TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2825/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei IGg. giudici,
Dott.ssa Cinzia Mondatore- Presidente –
Dott. Maria Gabriella Perrone - giudice est. –
Dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2825 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
promosso da
, con l'avv. Francesca Fait;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, con gli avv.ti Anna Laura Conte e Giovanni Reho;
Controparte_1
- resistente -
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza dell'11.7.2024.
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 712/2018 del 19.2.2018, depositata in Cancelleria in data 23.2.2018 e pubblicata in pari data, con cui è stata dichiarata la separazione coniugale, il giudizio è proseguito in ordine alle domande
1 formulate dalle parti, riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento del figlio minore l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il contributo per il Per_1 mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, la possibilità di usufruire, da parte della moglie e dei figli, di una delle abitazioni di proprietà del ricorrente site in Porto
Cesareo, per un mese durante l'estate, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Non meritano accoglimento le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti risultando la separazione determinata da un progressivo incremento della conflittualità della coppia determinante l'irreversibile crisi del matrimonio.
È ammessa dallo stesso ricorrente l'instaurazione di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Parte ricorrente ha sempre sostenuto che tale relazione sia stata intrapresa allorquando la coppia era già da tempo in crisi irreversibile. Tale assunto ha trovato risconto nelle risultanze istruttorie.
Risulta infatti che il ricorrente fosse intenzionato a chiedere la separazione fin Parte_1 dagli anni 2009-2010, come anche ammesso dalla resistente (vds., tra l'altro, verbale di assunzione informazioni della Procura della Repubblica di Lecce datato 25.11.2016, prodotto quale allegato 5 alle memorie 183, co. 6, n. 2 da , in cui Parte_1 CP_1 dichiara: “In quell'anno (2010, come indicato sopra), mio marito mi palesò il
[...] desiderio di separarsi”). La volontà del IG di separarsi si è rinnovata anche in Parte_1 seguito. Dagli atti risulta, infatti, che nel novembre 2014 il ricorrente richiese Parte_1 nuovamente, a mezzo difensore, la separazione, auspicando una definizione concordata, richiesta riscontrata dalla resistente con una richiesta di soprassedere in ragione di un prossimo intervento chirurgico del figlio più piccolo ( vedi all 4 e 5 del ricorso). Altra richiesta del ricorrente circa la volontà di separarsi risulta avanzata a mezzo difensore nel
2015 e riscontrata dalla resistente con una ulteriore richiesta di soprassedere per la prossima partenza del figlio grande in Milano per l'università. ( all 6 e 7 del ricorso)
La reiterata volontà del ricorrente di separarsi, peraltro avanzata a mezzo difensore, così da comprovarne la serietà, e le correlative richieste di soprassedere della resistente in ragione del preminente interesse dei figli, palesano in modo chiaro l'assenza di una comunione materiale e spirituale della coppia da molto tempo prima dell'instaurazione del presente giudizio così da privare di rilevanza, in ordine alla causazione della irreversibile crisi
2 familiare , la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente, poiché accaduta allorquando la coppia era già in crisi irreversibile. D'altra parte, anche i testi escussi hanno riportato la sussistenza di IGnificativi attriti tra la coppia durante tutta la vita matrimoniale. Il teste ha dichiarato << mio fratello e litigavano Testimone_1 CP_1 spesso sia prima sia durante il matrimonio. Non capisco il motivo per cui si siano sposati considerato che litigavano spesso. odiava l'azienda e la famiglia . Si sono CP_1 Parte_1 sposati che erano in attesa del figlio e posso capire mio fratello che Per_2 provenendo da una famiglia religiosa, si è determinato al matrimonio;
anche in relazione alla separazione per gli stessi principi mio fratello era contrario>>…
, ovvero la resistente, a volte mi diceva che odiava l'azienda ed il marito. Questa CP_1 frase è stata ripetuta dalla resistente sia prima del matrimonio sia durante il corso dello stesso>> il teste dichiara che Testimone_2 relazioni amicali e sociali. Nella coppia ho sempre notato una certa conflittualità perché il IG. usciva da solo…. Dei litigi sapevo perché me li raccontava il IG. Parte_1 Parte_1
e verso la fine della relazione anche la IG.ra . CP_1
Anche le doglianze afferenti ai maltrattamenti subiti dalla resistente non hanno trovato risconto, come ergente dalle archiviazioni dei relativi procedimenti penali (vds. In particolare all. 1 e 2 memorie 183, co. 6, n. 2 del 26.03.2019 del ricorrente ) e Parte_1 dalle emergenze istruttorie assunte in sede penale ( vedasi in particolare le dichiarazioni rese dal figlio maggiore della coppia ). Per_2
È evidente, quindi, la riconducibilità della separazione alla conflittualità sempre crescente dei coniugi, che essi non sono mai stati in grado di gestire e superare, e che il decorso del tempo ha solo peggiorato ed incancrenito.
