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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 MARCO ATTORE contro
(CF ), , Controparte_1 C.F._2 CP_2 Controparte_3 (FU ), (FU ), (FU Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
), (FU ), (FU Per_1 Controparte_6 Persona_2 Controparte_7
), , contumaci Per_3 Controparte_8
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI Controparte_9 C.F._3 MARCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al ricorrente della proprietà del Parte_1 terreno sito in Gallarate e così contraddistinto al catasto terreni del Comune di Gallarate – sez. Cedrate al seguente mappale:
- foglio 9, particella 589 classe 4 /seminativo) superficie 2520 mq, reddito dominicale E. 11,71, reddito agrario E. 7,81, - Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione.
Per parte convenuta
Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, Sezione III Civile, contrariis reiectis,
- rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
pagina 1 di 3 - in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore sig. Parte_1 e la prova per testimoni, sui capitoli di prova articolati con comparsa di costituzione e risposta per la sig.ra e qui di seguito ritrascritti (salvo errori e/o omissioni): Controparte_9
1) Vero che il sig. anche nella sua qualità di amministratore/legale rappresentante della Parte_1 Ricicleco Srl, ha richiesto in più occasioni di acquisire il terreno agricolo per cui è causa, sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589, riconoscendo alla resistente lo status di comproprietaria del terreno medesimo;
2) Vero che il sig. anche nella sua qualità di amministratore/legale rappresentante della Parte_1 Ricicleco Srl, ha inoltrato la missiva datata 30/10/2019 (doc. 2 da mostrare al deponente) riconoscendo l'altrui comproprietà del terreno agricolo sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589 per cui è causa e manifestando la volontà di acquistare la relativa quota di comproprietà.
3) Vero che il sig. ha consegnato a mani alla sig.ra la missiva doc. 3 Parte_1 Controparte_9 (da mostrare al deponente) riconoscendo in capo a quest'ultima lo status di comproprietaria per 1/10 del terreno agricolo sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589 per cui è causa e proponendo l'acquisto della sua quota dietro corrispettivo di € 1.008,00. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova:
- residente a [...]; Testimone_1 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esplicitate con comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente ritrascritta. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con la teste sopra indicata.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Parte_1 chiedeva che fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni meglio descritti in atto, deducendo di avere posseduto gli stessi dal 1999, recintandoli ed occupandoli in modo esclusivo e provvedendo alla manutenzione degli stessi.
I resistenti CF ), , Controparte_1 C.F._2 CP_2 CP_3 (FU ), (FU ), (FU
[...] Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
), (FU ), (FU Per_1 Controparte_6 Persona_2 Controparte_7
), e , ritualmente evocati ai sensi dell'art. 143 Per_3 Controparte_8 CP_8 c.p.c., restavano contumaci.
Si costitutiva in giudizio allegando che il ricorrente aveva riconosciuto, nella Controparte_9 corrispondenza intercorsa tra le parti, l'appartenenza altrui dell'immobile e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
All'udienza del 2.7.2025 la convenuta costituita dichiarava, per mezzo del suo difensore, di aderire alla domanda attorea.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove per testimoni e interrogatorio formale.
I resistenti evocati non presenziavano all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
I testimoni assunti hanno confermato la circostanza dell'avvenuta recinzione dell'area oggetto della domanda ad opera del ricorrente e di suo figlio, nonché l'esclusività dell'occupazione dell'area stessa e pagina 2 di 3 la sua manutenzione ancora da parte del ricorrente.
Si tratta di circostanza che possono ritenersi provate anche a seguito della mancata comparizione dei convenuti contumaci all'udienza fissata per l'interrogatorio formale di essi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. gli altri convenuti contumaci, inoltre, come anche la stessa convenuta costituita, hanno aderito alla domanda del ricorrente in sede di mediazione obbligatoria ovvero in corso di causa.
Risulta provato, pertanto, il possesso dell'immobile utile per l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Priva di rilevanza è la lettera, indirizzata a , con la quale il ricorrente, quale legale Controparte_9 rappresentante di società di capitali, proponeva alla stessa destinataria di acquistare il terreno riconoscendone così l'appartenenza ad altri. In primo luogo, detta missiva risulta provenire da soggetto diverso dall'odierno ricorrente, ovvero la società di capitali da lui rappresentata, come precisato nel documento. In secondo luogo, la consapevolezza della formale appartenenza dell'area a terzi, denotata dalla proposta di acquisto, non vale di per sé ad inficiare il possesso ad usucapionem non contenendo una manifestazione di volontà attributiva ma potendo ritenersi compatibile con l'intenzione di addivenire alla formalizzazione di un acquisto per prevenire la lite ed evitarne le lungaggini (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018).
Nulla per le spese stante la mancata costituzione e resistenza in giudizio dei resistenti ovvero, quanto alla resistente costituita in giudizio, la sua adesione alla domanda.
