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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2535/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2535 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (2.2.1979 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
PP Mazzotta), l Controparte_1
(oggi in persona del l.r.p.t. (c.f./p. Iva
[...] CP_2
– domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura su foglio separato P.IVA_1
allegato alla memoria difensiva dall'avv. Antonino Chirico) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l'
[...]
, sua datrice di lavoro nei termini ivi meglio specificati, per il periodo Controparte_1
compreso tra la data di assunzione e quella di deposito del ricorso a fronte della regolare attività lavorativa prestata non ha versato i dovuti contributi previdenziali;
per l'effetto, quindi, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla regolarizzazione contributiva per il periodo in questione - o per quello diverso ritenuto di giustizia - con condanna della stessa
[...]
al versamento della quota di contribuzione omessa, da quantificarsi Controparte_1
eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere alle dipendenze dell' dal marzo 2014, in forza di contratto Controparte_1
di lavoro a tempo parziale e determinato successivamente convertito in contratto a tempo pieno e indeterminato, con le mansioni di funzionario amministrativo, cat. D, del CCNL Funzioni
Locali;
- più specificamente, di aver lavorato nei seguenti periodi: a) dal 4/3/2014 al 31/12/2016, in forza di un contratto a tempo parziale e determinato;
b) dal 1/1/2017 al 31/12/2018, in forza di un contratto a tempo parziale e determinato;
c) dal 1/1/2019 al 5/12/2019, in forza di un contratto a tempo parziale e indeterminato;
d) dal 6/12/2019 al 4/12/2021, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
e) dal 5/12/2021 al 16/12/2021, in forza di un contratto a tempo parziale e indeterminato;
f) dal 17/12/2021 ad oggi, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
- che a seguito di apposita verifica ha avuto modo di appurare che la datrice di lavoro, nonostante la regolare esecuzione della prestazione lavorativa, ha omesso l'integrale versamento dei contributi previdenziali, come documentato dall'estratto conto previdenziale prodotto (dco.1 fascicolo di parte);
- di avere più volte manifestato tale circostanza senza che però, nonostante i numerosi solleciti,
l' si attivasse per sanare l'irregolarità contributiva. Controparte_1
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le avverse argomentazioni Controparte_1
concludendo per la reiezione del ricorso.
A suo dire, infatti, la posizione contributiva della ricorrente sarebbe stata integralmente e definitivamente regolarizzata all'esito del superamento di problematiche amministrative di inquadramento della sua contribuzione, insorte nel tempo con l' e – appunto – secondo CP_3
l'azienda superate solo nel 2022.
2 Più specificamente, a detta della resistente detta contribuzione sarebbe stata regolarmente versata però erroneamente imputata – e per questo non ricevuta dall' – sulla Gestione CP_3
dipendenti pubblici e non su quella privata, come sarebbe stato invece necessario stante la qualifica di ente pubblico economico dell' e la conseguente natura Controparte_1
privatistica dei rapporti di lavoro tra quest'ultima e il personale in servizio.
Sempre secondo la resistente (cfr. memoria difensiva) tale situazione sarebbe stata per l'appunto superata nel 2022, quando “l' con la nota a mezzo pec del 19.4.2022 (prot. CP_3
Cont ACL 1579) ha comunicato in via definitiva ad le modalità di trasmissione delle comunicazioni di natura previdenziale assegnando i relativi codici”, di guisa che l'
[...]
“ha provveduto agli adempimenti per i periodi successivi secondo le istruzioni Controparte_1
ricevute a decorrere dal maggio 2022, mentre per i periodi precedenti ha già provveduto all'annullo e sostituzione delle annualità 2014-2017” come asseritamente dimostrato dai flussi allegati, procedendo poi in pendenza della causa al riallineamento anche per gli Pt_2
anni successivi.
Costituendosi a sua volta in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_3
competenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito ha concluso per la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato come qui di seguito espressamente ritrascritto sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Conformemente all'orientamento interpretativo già espresso da questo Tribunale in controversie analoghe, deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio dell' CP_3
Ritiene infatti che sia nel caso di qualificazione della domanda in termini di causa di lavoro
(rectius: di accertamento della responsabilità datoriale per l'irregolarità contributiva), sia nel diverso caso di qualificazione della stessa in termini di obblighi contributivi ex art.444 co.3
c.p.c., rimane ferma la competenza per territorio dell'adito Tribunale.
