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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 404/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loreto Parte_1 C.F._1
SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ), Via Monte Nero n. 4
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(già ) (P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la giusta Controparte_2 procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in Persona_1 data 09/12/2020, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA e dall'Avv. Enrica Maria GHIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Filippo Corridoni n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 - rispetto al quale, in sede di verifiche preliminari, è stata rilevata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la nullità per violazione del termine libero a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e disposta, dunque, la rinnovazione, poi regolarmente eseguita -
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2024 (Proc. 107/2024 R.G.) Parte_1
1 emesso dall'intestato Tribunale in data 11.3.2024 e notificatogli dalla società Controparte_1 in data 16..3.2024.
[...]
L'opponente ha, in rito e per quanto qui di interesse, proposto eccezione di incompetenza del Giudice adito per essere, invece, competente in via esclusiva, quale Foro del consumatore, il Tribunale di
L'Aquila, nel cui circondario è situato il Comune di Campotosto, ove esso opponente risiede.
Ha, quindi, domandato pregiudizialmente la revoca del decreto ingiuntivo n. 83/2024 per incompetenza del Giudice che lo ha pronunciato, con vittoria di spese delle spese di lite.
B. In data 24.4.2024 si è costituita in giudizio la società la quale, in disparte Controparte_1 le allegazioni ed argomentazioni afferenti il merito, aderiva alla eccezione di incompetenza proposta dall'opponente evidenziando come il mutamento di residenza dell'ingiunto fosse avvenuto successivamente al sorgere del rapporto sostanziale.
C. All'esito dell'udienza del 1.10.2025 è stato disposto rinvio all'udienza del 17.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte.
1. Deve, anzitutto, evidenziarsi come nonostante si rinvenga una copiosa giurisprudenza che qualifica il foro del consumatore in termini di inderogabilità (Cass. Sez. 3, 29.7.2024, Ord. 21153; Cass.
Sez. 6 - 2, 12.1.2015, Ord. 181) esso sia, invero, sì esclusivo ma derogabile.
La nozione di inderogabilità del foro, rilevante ai sensi dell'art. 38, co. 2 c.p.c. è chiaramente quella di cui all'art. 28 c.p.c. Tale norma rende giuridicamente impossibile alle parti un accordo sulla competenza territoriale in talune ipotesi tassative, nelle quali il preminente interesse pubblico al collegamento della causa con un certo luogo vale a rendere detta competenza indisponibile.
E' evidente come la legge, poi, disciplini il c.d. “foro del consumatore” in una prospettiva di tutela rafforzata della parte debole del rapporto, appunto in consumatore. In tale prospettiva l'art. 33, co. 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005 istituisce una presunzione di abusività, con conseguente nullità relativa e di protezione (art. 36), della clausole che stabiliscano come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Come si vede, nessuna norma stabilisce una espressa previsione di inderogabilità riconducibile alla previsione di fine art. 28 c.p.c. e, anzi dall'art. 34 D.Lgs. 206/2005 si desume come possa ben derogarsi al foro del consumatore, purché tale patto di deroga sia esito di una specifica ed effettiva trattativa individuale.
Del resto si è affermato come “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d.
Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con
l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della
2 disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”
(Cass. 1541/2022; Cass. 5974/2012) e altresì come “la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (Cass. 5933/2012; Cass.
12981/2020).
Come si vede, in definitiva, il foro del consumatore risulta derogabile, seppure con specifiche modalità di esplicazione dell'autonomia privata, e – quindi - non è riconducibile, a parere di questo Giudice, alla previsione dell'art. 28 c.p.c. tanto che la sua violazione, in via dirimente, non potrebbe essere rilevata ex officio nel caso sia stato il consumatore a introdurre la causa in luogo diverso ovvero si sia costituito davanti al giudice non coincidente con il foro l'art. 33, co. 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005: tale vistosa deroga al potere di rilievo officioso di cui all'art. 38, co. 3 c.p.c. rende evidente della derogabilità del foro in questione e, correlativamente, del difetto di un interesse generale diretto e preminente nella previsione delle legge speciale che lo istituisce.
