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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado R.G. 706/2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giuseppe Savino, come da mandato in atti
OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Losavio e Stefania M.Panaro, CP_1
giusta mandato in atti
OPPOSTA-
CONCLUSIONI: Come da verbale del 03.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione al D.I. n. 21/24 RGN: 2/2024, emesso dal Tribunale di Taranto, con cui veniva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta la somma di euro 20.750,00 con interessi CP_1
richiesti in ricorso, oltre le spese della procedura, maggiorate degli accessori, per come liquidate nel suddetto titolo. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo reso, in quanto la pretesa di parte opposta non aveva fondamento giuridico per essere il diritto di credito vantato dalla prescritto. CP_1
Si costituiva con comparsa di risposta la quale contestava le ragioni addotte a CP_1
propria difesa dall'opponente, insistendo nelle proprie richieste, per come formulate con la procedura monitoria azionata, e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita mediante produzione documentale, veniva rimessa all'udienza dello
03.03.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Dalla documentazione versata in atti è emerso che l'opposta ebbe ad acquistare n. 7 buoni
Postali, fruttiferi a termine, presso la sede delle di Massafra, tutti nell'anno 2001 Parte_1
e precisamente, il 27.10.2001 quello recante il n. 00000029454910058 di € 250,00; il
29.10.2001 il n. 00000029455010035 di € 250,00; il 10.12.2001 il n. 00000029456610039 di €
250,00; il 28.12.2001 il n. 00000020312810415 di € 5.000,00; il 28.12.2001 il n.
00000020313010462 di € 5.000,00; il 28.12.2001 il n. 00000020312710438 di € 5.000,00 e sempre il 28.12.2001 il n. 00000020312910485 di € 5.000,00 per un importo totale corrisposto di € 20.750,00, tutti aventi serie AA3.
L'opposta deduceva di essersi recata presso l'Ufficio Postale di Massafra dove aveva sottoscritto detti buoni al fine di richiedere ed ottenere il legittimo rimborso dei titoli in suo possesso, che gli veniva sempre negato sul presupposto che fossero prescritti. La CP_1
deduceva che, al momento dell'emissione del buono fruttifero postale, non fu messa in condizione di conoscere l'esatta scadenza dei titoli, difatti non le fu mai consegnato il relativo foglio informativo in osservanza dei doveri di trasparenza e di informazione incombenti su ciascun intermediario finanziario.
I Buoni Postali Fruttiferi, oggetto del presente giudizio appartengono alla serie a termine
“AA3”. Si tratta di titoli di Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva sul mercato da Per i titoli di detta serie era previsto che avevano una durata Parte_1
di 7 anni dalla loro emissione e che si prescrivevano nel termine di 10 anni dalla loro scadenza.
Ne deriva che il buono emesso in data 27/10/2001è scaduto in data 27/10/2008; è diventato infruttifero in data 28/10/2008 rimanendo tuttavia vigente e rimborsabile sino al 27/10/2018 e si sarebbe prescritto il 28/10/2018; Il buono emesso in data 29/10/2001 è scaduto in data
29/10/2008, data ultimo rimborso 29/10/2018 e si sarebbe prescritto il 30/10/2018; il buono emesso in data 10/12/2001 è scaduto in data 10/12/2008, data ultimo rimborso 10/12/2018, si sarebbe prescritto l'11/12/2018; quelli emessi il 28.12.2001 si sarebbero prescritti il
29.12.2018.
L'opposta sostiene che, al momento della sottoscrizione dei predetti buoni, non era stato consegnato alcun foglio informativo da cui evincere la scadenza degli stessi e che, pertanto nessuna prescrizione era maturata dovendo decorrere la stessa da quando avevano preso contezza, recandosi nell'ufficio postale emittente, della effettiva durata dei titoli sottoscritti.
Va osservato in generale sul rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente che detto rapporto di diritto privato, che nasce appunto dalla sottoscrizione dei predetti titoli ed in forza del quale P.I. è tenuta a restituire il capitale con gli interessi, ha natura contrattuale: come tale è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
L'art.1 comma 3 del Decreto del Ministro delle Finanze del 06 ottobre 2004 stabilisce che la
Cassa Depositi e Prestiti SPA definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali nel rispetto dei criteri portati nella prima parte del suddetto decreto. L'art.6
stabilisce che le poste mettono a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni sull'emittente, sui rischi dell'operazione, sulle caratteristiche dell'investimento e prevede che il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati dal documento comporta la consegna del documento medesimo unitamente al regolamento del prestito.
L'art.8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono in 10 anni dalla scadenza e l'art. 3 prevede che per “il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.”
Non risulta che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna all'opposta, sottoscrittrice dei buoni fruttiferi, del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, onere incombente a carico della opponente, né risulta che la stessa abbia esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, secondo quanto normativamente previsto.
Da ciò emerge la violazione degli obblighi informativi imposti dalla specifica normativa a P.I.,
con la conseguenza che il consumatore non è stato posto in condizioni di attivarsi per la riscossione di capitale ed interessi investiti nel termine di prescrizione previsto e richiamato dall'articolo 8 del DM del 19.12.2000.
La giurisprudenza di merito, pienamente condivisa dal giudicante, sostiene che quando i buoni fruttiferi postali non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza
- costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e difetti la consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.( Tribunale
Pavia 18.01.2024 n.144) Per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale bisogna tenere conto che il fatto impeditivo del decorso della prescrizione, cui fa riferimento l'articolo 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 c.c.
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza,
da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II,
15/12/2021, n. 40104).
Considerato che la scadenza del termine dei buoni postali, dai quali è derivato il decorso della prescrizione, è conseguenza dell'inadempimento in cui è incorsa l'opponente, detta circostanza non può essere considerata dunque come un impedimento soggettivo, ma come una causa giuridica rappresentata dallo stesso inadempimento, che non ha consentito all'opposta di attivarsi prontamente e per tempo per fare valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere da quando la titolare del buono ha inoltrato la richiesta di pagamento del buono fruttifero all'Ufficio Postale di Massafra, risalente sicuramente al 2023, come risultante dalla documentazione versata in atti, e gli addetti hanno negato il pagamento perché i buoni risultavano prescritti.
Ne deriva, dunque, che il diritto della opposta a percepire quanto liquidato nella fase monitoria,
relativamente ai buoni sottoscritti, non si è estinto per prescrizione, come eccepito dalla convenuta P.I., con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nel minimo, tenuto conto della assenza di assunzione di mezzi di prova vertendo la decisione su base documentale.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede;
CP_1
1)-Non accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 21/24 RGN: 2/2024,
reso dal Tribunale di Taranto il 07.01.2024;
2-Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della opposta, che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali IVA e
CNAP nella misura in cui siano per legge spettanti, il tutto da distrarre in prededuzione in favore degli Avv.ti Giuseppe Losavio e Stefania M.Panaro, difensori dell'opposta dichiaratisi antistatari..
Così deciso in Taranto, 03-03-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte