Sentenza 13 marzo 2026
Decreto collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero Dell’Interno, Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo, Questura di Genova, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, -OMISSIS-pronunciata all'esito del procedimento -OMISSIS- notificata in data 12 settembre 2025 e divenuta definitiva in data 11 novembre 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. OL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato e depositato in data 12 dicembre 2025 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Con ricorso notificato in data 16 aprile 2025 (-OMISSIS-) -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Genova prot. -OMISSIS- notificato in pari data, mediante il quale gli è stato comunicato che « l’istanza di rilascio di porto d’armi per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S. presentata in data 04/07/2024 per conto e nell’interesse del -OMISSIS- deve intendersi con la presente respinta ». L’interessato ha dedotto i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2023, n. 854; difetto di motivazione; violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per mancata attualizzazione del giudizio; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Con sentenza della-OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenendo assorbite le ulteriori censure; ha disposto in parte motiva che « l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza previo rispetto di un modulo procedimentale che garantisca l’effettiva partecipazione al procedimento: in particolare, nel caso di emissione di un preavviso di rigetto, dovranno essere esposte dettagliatamente le ragioni della valutazione, in modo che l’istante possa prendere compiutamente posizione sulle stesse ».
3. Con l’odierno ricorso l’esponente chiede l’ottemperanza della suddetta pronuncia; per il caso di ulteriore inottemperanza chiede la nomina di un commissario ad acta .
L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Non risulta che la Prefettura abbia concluso il procedimento avviato sull’originaria istanza di concessione della ricorrente in seguito all’annullamento del provvedimento di diniego, nonostante il ricorrente abbia notificato la sentenza e richiesto all’Amministrazione di ripronunciarsi.
4.2. Pertanto, deve essere accolta la domanda del ricorrente, disponendo che la Prefettura si pronunci sull’istanza, nelle modalità indicate nella sentenza ottemperanda, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza ad istanza di parte.
4.3. Per il caso di ulteriore inerzia, deve essere nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Alessandria, con facoltà di delega a un dirigente della medesima struttura appartenente alla carriera prefettizia, il quale si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Vanno posti a carico della Prefettura gli oneri per l’eventuale espletamento dell’incarico da parte del commissario; alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento sulla base di una relazione conclusiva.
5. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, posto che, altrimenti, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile (T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 429). La liquidazione degli onorari della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e così provvede:
- condanna la Prefettura di Genova a dare attuazione alla sentenza del T.A.R. Liguria n. -OMISSIS-pronunciandosi sull’istanza del ricorrente, nelle modalità ivi indicate, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Alessandria, con facoltà di delega a un dirigente della medesima struttura appartenente alla carriera prefettizia, il quale si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con compenso che graverà sull’Amministrazione soccombente e sarà determinato con successivo decreto in caso di espletamento dell’incarico;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co.1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LL | IU RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.