Le domande di addebito reciprocamente avanzate dai coniugi vanno quindi rigettate.
Il rigetto della domanda di addebito preclude l'esame della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente.
In ordine alle restanti domande va preliminarmente rilevato che tra le stesse parti è già pendente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, in quella sede, con ordinanza presidenziale del 3.12.2019, sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con cui si confermava l'assegno di mantenimento per la in euro 2.000,00 e si CP_1 ponevano le spese straordinarie del figlio minore in capo ad per il 60% ed alla Parte_1 IG.ra per il 40% (come riportato in comparsa conclusionale del 10.10.2024). CP_1 CP_1
3 In tema di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, costituisce orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte, e qui condiviso, quello secondo cui la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, anche in relazione ai figli, dettata dal giudice della separazione, è destinata ad essere sostituita dai provvedimenti temporanei ed urgenti, laddove adottati, emessi nel giudizio divorzile nella fase presidenziale o istruttoria (cfr.
12.11.1991, n. 12034; 14.10.2010 n. 21245; 23.10.2019 e 27.3.2020 n. 7547). Ed infatti,
l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice del divorzio comportano che i provvedimenti da ultimo indicati sono destinati a sovrapporsi e ad assorbire quelli adottati in sede di separazione, dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza (cfr. in motivazione, Cass. 14.10.2020 n. 21245 e 27.3.2020 n. 7547).
In questa sede, pertanto, la definitiva regolamentazione che il Collegio è chiamato ad adottare è limitata al periodo che intercorre tra l'instaurazione del presente giudizio e l'adozione dei provvedimenti presidenziali intervenuti in data 3.12.2019 nel giudizio di divorzio.
Tanto premesso, il tribunale, in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, reputa doversi confermare quanto statuito in merito con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Non risulta, infatti, che dal momento in cui sono stati emessi i provvedimenti presidenziali urgenti in sede di separazione sino al tempo dell'emissione dei provvedimenti provvisori in sede di divorzio le condizioni economiche dei coniugi siano variate in modo tale da necessitare una rivisitazione dell'assetto assunto in sede presidenziale, assetto confermato nel corso del giudizio sino alla data dei provvedimenti resi in sede di divorzio, e non oggetto di modifica nemmeno in sede di reclamo ( nel presene giudizio in sede presidenziale si era statuito: “Il Presidente avuto riguardo al reddito dichiarato dal ricorrente ai fini fiscali ( euro 3250,00 circa netti) alla dichiarata esistenza di risparmi in capo allo stesso per circa 300.000,00 euro, determinati dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in costanza di matrimonio, alla titolarità del 50% delle partecipazioni societarie della e Terre del Grico srl, società che nel corso degli anni Parte_2 hanno prodotto importanti utili (vedi schema allegato alla relazione del 01.12.2015
[...]
