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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ON AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello a seguito di cassazione con rinvio n.
6645/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, qui rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_2
(C.F. ), nato l'[...] a [...] (avv. Bruno C.F._2
Barbieri);
APPELLANTE – ATTORE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore (avv. Controparte_1 P.IVA_1
AD NO, avv. Antonella Trentini);
- APPELLATO
* * * Oggetto del processo: opposizione a ingiunzione di pagamento - obbligazioni – compartecipazione di soggetto disabile ai costi per la erogazione di servizi socio – assistenziali (frequenza a centro diurno semiresidenziale, servizio mensa e trasporto sociale, anno 2012).
* * *
Per l'appellante:
«Per i motivi tutti di cui in atti, in totale riforma della sentenza impugnata si chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di Voler:
I. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato ed in particolare l'annullamento della ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti per il complessivo importo di euro 1.502,16 e riferita al costo della frequenza da parte del sig. al centro diurno Parte_1 comunale;
II. decidere sulle spese legali di tutti i gradi giudizio, annullando tutte le liquidazioni disposte in questi giudizi a favore del in termini di Controparte_1 spese legali ed ordinare al la restituzione delle somme Controparte_1 pagina 1 di 28 eventualmente incassate a tale titolo dal sig. oltre Voler Parte_1 provvedere a liquidare a favore di quest'ultimo (oltre agli onorari del giudizio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale adito in prima istanza) le spese legali relative al presente giudizio in riassunzione e quelle relative al giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione.
Si allega Nota spese per tutti i gradi di giudizio».
Per l'appellato:
«Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente nel merito l'appello proposto in riassunzione dal sig.
, per il tramite di in qualità di amministratore di Parte_1 Parte_2 sostegno e di conseguenza confermare la sentenza n. 584/2017 resa dal Giudice di Pace nel giudizio R.G. 343/2015.
Con vittoria di spese oltre oneri fiscali relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/05».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di opposizione a ingiunzione di pagamento riassunta in grado d'appello dall'opponente e appellante
[...]
nato il [...] a [...] - qui rappresentato dal padre Parte_1 [...]
nato l'[...] a [...], nella sua qualità di Parte_2 amministratore di sostegno del figlio - dopo la cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado (Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620) pronunciata da Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328.
L'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. è stato notificato il 26 aprile 2024 al (di seguito, anche, che si è costituito il 4 Controparte_1 CP_1 settembre 2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione, noti alle parti.
3.
La controversia ha ad oggetto la seguente questione: se l'appellante, disabile grave e (al tempo dei fatti per cui è causa) titolare unicamente di pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, avendo frequentato nel 2012 il centro pagina 2 di 28 diurno gestito dal e avendo goduto dei servizi di trasporto e Controparte_1 mensa, debba o meno versare la somma di danaro richiesta dal a Controparte_1 titolo di compartecipazione ai costi dei servizi socio - sanitari integrati, o socio – assistenziali, sostenuti dall'ente pubblico per lo svolgimento dell'attività assistenziale.
3.1.
Tale possibilità è stata espressamente esclusa da disposizioni entrate in vigore alcuni anni dopo lo svolgimento dei fatti per cui è causa e che pertanto non si applicano al caso di specie.
Si richiama a tal proposito, quanto alla legislazione statale, il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89, il cui art.
2-sexies, introdotto appunto in sede di conversione in legge, esclude espressamente dal reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 124/2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti a qualunque titolo «in ragione della condizione di disabilità» se non rientranti nel reddito complessivo ai fini PE (così il comma 1, lettera a)), lasciando «salve», fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, «le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti» (così il comma 3). L'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42 ha, in sostanza, recepito i principi enunciati dalle tre decisioni, cosiddette gemelle, numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016 con cui il Consiglio di Stato aveva confermato le sentenze del T.A.R. Lazio di annullamento dell'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.
Quanto alla legislazione regionale, viene in particolare rilievo l'art. 15 della legge della Regione Emilia – Romagna 10 dicembre 2019, n. 29 che ha soppresso la lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2, ossia la disposizione applicata al caso di specie da Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620, cassata con rinvio.
3.2.
Occorre dunque risolvere la controversia, alla stregua di quanto disposto dall'ordinanza di cassazione con rinvio, applicando le disposizioni in vigore al tempo dei fatti (gennaio – dicembre 2012).
4.
Non vi è contrasto sui fatti storici rilevanti ai fini della decisione.
Come pacifico in atti (v. già il giudizio di primo grado):
- è affetto da grave e permanente handicap psico-motorio e Parte_1 per tale ragione è stato dichiarato invalido al 100%;
- nel corso dell'anno 2012 disabile grave, aveva frequentato il Parte_1 centro diurno gestito dal Comune di usufruendo dei servizi di trasporto e CP_1 mensa;
pagina 3 di 28 - nonostante le richieste del che aveva inviato appositi Controparte_1 bollettini AV (per complessivi euro 1.413,84), non aveva versato Parte_1 alcuna somma a titolo di contribuzione ai costi delle prestazioni socio assistenziali erogate in suo favore per trasporto e pasto;
- pertanto, il aveva emesso ingiunzione di pagamento (n. Controparte_1
2014004106808000023232 del 9 ottobre 2014, notificata il 14 novembre 2014) ai sensi dell'art. 2, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, «come previsto dalla delibera di Consiglio P.G. n. 231154/2011 [si tratta di delibera concernente nuove modalità di riscossione coattiva diretta delle entrate – tributarie e patrimoniali – del , Controparte_1
n.d.r.] O.d.G. no 145/2011 del 26/12/2011», per la complessiva somma di euro 1.502,16 con riguardo ai servizi di trasporto e mensa erogati nei mesi gennaio – febbraio, aprile - luglio (il mese di marzo era stato accorpato in quello di aprile) e settembre – dicembre 2012 (nel mese di agosto il centro diurno era chiuso);
- l'ingiunzione di pagamento indicava come dovuta la somma capitale di euro 1.413,84 con la causale «servizi sociali per disabili – centro diurno» anno 2012, mesi «1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12» maggiorata da voci accessorie, senza però indicare il fondamento normativo della pretesa creditoria;
- il destinatario dell'ingiunzione di pagamento non aveva versato la somma richiesta e aveva fatto opposizione.
5.
Il giudizio di primo grado si è svolto davanti al Giudice di Pace di . CP_1
5.1.
rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_1 [...]
suo padre, con «atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.» Parte_2 notificato il 4 dicembre 2014 aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e contestato la pretesa creditoria del , affermando, in Controparte_1 sintesi, che nulla era dovuto a titolo di contribuzione ai costi di vitto e trasporto per la frequentazione del centro diurno perché egli, in quanto disabile grave, era titolare unicamente di pensione di invalidità e di assegno di accompagnamento.
5.2.
Costituitosi in giudizio, il aveva chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, invocando innanzitutto alcune «norme statali e regionali», e precisamente:
- l'art. 3, d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
- la direttiva regionale Emilia – Romagna n. 1637/96 e in particolare il suo art.
3.b.3) (il testo della direttiva non era stato prodotto);
- l'art. 8, comma 3, lett. l) della l. n. 328/2000;
pagina 4 di 28 - «l'art. 49 LR 2/03 (introdotto dalla legge finanziaria regionale del 2010 n. 24/09)
[che, n.d.r.] prevede applicazione dell'ISEE del solo assistito, nonché, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, il computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, ancorché esenti ai fini PE» (così alle pagine 4-5 della comparsa di costituzione).
Il Comune aveva inoltre richiamato la deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di (prodotta come documento 3), che a sua CP_1 volta richiamava la deliberazione n. 875 del 9 marzo 1993 della Regione Emilia – Romagna.
In comparsa di risposta il aveva affermato che: CP_1
- «gli utenti dei servizi sociali partecipano ai costi dei servizi sociali fruiti, la cui erogazione è di competenza comunale ai sensi del DPR 616/77»;
- nel caso di specie, relativo al servizio «spesa di vitto e trasporto nei centri riabilitativi diurni per disabili», il computo della compartecipazione «deve tenere conto solamente del reddito dell'utente (e non anche di quello familiare), comprensivo anche dei redditi esenti dall'PE»;
- la normativa statale e regionale richiamata «prevede per i servizi sociali in esame l'applicazione dell'ISEE c.d. estratto, ovvero riferito al solo interessato (che, nel caso in questione, è stato formalmente individuato nel familiare dell'utente quale amministratore di sostegno, non certo per computare anche gli ulteriori redditi di quest'ultimo) comprensivo delle indennità esenti dall'PE»;
- «la disciplina regolamentare comunale» era rappresentata dalla deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di , recante CP_1 approvazione («in via sperimentale») dei «criteri di contribuzione della spesa sociale
(alberghiera – trasporti) da parte degli utenti dei servizi socio – riabilitativi diurni e residenziali per handicappati adulti», ossia di età compresa tra 18 e 64 anni: secondo tale deliberazione comunale, in sostanza ricalcata sulla deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 della Giunta della Regione Emilia – Romagna che aveva fissato a carico dell'utente, «in via sperimentale», quote di partecipazione alle «attività socio- assistenziali […] riconducibili alle cosiddette spese alberghiere (vitto pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota parte spese generali) nonché [a, n.d.r.] quelle di trasporto intese come trasferimento dal domicilio al presidio e viceversa»
(tale deliberazione è analizzata da Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250, in particolare paragrafi 8.1 e 12.5), le prestazioni relative ai pasti e ai trasporti (andata e ritorno) sono gratuite per gli utenti privi di reddito e provvidenze economiche, senza alcuna valutazione dei redditi familiari, mentre a «coloro che invece hanno redditi personali (anche esenti ai fini Irpef quali pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento) viene richiesta una compartecipazione alle spese di trasporto a/e r di vitto, di cui si è effettivamente usufruito» (così si legge nella comparsa di costituzione), ossia una «quota piena» (euro 5,16 a pasto, euro 2,58 a trasporto) se il pagina 5 di 28 reddito è superiore a euro 516,00 al mese, oppure una «quota ridotta», in proporzione al reddito inferiore a euro 516,00;
- «il sistema tariffario vigente» nel 2012, pur non basato sull'ISEE, «appare pienamente in linea con la ratio delle previsioni normative in materia di contribuzione alle prestazioni da parte degli utenti disabili», poiché «la situazione economica sulla base della quale vengono determinati il se e il quanto della contribuzione è sempre e soltanto quella dell'assistito e non coinvolge in alcun modo gli altri membri del nucleo familiare»;
- neppure la richiesta di applicare l'ISEE, avanzata dalla controparte, avrebbe escluso il computo delle entrate dell'utente non soggette ad PE, poiché «sia la legislazione statale in materia di ISEE, sia la legislazione regionale (cit. art. 49 L.R. 24/2009), sia la giurisprudenza sopra citata (docc. 7-9) configurano ad oggi la legittimità del computo del reddito dell'utente esente dall'Irpef».
5.3.
Il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione ritenendo l'ingiunzione di CP_1 pagamento conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione ODG n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di . CP_1
Dopo aver osservato che il sistema tariffario applicato dal non era CP_1 basato sull'ISEE e non teneva conto dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare (questi due dati possono ritenersi indiscussi, anche alla luce delle difese svolte dal nel presente giudizio di rinvio), il primo giudice ha considerato CP_1 fondata la pretesa creditoria del relativa alla c.d. quota piena, poiché CP_1
«l'opponente è titolare di una pensione d'invalidità e di un'indennità di accompagnamento la cui somma supera il reddito mensile di euro 516,00», mentre «è del tutto irrilevante che la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non siano soggette a tassazione, contribuendo questi emolumenti a formare la capacità economica del soggetto».
Si rimanda alla motivazione di Giudice di Pace Bologna, 23 febbraio 2017, n. 584, che ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 «per onorari», «oltre oneri fiscali relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/05».
6.
Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 ha rigettato l'appello proposto da articolato su due motivi di impugnazione, e ha compensato le Parte_1 spese processuali.
6.1.
pagina 6 di 28 Da un lato, il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, attinente a un profilo strettamente formale (la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa) ormai non più in discussione nel presente giudizio di rinvio:
«L'appellante ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato giacché, a suo dire, lo stesso non enuncerebbe le ragioni fondanti la richiesta economica del CP_1 con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato, il quale non sarebbe nelle condizioni di poter effettuare una contestazione specifica della somma ingiunta.