Del resto, in passato, nel vigore dell'art. 1469 bis, co. 3, n. 19 c.c., rispetto al quale le previsioni in tema del Codice del consumo si pongono in piena continuità, si era espressamente affermata la natura esclusiva ma derogabile della competenza per territorio del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (v. Cass. Sez. 1, 6.9.2007, Ord. 18743).
Solamente l'art. 66 bis D. Lgs. 206/2005, introdotto dal D.Lgs. 21/2014 ma in piena continuità con il previgente art. 63, qualifica come inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato in relazione e limitatamente alle controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del capo II del Titolo
II della Parte III, cioè dalla pretesa violazione dei diritti del consumatori garantiti dalle norme che trovano tale collocazione topografica, che non vengono qui in rilievo essendo pure l'opposizione fondata esclusivamente sulla questione pregiudiziale di rito.
2. In considerazione dell'adesione alla dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, non venendo in considerazione, per quanto argomentato, una ipotesi di foro inderogabile (Cass. Sez. 3,
19.9.2024, Ord. 25138), trova piena operatività l'art. 38 c.p.c. con la conseguenza che va escluso ogni
3 potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, dunque, pure quello di pronunciare sulle spese processuali.
L'adesione del convenuto formale all'eccezione di incompetenza comporta, infatti, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (proroga convenzionale) sia pure con effetto limitato al processo medesimo posto che essa rimane incontestabile solo nel caso in cui la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo
è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali
è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (v. da ultimo Cass. Sez. 2, 30.7.2024, n. 21300).
3. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, dichiarato nullo nella forma della sentenza (cfr.
Cass. Sez. 6, 21.8.2012, n. 14594) poiché l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza formulata da controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito.
Peraltro, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio
(Cass. Sez. 1, 26.1.2016, n.1372; Cass. Sez. 4, 17.10.2016, Ord. n. 20935).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano in favore del Tribunale
Ordinario di L'Aquila;
- DICHIARA nullo, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 83/2024, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11.03.2024:
- FISSA in mesi due il termine perentorio per la riassunzione della causa, secondo quanto precisato, davanti al Tribunale competente.
Così deciso, in data 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loreto Parte_1 C.F._1
SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ), Via Monte Nero n. 4
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(già ) (P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la giusta Controparte_2 procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in Persona_1 data 09/12/2020, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA e dall'Avv. Enrica Maria GHIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Filippo Corridoni n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 - rispetto al quale, in sede di verifiche preliminari, è stata rilevata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la nullità per violazione del termine libero a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e disposta, dunque, la rinnovazione, poi regolarmente eseguita -
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2024 (Proc. 107/2024 R.G.) Parte_1
1 emesso dall'intestato Tribunale in data 11.3.2024 e notificatogli dalla società Controparte_1 in data 16..3.2024.
[...]
L'opponente ha, in rito e per quanto qui di interesse, proposto eccezione di incompetenza del Giudice adito per essere, invece, competente in via esclusiva, quale Foro del consumatore, il Tribunale di
L'Aquila, nel cui circondario è situato il Comune di Campotosto, ove esso opponente risiede.
Ha, quindi, domandato pregiudizialmente la revoca del decreto ingiuntivo n. 83/2024 per incompetenza del Giudice che lo ha pronunciato, con vittoria di spese delle spese di lite.
B. In data 24.4.2024 si è costituita in giudizio la società la quale, in disparte Controparte_1 le allegazioni ed argomentazioni afferenti il merito, aderiva alla eccezione di incompetenza proposta dall'opponente evidenziando come il mutamento di residenza dell'ingiunto fosse avvenuto successivamente al sorgere del rapporto sostanziale.
C. All'esito dell'udienza del 1.10.2025 è stato disposto rinvio all'udienza del 17.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte.
1. Deve, anzitutto, evidenziarsi come nonostante si rinvenga una copiosa giurisprudenza che qualifica il foro del consumatore in termini di inderogabilità (Cass. Sez. 3, 29.7.2024, Ord. 21153; Cass.
Sez. 6 - 2, 12.1.2015, Ord. 181) esso sia, invero, sì esclusivo ma derogabile.