in ordine alla laddove al punto 3 si indica che CP_2 Parte_2
“gli utili degli ultimi tre anni sono cresciuti ad un ritmo eccezionale”) peraltro
4 accantonati in riserve straordinarie( vedi perizia di parte resistente) che in bilancio risultano “senza vincolo di destinazione”, (quindi agevolmente fruibili dai soci con una semplice operazione di distribuzione a seguito di delibera assembleare) e che, in ogni caso, sono IGnificativi di una consistente capacità patrimoniale della parte, alla circostanza dichiarata dallo stesso ricorrente di avere acquistato e ristrutturato la casa coniugale, di particolare pregio ed estensione ( vedi foto in atti ), senza il ricorso all'indebitamento, alla disponibilità del ricorrente di altra abitazione presso la quale vivere, elementi tutti IGnificativi di un elevato tenore di vita delle parti al tempo del matrimonio e che la resistente, attualmente senza lavoro, benché astrattamente abile allo stesso, non è in grado di mantenere da sola reputa congruo determinare l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare alla resistente in euro Parte_1 CP_1
2000,00 mensili, importo che tiene conto sia del reddito da locazione percepito dalla resistente sia della circostanza che , ad oggi, il ricorrente si fa integrale carico del mantenimento del figlio maggiorenne e del 100% delle spese straordinarie del Per_2 figlio minore”).
Analogamente deve rilevarsi con riferimento al contributo al mantenimento del figlio più piccolo avendo le parti, peraltro, avanzato originariamente concordi richieste sul Per_1 punto , confermate in sede di precisazione delle conclusioni con il rimando , rispettivamente, al ricorso introduttivo per il ricorrente ed alle memorie integrative per la resistente ( in sede presidenziale si era così statuito “Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, avendo le parti formulato identiche richieste in merito, si dispone che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio , l'importo mensile di euro 500,00, somma da corrispondersi in favore Per_1 della madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Stante la coincidenza di richieste sul punto, pone a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo del pagamento del 100% delle spese straordinarie del minore ( per tali intendendosi quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, ludico-sportive), purché previamente concordate con la madre e documentate.”)
Nulla va disposto con riferimento al mantenimento del figlio maggiore della coppia
, convergendo anche per esso le precisazioni delle conclusioni avanzate dalle Per_2 parti ( laddove nel ricorso introduttivo il ricorrente si era obbligato al versamento di euro
500 direttamente in favore di , maggiorenne e frequentante l'università fuori Per_2
5 regione, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ed avendo la resistente nelle memorie integrative – punto sub 5- richiamato in merito le richieste del ricorrente)
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_1
2021.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, anche sul punto si richiama il provvedimento di assegnazione in favore della resistente reso in sede di udienza presidenziale, risultando la stessa all'epoca convivente con prole minorenne.
Va rigettata la richiesta della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento integrale delle spese di gestione della casa coniugale a lei assegnata gravando in capo all'assegnatario le spese ordinarie correlate al godimento del bene (“L'assegnazione della casa coniugale comporta l'obbligo per l'assegnatario di sostenere le spese relative al godimento del bene, comprese quelle condominiali ordinarie e fiscali”, cfr. Cass. Civ., sez.
III,, n. 26110/2021; Cass. Civ., sez. VI-2, n. 7214/2017)
Va poi dichiarata inammissibile la domanda di autorizzazione all'uso esclusivo dell'immobile sito in località marina da parte della resistente per un mese all'anno, trattandosi di domanda priva del requisito della connessione forte con quelle del giudizio id separazione ed estranea al contenuto necessario dello stesso.
Spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
Le spese di ctu, in ragione dell'utilità della stessa per le parti del giudizio, si pongono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
2) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, il versamento, a carico di di un assegno mensile di mantenimento in favore di Parte_1 Controparte_1 pari a € 2.000,00;
6 3) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, il versamento, a carico di di un contributo mensile al mantenimento del figlio nella Parte_1 Per_1 misura di € 500,00, oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo del Tribunale;
4) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, l'assegnazione della casa familiare a Controparte_1
5) rigetta la richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di mantenimento della casa familiare;
6) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'uso esclusivo dell'immobile di proprietà dell' , sito in località marina, avanzata dalla resistente;
Parte_1
11) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
12) pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Lecce, 25.07.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
…
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei IGg. giudici,
Dott.ssa Cinzia Mondatore- Presidente –
Dott. Maria Gabriella Perrone - giudice est. –
Dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2825 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
promosso da
, con l'avv. Francesca Fait;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, con gli avv.ti Anna Laura Conte e Giovanni Reho;
Controparte_1
- resistente -
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza dell'11.7.2024.