La doglianza è infondata. L'ingiunzione opposta (doc. 1 del fascicolo del nel CP_1 giudizio di primo grado) contiene infatti la causale del credito “servizi sociali per disabili – centro diurno”, l'anno di riferimento, il 2012, ed i mesi “1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12” in cui il servizio è stato fruito da Parte_1
Non solo.
E' incontestato che il provvedimento impugnato sia stato preceduto dal periodico invio all'utente dei bollettini AV relativi agli importi di volta in volta da versare, nonché dei relativi solleciti di pagamento. L'odierno appellante – che pacificamente ha usufruito del servizio di cui si discute nel periodo di riferimento – dunque è sempre stato perfettamente a conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa del Ulteriore e CP_1 definitiva conferma di ciò si ricava dal fatto che nessuna specifica contestazione sia stata svolta dallo in merito al doc. 2 prodotto dal nel giudizio di primo Parte_1 CP_1 grado, che consiste in una dettagliata relazione del Settore Entrate del medesimo di tutte le somme dovute per quote pasto e servizio di trasporto per ogni CP_1 mensilità conteggiata, somme che, nel loro insieme, compongono il complessivo importo ingiunto.
In conclusione, non è riscontrabile alcuna lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante».
6.2.
Dall'altro, e qui si passa alla questione tuttora controversa, ha ritenuto l'appello infondato nel merito in base a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lett. b) della legge della Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 nel testo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.
Dopo aver sintetizzato il motivo di impugnazione,
«Lo si duole del fatto che il lo abbia fatto compartecipare alla Parte_1 CP_1 spesa per il servizio erogatogli nel 2012 sulla base della delibera ODG n. 127 del 264/93. Tale delibera enuncia i criteri per la contribuzione degli utenti ai costi sostenuti per i servizi socio riabilitativi diurni e residenziali per disabili adulti. La compartecipazione di cui trattasi, nello specifico, è modulata sui redditi dell'utente, intendendosi per tali anche gli emolumenti esenti a fini PE, quali pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento. Proprio su tale ultimo aspetto si incentra la censura dell'odierno appellante, il quale lamenta come il non avrebbe potuto considerare come suo CP_1 reddito né la pensione di invalidità né l'indennità di accompagnamento da egli percepite.
Il reddito dello avrebbe dunque [dovuto, n.d.r.] essere conteggiato pari a zero Parte_1 ed egli non dovrebbe così in alcun modo compartecipare alla spesa per il servizio fruito»
pagina 7 di 28 il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 49, comma 3, lett. b), l. reg. n. 2/2003, come sostituito dalla l. reg. n. 24/2009, affermando che tale disposizione «stabilisce la possibilità di conteggiare all'interno del reddito dell'utente eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale da egli percepite e considerate esenti ai fini PE» e pertanto «legittima l'operato del . CP_1
«E' pacifico che gli utenti dei servizi comunali di cui si discute debbano partecipare ai relativi costi in misura differente a seconda del reddito personale percepito (e non di quello familiare).
Con specifico riferimento a cosa si intenda per reddito a tal fine, che rappresenta il punto nodale del contrasto tra le parti, l'art. 49, terzo comma, lett. b) della legge Emilia- Romagna n. 2/03, come sostituito dalla L.R. n. 24/09, stabilisce la possibilità di conteggiare all'interno del reddito dell'utente eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale da egli percepite e considerate esenti ai fini PE.
Tale norma, dunque, legittima l'operato del e rende inconferente al caso di CP_1 specie la giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato richiamata dall'appellante alle pagine 6-10 dell'atto di appello, non essendosi la stessa pronunciata su questioni aventi origine nel peculiare contesto normativo emiliano- romagnolo».
Il Tribunale, proprio sulla base della «chiara» norma di cui all'art. 49, comma 3, lett. b), cit., ha ritenuto non convincente la tesi esposta dal giudice amministrativo in una controversia riguardante (anche) le stesse parti di questo giudizio e relativa alla contribuzione ai costi di vitto e trasporto per il servizio diurno reso dal CP_1
in favore di disabile grave privo di reddito nel periodo gennaio 2010 – giugno
[...]
2011 (T.A.R. Emilia - Romagna, sez. II, 27 settembre 2017, n. 637 che, come si dirà, è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato).
«Considerazioni differenti merita, invece, la decisione del T.A.R. Emilia Romagna 27.9.2017, n. 637 – adito su ricorso dello stesso – la quale ha ritenuto che la Parte_1 giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 838/16, 841/16 e 842/16) testé menzionata impedisca invece di ricomprendere l'indennità di accompagnamento e le misure risarcitorie per l'inabilità che prescindono dal reddito in una qualsiasi nozione di diritto positivo. Secondo tale pronuncia, di conseguenza, il avrebbe Controparte_1 dovuto interpretare la legge regionale dell'Emilia-Romagna sopra citata in senso conforme a detti principi, se del caso disapplicando le previsioni regolamentari illegittime, e non richiedere alcuna somma allo per il servizio da questi fruito. Parte_1
La tesi non appare convincente.
L'art. 49 terzo comma lett. b) della legge Emilia-Romagna n. 2/03 stabilisce infatti testualmente “quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE … fatte salve le indennità di natura risarcitoria”.
La norma, dunque, è chiara nel sancire la facoltà di computare nel reddito dell'assistito indennità di carattere previdenziale ed assistenziale esenti a fini PE quali pagina 8 di 28 quelle di cui si discute e non risulta pertanto passibile di lettura differente, pena il travisamento del suo univoco significato letterale.
A conferma di quanto precede depone, del resto, l'art. 2 sexies, primo comma, lett. a) del d.l. n. 42/2016 convertito con legge n. 89/2016, che ha escluso dal reddito di riferimento dell'assistito i trattamenti indennitari esenti dall'PE. Tale previsione normativa, che certamente non dispone che per l'avvenire, ha carattere innovativo del precedente contesto normativo, eliminando una possibilità in precedenza invece esistente.
In conclusione, l'ingiunzione di pagamento del impugnata dallo Controparte_1 in questa sede deve ritenersi legittima». Parte_1
7.
Acquisita la motivazione della sentenza (Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2022, n. 7452) con cui era stato respinto l'appello del contro la decisione Controparte_1 favorevole ad relativamente al periodo gennaio 2010 – giugno Parte_1
2011 (T.A.R. Emilia – Romagna, 27 settembre 2017, n. 637), Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328, accolto l'unico motivo di ricorso proposto da
[...]
ha cassato con rinvio Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620. Parte_1
8.
Prima di analizzare l'ordinanza della Corte di cassazione, e richiamata la sentenza Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250 per una generale ricognizione del quadro normativo, si osserva che nessuna delle disposizioni della legislazione statale invocate dal nel corso del giudizio (v. supra il paragrafo 5.2) offre Controparte_1 fondamento normativo alla pretesa dell'ente pubblico.
8.1. La l. 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», non prevede in alcuna delle disposizioni in essa contenute che nel determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio – sanitarie loro erogate debba tenersi conto dell'attribuzione di provvidenze assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, riconosciute al soggetto disabile.
Piuttosto, la l. n. 328/2000:
- riserva al governo il compito di predisporre ogni tre anni un «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali» (art. 18, comma 1) che indichi, fra l'altro, «[…] a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica; […] g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3); pagina 9 di 28 - dispone che spetta alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in tema di ISEE, «in particolare» l'esercizio delle funzioni concernenti «[…] l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l));
- prevede che l'accertamento della condizione economica del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge stessa, sia effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (art. 25).
8.2.
Il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» (G.U., serie generale, n. 129 del 6 giugno 2001), contiene solo previsioni del tutto generiche in tema di:
- partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2: «2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi […]»);
- rispetto del principio, fra gli altri, di copertura finanziaria (art. 4, comma 1);
- «criteri di finanziamento» (art. 5, commi 1 e 2: «1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni»).
L'allegato 1 al predetto d.p.c.m. 14 febbraio 2001 stabilisce, nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 e con riferimento fra altro alle prestazioni a tutela del disabile in regime semiresidenziale, una ripartizione dei costi (70% a carico del SSN, 30% a carico dei Comuni) «fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale»: ancora una volta, una previsione del tutto generica rispetto allo specifico problema qui in esame.
Una cosa è prevedere la compartecipazione dell'utente, anche disabile, alla spesa in relazione ai singoli interventi, un'altra è stabilire che per determinare an e quantum di tale compartecipazione si debba tenere conto altresì delle somme che il disabile percepisce a titolo di indennità di accompagnamento o di pensione di invalidità. pagina 10 di 28 8.3.
Allargando lo sguardo ad altre disposizioni di legge statale, e rilevato che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l'art. 117 cost. e ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa di tipo residuale in materia di servizi sociali, è appena il caso di osservare che solo in un tempo successivo allo svolgimento dei fatti di causa, e per meno di un triennio, è stata prevista la possibilità di considerare la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento quali componenti del reddito rilevante ai fini della compartecipazione del disabile grave al costo dei servizi socio – assistenziali.
Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276) contiene «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici». L'art. 5, concernente la «Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie», demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere «le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […]».
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, d.l. n. 201/2011, verrà adottato il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014), entrato in vigore l'8 febbraio 2014, il quale ha, fra l'altro abrogato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e il d.p.c.m. 18 maggio 2021 a decorrere dalla data indicata all'art. 15 («Art. 15. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. 2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della pagina 11 di 28 dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155»).
E' solo con l'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 che vengono incluse nella nozione di reddito disponibile rilevante per l'ISEE le somme percepite dal disabile a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario, e dunque anche a titolo di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento (art. 4, comma 2: «Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: […] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» […]»).
Come rilevato dallo stesso Comune, la nuova disciplina, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ha trovato effettiva attuazione solo dopo l'approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE, avvenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, con decreto del Ministero del lavoro 7 novembre 2014 (G.U. serie generale n. 267 del 17 novembre 2014, suppl. ordinario n. 87).
Peraltro, la disposizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo (v. le sentenze del Consiglio di Stato numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016) ed è stata modificata dallo stesso legislatore, che ha, appunto, recepito l'orientamento del Consiglio di Stato. Così recita l'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, conv. con modificazioni da l. 26 maggio 2016, n. 89: «[…] a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'PE».
Si rimanda a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, secondo cui «basta correggere l'art. 4 del DPCM [il riferimento è all'art. 4, comma 2, lett. f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, n.d.r.] e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo [l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013, n.d.r.] ha scelto di trattare le citate indennità come redditi».
Nel caso qui in esame, contrariamente a quanto ritenuto da Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 (v. supra, par. 6.2.), non può avere alcuna rilevanza ai fini interpretativi la clausola di salvezza contenuta nel secondo periodo dell'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42 («3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari pagina 12 di 28 all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti»), proprio perché la disciplina introdotta dall'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 era inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie di cui si discute.
9.
A questo punto occorre passare al piano della legislazione regionale.
L'ordinanza n. 3328/2024 della Corte di legittimità che ha cassato con rinvio Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 si sofferma sul tema dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 49, comma 3, legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2, nel testo applicabile ratione temporis e dunque come riformulato nel 2009, concludendo nel senso che il giudice di merito aveva omesso di verificare se il nel determinare in concreto sulla base della Controparte_1 deliberazione del Consiglio comunale o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 (nuovamente prodotta dal come doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio CP_1 di primo grado) la quota di compartecipazione a carico dell'utente disabile grave, avesse fatto corretta applicazione della disciplina regionale, rilevando peraltro, sia pur in via incidentale, come sia «arduo ipotizzare» che la delibera comunale posta alla base della pretesa creditoria, e risalente al 1993, potesse conformarsi ad una previsione di legge regionale introdotta sedici anni dopo, nel 2009.
10.
La legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 reca «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
Viene qui in particolare rilievo l'art. 49 di tale legge, collocato nel titolo VII intitolato a «risorse e finanziamento del sistema integrato».
L'ordinanza n. 3328/2024 della Corte di cassazione analizza in particolare il testo dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 quale modificato nel 2009.
10.1.
Nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», così disponeva:
«1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».
pagina 13 di 28 10.2.
L'art. 49, l. reg. n. 2/2003 è stato modificato, e più precisamente sostituito, dall'art. 49 della l. reg. 22 dicembre 2009, n. 24 (in Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 dicembre 2009, https://bur.regione.
[...]
), la cui rubrica Email_1 recita, appunto, «Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale».
