Art. 60.
Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".