Nel primo caso rileverà infatti ex art.413 c.p.c. la sede legale dell Controparte_1
(oggi , sita in Reggio Calabria. CP_2
Nel secondo, la già citata disposizione del codice di rito secondo cui “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
3 l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e, quindi, quello ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento.
Nel caso di specie, detto ufficio va individuato nella sede territoriale di Reggio CP_3
Calabria.
2.2. Passando al merito della controversia, il thema decidendum di quest'ultima è con ogni evidenza costituito dalla dedotta omissione contributiva imputabile all' Controparte_1
quale datrice di lavoro della ricorrente.
[...]
Al riguardo, l'art. 2115 c.c. statuisce che “salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore
e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza”, ma soprattutto che “l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali”.
L'art.2116 c.c., poi, completa la disciplina in esame nei propri principi generali di riferimento statuendo al secondo comma che “nei casi in cui (…) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Il lavoratore è quindi titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo perfetto alla regolarità della propria posizione contributiva, diritto che trova fondamento nell'art. 38
Cost.
Tale diritto si traduce nella facoltà di ottenere in ogni tempo l'accertamento giudiziale dell'omissione anche – ma non necessariamente - ai fini della declaratoria della responsabilità per inadempimento del datore di lavoro.
Costituisce difatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il rilievo per cui il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale: evento che è invece legato su altro e diverso piano alla prescrizione della contribuzione e al conseguente prodursi della mancata erogazione della prestazione ex art.2116 co.2 c.c. (tra le tante, sul punto, Cass.,
11730/2024, secondo cui “a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso").
4 La ricorrente ha dedotto l'esistenza dell'omissione contributiva producendo quale prova della stessa l'estratto contributivo in atti (doc.1 fascicolo di parte).
Da quest'ultimo, in effetti, emerge in prima battuta la totale omissione contributiva a far data dal 2014, e cioè dal momento dell'assunzione della Presterà.
A fronte di tale omissione l' , come detto, ha affermato: a) di avere in Controparte_1
realtà concretamente versato la relativa contribuzione;
b) di averlo fatto però in modo errato, e cioè imputandola alla Gestione dipendenti pubblici;
c) che per questo motivo l' non CP_3
l'aveva considerata ricevibile;
d) che a partire da maggio 2022, e a valere per il futuro, tale impasse di tipo amministrativo era stata superata, procedendosi al versamento della contribuzione secondo i corretti codici e) che, quanto al periodo pregresso, è stato CP_3 disposto l'annullamento dei versamenti contributivi per il 2014/2017 con sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi flussi f) che per gli anni dal 2017 al 2022 era in corso, al Pt_2 momento dell'instaurazione del giudizio, analogo riallineamento.
All'esito della lunga e laboriosa fase di trattazione della causa – resasi necessaria proprio per attendere gli esiti del riallineamento complessivo di cui si è appena detto e della verifica integrale della posizione contributiva della ricorrente da parte dell' – è emerso che CP_3
sussiste al momento della redazione del presente provvedimento una scopertura contributiva pari a tre mesi, e più precisamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014.
Tale circostanza è stata in primo luogo espressamente attestata dall' a mezzo di CP_3
apposita relazione allegata alle note depositate in data 21.5.2025.
Da tale relazione è difatti emerso che: a) per l'anno 2014 i flussi – tardivamente - trasmessi nel
2022 dall' hanno generato un dovuto di € 1.178.854,53, di cui Controparte_1
€333.558,00 riferibili proprio ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014; b) il versamento dei contributi per tale anno è risultato essere invece di € 881.928,72 con una conseguente scopertura contributiva di € 296.925,81; c) pur consolidando con eventuali eccedenze le denunce mensili solo parzialmente coperte da versamenti con F24 purché espressamente imputati dall'azienda ai mesi di competenza, l' non ha potuto fare altro che riscontrare CP_3
la mancata copertura del già citato trimestre 2014 stante l'insufficienza dei versamenti di cui sopra e l'assenza di F24 specificatamente riferibili a tali mensilità.
Tale dato di fatto è stato poi ulteriormente confermato nella sua attualità dal deposito di estratto contributivo aggiornato (cfr. documento allegato alle note d'udienza del 7.10.2025).
L' ha contestato tale assunto, con motivazioni che questo giudicante Controparte_1
ritiene però non condivisibili.