Il comma 1 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«1. L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio- educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
pagina 14 di 28 c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica;
tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico;
è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.
4. E' istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo."».
Il comma 2 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica».
10.3.
pagina 15 di 28 Nel 2019, dunque in un periodo successivo a quello dello svolgimento dei fatti per cui è causa, la previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003, è stata soppressa dall'art. 15, l. reg. 10 dicembre 2019, n. 29, recante «Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020» (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 408 del 10 dicembre 2019, https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-408- del-10-12-2019-parte-prima.2019-12- 09.8358758057/bollettino_view/++widget++form.widgets. Email_2
d).
11.
Richiamato quanto già messo in luce nel paragrafo 6.2., risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione l'argomento del secondo cui si è formato il CP_1 giudicato, per omessa specifica impugnazione, sul capo della sentenza di secondo grado concernente la «legittimità» dell'ingiunzione di pagamento «in quanto ritenuta munita di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge», o meglio, nelle parole di Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620, sul rigetto dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione del diritto di difesa.
Nel presente giudizio di rinvio, infatti, non è in discussione la correttezza dell'utilizzo dello speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 ottobre 1910 n. 639, ma la fondatezza, nel merito, della pretesa creditoria affermata dal (cfr. CP_1 anche Cass., sez. un., ord. 1 febbraio 2025, n. 2448, secondo cui, in linea con un consolidato orientamento, l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit. può essere emessa dalla pubblica amministrazione «non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile», tale essendo «il credito fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti»).
12.
Occorre a questo punto analizzare l'ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3328 che ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna confermativa della decisione del Giudice di Pace.
12.1.
In primo luogo, la Cassazione ha così riassunto, per poi dichiararlo fondato, il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna:
«2.1.- Con l'unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 2/2003, nonché la mancata considerazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, recepiti invece dal dell'Emilia CP_2
pagina 16 di 28 Romagna con la sentenza n. 637/2017 del 27 settembre 2017, che aveva affermato che l'unica possibile interpretazione della legge regionale richiamata era quella secondo cui le indennità di invalidità e di accompagnamento non potevano essere conteggiate ai fini della valutazione del reddito per decidere un'eventuale compartecipazione alle spese dei servizi comunali a favore dei disabili gravi non autosufficienti, in quanto l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servivano a remunerare alcunché, né all'accumulo del patrimonio personale, ma a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione di inabilità.
2.2. - Il motivo è fondato e va accolto».
E' dunque privo di pregio il rilievo svolto nel presente giudizio di riassunzione dal secondo cui l'esame concernente la congiunta applicazione dei criteri di cui CP_1 alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003, quale novellata nel 2009, sarebbe precluso perché mai richiesto dall'opponente nei precedenti gradi di giudizio.
E' sufficiente osservare che su quei criteri, come meglio si vedrà, si è pronunciata la Corte di legittimità con l'ordinanza di cassazione con rinvio.
12.2.
L'ordinanza n. 3328/2024 ha poi messo in rilievo i tre criteri indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 3, dell'art. 49 cit.:
«2.3.- La controversia concerne l'applicazione dell'art. 49 della legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nel testo, vigente ratione temporis e cioè come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2009 a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
In questa formulazione l'art. 49 della legge regionale n. 2/2003, dettato in tema di “Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio- sanitari”, al comma 2, prevede, in via transitoria, e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, forme di compartecipazione della persona assistita ai costi - non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza - delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari resi in favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
Quindi, al comma 3, stabilisce che:
- le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ad alcuni servizi sociosanitari (assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali) devono essere definite con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali;
pagina 17 di 28 - tali modalità di concorso devono conformarsi ai principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché a quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente;
- la direttiva deve tenere conto dei criteri ivi specificamente elencati.
Per quanto interessa la presente controversia, rilevano i primi tre criteri indicati al comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2003, con la precisazione che il criterio su b) - oggetto di specifica contestazione - è stato poi soppresso dall'art. 15 della legge regionale Emilia-Romagna n. 29/2019:
«a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
…».
2.4.- In questo quadro, è decisivo osservare che i criteri di compartecipazione previsti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2003, rilevanti nel caso di specie e vigenti ratione temporis, individuano due elementi concorrenti: il primo elemento è soggettivo ed è costituito dal reddito dell'assistito, come calcolato ex art. 49, comma
3, lett. a) e b); il secondo elemento è oggettivo, in quanto collegato alla tipologia del servizio erogato, perché è costituito dall'individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi (art. 49, comma
3, lett. c).
L'intento evidente è quello di commisurare il concreto contributo a carico dell'assistito, in osservanza dei principi di equità, omogeneità e progressività ed in termini di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, sia in relazione al reddito dell'assistito che al servizio erogato, di guisa che l'applicazione della norma presuppone il corretto, congiunto e completo impiego di tutti i criteri individuati».
12.3.
Secondo la Corte di cassazione, ritenute condivisibili le conclusioni cui era giunto, in una controversia tra le stesse parti ma relativa ad altre annualità, Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2022, n. 7452 (v. supra il paragrafo 7), il Tribunale di Bologna non aveva verificato se il nel predisporre l'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 avesse fatto «retta applicazione» della disciplina posta dalla legge regionale in ordine alla concreta determinazione delle quota di compartecipazione a carico dell'utente disabile e con riferimento ai «plurimi e concorrenti criteri» enunciati dalle lettere a), b) e c) del comma 3, dell'art. 49, l. reg. cit.:
pagina 18 di 28 «3.1.- Così ricostruito il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, riguardanti la controversia concernente l'ordinanza ingiunzione emessa per la quota di compartecipazione per i servizi comunali fruiti nel 2012, va affermata la fondatezza della doglianza proposta, condividendosi le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7452/2022 emessa tra le medesime parti con 2010 e 2011.
3.2.- É, decisivo osservare, innanzi tutto, che, nel caso in esame, il giudice del merito, come si evince dalla sentenza impugnata, non ha verificato la retta applicazione della normativa in esame nella predisposizione dell'ordinanza ingiunzione, quanto alla concreta determinazione della quota di compartecipazione, alla stregua dei plurimi e concorrenti criteri indicati dall'art. 49, comma 3, lett. a), b) e c), rilevanti nel caso di specie, e ciò impone la cassazione con rinvio.
3.3.- Va rilevato, in proposito, che è veramente arduo ipotizzare che «i criteri per la contribuzione ai servizi socio-riabilitativi diurni e residenziali per i disabili adulti (18- 64 anni), approvati con delibera del Consiglio comunale O.D.G. n. 127 del 26/4/93 (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado)» che il deduce di aver Controparte_1 utilizzato (fol. 7/8 della memoria del , risalenti al 1993, contengano CP_1
l'individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi, secondo quanto previsto della successiva legge regionale Emilia Romagna n.2/2003, art. 49, comma 3, lett. c).
3.4. Ed invero, ove nella regolamentazione comunale non vi sia alcuna determinazione dei predetti limiti percentuali della quota dei redditi esenti ai fini PE, incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi, si deve ritenere - condividendo quanto già affermato dal Consiglio di Stato (sent. n.7452/2022) - che il Comune abbia inteso non dare applicazione alla norma quanto ad un suo profilo (lett. b), a questo inscindibilmente legato (lett. c), poi risultato illegittimo, rinunciando ad introdurre, e quindi rinunciando a far valere, una quota percentuale del reddito esente ai fini PE per implementare il contributo finanziario dovuto dagli interessati in relazione al servizio di assistenza erogato in loro favore.
Il Tribunale, quindi, in sede di rinvio, dovrà accertare se il abbia dato CP_1 retta applicazione alla norma in esame, alla luce dell'interpretazione fissata al punto 2.4. e ss.>>
12.4.
Da ultimo, l'ordinanza n. 3328/2024 ha affermato che la previsione del «criterio ulteriore» di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. cit., non più in vigore perché soppressa nel 2019 (v. supra, par. 10.3.), si poneva comunque di per sé in contrasto con un principio immanente al sistema volto a tutelare la persona disabile:
pagina 19 di 28 «3.5.- Va aggiunto, inoltre, condividendo l'arresto del Consiglio di Stato, che la regolamentazione regionale esaminata, oggi non più vigente, «si muoveva in un contesto normativo per sé stesso illegittimo, imponendo una disapplicazione ovvero una interpretazione in senso conforme al principio -successivamente sancito dalla giurisprudenza poi recepita normativamente, ma già presente nell'ordinamento, di tutela della persona in condizioni di salute inabilitanti, e quindi di esclusione delle indennità motivate dalle condizioni di salute dell'interessato dalla valutazione del reddito volta a ridurre le misure di assistenza gratuite motivate dalle medesime ragioni di salute, in una sorta di circolo vizioso lesivo del diritto dell'interessato a ricevere un'assistenza complessivamente adeguata indipendentemente dalla insufficienza dei propri redditi.».
Invero, nonostante che l'art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, convertito con legge n. 89/2016, – che ha definitivamente disposto l'esclusione dal reddito disponibile di cui all'art. 5 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, va ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 841, 842 e 838 del 2016, recepite dal D.P.C.M. n. 159/2013, avevano affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti, delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, secondo il generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016».
13.
E' un fatto però, e lo riconosce lo stesso in vari passaggi delle Controparte_1 proprie difese, che non è mai stata adottata la «specifica» direttiva, prevista dal comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 come sostituito dall'art. 49, comma 1, l. reg. n. 24/2009: direttiva con cui la Giunta regionale, una volta acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, avrebbe dovuto definire, conformandosi ai principi e criteri evidenziati dalla Corte di cassazione, le modalità del concorso degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi per cui è causa ed altresì selezionare le «eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale» da computarsi nel valutare la situazione economica equivalente dell'assistito benché non imponibili ai fini PE (art. 49, comma 3, lett. b), l. cit.: «3. Nel rispetto dei principi di equità,
pagina 20 di 28 omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri: […] b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
[…]»).
Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Bologna in varie occasioni, a partire da Trib. Bologna, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 2331, par. 7.4, confermata da App. Bologna, sez. II, 10 luglio 2025, n. 1249 (ulteriori riferimenti in Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250).
Già nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio, il ha osservato come sia stato trascurato «il fatto dirimente che la modalità di CP_1 applicazione dei suddetti criteri era subordinata all'emanazione di una direttiva della Giunta Regionale che non è stata mai adottata e, dunque, gli stessi criteri non potevano ritenersi vincolanti ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociali usufruiti».
Peraltro, invece di concludere nel senso della inoperatività della previsione di cui al comma 3, dell'art. 49, l. reg. cit., e in particolare del «criterio ulteriore» di cui alla lettera b), proprio perché le «eventuali indennità» da computare, benché non soggette a PE, avrebbero dovuto essere definite nella «specifica direttiva» mai adottata (art. 49, comma 3, cit.), il Comune, con un salto logico, ritiene di porre in relazione un proprio atto interno, ossia la deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993, con un principio enunciato sedici anni dopo (nel 2009) da una previsione di legge regionale rimasta in realtà inattuata per omessa adozione della «specifica direttiva» di cui si è detto.
Si legge infatti in comparsa di risposta che:
«[…] Il , - in assenza della citata direttiva cui, si ribadisce, era Controparte_1 subordinata l'integrale applicazione degli indirizzi dell'art. 49, comma 3, della L.R. e nell'ambito di un quadro legislativo [non meglio descritto, n.d.r.] che sanciva il principio della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociali fruiti computando anche le indennità previdenziali e assistenziali in questione riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza-, con riferimento alle prestazioni rese nel 2012 al sig. ha applicato i criteri stabiliti nel proprio regolamento , approvato con Parte_1 deliberazione ODG n. 127 del 26/4/93 (doc. n. 3 del fasc. 1^ grado sub DOC. 2), i quali prendevano in considerazione per la determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente la situazione economica complessiva del solo assistito, inclusi i redditi esenti ai fini dell'PE in conformità appunto al principio statuito dall'art. 49,
pagina 21 di 28 comma 3, L.R. n. 2/03, come modificato nel 2009. Le norme regolamentari comunali, in particolare, se per gli utenti privi di reddito o di provvidenze economiche, prevedevano la totale gratuità delle prestazioni erogate, a prescindere dalla valutazione dei redditi familiari;
per coloro che, invece, avevano redditi personali (anche esenti ai fini Irpef, quali pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento) veniva richiesta una compartecipazione alle spese di trasporto e di vitto effettivamente usufruiti secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità nella individuazione del valore minimo al di sotto del quale vi era l'esenzione dal contributo».