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 712/2018 del 19.2.2018, depositata in Cancelleria in data 23.2.2018 e pubblicata in pari data, con cui è stata dichiarata la separazione coniugale, il giudizio è proseguito in ordine alle domande
1 formulate dalle parti, riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento del figlio minore l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il contributo per il Per_1 mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, la possibilità di usufruire, da parte della moglie e dei figli, di una delle abitazioni di proprietà del ricorrente site in Porto
Cesareo, per un mese durante l'estate, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Non meritano accoglimento le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti risultando la separazione determinata da un progressivo incremento della conflittualità della coppia determinante l'irreversibile crisi del matrimonio.
È ammessa dallo stesso ricorrente l'instaurazione di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Parte ricorrente ha sempre sostenuto che tale relazione sia stata intrapresa allorquando la coppia era già da tempo in crisi irreversibile. Tale assunto ha trovato risconto nelle risultanze istruttorie.
Risulta infatti che il ricorrente fosse intenzionato a chiedere la separazione fin Parte_1 dagli anni 2009-2010, come anche ammesso dalla resistente (vds., tra l'altro, verbale di assunzione informazioni della Procura della Repubblica di Lecce datato 25.11.2016, prodotto quale allegato 5 alle memorie 183, co. 6, n. 2 da , in cui Parte_1 CP_1 dichiara: “In quell'anno (2010, come indicato sopra), mio marito mi palesò il
[...] desiderio di separarsi”). La volontà del IG di separarsi si è rinnovata anche in Parte_1 seguito. Dagli atti risulta, infatti, che nel novembre 2014 il ricorrente richiese Parte_1 nuovamente, a mezzo difensore, la separazione, auspicando una definizione concordata, richiesta riscontrata dalla resistente con una richiesta di soprassedere in ragione di un prossimo intervento chirurgico del figlio più piccolo ( vedi all 4 e 5 del ricorso). Altra richiesta del ricorrente circa la volontà di separarsi risulta avanzata a mezzo difensore nel
2015 e riscontrata dalla resistente con una ulteriore richiesta di soprassedere per la prossima partenza del figlio grande in Milano per l'università. ( all 6 e 7 del ricorso)
La reiterata volontà del ricorrente di separarsi, peraltro avanzata a mezzo difensore, così da comprovarne la serietà, e le correlative richieste di soprassedere della resistente in ragione del preminente interesse dei figli, palesano in modo chiaro l'assenza di una comunione materiale e spirituale della coppia da molto tempo prima dell'instaurazione del presente giudizio così da privare di rilevanza, in ordine alla causazione della irreversibile crisi
2 familiare , la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente, poiché accaduta allorquando la coppia era già in crisi irreversibile. D'altra parte, anche i testi escussi hanno riportato la sussistenza di IGnificativi attriti tra la coppia durante tutta la vita matrimoniale. Il teste ha dichiarato << mio fratello e litigavano Testimone_1 CP_1 spesso sia prima sia durante il matrimonio. Non capisco il motivo per cui si siano sposati considerato che litigavano spesso. odiava l'azienda e la famiglia . Si sono CP_1 Parte_1 sposati che erano in attesa del figlio e posso capire mio fratello che Per_2 provenendo da una famiglia religiosa, si è determinato al matrimonio;
anche in relazione alla separazione per gli stessi principi mio fratello era contrario>>…
, ovvero la resistente, a volte mi diceva che odiava l'azienda ed il marito. Questa CP_1 frase è stata ripetuta dalla resistente sia prima del matrimonio sia durante il corso dello stesso>> il teste dichiara che Testimone_2 relazioni amicali e sociali. Nella coppia ho sempre notato una certa conflittualità perché il IG. usciva da solo…. Dei litigi sapevo perché me li raccontava il IG. Parte_1 Parte_1
e verso la fine della relazione anche la IG.ra . CP_1
Anche le doglianze afferenti ai maltrattamenti subiti dalla resistente non hanno trovato risconto, come ergente dalle archiviazioni dei relativi procedimenti penali (vds. In particolare all. 1 e 2 memorie 183, co. 6, n. 2 del 26.03.2019 del ricorrente ) e Parte_1 dalle emergenze istruttorie assunte in sede penale ( vedasi in particolare le dichiarazioni rese dal figlio maggiore della coppia ). Per_2
È evidente, quindi, la riconducibilità della separazione alla conflittualità sempre crescente dei coniugi, che essi non sono mai stati in grado di gestire e superare, e che il decorso del tempo ha solo peggiorato ed incancrenito.