5 A detta della resistente, infatti, la prova dell'avvenuto integrale pagamento della contribuzione per tale periodo sarebbe fornita dal mandato di pagamento n.235 del 18.8.2014, avente come causale la dicitura “pag.F24 su comp.collab.L.R. 1 marzo – luglio 2015 (pag.luglio 2014)”.
La non univocità della dicitura, riferita in modo generico a un lasso temporale molto più ampio di quello che riguarda il punto controverso e quindi non chiaramente imputabile ai soli mesi di marzo-aprile-maggio 2014, unitamente alla natura di atto unilaterale interno al rapporto tra datore di lavoro e istituto bancario del mandato di pagamento de quo impediscono - specie di fronte al già espresso rilievo dell'istituto previdenziale quanto alla parziale scopertura contributiva della ricorrente - di considerare tale documento prova del corretto e integrale adempimento da parte del datore di lavoro resistente del proprio obbligo ex art.2115 c.c.
A fronte di tale genericità – del tutto non in linea con la ben nota specificità delle modalità di adempimento dell'obbligo contributivo a mezzo di predisposizione di appositi modelli F24 - non è utilmente invocabile, come invece sostenuto dall' , un dovere Controparte_1 dell' di autonoma imputazione sulla base dei criteri generali ex art.1193 c.c.: dovere CP_3
che deve però considerarsi escluso dalla specialità della disciplina propria dell'obbligazione contributiva.
E' da ultimo anche il caso di osservare, poi, che le presunte difficoltà interpretative quanto alla posizione dell' sul piano contributivo – durate ben otto anni – non Controparte_1
possono costituire una giustificazione valida per l'omesso adempimento integrale dell'obbligo in questione: e questo, dovendosi poi sul punto pur sempre considerare come a essere stata sconfessata sia stata proprio la linea interpretativa dell'azienda, volta ad imputare alla Gestione pubblici dipendenti la contribuzione versata a dispetto della già ricordata natura privatistica del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un'omissione contributiva imputabile oggettivamente – ma anche soggettivamente, per come si
è appena detto – all' , e riferibile ai già citati mesi di marzo-aprile- Controparte_1
maggio 2014.
Il ricorso va quindi accolto sul punto.
3. Da tale accertamento non può discendere però quale ulteriore conseguenza la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione omessa.
Quest'ultima deve infatti considerarsi prescritta, essendo trascorsi più di cinque anni (sulla durata quinquennale della stessa: Cass., 14690/2021) dalla maturazione del relativo obbligo ex art.3 co.9 L.335/1995.
6 Detta prescrizione ha come noto efficacia estintiva - e non semplicemente preclusiva - poiché
l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi.
Essa, quindi, opera di diritto e deve pertanto essere rilevata – come viene difatti rilevata nella fattispecie in esame - d'ufficio dal giudice, atteso che il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione (sul divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti cfr. Cass., 23376/2020).
Il fondamento di questa preclusione viene individuato in un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata.
Nel caso oggetto di valutazione, il maturarsi di tale prescrizione non può neanche essere impedito dalle già ricordate presunte difficoltà interpretative quanto al concreto connotarsi dell'obbligo contributivo in capo all' . Controparte_1
Queste ultime rappresentano impedimenti di mero fatto, come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione: come accade, del resto, per ipotesi sostanzialmente analoghe come l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass., 996/2022; Cass.,
21026/2014), oppure per il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass.,
1889/2018).
4. Da ciò discende che il ricorso va pertanto accolto solo con riferimento alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva da parte dell' , con Controparte_1
declaratoria della stessa con riferimento alle mensilità di marzo-aprile-maggio 2014, con reiezione nel residuo merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante, avendo riguardo alla limitata entità del periodo di scopertura contributiva).
Le stesse vanno quindi poste a carico dell' e in favore delle parti Controparte_1
resistenti, con distrazione in favore dell'avv. PP Mazzotta dichiaratosi antistatario: il tutto, previa compensazione per 1/2 stante la controvertibilità in punto di diritto della controversia, testimoniata dalla documentata presenza di pronunce di segno diverso riferibili a questo stesso Tribunale.
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del l.r.p.t. e dell' in CP_2 Controparte_3
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarità contributiva per le mensilità di marzo, aprile, Parte_1
maggio 2014;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
delle controparti, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.600,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. PP Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
.