Gli argomenti così esposti dal non sono convincenti. CP_1
Dovendosi riesaminare il caso alla luce dei principi espressi da Cass., ord. 3328/2024, poiché la previsione di cui al comma 3 dell'art. 49, cit. non era stata attuata, e in mancanza dunque della «specifica direttiva» necessaria a determinare quali tra le «eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale» avrebbero potuto essere computate nel reddito dell'assistito disabile grave, benché non soggette a PE, deve concludersi nel senso che l'ingiunzione di pagamento emessa dal non poteva trovare la propria base legale nell'art. 49, comma Controparte_1
3, l. reg. cit.
Il che pare sufficiente a rispondere alla richiesta di approfondimento e verifica proveniente dalla Corte di cassazione.
14.
Per altro verso, e per completezza di esame, la «concreta determinazione della quota di compartecipazione» posta a carico dell'utente disabile grave non trova fondamento neppure in una diversa normativa regionale.
Invero, a base della pretesa creditoria relativa all'anno 2012, il Comune, invoca la deliberazione del Consiglio comunale n. o.d.g. 127 del 26 aprile 1993 approvata per applicare, «in via sperimentale» (come si legge anche nel considerando) e con decorrenza 1° aprile 1993, «i criteri e le quote di contribuzione a carico degli utenti handicappati adulti per i servizi socio-riabilitativi diurni e residenziali» nei termini già illustrati supra, al paragrafo 5.2.
In sostanza, sono previste: gratuità del servizio sia diurno che residenziale «per le persone handicappate adulte che non fruiscono di provvidenze economiche»; quote di contribuzione (allora espresse in lire) a carico dei singoli utenti percettori di «redditi personali superiori a £ 1.000.000» o da calcolarsi proporzionalmente per i redditi inferiori a quella soglia.
La predetta deliberazione comunale, però, trova a sua volta fondamento nella deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (v. Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250, paragrafi 8, 8.1., 12.5.). pagina 22 di 28 La deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 è stata integrata e modificata dalla deliberazione 23 novembre 1993 n. 5878, num. reg. proposta: SOC/93/45784, avente ad oggetto «conferma della direttiva per la integrazione di prestazioni sociali, sanitarie, e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sani-tari previsti dalla direttiva reg. le n. 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti». (https://servizissiir.regione.
[...]
Email_3
). Email_4
La deliberazione n. 875/1993 distingue due tipi di attività o prestazioni:
a) le attività, o prestazioni, sanitarie e sociali di rilievo sanitario, a carico del fondo sanitario (cfr. Cass., sez. III, Sez. 3 ord. 29 luglio 2024, n. 21162; Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590; Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2023, n. 2038; Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776; Trib. Verona, sez. III, 8 luglio 2022, n.1293);
b) le attività, o prestazioni, socio – assistenziali, quali le cosiddette spese alberghiere (ad esempio, il vitto) o il trasporto (trasferimento dal domicilio del disabile al presidio e viceversa), a carico dei comuni, singoli o associati.
Per queste ultime è prevista, in via sperimentale, una quota di compartecipazione alle spese a carico dell'utente.
Nel determinare, in via sperimentale per il 1993, la quota di compartecipazione a carico dell'utente, la direttiva n. 875/1993 fa riferimento anche ai «redditi individuali dell'utente» comprensivi altresì delle pensioni e indennità «a qualunque titolo percepite».
Per i redditi «personali» o «individuali» dell'utente inferiori ad una certa soglia (lire 1.000.000) la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente.
La deliberazione o direttiva regionale 9 marzo 1993 n. 875 è espressamente menzionata dalla deliberazione comunale 26 aprile 1993, sia nella premessa che nel considerando, ed è indicata come atto che «fornisce gli indirizzi per la individuazione delle quote di contribuzione alle spese assistenziali da parte degli utenti handicappati adulti ospiti di presidi socio-riabilitativi diurni e residenziali»: infatti, si legge sempre nel considerando della deliberazione comunale 26 aprile 1993, si è reso «necessario provvedere per il 1993, in via sperimentale, alla determinazione dei criteri per la contribuzione economica da parte degli utenti, sulla base delle citate disposizioni regionali, come segue: […]»
In altri termini, la deliberazione comunale 26 aprile 1993 dichiarava di conformarsi alla direttiva regionale 9 marzo 1993 n. 875.
Peraltro, tale direttiva regionale non può essere invocata come base legale della pretesa creditoria portata dall'ingiunzione di pagamento qui opposta e relativa a prestazioni socio – assistenziali erogate nel 2012, e ciò per una pluralità di ragioni:
- si tratta di un atto (non legislativo, ma) amministrativo remoto, addirittura anteriore al d.lgs. n. 109/1998, all'introduzione dell'ISEE e alla stessa approvazione della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che, come già visto, demandava a una (mai pagina 23 di 28 approvata) «specifica» direttiva del consiglio regionale il compito di definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato;
- come emerso in altro analogo giudizio (Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250) e a quanto si desume dal Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 (link generale relativo al B.U.R., https://bur.regione.
[...]
, link specifico relativo Email_5 all'atto, https://bur.regione.
[...]
), la Email_6 deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 era stata espressamente modificata nel 2001 dalla stessa Giunta regionale perché da ritenersi «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta»: la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 non solo aveva modificato la direttiva regionale di cui alla deliberazione n. 875/93, ma aveva altresì espressamente escluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità dalla valutazione reddituale dell'utente spettante agli enti erogatori («[…] 2) […] stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile»).
La deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 risulta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 ed è reperibile in https://bur.regione.
[...]
Email_7
Questo il testo della deliberazione:
«Direttiva regionale 875/93, recante: "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla direttiva 560/91". Parziale modifica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 328/00 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali";
- in particolare l'art. 8, della medesima legge, che alla lett. 1) individua tra le funzioni delle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g); constatato che:
- i criteri di cui al comma 3, lettera g) del sopra richiamato art. 18 saranno definiti tenuto conto dei principi stabiliti dal DLgs 109/98 e indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo;
pagina 24 di 28 - l'art. 25 della sopra citata Legge 328/00, ai fini della verifica della condizione economica del richiedente per l'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, richiama il DLgs 109/98, così come modificato dal DLgs 130/00; visto che il DLgs 130/00 al comma 4 - 2 ter dell'art. 3 relativamente alle prestazioni assistenziali di natura socio-sanitaria rivolte a persone con handicap grave rinvia alla emanazione di apposito DPCM finalizzato anche ad evidenziare la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione;
considerato che
la Giunta regionale con deliberazione 875/93 aveva fornito indirizzi in merito alla partecipazione alla spesa da parte degli utenti assistiti nei presidi socio-sanitari di cui alla direttiva regionale 560/91, oggi modificata con la direttiva regionale 564/99; preso atto che limitatamente a tali indirizzi la direttiva 875/93 deve intendersi superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta;
considerata la necessità, in attesa della emanazione del DPCM di cui al DLgs 130/00, art. 3, comma 4 - 2 ter, che consentirà a questa Amministrazione di assolvere alle funzioni previste all'art. 8, lett. l) della richiamata Legge 328/00, di fornire indicazioni transitorie che consentano l'adozione di comportamenti il più possibile omogenei sul territorio regionale nella materia di cui trattasi;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Servizi socio sanitari" dr. in merito alla regolarità tecnica della presente Persona_1 deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla legittimità della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare in via transitoria, in attesa della emanazione degli atti richiamati in premessa, la parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 875/93, relativamente a quanto in essa indicato in riferimento alle modalità di individuazione dei redditi da considerarsi ai fini della partecipazione alla spesa dell'utente per le attività socio-assistenziali;
2) di stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna».
pagina 25 di 28 Non risulta che prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa la Regione Emilia – Romagna abbia adottato una direttiva a modifica di quella contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474, mentre della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 si è già detto.
Hanno un diverso oggetto (accreditamento in ambito sociosanitario e sociale) e non rilevano ai fini della decisione (così già Trib. Bologna, sez. II, 18 ottobre 2022, n. 2564) altre deliberazioni della Giunta regionale, quali la n. 772/2007, adottata in attuazione dell'art. 38, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2 (https://salute.regione.
[...]
Email_8
772-2007), la n. 514/2009 (nel testo aggiornato al 2017 in https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/leggi- atti/regionali/delibere/archivio/dgr-514-2009-allegato-1- 2015/@@download/file/coordinato-514.pdf), la n. 219/2010, che al punto 7 si limita ad un generico rinvio all'art. 49. l. reg. n. 24/2009 e a relativi provvedimenti attuativi (https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/leggi- atti/regionali/delibere/dgr-219-2010; per più ampi riferimenti sulla normativa sull'accreditamento dei servizi socio-sanitari, v. https://salute.regione.
[...]
Email_9 socio-sanitari-e-sociali/normativa-1).
La deliberazione n. 474/2001, escludendo espressamente la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dai componenti della situazione economica («reddituale» dice la deliberazione) valutata ai fini della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi socio - assistenziali, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa come immanente nel sistema un principio - operante anche prima del d.l. n. 42/2016 - di tutela della salute del disabile, seguito dalle già citate sentenze gemelle del 2016 del Consiglio di Stato, e ancora da Parte_3
27 settembre 2017, n. 637, S. c. ; confermato da Cons.
[...] Controparte_1
Stato, sezione terza, 25 agosto 2022, n. 7452, c. S., riguardante Controparte_1
l'annullamento delle richieste di quota di contribuzione per servizi sociali diurni per disabili (pasto e trasporto) erogati fra gennaio 2010 e giugno 2011; recepito da Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328, S. c. (frequenza di centro Controparte_1 diurno nel 2012), ossia proprio la decisione che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, e Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3332, S. c. Controparte_1
(frequenza di centro diurno nel 2013).
Merita un cenno, anche con riferimento al diverso profilo, qui non rilevante, della eventuale compartecipazione dei familiari del beneficiario, Cass., sez. lav., ord. 29 ottobre 2020, n. 23932 (il caso riguardava la pretesa, bei confronti della madre di soggetto ricoverato negli anni 2003 – 2004 in una residenza sanitaria per disabili, vantata dal Comune che aveva già incamerato la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento del disabile) che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«l'accoglienza di disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione pagina 26 di 28 delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari»;
«il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del Comune erogatore non può avere corso presso i familiari, dopo l'entrata in vigore della L. 328/2000, secondo la disciplina dell'art. 1 L. 1580/1931 e ciò anche prima dell'abrogazione di tale norma ad opera del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, né esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati».
15.
Su tali premesse e avuto riguardo al caso di specie, l'atto amministrativo richiamato dal e dunque la deliberazione del Consiglio Controparte_1 comunale di n. o.d.g. 127 del 26 aprile 1993, va disapplicato perché privo CP_1 del necessario fondamento normativo e contrario alla disciplina legislativa, e alla stessa direttiva regionale n. 474/2001, laddove include la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento tra i componenti del reddito da valutare ai fini della compartecipazione dell'utente - disabile ai costi di erogazione delle prestazioni socio
– sanitarie e accessorie o socio - assistenziali di cui si discute nella presente causa.
16.
In conclusione, la pretesa creditoria vantata dal non trova Controparte_1 fondamento in una disposizione di legge regionale e contrasta col «generale criterio interpretativo» che esclude dalla nozione di reddito prestazioni quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta avverso l'ingiunzione di pagamento de qua, con conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace.
17.
Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello e nel giudizio di rinvio, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 27 di 28 - in accoglimento dell'appello proposto da quale Parte_2 amministratore di sostegno di e in riforma della sentenza Parte_1
Giudice di Pace Bologna, 23 febbraio 2017, n. 584, dichiara non dovute da le somme richieste dal con l'ingiunzione Parte_1 Controparte_1 di pagamento n. 2014004106808000023232 del 9 ottobre 2014, notificata il 14 novembre 2014;
- condanna il a pagare a , qui Controparte_1 Parte_1 rappresentato dall'amministratore di sostegno le spese Parte_2 processuali così liquidate:
quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.000,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.800,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 1.875,00 per compenso ed euro 196,00 per spese, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di rinvio, in euro 2.552,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 11 settembre 2025 Il giudice
ON AN
pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ON AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello a seguito di cassazione con rinvio n.
6645/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, qui rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_2
(C.F. ), nato l'[...] a [...] (avv. Bruno C.F._2
Barbieri);
APPELLANTE – ATTORE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore (avv. Controparte_1 P.IVA_1
AD NO, avv. Antonella Trentini);
- APPELLATO
* * * Oggetto del processo: opposizione a ingiunzione di pagamento - obbligazioni – compartecipazione di soggetto disabile ai costi per la erogazione di servizi socio – assistenziali (frequenza a centro diurno semiresidenziale, servizio mensa e trasporto sociale, anno 2012).
* * *
Per l'appellante:
«Per i motivi tutti di cui in atti, in totale riforma della sentenza impugnata si chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di Voler:
I. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato ed in particolare l'annullamento della ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti per il complessivo importo di euro 1.502,16 e riferita al costo della frequenza da parte del sig. al centro diurno Parte_1 comunale;
II. decidere sulle spese legali di tutti i gradi giudizio, annullando tutte le liquidazioni disposte in questi giudizi a favore del in termini di Controparte_1 spese legali ed ordinare al la restituzione delle somme Controparte_1 pagina 1 di 28 eventualmente incassate a tale titolo dal sig. oltre Voler Parte_1 provvedere a liquidare a favore di quest'ultimo (oltre agli onorari del giudizio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale adito in prima istanza) le spese legali relative al presente giudizio in riassunzione e quelle relative al giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione.
Si allega Nota spese per tutti i gradi di giudizio».
Per l'appellato:
«Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente nel merito l'appello proposto in riassunzione dal sig.
, per il tramite di in qualità di amministratore di Parte_1 Parte_2 sostegno e di conseguenza confermare la sentenza n. 584/2017 resa dal Giudice di Pace nel giudizio R.G. 343/2015.
Con vittoria di spese oltre oneri fiscali relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/05».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di opposizione a ingiunzione di pagamento riassunta in grado d'appello dall'opponente e appellante
[...]
nato il [...] a [...] - qui rappresentato dal padre Parte_1 [...]
nato l'[...] a [...], nella sua qualità di Parte_2 amministratore di sostegno del figlio - dopo la cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado (Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620) pronunciata da Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328.
L'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. è stato notificato il 26 aprile 2024 al (di seguito, anche, che si è costituito il 4 Controparte_1 CP_1 settembre 2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione, noti alle parti.
3.
La controversia ha ad oggetto la seguente questione: se l'appellante, disabile grave e (al tempo dei fatti per cui è causa) titolare unicamente di pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, avendo frequentato nel 2012 il centro pagina 2 di 28 diurno gestito dal e avendo goduto dei servizi di trasporto e Controparte_1 mensa, debba o meno versare la somma di danaro richiesta dal a Controparte_1 titolo di compartecipazione ai costi dei servizi socio - sanitari integrati, o socio – assistenziali, sostenuti dall'ente pubblico per lo svolgimento dell'attività assistenziale.
3.1.
Tale possibilità è stata espressamente esclusa da disposizioni entrate in vigore alcuni anni dopo lo svolgimento dei fatti per cui è causa e che pertanto non si applicano al caso di specie.
Si richiama a tal proposito, quanto alla legislazione statale, il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89, il cui art.
2-sexies, introdotto appunto in sede di conversione in legge, esclude espressamente dal reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 124/2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti a qualunque titolo «in ragione della condizione di disabilità» se non rientranti nel reddito complessivo ai fini PE (così il comma 1, lettera a)), lasciando «salve», fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, «le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti» (così il comma 3). L'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42 ha, in sostanza, recepito i principi enunciati dalle tre decisioni, cosiddette gemelle, numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016 con cui il Consiglio di Stato aveva confermato le sentenze del T.A.R. Lazio di annullamento dell'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.
Quanto alla legislazione regionale, viene in particolare rilievo l'art. 15 della legge della Regione Emilia – Romagna 10 dicembre 2019, n. 29 che ha soppresso la lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2, ossia la disposizione applicata al caso di specie da Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620, cassata con rinvio.
3.2.
Occorre dunque risolvere la controversia, alla stregua di quanto disposto dall'ordinanza di cassazione con rinvio, applicando le disposizioni in vigore al tempo dei fatti (gennaio – dicembre 2012).
4.
Non vi è contrasto sui fatti storici rilevanti ai fini della decisione.
Come pacifico in atti (v. già il giudizio di primo grado):
- è affetto da grave e permanente handicap psico-motorio e Parte_1 per tale ragione è stato dichiarato invalido al 100%;
- nel corso dell'anno 2012 disabile grave, aveva frequentato il Parte_1 centro diurno gestito dal Comune di usufruendo dei servizi di trasporto e CP_1 mensa;
pagina 3 di 28 - nonostante le richieste del che aveva inviato appositi Controparte_1 bollettini AV (per complessivi euro 1.413,84), non aveva versato Parte_1 alcuna somma a titolo di contribuzione ai costi delle prestazioni socio assistenziali erogate in suo favore per trasporto e pasto;
- pertanto, il aveva emesso ingiunzione di pagamento (n. Controparte_1
2014004106808000023232 del 9 ottobre 2014, notificata il 14 novembre 2014) ai sensi dell'art. 2, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, «come previsto dalla delibera di Consiglio P.G. n. 231154/2011 [si tratta di delibera concernente nuove modalità di riscossione coattiva diretta delle entrate – tributarie e patrimoniali – del , Controparte_1
n.d.r.] O.d.G. no 145/2011 del 26/12/2011», per la complessiva somma di euro 1.502,16 con riguardo ai servizi di trasporto e mensa erogati nei mesi gennaio – febbraio, aprile - luglio (il mese di marzo era stato accorpato in quello di aprile) e settembre – dicembre 2012 (nel mese di agosto il centro diurno era chiuso);
- l'ingiunzione di pagamento indicava come dovuta la somma capitale di euro 1.413,84 con la causale «servizi sociali per disabili – centro diurno» anno 2012, mesi «1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12» maggiorata da voci accessorie, senza però indicare il fondamento normativo della pretesa creditoria;
- il destinatario dell'ingiunzione di pagamento non aveva versato la somma richiesta e aveva fatto opposizione.
5.
Il giudizio di primo grado si è svolto davanti al Giudice di Pace di . CP_1
5.1.
rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_1 [...]
suo padre, con «atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.» Parte_2 notificato il 4 dicembre 2014 aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e contestato la pretesa creditoria del , affermando, in Controparte_1 sintesi, che nulla era dovuto a titolo di contribuzione ai costi di vitto e trasporto per la frequentazione del centro diurno perché egli, in quanto disabile grave, era titolare unicamente di pensione di invalidità e di assegno di accompagnamento.
5.2.
Costituitosi in giudizio, il aveva chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, invocando innanzitutto alcune «norme statali e regionali», e precisamente:
- l'art. 3, d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
- la direttiva regionale Emilia – Romagna n. 1637/96 e in particolare il suo art.
3.b.3) (il testo della direttiva non era stato prodotto);
- l'art. 8, comma 3, lett. l) della l. n. 328/2000;
pagina 4 di 28 - «l'art. 49 LR 2/03 (introdotto dalla legge finanziaria regionale del 2010 n. 24/09)
[che, n.d.r.] prevede applicazione dell'ISEE del solo assistito, nonché, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, il computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, ancorché esenti ai fini PE» (così alle pagine 4-5 della comparsa di costituzione).
Il Comune aveva inoltre richiamato la deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di (prodotta come documento 3), che a sua CP_1 volta richiamava la deliberazione n. 875 del 9 marzo 1993 della Regione Emilia – Romagna.
In comparsa di risposta il aveva affermato che: CP_1
- «gli utenti dei servizi sociali partecipano ai costi dei servizi sociali fruiti, la cui erogazione è di competenza comunale ai sensi del DPR 616/77»;
- nel caso di specie, relativo al servizio «spesa di vitto e trasporto nei centri riabilitativi diurni per disabili», il computo della compartecipazione «deve tenere conto solamente del reddito dell'utente (e non anche di quello familiare), comprensivo anche dei redditi esenti dall'PE»;
- la normativa statale e regionale richiamata «prevede per i servizi sociali in esame l'applicazione dell'ISEE c.d. estratto, ovvero riferito al solo interessato (che, nel caso in questione, è stato formalmente individuato nel familiare dell'utente quale amministratore di sostegno, non certo per computare anche gli ulteriori redditi di quest'ultimo) comprensivo delle indennità esenti dall'PE»;
- «la disciplina regolamentare comunale» era rappresentata dalla deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di , recante CP_1 approvazione («in via sperimentale») dei «criteri di contribuzione della spesa sociale
(alberghiera – trasporti) da parte degli utenti dei servizi socio – riabilitativi diurni e residenziali per handicappati adulti», ossia di età compresa tra 18 e 64 anni: secondo tale deliberazione comunale, in sostanza ricalcata sulla deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 della Giunta della Regione Emilia – Romagna che aveva fissato a carico dell'utente, «in via sperimentale», quote di partecipazione alle «attività socio- assistenziali […] riconducibili alle cosiddette spese alberghiere (vitto pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota parte spese generali) nonché [a, n.d.r.] quelle di trasporto intese come trasferimento dal domicilio al presidio e viceversa»
(tale deliberazione è analizzata da Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250, in particolare paragrafi 8.1 e 12.5), le prestazioni relative ai pasti e ai trasporti (andata e ritorno) sono gratuite per gli utenti privi di reddito e provvidenze economiche, senza alcuna valutazione dei redditi familiari, mentre a «coloro che invece hanno redditi personali (anche esenti ai fini Irpef quali pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento) viene richiesta una compartecipazione alle spese di trasporto a/e r di vitto, di cui si è effettivamente usufruito» (così si legge nella comparsa di costituzione), ossia una «quota piena» (euro 5,16 a pasto, euro 2,58 a trasporto) se il pagina 5 di 28 reddito è superiore a euro 516,00 al mese, oppure una «quota ridotta», in proporzione al reddito inferiore a euro 516,00;
- «il sistema tariffario vigente» nel 2012, pur non basato sull'ISEE, «appare pienamente in linea con la ratio delle previsioni normative in materia di contribuzione alle prestazioni da parte degli utenti disabili», poiché «la situazione economica sulla base della quale vengono determinati il se e il quanto della contribuzione è sempre e soltanto quella dell'assistito e non coinvolge in alcun modo gli altri membri del nucleo familiare»;
- neppure la richiesta di applicare l'ISEE, avanzata dalla controparte, avrebbe escluso il computo delle entrate dell'utente non soggette ad PE, poiché «sia la legislazione statale in materia di ISEE, sia la legislazione regionale (cit. art. 49 L.R. 24/2009), sia la giurisprudenza sopra citata (docc. 7-9) configurano ad oggi la legittimità del computo del reddito dell'utente esente dall'Irpef».
5.3.
Il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione ritenendo l'ingiunzione di CP_1 pagamento conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione ODG n. 127 del 26 aprile 1993 del Consiglio comunale di . CP_1
Dopo aver osservato che il sistema tariffario applicato dal non era CP_1 basato sull'ISEE e non teneva conto dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare (questi due dati possono ritenersi indiscussi, anche alla luce delle difese svolte dal nel presente giudizio di rinvio), il primo giudice ha considerato CP_1 fondata la pretesa creditoria del relativa alla c.d. quota piena, poiché CP_1
«l'opponente è titolare di una pensione d'invalidità e di un'indennità di accompagnamento la cui somma supera il reddito mensile di euro 516,00», mentre «è del tutto irrilevante che la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non siano soggette a tassazione, contribuendo questi emolumenti a formare la capacità economica del soggetto».
Si rimanda alla motivazione di Giudice di Pace Bologna, 23 febbraio 2017, n. 584, che ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 «per onorari», «oltre oneri fiscali relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/05».
6.
Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 ha rigettato l'appello proposto da articolato su due motivi di impugnazione, e ha compensato le Parte_1 spese processuali.
6.1.
pagina 6 di 28 Da un lato, il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, attinente a un profilo strettamente formale (la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa) ormai non più in discussione nel presente giudizio di rinvio:
«L'appellante ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato giacché, a suo dire, lo stesso non enuncerebbe le ragioni fondanti la richiesta economica del CP_1 con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato, il quale non sarebbe nelle condizioni di poter effettuare una contestazione specifica della somma ingiunta.