La nozione di inderogabilità del foro, rilevante ai sensi dell'art. 38, co. 2 c.p.c. è chiaramente quella di cui all'art. 28 c.p.c. Tale norma rende giuridicamente impossibile alle parti un accordo sulla competenza territoriale in talune ipotesi tassative, nelle quali il preminente interesse pubblico al collegamento della causa con un certo luogo vale a rendere detta competenza indisponibile.
E' evidente come la legge, poi, disciplini il c.d. “foro del consumatore” in una prospettiva di tutela rafforzata della parte debole del rapporto, appunto in consumatore. In tale prospettiva l'art. 33, co. 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005 istituisce una presunzione di abusività, con conseguente nullità relativa e di protezione (art. 36), della clausole che stabiliscano come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Come si vede, nessuna norma stabilisce una espressa previsione di inderogabilità riconducibile alla previsione di fine art. 28 c.p.c. e, anzi dall'art. 34 D.Lgs. 206/2005 si desume come possa ben derogarsi al foro del consumatore, purché tale patto di deroga sia esito di una specifica ed effettiva trattativa individuale.
Del resto si è affermato come “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d.
Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con
l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della
2 disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”
(Cass. 1541/2022; Cass. 5974/2012) e altresì come “la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (Cass. 5933/2012; Cass.
12981/2020).
Come si vede, in definitiva, il foro del consumatore risulta derogabile, seppure con specifiche modalità di esplicazione dell'autonomia privata, e – quindi - non è riconducibile, a parere di questo Giudice, alla previsione dell'art. 28 c.p.c. tanto che la sua violazione, in via dirimente, non potrebbe essere rilevata ex officio nel caso sia stato il consumatore a introdurre la causa in luogo diverso ovvero si sia costituito davanti al giudice non coincidente con il foro l'art. 33, co. 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005: tale vistosa deroga al potere di rilievo officioso di cui all'art. 38, co. 3 c.p.c. rende evidente della derogabilità del foro in questione e, correlativamente, del difetto di un interesse generale diretto e preminente nella previsione delle legge speciale che lo istituisce.
Del resto, in passato, nel vigore dell'art. 1469 bis, co. 3, n. 19 c.c., rispetto al quale le previsioni in tema del Codice del consumo si pongono in piena continuità, si era espressamente affermata la natura esclusiva ma derogabile della competenza per territorio del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (v. Cass. Sez. 1, 6.9.2007, Ord. 18743).
Solamente l'art. 66 bis D. Lgs. 206/2005, introdotto dal D.Lgs. 21/2014 ma in piena continuità con il previgente art. 63, qualifica come inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato in relazione e limitatamente alle controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del capo II del Titolo
II della Parte III, cioè dalla pretesa violazione dei diritti del consumatori garantiti dalle norme che trovano tale collocazione topografica, che non vengono qui in rilievo essendo pure l'opposizione fondata esclusivamente sulla questione pregiudiziale di rito.
2. In considerazione dell'adesione alla dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, non venendo in considerazione, per quanto argomentato, una ipotesi di foro inderogabile (Cass. Sez. 3,
19.9.2024, Ord. 25138), trova piena operatività l'art. 38 c.p.c. con la conseguenza che va escluso ogni
3 potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, dunque, pure quello di pronunciare sulle spese processuali.
L'adesione del convenuto formale all'eccezione di incompetenza comporta, infatti, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (proroga convenzionale) sia pure con effetto limitato al processo medesimo posto che essa rimane incontestabile solo nel caso in cui la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo
è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali
è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (v. da ultimo Cass. Sez. 2, 30.7.2024, n. 21300).
3. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, dichiarato nullo nella forma della sentenza (cfr.
Cass. Sez. 6, 21.8.2012, n. 14594) poiché l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza formulata da controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito.
Peraltro, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio
(Cass. Sez. 1, 26.1.2016, n.1372; Cass. Sez. 4, 17.10.2016, Ord. n. 20935).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano in favore del Tribunale
Ordinario di L'Aquila;
- DICHIARA nullo, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 83/2024, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11.03.2024:
- FISSA in mesi due il termine perentorio per la riassunzione della causa, secondo quanto precisato, davanti al Tribunale competente.
Così deciso, in data 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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