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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 533 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FRAGAPANE ELISABETTA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: trasferimento del lavoratore all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 12.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/01/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva che con ricorso proposto avanti al Tribunale di Palermo e iscritto al
N.R.G. 8594/2018 aveva chiesto l'accertamento del suo diritto al trasferimento interprovinciale con decorrenza giuridica dall' 018/2019 presso una delle sedi CP_2
1 scolastiche indicate in domanda di mobilità scolastica territoriale secondo l'ordine prescelto nel rispetto del criterio meritocratico del punteggio più alto e la condanna dell'Amministrazione Scolastica competente a conferirle, con decorrenza dall'A.S. 2018/2019, la titolarità di cattedra presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità e/o nella domanda di passaggio di ruolo, secondo l'ordine prescelto.
Deduceva altresì che il tribunale adito, con sentenza n. 2814/2020, aveva così pronunciato: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il ad assegnare alla ricorrente la prima sede definitiva, con la procedura CP_3 di mobilità 2018/19, presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità; ordina, per l'effetto, al di deliberare il trasferimento in CP_3
mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dal medesimo posseduto;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.”; che il aveva proposto appello e che la locale Corte, con sentenza n. 1011 del CP_1
20-27.10.2022, ritenendo il difetto di contraddittorio con i controinteressati, aveva così pronunciato: “definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la nullità della sentenza n.2814/2020 emessa dal Tribunale G.L. di
Palermo in data 1.10.2020 e rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.
La ricorrente, pertanto, adiva nuovamente il Tribunale, ribadendo le domande già formulate;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva a all'esito della integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 12.05.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto chiarire che la ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto la titolarità presso il Primo Circolo Didattico San Cataldo-
Cristo Re, in provincia di Caltanissetta.
Deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse relativamente alla domanda formulata in via subordinata, permanendo – come chiarito all'udienza del
11.02.2025, la domanda principale volta ad ottenere il “trasferimento in titolarità su una cattedra nella provincia di Agrigento, secondo l'ordine di preferenze espresse nell'anno 2018/2019”, tenuto conto del fatto che la ricorrente era già stata
2 assunta in ruolo antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 107/2015;
- rilevato inoltre che occorre evidenziare, sempre in via preliminare, che la ricorrente deduce la illegittimità dell'assegnazione per la violazione del principio meritocratico, essendole stati preferiti docenti con punteggio inferiore.
La ricorrente afferma che “in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento – i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengono di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo. Inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale neo-reclutato venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale”;
- rilevato che deve richiamarsi l'orientamento del Tribunale adito consolidatosi, nelle more del procedimento, con le pronunce di seguito indicate – anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc: Trib. Palermo, n. 909/22; Trib. Palermo, nn. 1089/2022,
1303/2022; nonché Corte App. Palermo, nn. 933/2021, 986/2021, 1324/2021;
- rilevato, in particolare, che – come affermato nelle richiamate pronunce - la circostanza che i docenti aspiranti ai trasferimenti interprovinciali si soddisfino sui posti residuati dopo l'effettuazione dei trasferimenti nell'ambito della provincia, come previsto dal C.C.N.I. 2017/2018, costituisce una logica conseguenza della precedenza della fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia rispetto a quelli da altra provincia, già sancita dall'art. 465, comma 1°, del T.U. n° 297/94 e confermata dai C.C.N.I., in attuazione dell'art. 470 del medesimo T.U. che attribuisce agli accordi contrattuali il potere di determinare l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità. Si tratta di fasi assolutamente distinte, come previsto dall'art. 6, comma 2, C.C.N.I. 2017/2018, dove si afferma che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (comma 2), nonché dal
C.C.N.I. 2016/2017 che conferma la netta distinzione e l'ordine di priorità tra le fasi della mobilità territoriale;
- rilevato che, per quanto concerne la previsione di una maggiore aliquota di posti da destinare alle nuove immissioni rispetto a quella riservata ai trasferimenti, non può che ribadirsi che la disciplina posta dal CCNI 2017/2018 (e successivamente dal C.C.N.I. 2019/2022) deve reputarsi legittima in quanto la normativa primaria, in specifico l'art. 470 del d.lgs. 297/94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e , la definizione dei Controparte_4 tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale. Peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo
3 assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- rilevato poi che, come già affermato nelle richiamate sentenze, “va esclusa, poi, la sussistenza di un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo. Sul punto, il TAR del Lazio con sentenza n.13742/2020 ha avuto modo di chiarire che: 'L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività'' (così già Corte app. Palermo n.
986/2021).”;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento.