8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2535 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (2.2.1979 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
PP Mazzotta), l Controparte_1
(oggi in persona del l.r.p.t. (c.f./p. Iva
[...] CP_2
– domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura su foglio separato P.IVA_1
allegato alla memoria difensiva dall'avv. Antonino Chirico) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l'
[...]
, sua datrice di lavoro nei termini ivi meglio specificati, per il periodo Controparte_1
compreso tra la data di assunzione e quella di deposito del ricorso a fronte della regolare attività lavorativa prestata non ha versato i dovuti contributi previdenziali;
per l'effetto, quindi, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla regolarizzazione contributiva per il periodo in questione - o per quello diverso ritenuto di giustizia - con condanna della stessa
[...]
al versamento della quota di contribuzione omessa, da quantificarsi Controparte_1
eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere alle dipendenze dell' dal marzo 2014, in forza di contratto Controparte_1
di lavoro a tempo parziale e determinato successivamente convertito in contratto a tempo pieno e indeterminato, con le mansioni di funzionario amministrativo, cat. D, del CCNL Funzioni
Locali;
- più specificamente, di aver lavorato nei seguenti periodi: a) dal 4/3/2014 al 31/12/2016, in forza di un contratto a tempo parziale e determinato;
b) dal 1/1/2017 al 31/12/2018, in forza di un contratto a tempo parziale e determinato;
c) dal 1/1/2019 al 5/12/2019, in forza di un contratto a tempo parziale e indeterminato;
d) dal 6/12/2019 al 4/12/2021, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
e) dal 5/12/2021 al 16/12/2021, in forza di un contratto a tempo parziale e indeterminato;
f) dal 17/12/2021 ad oggi, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
- che a seguito di apposita verifica ha avuto modo di appurare che la datrice di lavoro, nonostante la regolare esecuzione della prestazione lavorativa, ha omesso l'integrale versamento dei contributi previdenziali, come documentato dall'estratto conto previdenziale prodotto (dco.1 fascicolo di parte);
- di avere più volte manifestato tale circostanza senza che però, nonostante i numerosi solleciti,
l' si attivasse per sanare l'irregolarità contributiva. Controparte_1
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le avverse argomentazioni Controparte_1
concludendo per la reiezione del ricorso.
A suo dire, infatti, la posizione contributiva della ricorrente sarebbe stata integralmente e definitivamente regolarizzata all'esito del superamento di problematiche amministrative di inquadramento della sua contribuzione, insorte nel tempo con l' e – appunto – secondo CP_3
l'azienda superate solo nel 2022.
2 Più specificamente, a detta della resistente detta contribuzione sarebbe stata regolarmente versata però erroneamente imputata – e per questo non ricevuta dall' – sulla Gestione CP_3
dipendenti pubblici e non su quella privata, come sarebbe stato invece necessario stante la qualifica di ente pubblico economico dell' e la conseguente natura Controparte_1
privatistica dei rapporti di lavoro tra quest'ultima e il personale in servizio.
Sempre secondo la resistente (cfr. memoria difensiva) tale situazione sarebbe stata per l'appunto superata nel 2022, quando “l' con la nota a mezzo pec del 19.4.2022 (prot. CP_3
Cont ACL 1579) ha comunicato in via definitiva ad le modalità di trasmissione delle comunicazioni di natura previdenziale assegnando i relativi codici”, di guisa che l'
[...]
“ha provveduto agli adempimenti per i periodi successivi secondo le istruzioni Controparte_1
ricevute a decorrere dal maggio 2022, mentre per i periodi precedenti ha già provveduto all'annullo e sostituzione delle annualità 2014-2017” come asseritamente dimostrato dai flussi allegati, procedendo poi in pendenza della causa al riallineamento anche per gli Pt_2
anni successivi.
Costituendosi a sua volta in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_3
competenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito ha concluso per la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato come qui di seguito espressamente ritrascritto sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Conformemente all'orientamento interpretativo già espresso da questo Tribunale in controversie analoghe, deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio dell' CP_3
Ritiene infatti che sia nel caso di qualificazione della domanda in termini di causa di lavoro
(rectius: di accertamento della responsabilità datoriale per l'irregolarità contributiva), sia nel diverso caso di qualificazione della stessa in termini di obblighi contributivi ex art.444 co.3
c.p.c., rimane ferma la competenza per territorio dell'adito Tribunale.