La doglianza è infondata. L'ingiunzione opposta (doc. 1 del fascicolo del nel CP_1 giudizio di primo grado) contiene infatti la causale del credito “servizi sociali per disabili – centro diurno”, l'anno di riferimento, il 2012, ed i mesi “1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12” in cui il servizio è stato fruito da Parte_1
Non solo.
E' incontestato che il provvedimento impugnato sia stato preceduto dal periodico invio all'utente dei bollettini AV relativi agli importi di volta in volta da versare, nonché dei relativi solleciti di pagamento. L'odierno appellante – che pacificamente ha usufruito del servizio di cui si discute nel periodo di riferimento – dunque è sempre stato perfettamente a conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa del Ulteriore e CP_1 definitiva conferma di ciò si ricava dal fatto che nessuna specifica contestazione sia stata svolta dallo in merito al doc. 2 prodotto dal nel giudizio di primo Parte_1 CP_1 grado, che consiste in una dettagliata relazione del Settore Entrate del medesimo di tutte le somme dovute per quote pasto e servizio di trasporto per ogni CP_1 mensilità conteggiata, somme che, nel loro insieme, compongono il complessivo importo ingiunto.
In conclusione, non è riscontrabile alcuna lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante».
6.2.
Dall'altro, e qui si passa alla questione tuttora controversa, ha ritenuto l'appello infondato nel merito in base a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lett. b) della legge della Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 nel testo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.
Dopo aver sintetizzato il motivo di impugnazione,
«Lo si duole del fatto che il lo abbia fatto compartecipare alla Parte_1 CP_1 spesa per il servizio erogatogli nel 2012 sulla base della delibera ODG n. 127 del 264/93. Tale delibera enuncia i criteri per la contribuzione degli utenti ai costi sostenuti per i servizi socio riabilitativi diurni e residenziali per disabili adulti. La compartecipazione di cui trattasi, nello specifico, è modulata sui redditi dell'utente, intendendosi per tali anche gli emolumenti esenti a fini PE, quali pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento. Proprio su tale ultimo aspetto si incentra la censura dell'odierno appellante, il quale lamenta come il non avrebbe potuto considerare come suo CP_1 reddito né la pensione di invalidità né l'indennità di accompagnamento da egli percepite.
Il reddito dello avrebbe dunque [dovuto, n.d.r.] essere conteggiato pari a zero Parte_1 ed egli non dovrebbe così in alcun modo compartecipare alla spesa per il servizio fruito»
pagina 7 di 28 il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 49, comma 3, lett. b), l. reg. n. 2/2003, come sostituito dalla l. reg. n. 24/2009, affermando che tale disposizione «stabilisce la possibilità di conteggiare all'interno del reddito dell'utente eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale da egli percepite e considerate esenti ai fini PE» e pertanto «legittima l'operato del . CP_1
«E' pacifico che gli utenti dei servizi comunali di cui si discute debbano partecipare ai relativi costi in misura differente a seconda del reddito personale percepito (e non di quello familiare).
Con specifico riferimento a cosa si intenda per reddito a tal fine, che rappresenta il punto nodale del contrasto tra le parti, l'art. 49, terzo comma, lett. b) della legge Emilia- Romagna n. 2/03, come sostituito dalla L.R. n. 24/09, stabilisce la possibilità di conteggiare all'interno del reddito dell'utente eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale da egli percepite e considerate esenti ai fini PE.
Tale norma, dunque, legittima l'operato del e rende inconferente al caso di CP_1 specie la giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato richiamata dall'appellante alle pagine 6-10 dell'atto di appello, non essendosi la stessa pronunciata su questioni aventi origine nel peculiare contesto normativo emiliano- romagnolo».
Il Tribunale, proprio sulla base della «chiara» norma di cui all'art. 49, comma 3, lett. b), cit., ha ritenuto non convincente la tesi esposta dal giudice amministrativo in una controversia riguardante (anche) le stesse parti di questo giudizio e relativa alla contribuzione ai costi di vitto e trasporto per il servizio diurno reso dal CP_1
in favore di disabile grave privo di reddito nel periodo gennaio 2010 – giugno
[...]
2011 (T.A.R. Emilia - Romagna, sez. II, 27 settembre 2017, n. 637 che, come si dirà, è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato).
«Considerazioni differenti merita, invece, la decisione del T.A.R. Emilia Romagna 27.9.2017, n. 637 – adito su ricorso dello stesso – la quale ha ritenuto che la Parte_1 giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 838/16, 841/16 e 842/16) testé menzionata impedisca invece di ricomprendere l'indennità di accompagnamento e le misure risarcitorie per l'inabilità che prescindono dal reddito in una qualsiasi nozione di diritto positivo. Secondo tale pronuncia, di conseguenza, il avrebbe Controparte_1 dovuto interpretare la legge regionale dell'Emilia-Romagna sopra citata in senso conforme a detti principi, se del caso disapplicando le previsioni regolamentari illegittime, e non richiedere alcuna somma allo per il servizio da questi fruito. Parte_1
La tesi non appare convincente.
L'art. 49 terzo comma lett. b) della legge Emilia-Romagna n. 2/03 stabilisce infatti testualmente “quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE … fatte salve le indennità di natura risarcitoria”.
La norma, dunque, è chiara nel sancire la facoltà di computare nel reddito dell'assistito indennità di carattere previdenziale ed assistenziale esenti a fini PE quali pagina 8 di 28 quelle di cui si discute e non risulta pertanto passibile di lettura differente, pena il travisamento del suo univoco significato letterale.
A conferma di quanto precede depone, del resto, l'art. 2 sexies, primo comma, lett. a) del d.l. n. 42/2016 convertito con legge n. 89/2016, che ha escluso dal reddito di riferimento dell'assistito i trattamenti indennitari esenti dall'PE. Tale previsione normativa, che certamente non dispone che per l'avvenire, ha carattere innovativo del precedente contesto normativo, eliminando una possibilità in precedenza invece esistente.
In conclusione, l'ingiunzione di pagamento del impugnata dallo Controparte_1 in questa sede deve ritenersi legittima». Parte_1
7.
Acquisita la motivazione della sentenza (Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2022, n. 7452) con cui era stato respinto l'appello del contro la decisione Controparte_1 favorevole ad relativamente al periodo gennaio 2010 – giugno Parte_1
2011 (T.A.R. Emilia – Romagna, 27 settembre 2017, n. 637), Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328, accolto l'unico motivo di ricorso proposto da
[...]
ha cassato con rinvio Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620. Parte_1
8.
Prima di analizzare l'ordinanza della Corte di cassazione, e richiamata la sentenza Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250 per una generale ricognizione del quadro normativo, si osserva che nessuna delle disposizioni della legislazione statale invocate dal nel corso del giudizio (v. supra il paragrafo 5.2) offre Controparte_1 fondamento normativo alla pretesa dell'ente pubblico.
8.1. La l. 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», non prevede in alcuna delle disposizioni in essa contenute che nel determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio – sanitarie loro erogate debba tenersi conto dell'attribuzione di provvidenze assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, riconosciute al soggetto disabile.
Piuttosto, la l. n. 328/2000:
- riserva al governo il compito di predisporre ogni tre anni un «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali» (art. 18, comma 1) che indichi, fra l'altro, «[…] a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica; […] g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3); pagina 9 di 28 - dispone che spetta alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in tema di ISEE, «in particolare» l'esercizio delle funzioni concernenti «[…] l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l));
- prevede che l'accertamento della condizione economica del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge stessa, sia effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (art. 25).
8.2.
Il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» (G.U., serie generale, n. 129 del 6 giugno 2001), contiene solo previsioni del tutto generiche in tema di:
- partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2: «2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi […]»);
- rispetto del principio, fra gli altri, di copertura finanziaria (art. 4, comma 1);
- «criteri di finanziamento» (art. 5, commi 1 e 2: «1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni»).
L'allegato 1 al predetto d.p.c.m. 14 febbraio 2001 stabilisce, nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 e con riferimento fra altro alle prestazioni a tutela del disabile in regime semiresidenziale, una ripartizione dei costi (70% a carico del SSN, 30% a carico dei Comuni) «fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale»: ancora una volta, una previsione del tutto generica rispetto allo specifico problema qui in esame.
Una cosa è prevedere la compartecipazione dell'utente, anche disabile, alla spesa in relazione ai singoli interventi, un'altra è stabilire che per determinare an e quantum di tale compartecipazione si debba tenere conto altresì delle somme che il disabile percepisce a titolo di indennità di accompagnamento o di pensione di invalidità. pagina 10 di 28 8.3.
Allargando lo sguardo ad altre disposizioni di legge statale, e rilevato che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l'art. 117 cost. e ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa di tipo residuale in materia di servizi sociali, è appena il caso di osservare che solo in un tempo successivo allo svolgimento dei fatti di causa, e per meno di un triennio, è stata prevista la possibilità di considerare la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento quali componenti del reddito rilevante ai fini della compartecipazione del disabile grave al costo dei servizi socio – assistenziali.
Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276) contiene «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici». L'art. 5, concernente la «Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie», demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere «le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […]».
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, d.l. n. 201/2011, verrà adottato il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014), entrato in vigore l'8 febbraio 2014, il quale ha, fra l'altro abrogato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e il d.p.c.m. 18 maggio 2021 a decorrere dalla data indicata all'art. 15 («Art. 15. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. 2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della pagina 11 di 28 dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155»).
E' solo con l'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 che vengono incluse nella nozione di reddito disponibile rilevante per l'ISEE le somme percepite dal disabile a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario, e dunque anche a titolo di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento (art. 4, comma 2: «Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: […] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» […]»).
Come rilevato dallo stesso Comune, la nuova disciplina, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ha trovato effettiva attuazione solo dopo l'approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE, avvenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, con decreto del Ministero del lavoro 7 novembre 2014 (G.U. serie generale n. 267 del 17 novembre 2014, suppl. ordinario n. 87).
Peraltro, la disposizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo (v. le sentenze del Consiglio di Stato numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016) ed è stata modificata dallo stesso legislatore, che ha, appunto, recepito l'orientamento del Consiglio di Stato. Così recita l'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, conv. con modificazioni da l. 26 maggio 2016, n. 89: «[…] a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'PE».
Si rimanda a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, secondo cui «basta correggere l'art. 4 del DPCM [il riferimento è all'art. 4, comma 2, lett. f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, n.d.r.] e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo [l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013, n.d.r.] ha scelto di trattare le citate indennità come redditi».
Nel caso qui in esame, contrariamente a quanto ritenuto da Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 (v. supra, par. 6.2.), non può avere alcuna rilevanza ai fini interpretativi la clausola di salvezza contenuta nel secondo periodo dell'art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42 («3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari pagina 12 di 28 all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti»), proprio perché la disciplina introdotta dall'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 era inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie di cui si discute.
9.
A questo punto occorre passare al piano della legislazione regionale.
L'ordinanza n. 3328/2024 della Corte di legittimità che ha cassato con rinvio Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620 si sofferma sul tema dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 49, comma 3, legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2, nel testo applicabile ratione temporis e dunque come riformulato nel 2009, concludendo nel senso che il giudice di merito aveva omesso di verificare se il nel determinare in concreto sulla base della Controparte_1 deliberazione del Consiglio comunale o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993 (nuovamente prodotta dal come doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio CP_1 di primo grado) la quota di compartecipazione a carico dell'utente disabile grave, avesse fatto corretta applicazione della disciplina regionale, rilevando peraltro, sia pur in via incidentale, come sia «arduo ipotizzare» che la delibera comunale posta alla base della pretesa creditoria, e risalente al 1993, potesse conformarsi ad una previsione di legge regionale introdotta sedici anni dopo, nel 2009.
10.
La legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 reca «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
Viene qui in particolare rilievo l'art. 49 di tale legge, collocato nel titolo VII intitolato a «risorse e finanziamento del sistema integrato».
L'ordinanza n. 3328/2024 della Corte di cassazione analizza in particolare il testo dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 quale modificato nel 2009.
10.1.
Nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», così disponeva:
«1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».
pagina 13 di 28 10.2.
L'art. 49, l. reg. n. 2/2003 è stato modificato, e più precisamente sostituito, dall'art. 49 della l. reg. 22 dicembre 2009, n. 24 (in Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 dicembre 2009, https://bur.regione.
[...]
), la cui rubrica Email_1 recita, appunto, «Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale».
Il comma 1 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«1. L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio- educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
pagina 14 di 28 c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica;
tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico;
è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.