Le domande di addebito reciprocamente avanzate dai coniugi vanno quindi rigettate.
Il rigetto della domanda di addebito preclude l'esame della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente.
In ordine alle restanti domande va preliminarmente rilevato che tra le stesse parti è già pendente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, in quella sede, con ordinanza presidenziale del 3.12.2019, sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con cui si confermava l'assegno di mantenimento per la in euro 2.000,00 e si CP_1 ponevano le spese straordinarie del figlio minore in capo ad per il 60% ed alla Parte_1 IG.ra per il 40% (come riportato in comparsa conclusionale del 10.10.2024). CP_1 CP_1
3 In tema di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, costituisce orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte, e qui condiviso, quello secondo cui la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, anche in relazione ai figli, dettata dal giudice della separazione, è destinata ad essere sostituita dai provvedimenti temporanei ed urgenti, laddove adottati, emessi nel giudizio divorzile nella fase presidenziale o istruttoria (cfr.
12.11.1991, n. 12034; 14.10.2010 n. 21245; 23.10.2019 e 27.3.2020 n. 7547). Ed infatti,
l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice del divorzio comportano che i provvedimenti da ultimo indicati sono destinati a sovrapporsi e ad assorbire quelli adottati in sede di separazione, dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza (cfr. in motivazione, Cass. 14.10.2020 n. 21245 e 27.3.2020 n. 7547).
In questa sede, pertanto, la definitiva regolamentazione che il Collegio è chiamato ad adottare è limitata al periodo che intercorre tra l'instaurazione del presente giudizio e l'adozione dei provvedimenti presidenziali intervenuti in data 3.12.2019 nel giudizio di divorzio.
Tanto premesso, il tribunale, in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, reputa doversi confermare quanto statuito in merito con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Non risulta, infatti, che dal momento in cui sono stati emessi i provvedimenti presidenziali urgenti in sede di separazione sino al tempo dell'emissione dei provvedimenti provvisori in sede di divorzio le condizioni economiche dei coniugi siano variate in modo tale da necessitare una rivisitazione dell'assetto assunto in sede presidenziale, assetto confermato nel corso del giudizio sino alla data dei provvedimenti resi in sede di divorzio, e non oggetto di modifica nemmeno in sede di reclamo ( nel presene giudizio in sede presidenziale si era statuito: “Il Presidente avuto riguardo al reddito dichiarato dal ricorrente ai fini fiscali ( euro 3250,00 circa netti) alla dichiarata esistenza di risparmi in capo allo stesso per circa 300.000,00 euro, determinati dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in costanza di matrimonio, alla titolarità del 50% delle partecipazioni societarie della e Terre del Grico srl, società che nel corso degli anni Parte_2 hanno prodotto importanti utili (vedi schema allegato alla relazione del 01.12.2015
[...]
