,18 per anticipazioni, in euro 1.781,00 per spese legali del procedimento di negoziazione assistita, in euro 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 14.239,00 per compensi oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, ed euro 1.848,00 per anticipazioni;
- dichiara la sussistenza presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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