4. E' istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo."».
Il comma 2 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica».
10.3.
pagina 15 di 28 Nel 2019, dunque in un periodo successivo a quello dello svolgimento dei fatti per cui è causa, la previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003, è stata soppressa dall'art. 15, l. reg. 10 dicembre 2019, n. 29, recante «Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020» (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 408 del 10 dicembre 2019, https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-408- del-10-12-2019-parte-prima.2019-12- 09.8358758057/bollettino_view/++widget++form.widgets. Email_2
d).
11.
Richiamato quanto già messo in luce nel paragrafo 6.2., risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione l'argomento del secondo cui si è formato il CP_1 giudicato, per omessa specifica impugnazione, sul capo della sentenza di secondo grado concernente la «legittimità» dell'ingiunzione di pagamento «in quanto ritenuta munita di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge», o meglio, nelle parole di Trib. Bologna, sez. I, 12 marzo 2019, n. 620, sul rigetto dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione del diritto di difesa.
Nel presente giudizio di rinvio, infatti, non è in discussione la correttezza dell'utilizzo dello speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 ottobre 1910 n. 639, ma la fondatezza, nel merito, della pretesa creditoria affermata dal (cfr. CP_1 anche Cass., sez. un., ord. 1 febbraio 2025, n. 2448, secondo cui, in linea con un consolidato orientamento, l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit. può essere emessa dalla pubblica amministrazione «non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile», tale essendo «il credito fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti»).
12.
Occorre a questo punto analizzare l'ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3328 che ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna confermativa della decisione del Giudice di Pace.
12.1.
In primo luogo, la Cassazione ha così riassunto, per poi dichiararlo fondato, il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna:
«2.1.- Con l'unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 2/2003, nonché la mancata considerazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, recepiti invece dal dell'Emilia CP_2
pagina 16 di 28 Romagna con la sentenza n. 637/2017 del 27 settembre 2017, che aveva affermato che l'unica possibile interpretazione della legge regionale richiamata era quella secondo cui le indennità di invalidità e di accompagnamento non potevano essere conteggiate ai fini della valutazione del reddito per decidere un'eventuale compartecipazione alle spese dei servizi comunali a favore dei disabili gravi non autosufficienti, in quanto l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servivano a remunerare alcunché, né all'accumulo del patrimonio personale, ma a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione di inabilità.
2.2. - Il motivo è fondato e va accolto».
E' dunque privo di pregio il rilievo svolto nel presente giudizio di riassunzione dal secondo cui l'esame concernente la congiunta applicazione dei criteri di cui CP_1 alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003, quale novellata nel 2009, sarebbe precluso perché mai richiesto dall'opponente nei precedenti gradi di giudizio.
E' sufficiente osservare che su quei criteri, come meglio si vedrà, si è pronunciata la Corte di legittimità con l'ordinanza di cassazione con rinvio.
12.2.
L'ordinanza n. 3328/2024 ha poi messo in rilievo i tre criteri indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 3, dell'art. 49 cit.:
«2.3.- La controversia concerne l'applicazione dell'art. 49 della legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nel testo, vigente ratione temporis e cioè come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2009 a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
In questa formulazione l'art. 49 della legge regionale n. 2/2003, dettato in tema di “Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio- sanitari”, al comma 2, prevede, in via transitoria, e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, forme di compartecipazione della persona assistita ai costi - non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza - delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari resi in favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
Quindi, al comma 3, stabilisce che:
- le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ad alcuni servizi sociosanitari (assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali) devono essere definite con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali;
pagina 17 di 28 - tali modalità di concorso devono conformarsi ai principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché a quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente;
- la direttiva deve tenere conto dei criteri ivi specificamente elencati.
Per quanto interessa la presente controversia, rilevano i primi tre criteri indicati al comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2003, con la precisazione che il criterio su b) - oggetto di specifica contestazione - è stato poi soppresso dall'art. 15 della legge regionale Emilia-Romagna n. 29/2019:
«a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
…».
2.4.- In questo quadro, è decisivo osservare che i criteri di compartecipazione previsti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2003, rilevanti nel caso di specie e vigenti ratione temporis, individuano due elementi concorrenti: il primo elemento è soggettivo ed è costituito dal reddito dell'assistito, come calcolato ex art. 49, comma
3, lett. a) e b); il secondo elemento è oggettivo, in quanto collegato alla tipologia del servizio erogato, perché è costituito dall'individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi (art. 49, comma
3, lett. c).
L'intento evidente è quello di commisurare il concreto contributo a carico dell'assistito, in osservanza dei principi di equità, omogeneità e progressività ed in termini di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, sia in relazione al reddito dell'assistito che al servizio erogato, di guisa che l'applicazione della norma presuppone il corretto, congiunto e completo impiego di tutti i criteri individuati».
12.3.
Secondo la Corte di cassazione, ritenute condivisibili le conclusioni cui era giunto, in una controversia tra le stesse parti ma relativa ad altre annualità, Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2022, n. 7452 (v. supra il paragrafo 7), il Tribunale di Bologna non aveva verificato se il nel predisporre l'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 avesse fatto «retta applicazione» della disciplina posta dalla legge regionale in ordine alla concreta determinazione delle quota di compartecipazione a carico dell'utente disabile e con riferimento ai «plurimi e concorrenti criteri» enunciati dalle lettere a), b) e c) del comma 3, dell'art. 49, l. reg. cit.:
pagina 18 di 28 «3.1.- Così ricostruito il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, riguardanti la controversia concernente l'ordinanza ingiunzione emessa per la quota di compartecipazione per i servizi comunali fruiti nel 2012, va affermata la fondatezza della doglianza proposta, condividendosi le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7452/2022 emessa tra le medesime parti con 2010 e 2011.
3.2.- É, decisivo osservare, innanzi tutto, che, nel caso in esame, il giudice del merito, come si evince dalla sentenza impugnata, non ha verificato la retta applicazione della normativa in esame nella predisposizione dell'ordinanza ingiunzione, quanto alla concreta determinazione della quota di compartecipazione, alla stregua dei plurimi e concorrenti criteri indicati dall'art. 49, comma 3, lett. a), b) e c), rilevanti nel caso di specie, e ciò impone la cassazione con rinvio.
3.3.- Va rilevato, in proposito, che è veramente arduo ipotizzare che «i criteri per la contribuzione ai servizi socio-riabilitativi diurni e residenziali per i disabili adulti (18- 64 anni), approvati con delibera del Consiglio comunale O.D.G. n. 127 del 26/4/93 (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado)» che il deduce di aver Controparte_1 utilizzato (fol. 7/8 della memoria del , risalenti al 1993, contengano CP_1
l'individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini PE, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi, secondo quanto previsto della successiva legge regionale Emilia Romagna n.2/2003, art. 49, comma 3, lett. c).
3.4. Ed invero, ove nella regolamentazione comunale non vi sia alcuna determinazione dei predetti limiti percentuali della quota dei redditi esenti ai fini PE, incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi, si deve ritenere - condividendo quanto già affermato dal Consiglio di Stato (sent. n.7452/2022) - che il Comune abbia inteso non dare applicazione alla norma quanto ad un suo profilo (lett. b), a questo inscindibilmente legato (lett. c), poi risultato illegittimo, rinunciando ad introdurre, e quindi rinunciando a far valere, una quota percentuale del reddito esente ai fini PE per implementare il contributo finanziario dovuto dagli interessati in relazione al servizio di assistenza erogato in loro favore.
Il Tribunale, quindi, in sede di rinvio, dovrà accertare se il abbia dato CP_1 retta applicazione alla norma in esame, alla luce dell'interpretazione fissata al punto 2.4. e ss.>>
12.4.
Da ultimo, l'ordinanza n. 3328/2024 ha affermato che la previsione del «criterio ulteriore» di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. cit., non più in vigore perché soppressa nel 2019 (v. supra, par. 10.3.), si poneva comunque di per sé in contrasto con un principio immanente al sistema volto a tutelare la persona disabile:
pagina 19 di 28 «3.5.- Va aggiunto, inoltre, condividendo l'arresto del Consiglio di Stato, che la regolamentazione regionale esaminata, oggi non più vigente, «si muoveva in un contesto normativo per sé stesso illegittimo, imponendo una disapplicazione ovvero una interpretazione in senso conforme al principio -successivamente sancito dalla giurisprudenza poi recepita normativamente, ma già presente nell'ordinamento, di tutela della persona in condizioni di salute inabilitanti, e quindi di esclusione delle indennità motivate dalle condizioni di salute dell'interessato dalla valutazione del reddito volta a ridurre le misure di assistenza gratuite motivate dalle medesime ragioni di salute, in una sorta di circolo vizioso lesivo del diritto dell'interessato a ricevere un'assistenza complessivamente adeguata indipendentemente dalla insufficienza dei propri redditi.».
Invero, nonostante che l'art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, convertito con legge n. 89/2016, – che ha definitivamente disposto l'esclusione dal reddito disponibile di cui all'art. 5 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, va ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 841, 842 e 838 del 2016, recepite dal D.P.C.M. n. 159/2013, avevano affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti, delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, secondo il generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016».
13.
E' un fatto però, e lo riconosce lo stesso in vari passaggi delle Controparte_1 proprie difese, che non è mai stata adottata la «specifica» direttiva, prevista dal comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 come sostituito dall'art. 49, comma 1, l. reg. n. 24/2009: direttiva con cui la Giunta regionale, una volta acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, avrebbe dovuto definire, conformandosi ai principi e criteri evidenziati dalla Corte di cassazione, le modalità del concorso degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi per cui è causa ed altresì selezionare le «eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale» da computarsi nel valutare la situazione economica equivalente dell'assistito benché non imponibili ai fini PE (art. 49, comma 3, lett. b), l. cit.: «3. Nel rispetto dei principi di equità,
pagina 20 di 28 omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri: […] b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini PE, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
[…]»).
Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Bologna in varie occasioni, a partire da Trib. Bologna, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 2331, par. 7.4, confermata da App. Bologna, sez. II, 10 luglio 2025, n. 1249 (ulteriori riferimenti in Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250).
Già nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio, il ha osservato come sia stato trascurato «il fatto dirimente che la modalità di CP_1 applicazione dei suddetti criteri era subordinata all'emanazione di una direttiva della Giunta Regionale che non è stata mai adottata e, dunque, gli stessi criteri non potevano ritenersi vincolanti ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociali usufruiti».
Peraltro, invece di concludere nel senso della inoperatività della previsione di cui al comma 3, dell'art. 49, l. reg. cit., e in particolare del «criterio ulteriore» di cui alla lettera b), proprio perché le «eventuali indennità» da computare, benché non soggette a PE, avrebbero dovuto essere definite nella «specifica direttiva» mai adottata (art. 49, comma 3, cit.), il Comune, con un salto logico, ritiene di porre in relazione un proprio atto interno, ossia la deliberazione o.d.g. n. 127 del 26 aprile 1993, con un principio enunciato sedici anni dopo (nel 2009) da una previsione di legge regionale rimasta in realtà inattuata per omessa adozione della «specifica direttiva» di cui si è detto.
Si legge infatti in comparsa di risposta che:
«[…] Il , - in assenza della citata direttiva cui, si ribadisce, era Controparte_1 subordinata l'integrale applicazione degli indirizzi dell'art. 49, comma 3, della L.R. e nell'ambito di un quadro legislativo [non meglio descritto, n.d.r.] che sanciva il principio della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociali fruiti computando anche le indennità previdenziali e assistenziali in questione riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza-, con riferimento alle prestazioni rese nel 2012 al sig. ha applicato i criteri stabiliti nel proprio regolamento , approvato con Parte_1 deliberazione ODG n. 127 del 26/4/93 (doc. n. 3 del fasc. 1^ grado sub DOC. 2), i quali prendevano in considerazione per la determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente la situazione economica complessiva del solo assistito, inclusi i redditi esenti ai fini dell'PE in conformità appunto al principio statuito dall'art. 49,
pagina 21 di 28 comma 3, L.R. n. 2/03, come modificato nel 2009. Le norme regolamentari comunali, in particolare, se per gli utenti privi di reddito o di provvidenze economiche, prevedevano la totale gratuità delle prestazioni erogate, a prescindere dalla valutazione dei redditi familiari;
per coloro che, invece, avevano redditi personali (anche esenti ai fini Irpef, quali pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento) veniva richiesta una compartecipazione alle spese di trasporto e di vitto effettivamente usufruiti secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità nella individuazione del valore minimo al di sotto del quale vi era l'esenzione dal contributo».