in ordine alla laddove al punto 3 si indica che CP_2 Parte_2
“gli utili degli ultimi tre anni sono cresciuti ad un ritmo eccezionale”) peraltro
4 accantonati in riserve straordinarie( vedi perizia di parte resistente) che in bilancio risultano “senza vincolo di destinazione”, (quindi agevolmente fruibili dai soci con una semplice operazione di distribuzione a seguito di delibera assembleare) e che, in ogni caso, sono IGnificativi di una consistente capacità patrimoniale della parte, alla circostanza dichiarata dallo stesso ricorrente di avere acquistato e ristrutturato la casa coniugale, di particolare pregio ed estensione ( vedi foto in atti ), senza il ricorso all'indebitamento, alla disponibilità del ricorrente di altra abitazione presso la quale vivere, elementi tutti IGnificativi di un elevato tenore di vita delle parti al tempo del matrimonio e che la resistente, attualmente senza lavoro, benché astrattamente abile allo stesso, non è in grado di mantenere da sola reputa congruo determinare l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare alla resistente in euro Parte_1 CP_1
2000,00 mensili, importo che tiene conto sia del reddito da locazione percepito dalla resistente sia della circostanza che , ad oggi, il ricorrente si fa integrale carico del mantenimento del figlio maggiorenne e del 100% delle spese straordinarie del Per_2 figlio minore”).
Analogamente deve rilevarsi con riferimento al contributo al mantenimento del figlio più piccolo avendo le parti, peraltro, avanzato originariamente concordi richieste sul Per_1 punto , confermate in sede di precisazione delle conclusioni con il rimando , rispettivamente, al ricorso introduttivo per il ricorrente ed alle memorie integrative per la resistente ( in sede presidenziale si era così statuito “Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, avendo le parti formulato identiche richieste in merito, si dispone che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio , l'importo mensile di euro 500,00, somma da corrispondersi in favore Per_1 della madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Stante la coincidenza di richieste sul punto, pone a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo del pagamento del 100% delle spese straordinarie del minore ( per tali intendendosi quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, ludico-sportive), purché previamente concordate con la madre e documentate.”)
Nulla va disposto con riferimento al mantenimento del figlio maggiore della coppia
, convergendo anche per esso le precisazioni delle conclusioni avanzate dalle Per_2 parti ( laddove nel ricorso introduttivo il ricorrente si era obbligato al versamento di euro
500 direttamente in favore di , maggiorenne e frequentante l'università fuori Per_2
5 regione, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ed avendo la resistente nelle memorie integrative – punto sub 5- richiamato in merito le richieste del ricorrente)
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_1
2021.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, anche sul punto si richiama il provvedimento di assegnazione in favore della resistente reso in sede di udienza presidenziale, risultando la stessa all'epoca convivente con prole minorenne.
Va rigettata la richiesta della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento integrale delle spese di gestione della casa coniugale a lei assegnata gravando in capo all'assegnatario le spese ordinarie correlate al godimento del bene (“L'assegnazione della casa coniugale comporta l'obbligo per l'assegnatario di sostenere le spese relative al godimento del bene, comprese quelle condominiali ordinarie e fiscali”, cfr. Cass. Civ., sez.
III,, n. 26110/2021; Cass. Civ., sez. VI-2, n. 7214/2017)
Va poi dichiarata inammissibile la domanda di autorizzazione all'uso esclusivo dell'immobile sito in località marina da parte della resistente per un mese all'anno, trattandosi di domanda priva del requisito della connessione forte con quelle del giudizio id separazione ed estranea al contenuto necessario dello stesso.
Spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
Le spese di ctu, in ragione dell'utilità della stessa per le parti del giudizio, si pongono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
2) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, il versamento, a carico di di un assegno mensile di mantenimento in favore di Parte_1 Controparte_1 pari a € 2.000,00;
6 3) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, il versamento, a carico di di un contributo mensile al mantenimento del figlio nella Parte_1 Per_1 misura di € 500,00, oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo del Tribunale;
4) conferma, nei limiti temporali indicati in parte motiva, l'assegnazione della casa familiare a Controparte_1
5) rigetta la richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di mantenimento della casa familiare;
6) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'uso esclusivo dell'immobile di proprietà dell' , sito in località marina, avanzata dalla resistente;
Parte_1
11) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
12) pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Lecce, 25.07.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
…
7