Nel primo caso rileverà infatti ex art.413 c.p.c. la sede legale dell Controparte_1
(oggi , sita in Reggio Calabria. CP_2
Nel secondo, la già citata disposizione del codice di rito secondo cui “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
3 l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e, quindi, quello ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento.
Nel caso di specie, detto ufficio va individuato nella sede territoriale di Reggio CP_3
Calabria.
2.2. Passando al merito della controversia, il thema decidendum di quest'ultima è con ogni evidenza costituito dalla dedotta omissione contributiva imputabile all' Controparte_1
quale datrice di lavoro della ricorrente.
[...]
Al riguardo, l'art. 2115 c.c. statuisce che “salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore
e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza”, ma soprattutto che “l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali”.
L'art.2116 c.c., poi, completa la disciplina in esame nei propri principi generali di riferimento statuendo al secondo comma che “nei casi in cui (…) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Il lavoratore è quindi titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo perfetto alla regolarità della propria posizione contributiva, diritto che trova fondamento nell'art. 38
Cost.
Tale diritto si traduce nella facoltà di ottenere in ogni tempo l'accertamento giudiziale dell'omissione anche – ma non necessariamente - ai fini della declaratoria della responsabilità per inadempimento del datore di lavoro.
Costituisce difatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il rilievo per cui il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale: evento che è invece legato su altro e diverso piano alla prescrizione della contribuzione e al conseguente prodursi della mancata erogazione della prestazione ex art.2116 co.2 c.c. (tra le tante, sul punto, Cass.,
11730/2024, secondo cui “a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso").
4 La ricorrente ha dedotto l'esistenza dell'omissione contributiva producendo quale prova della stessa l'estratto contributivo in atti (doc.1 fascicolo di parte).
Da quest'ultimo, in effetti, emerge in prima battuta la totale omissione contributiva a far data dal 2014, e cioè dal momento dell'assunzione della Presterà.
A fronte di tale omissione l' , come detto, ha affermato: a) di avere in Controparte_1
realtà concretamente versato la relativa contribuzione;
b) di averlo fatto però in modo errato, e cioè imputandola alla Gestione dipendenti pubblici;
c) che per questo motivo l' non CP_3
l'aveva considerata ricevibile;
d) che a partire da maggio 2022, e a valere per il futuro, tale impasse di tipo amministrativo era stata superata, procedendosi al versamento della contribuzione secondo i corretti codici e) che, quanto al periodo pregresso, è stato CP_3 disposto l'annullamento dei versamenti contributivi per il 2014/2017 con sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi flussi f) che per gli anni dal 2017 al 2022 era in corso, al Pt_2 momento dell'instaurazione del giudizio, analogo riallineamento.
All'esito della lunga e laboriosa fase di trattazione della causa – resasi necessaria proprio per attendere gli esiti del riallineamento complessivo di cui si è appena detto e della verifica integrale della posizione contributiva della ricorrente da parte dell' – è emerso che CP_3
sussiste al momento della redazione del presente provvedimento una scopertura contributiva pari a tre mesi, e più precisamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014.
Tale circostanza è stata in primo luogo espressamente attestata dall' a mezzo di CP_3
apposita relazione allegata alle note depositate in data 21.5.2025.
Da tale relazione è difatti emerso che: a) per l'anno 2014 i flussi – tardivamente - trasmessi nel
2022 dall' hanno generato un dovuto di € 1.178.854,53, di cui Controparte_1
€333.558,00 riferibili proprio ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014; b) il versamento dei contributi per tale anno è risultato essere invece di € 881.928,72 con una conseguente scopertura contributiva di € 296.925,81; c) pur consolidando con eventuali eccedenze le denunce mensili solo parzialmente coperte da versamenti con F24 purché espressamente imputati dall'azienda ai mesi di competenza, l' non ha potuto fare altro che riscontrare CP_3
la mancata copertura del già citato trimestre 2014 stante l'insufficienza dei versamenti di cui sopra e l'assenza di F24 specificatamente riferibili a tali mensilità.
Tale dato di fatto è stato poi ulteriormente confermato nella sua attualità dal deposito di estratto contributivo aggiornato (cfr. documento allegato alle note d'udienza del 7.10.2025).
L' ha contestato tale assunto, con motivazioni che questo giudicante Controparte_1
ritiene però non condivisibili.