L'esistenza di precedenti di merito di segno diverso giustifica la compensazione delle spese di lite
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/10/2024
La Giudice
Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 533 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FRAGAPANE ELISABETTA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: trasferimento del lavoratore all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 12.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/01/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva che con ricorso proposto avanti al Tribunale di Palermo e iscritto al
N.R.G. 8594/2018 aveva chiesto l'accertamento del suo diritto al trasferimento interprovinciale con decorrenza giuridica dall' 018/2019 presso una delle sedi CP_2
1 scolastiche indicate in domanda di mobilità scolastica territoriale secondo l'ordine prescelto nel rispetto del criterio meritocratico del punteggio più alto e la condanna dell'Amministrazione Scolastica competente a conferirle, con decorrenza dall'A.S. 2018/2019, la titolarità di cattedra presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità e/o nella domanda di passaggio di ruolo, secondo l'ordine prescelto.
Deduceva altresì che il tribunale adito, con sentenza n. 2814/2020, aveva così pronunciato: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il ad assegnare alla ricorrente la prima sede definitiva, con la procedura CP_3 di mobilità 2018/19, presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità; ordina, per l'effetto, al di deliberare il trasferimento in CP_3
mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dal medesimo posseduto;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.”; che il aveva proposto appello e che la locale Corte, con sentenza n. 1011 del CP_1
20-27.10.2022, ritenendo il difetto di contraddittorio con i controinteressati, aveva così pronunciato: “definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la nullità della sentenza n.2814/2020 emessa dal Tribunale G.L. di
Palermo in data 1.10.2020 e rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.
La ricorrente, pertanto, adiva nuovamente il Tribunale, ribadendo le domande già formulate;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva a all'esito della integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 12.05.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto chiarire che la ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto la titolarità presso il Primo Circolo Didattico San Cataldo-
Cristo Re, in provincia di Caltanissetta.
Deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse relativamente alla domanda formulata in via subordinata, permanendo – come chiarito all'udienza del
11.02.2025, la domanda principale volta ad ottenere il “trasferimento in titolarità su una cattedra nella provincia di Agrigento, secondo l'ordine di preferenze espresse nell'anno 2018/2019”, tenuto conto del fatto che la ricorrente era già stata
2 assunta in ruolo antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 107/2015;
- rilevato inoltre che occorre evidenziare, sempre in via preliminare, che la ricorrente deduce la illegittimità dell'assegnazione per la violazione del principio meritocratico, essendole stati preferiti docenti con punteggio inferiore.
La ricorrente afferma che “in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento – i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengono di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo. Inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale neo-reclutato venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale”;
- rilevato che deve richiamarsi l'orientamento del Tribunale adito consolidatosi, nelle more del procedimento, con le pronunce di seguito indicate – anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc: Trib. Palermo, n. 909/22; Trib. Palermo, nn. 1089/2022,
1303/2022; nonché Corte App. Palermo, nn. 933/2021, 986/2021, 1324/2021;
- rilevato, in particolare, che – come affermato nelle richiamate pronunce - la circostanza che i docenti aspiranti ai trasferimenti interprovinciali si soddisfino sui posti residuati dopo l'effettuazione dei trasferimenti nell'ambito della provincia, come previsto dal C.C.N.I. 2017/2018, costituisce una logica conseguenza della precedenza della fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia rispetto a quelli da altra provincia, già sancita dall'art. 465, comma 1°, del T.U. n° 297/94 e confermata dai C.C.N.I., in attuazione dell'art. 470 del medesimo T.U. che attribuisce agli accordi contrattuali il potere di determinare l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità. Si tratta di fasi assolutamente distinte, come previsto dall'art. 6, comma 2, C.C.N.I. 2017/2018, dove si afferma che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (comma 2), nonché dal
C.C.N.I. 2016/2017 che conferma la netta distinzione e l'ordine di priorità tra le fasi della mobilità territoriale;
- rilevato che, per quanto concerne la previsione di una maggiore aliquota di posti da destinare alle nuove immissioni rispetto a quella riservata ai trasferimenti, non può che ribadirsi che la disciplina posta dal CCNI 2017/2018 (e successivamente dal C.C.N.I. 2019/2022) deve reputarsi legittima in quanto la normativa primaria, in specifico l'art. 470 del d.lgs. 297/94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e , la definizione dei Controparte_4 tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale. Peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo
3 assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- rilevato poi che, come già affermato nelle richiamate sentenze, “va esclusa, poi, la sussistenza di un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo. Sul punto, il TAR del Lazio con sentenza n.13742/2020 ha avuto modo di chiarire che: 'L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività'' (così già Corte app. Palermo n.
986/2021).”;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento.
L'esistenza di precedenti di merito di segno diverso giustifica la compensazione delle spese di lite
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/10/2024
La Giudice
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