Gli argomenti così esposti dal non sono convincenti. CP_1
Dovendosi riesaminare il caso alla luce dei principi espressi da Cass., ord. 3328/2024, poiché la previsione di cui al comma 3 dell'art. 49, cit. non era stata attuata, e in mancanza dunque della «specifica direttiva» necessaria a determinare quali tra le «eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale» avrebbero potuto essere computate nel reddito dell'assistito disabile grave, benché non soggette a PE, deve concludersi nel senso che l'ingiunzione di pagamento emessa dal non poteva trovare la propria base legale nell'art. 49, comma Controparte_1
3, l. reg. cit.
Il che pare sufficiente a rispondere alla richiesta di approfondimento e verifica proveniente dalla Corte di cassazione.
14.
Per altro verso, e per completezza di esame, la «concreta determinazione della quota di compartecipazione» posta a carico dell'utente disabile grave non trova fondamento neppure in una diversa normativa regionale.
Invero, a base della pretesa creditoria relativa all'anno 2012, il Comune, invoca la deliberazione del Consiglio comunale n. o.d.g. 127 del 26 aprile 1993 approvata per applicare, «in via sperimentale» (come si legge anche nel considerando) e con decorrenza 1° aprile 1993, «i criteri e le quote di contribuzione a carico degli utenti handicappati adulti per i servizi socio-riabilitativi diurni e residenziali» nei termini già illustrati supra, al paragrafo 5.2.
In sostanza, sono previste: gratuità del servizio sia diurno che residenziale «per le persone handicappate adulte che non fruiscono di provvidenze economiche»; quote di contribuzione (allora espresse in lire) a carico dei singoli utenti percettori di «redditi personali superiori a £ 1.000.000» o da calcolarsi proporzionalmente per i redditi inferiori a quella soglia.
La predetta deliberazione comunale, però, trova a sua volta fondamento nella deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (v. Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250, paragrafi 8, 8.1., 12.5.). pagina 22 di 28 La deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 è stata integrata e modificata dalla deliberazione 23 novembre 1993 n. 5878, num. reg. proposta: SOC/93/45784, avente ad oggetto «conferma della direttiva per la integrazione di prestazioni sociali, sanitarie, e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sani-tari previsti dalla direttiva reg. le n. 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti». (https://servizissiir.regione.
[...]
Email_3
). Email_4
La deliberazione n. 875/1993 distingue due tipi di attività o prestazioni:
a) le attività, o prestazioni, sanitarie e sociali di rilievo sanitario, a carico del fondo sanitario (cfr. Cass., sez. III, Sez. 3 ord. 29 luglio 2024, n. 21162; Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590; Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2023, n. 2038; Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776; Trib. Verona, sez. III, 8 luglio 2022, n.1293);
b) le attività, o prestazioni, socio – assistenziali, quali le cosiddette spese alberghiere (ad esempio, il vitto) o il trasporto (trasferimento dal domicilio del disabile al presidio e viceversa), a carico dei comuni, singoli o associati.
Per queste ultime è prevista, in via sperimentale, una quota di compartecipazione alle spese a carico dell'utente.
Nel determinare, in via sperimentale per il 1993, la quota di compartecipazione a carico dell'utente, la direttiva n. 875/1993 fa riferimento anche ai «redditi individuali dell'utente» comprensivi altresì delle pensioni e indennità «a qualunque titolo percepite».
Per i redditi «personali» o «individuali» dell'utente inferiori ad una certa soglia (lire 1.000.000) la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente.
La deliberazione o direttiva regionale 9 marzo 1993 n. 875 è espressamente menzionata dalla deliberazione comunale 26 aprile 1993, sia nella premessa che nel considerando, ed è indicata come atto che «fornisce gli indirizzi per la individuazione delle quote di contribuzione alle spese assistenziali da parte degli utenti handicappati adulti ospiti di presidi socio-riabilitativi diurni e residenziali»: infatti, si legge sempre nel considerando della deliberazione comunale 26 aprile 1993, si è reso «necessario provvedere per il 1993, in via sperimentale, alla determinazione dei criteri per la contribuzione economica da parte degli utenti, sulla base delle citate disposizioni regionali, come segue: […]»
In altri termini, la deliberazione comunale 26 aprile 1993 dichiarava di conformarsi alla direttiva regionale 9 marzo 1993 n. 875.
Peraltro, tale direttiva regionale non può essere invocata come base legale della pretesa creditoria portata dall'ingiunzione di pagamento qui opposta e relativa a prestazioni socio – assistenziali erogate nel 2012, e ciò per una pluralità di ragioni:
- si tratta di un atto (non legislativo, ma) amministrativo remoto, addirittura anteriore al d.lgs. n. 109/1998, all'introduzione dell'ISEE e alla stessa approvazione della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che, come già visto, demandava a una (mai pagina 23 di 28 approvata) «specifica» direttiva del consiglio regionale il compito di definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato;
- come emerso in altro analogo giudizio (Trib. Bologna, sez. II, 9 settembre 2025, n. 2250) e a quanto si desume dal Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 (link generale relativo al B.U.R., https://bur.regione.
[...]
, link specifico relativo Email_5 all'atto, https://bur.regione.
[...]
), la Email_6 deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 era stata espressamente modificata nel 2001 dalla stessa Giunta regionale perché da ritenersi «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta»: la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 non solo aveva modificato la direttiva regionale di cui alla deliberazione n. 875/93, ma aveva altresì espressamente escluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità dalla valutazione reddituale dell'utente spettante agli enti erogatori («[…] 2) […] stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile»).
La deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 risulta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 ed è reperibile in https://bur.regione.
[...]
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Questo il testo della deliberazione:
«Direttiva regionale 875/93, recante: "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla direttiva 560/91". Parziale modifica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 328/00 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali";
- in particolare l'art. 8, della medesima legge, che alla lett. 1) individua tra le funzioni delle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g); constatato che:
- i criteri di cui al comma 3, lettera g) del sopra richiamato art. 18 saranno definiti tenuto conto dei principi stabiliti dal DLgs 109/98 e indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo;
pagina 24 di 28 - l'art. 25 della sopra citata Legge 328/00, ai fini della verifica della condizione economica del richiedente per l'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, richiama il DLgs 109/98, così come modificato dal DLgs 130/00; visto che il DLgs 130/00 al comma 4 - 2 ter dell'art. 3 relativamente alle prestazioni assistenziali di natura socio-sanitaria rivolte a persone con handicap grave rinvia alla emanazione di apposito DPCM finalizzato anche ad evidenziare la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione;
considerato che
la Giunta regionale con deliberazione 875/93 aveva fornito indirizzi in merito alla partecipazione alla spesa da parte degli utenti assistiti nei presidi socio-sanitari di cui alla direttiva regionale 560/91, oggi modificata con la direttiva regionale 564/99; preso atto che limitatamente a tali indirizzi la direttiva 875/93 deve intendersi superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta;
considerata la necessità, in attesa della emanazione del DPCM di cui al DLgs 130/00, art. 3, comma 4 - 2 ter, che consentirà a questa Amministrazione di assolvere alle funzioni previste all'art. 8, lett. l) della richiamata Legge 328/00, di fornire indicazioni transitorie che consentano l'adozione di comportamenti il più possibile omogenei sul territorio regionale nella materia di cui trattasi;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Servizi socio sanitari" dr. in merito alla regolarità tecnica della presente Persona_1 deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla legittimità della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare in via transitoria, in attesa della emanazione degli atti richiamati in premessa, la parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 875/93, relativamente a quanto in essa indicato in riferimento alle modalità di individuazione dei redditi da considerarsi ai fini della partecipazione alla spesa dell'utente per le attività socio-assistenziali;
2) di stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna».
pagina 25 di 28 Non risulta che prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa la Regione Emilia – Romagna abbia adottato una direttiva a modifica di quella contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474, mentre della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 si è già detto.
Hanno un diverso oggetto (accreditamento in ambito sociosanitario e sociale) e non rilevano ai fini della decisione (così già Trib. Bologna, sez. II, 18 ottobre 2022, n. 2564) altre deliberazioni della Giunta regionale, quali la n. 772/2007, adottata in attuazione dell'art. 38, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2 (https://salute.regione.
[...]
Email_8
772-2007), la n. 514/2009 (nel testo aggiornato al 2017 in https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/leggi- atti/regionali/delibere/archivio/dgr-514-2009-allegato-1- 2015/@@download/file/coordinato-514.pdf), la n. 219/2010, che al punto 7 si limita ad un generico rinvio all'art. 49. l. reg. n. 24/2009 e a relativi provvedimenti attuativi (https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/leggi- atti/regionali/delibere/dgr-219-2010; per più ampi riferimenti sulla normativa sull'accreditamento dei servizi socio-sanitari, v. https://salute.regione.
[...]
Email_9 socio-sanitari-e-sociali/normativa-1).
La deliberazione n. 474/2001, escludendo espressamente la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dai componenti della situazione economica («reddituale» dice la deliberazione) valutata ai fini della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi socio - assistenziali, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa come immanente nel sistema un principio - operante anche prima del d.l. n. 42/2016 - di tutela della salute del disabile, seguito dalle già citate sentenze gemelle del 2016 del Consiglio di Stato, e ancora da Parte_3
27 settembre 2017, n. 637, S. c. ; confermato da Cons.
[...] Controparte_1
Stato, sezione terza, 25 agosto 2022, n. 7452, c. S., riguardante Controparte_1
l'annullamento delle richieste di quota di contribuzione per servizi sociali diurni per disabili (pasto e trasporto) erogati fra gennaio 2010 e giugno 2011; recepito da Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3328, S. c. (frequenza di centro Controparte_1 diurno nel 2012), ossia proprio la decisione che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, e Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3332, S. c. Controparte_1
(frequenza di centro diurno nel 2013).
Merita un cenno, anche con riferimento al diverso profilo, qui non rilevante, della eventuale compartecipazione dei familiari del beneficiario, Cass., sez. lav., ord. 29 ottobre 2020, n. 23932 (il caso riguardava la pretesa, bei confronti della madre di soggetto ricoverato negli anni 2003 – 2004 in una residenza sanitaria per disabili, vantata dal Comune che aveva già incamerato la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento del disabile) che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«l'accoglienza di disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione pagina 26 di 28 delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari»;
«il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del Comune erogatore non può avere corso presso i familiari, dopo l'entrata in vigore della L. 328/2000, secondo la disciplina dell'art. 1 L. 1580/1931 e ciò anche prima dell'abrogazione di tale norma ad opera del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, né esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati».
15.
Su tali premesse e avuto riguardo al caso di specie, l'atto amministrativo richiamato dal e dunque la deliberazione del Consiglio Controparte_1 comunale di n. o.d.g. 127 del 26 aprile 1993, va disapplicato perché privo CP_1 del necessario fondamento normativo e contrario alla disciplina legislativa, e alla stessa direttiva regionale n. 474/2001, laddove include la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento tra i componenti del reddito da valutare ai fini della compartecipazione dell'utente - disabile ai costi di erogazione delle prestazioni socio
– sanitarie e accessorie o socio - assistenziali di cui si discute nella presente causa.
16.
In conclusione, la pretesa creditoria vantata dal non trova Controparte_1 fondamento in una disposizione di legge regionale e contrasta col «generale criterio interpretativo» che esclude dalla nozione di reddito prestazioni quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta avverso l'ingiunzione di pagamento de qua, con conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace.
17.
Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello e nel giudizio di rinvio, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 27 di 28 - in accoglimento dell'appello proposto da quale Parte_2 amministratore di sostegno di e in riforma della sentenza Parte_1
Giudice di Pace Bologna, 23 febbraio 2017, n. 584, dichiara non dovute da le somme richieste dal con l'ingiunzione Parte_1 Controparte_1 di pagamento n. 2014004106808000023232 del 9 ottobre 2014, notificata il 14 novembre 2014;
- condanna il a pagare a , qui Controparte_1 Parte_1 rappresentato dall'amministratore di sostegno le spese Parte_2 processuali così liquidate:
quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.000,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.800,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 1.875,00 per compenso ed euro 196,00 per spese, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
quanto al giudizio di rinvio, in euro 2.552,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 11 settembre 2025 Il giudice
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