5 A detta della resistente, infatti, la prova dell'avvenuto integrale pagamento della contribuzione per tale periodo sarebbe fornita dal mandato di pagamento n.235 del 18.8.2014, avente come causale la dicitura “pag.F24 su comp.collab.L.R. 1 marzo – luglio 2015 (pag.luglio 2014)”.
La non univocità della dicitura, riferita in modo generico a un lasso temporale molto più ampio di quello che riguarda il punto controverso e quindi non chiaramente imputabile ai soli mesi di marzo-aprile-maggio 2014, unitamente alla natura di atto unilaterale interno al rapporto tra datore di lavoro e istituto bancario del mandato di pagamento de quo impediscono - specie di fronte al già espresso rilievo dell'istituto previdenziale quanto alla parziale scopertura contributiva della ricorrente - di considerare tale documento prova del corretto e integrale adempimento da parte del datore di lavoro resistente del proprio obbligo ex art.2115 c.c.
A fronte di tale genericità – del tutto non in linea con la ben nota specificità delle modalità di adempimento dell'obbligo contributivo a mezzo di predisposizione di appositi modelli F24 - non è utilmente invocabile, come invece sostenuto dall' , un dovere Controparte_1 dell' di autonoma imputazione sulla base dei criteri generali ex art.1193 c.c.: dovere CP_3
che deve però considerarsi escluso dalla specialità della disciplina propria dell'obbligazione contributiva.
E' da ultimo anche il caso di osservare, poi, che le presunte difficoltà interpretative quanto alla posizione dell' sul piano contributivo – durate ben otto anni – non Controparte_1
possono costituire una giustificazione valida per l'omesso adempimento integrale dell'obbligo in questione: e questo, dovendosi poi sul punto pur sempre considerare come a essere stata sconfessata sia stata proprio la linea interpretativa dell'azienda, volta ad imputare alla Gestione pubblici dipendenti la contribuzione versata a dispetto della già ricordata natura privatistica del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un'omissione contributiva imputabile oggettivamente – ma anche soggettivamente, per come si
è appena detto – all' , e riferibile ai già citati mesi di marzo-aprile- Controparte_1
maggio 2014.
Il ricorso va quindi accolto sul punto.
3. Da tale accertamento non può discendere però quale ulteriore conseguenza la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione omessa.
Quest'ultima deve infatti considerarsi prescritta, essendo trascorsi più di cinque anni (sulla durata quinquennale della stessa: Cass., 14690/2021) dalla maturazione del relativo obbligo ex art.3 co.9 L.335/1995.
6 Detta prescrizione ha come noto efficacia estintiva - e non semplicemente preclusiva - poiché
l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi.
Essa, quindi, opera di diritto e deve pertanto essere rilevata – come viene difatti rilevata nella fattispecie in esame - d'ufficio dal giudice, atteso che il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione (sul divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti cfr. Cass., 23376/2020).
Il fondamento di questa preclusione viene individuato in un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata.
Nel caso oggetto di valutazione, il maturarsi di tale prescrizione non può neanche essere impedito dalle già ricordate presunte difficoltà interpretative quanto al concreto connotarsi dell'obbligo contributivo in capo all' . Controparte_1
Queste ultime rappresentano impedimenti di mero fatto, come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione: come accade, del resto, per ipotesi sostanzialmente analoghe come l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass., 996/2022; Cass.,
21026/2014), oppure per il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass.,
1889/2018).
4. Da ciò discende che il ricorso va pertanto accolto solo con riferimento alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva da parte dell' , con Controparte_1
declaratoria della stessa con riferimento alle mensilità di marzo-aprile-maggio 2014, con reiezione nel residuo merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante, avendo riguardo alla limitata entità del periodo di scopertura contributiva).
Le stesse vanno quindi poste a carico dell' e in favore delle parti Controparte_1
resistenti, con distrazione in favore dell'avv. PP Mazzotta dichiaratosi antistatario: il tutto, previa compensazione per 1/2 stante la controvertibilità in punto di diritto della controversia, testimoniata dalla documentata presenza di pronunce di segno diverso riferibili a questo stesso Tribunale.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del l.r.p.t. e dell' in CP_2 Controparte_3
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarità contributiva per le mensilità di marzo, aprile, Parte_1
maggio 2014;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
delle controparti, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.600,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. PP Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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