La trascrizione della sentenza è incombente d'ufficio del Conservatore dei RRII da eseguire al ricorrere delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della proprietà del terreno sito Parte_1 in Gallarate e così contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Gallarate – sez. Cedrate al seguente mappale: foglio 9, particella 589 classe 4 /seminativo, superficie 2520 mq, reddito dominicale E. 11,71, reddito agrario E. 7,81. Busto Arsizio, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 MARCO ATTORE contro
(CF ), , Controparte_1 C.F._2 CP_2 Controparte_3 (FU ), (FU ), (FU Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
), (FU ), (FU Per_1 Controparte_6 Persona_2 Controparte_7
), , contumaci Per_3 Controparte_8
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI Controparte_9 C.F._3 MARCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al ricorrente della proprietà del Parte_1 terreno sito in Gallarate e così contraddistinto al catasto terreni del Comune di Gallarate – sez. Cedrate al seguente mappale:
- foglio 9, particella 589 classe 4 /seminativo) superficie 2520 mq, reddito dominicale E. 11,71, reddito agrario E. 7,81, - Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione.
Per parte convenuta
Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, Sezione III Civile, contrariis reiectis,
- rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
pagina 1 di 3 - in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore sig. Parte_1 e la prova per testimoni, sui capitoli di prova articolati con comparsa di costituzione e risposta per la sig.ra e qui di seguito ritrascritti (salvo errori e/o omissioni): Controparte_9
1) Vero che il sig. anche nella sua qualità di amministratore/legale rappresentante della Parte_1 Ricicleco Srl, ha richiesto in più occasioni di acquisire il terreno agricolo per cui è causa, sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589, riconoscendo alla resistente lo status di comproprietaria del terreno medesimo;
2) Vero che il sig. anche nella sua qualità di amministratore/legale rappresentante della Parte_1 Ricicleco Srl, ha inoltrato la missiva datata 30/10/2019 (doc. 2 da mostrare al deponente) riconoscendo l'altrui comproprietà del terreno agricolo sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589 per cui è causa e manifestando la volontà di acquistare la relativa quota di comproprietà.
3) Vero che il sig. ha consegnato a mani alla sig.ra la missiva doc. 3 Parte_1 Controparte_9 (da mostrare al deponente) riconoscendo in capo a quest'ultima lo status di comproprietaria per 1/10 del terreno agricolo sito a Gallarate, sez. Cedrate, fg. 9, part. 589 per cui è causa e proponendo l'acquisto della sua quota dietro corrispettivo di € 1.008,00. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova:
- residente a [...]; Testimone_1 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esplicitate con comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente ritrascritta. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con la teste sopra indicata.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Parte_1 chiedeva che fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni meglio descritti in atto, deducendo di avere posseduto gli stessi dal 1999, recintandoli ed occupandoli in modo esclusivo e provvedendo alla manutenzione degli stessi.
I resistenti CF ), , Controparte_1 C.F._2 CP_2 CP_3 (FU ), (FU ), (FU
[...] Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
), (FU ), (FU Per_1 Controparte_6 Persona_2 Controparte_7
), e , ritualmente evocati ai sensi dell'art. 143 Per_3 Controparte_8 CP_8 c.p.c., restavano contumaci.
Si costitutiva in giudizio allegando che il ricorrente aveva riconosciuto, nella Controparte_9 corrispondenza intercorsa tra le parti, l'appartenenza altrui dell'immobile e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
All'udienza del 2.7.2025 la convenuta costituita dichiarava, per mezzo del suo difensore, di aderire alla domanda attorea.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove per testimoni e interrogatorio formale.
I resistenti evocati non presenziavano all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
I testimoni assunti hanno confermato la circostanza dell'avvenuta recinzione dell'area oggetto della domanda ad opera del ricorrente e di suo figlio, nonché l'esclusività dell'occupazione dell'area stessa e pagina 2 di 3 la sua manutenzione ancora da parte del ricorrente.
Si tratta di circostanza che possono ritenersi provate anche a seguito della mancata comparizione dei convenuti contumaci all'udienza fissata per l'interrogatorio formale di essi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. gli altri convenuti contumaci, inoltre, come anche la stessa convenuta costituita, hanno aderito alla domanda del ricorrente in sede di mediazione obbligatoria ovvero in corso di causa.
Risulta provato, pertanto, il possesso dell'immobile utile per l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Priva di rilevanza è la lettera, indirizzata a , con la quale il ricorrente, quale legale Controparte_9 rappresentante di società di capitali, proponeva alla stessa destinataria di acquistare il terreno riconoscendone così l'appartenenza ad altri. In primo luogo, detta missiva risulta provenire da soggetto diverso dall'odierno ricorrente, ovvero la società di capitali da lui rappresentata, come precisato nel documento. In secondo luogo, la consapevolezza della formale appartenenza dell'area a terzi, denotata dalla proposta di acquisto, non vale di per sé ad inficiare il possesso ad usucapionem non contenendo una manifestazione di volontà attributiva ma potendo ritenersi compatibile con l'intenzione di addivenire alla formalizzazione di un acquisto per prevenire la lite ed evitarne le lungaggini (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018).
Nulla per le spese stante la mancata costituzione e resistenza in giudizio dei resistenti ovvero, quanto alla resistente costituita in giudizio, la sua adesione alla domanda.
La trascrizione della sentenza è incombente d'ufficio del Conservatore dei RRII da eseguire al ricorrere delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della proprietà del terreno sito Parte_1 in Gallarate e così contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Gallarate – sez. Cedrate al seguente mappale: foglio 9, particella 589 classe 4 /seminativo, superficie 2520 mq, reddito dominicale E. 11,71, reddito agrario E. 7,81. Busto Arsizio, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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