TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1298/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1298/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 marzo
2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] - Germania (EE) il 01.01.1973, Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in San Mango d'Aquino alla Via
Ugo Foscolo n. 1, presso lo studio dell'avv. FERRARI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Lamezia Terme, C.so Giovanni Nicotera 137, elettivamente domiciliata in n Lamezia Terme, Via C. Colombo
40, presso lo studio dell'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO – CF - dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/12/2024, il IG. esponeva in punto Parte_1 di fatto:
- che, in data 06/07/2003 ed in Feroleto Antico contraeva matrimonio concordatario con la resistente, IG.ra di seguito trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. CP_1
9 P. 2 S, B Vol. 0 Uff. 2 anno 2003;
1 - che, i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dalla detta unione, nascevano i figli - in data 17.12.2003 - e - in data 14.11.2006 – allo Per_1 Per_2 stato, dunque, entrambi ancora minorenni;
- che, in seguito alla comparizione personale dei coniugi, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione nonchè il consenso dei coniugi alla separazione, il Tribunale di Lamezia Terme adottava nel giudizio nr.
1738/2021, in data 1/03/2022, Decreto di Omologa della separazione dei coniugi, depositato in pari data, secondo le seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati dalla data di sottoscrizione del presente atto e nel reciproco rispetto;
2) Dispone l'affido congiunto dei minori, e , ad entrambi i coniugi, i quali provvederanno Per_1 Per_2 all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
3) Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. sita in Lamezia Terme, Parte_1
C.so Giovanni Nicotera n.137 alla IG.ra ove la stessa risiederà con i figli fino a quando gli CP_1 stessi vi abiteranno stabilmente. Una volta cessata la coabitazione di questi ultimi, la IG.ra sarà CP_1 tenuta a liberare la casa coniugale portando con sé - oltre ai suoi effetti/beni personali - metà della mobilia che verrà successivamente concordata dai coniugi. Durante la permanenza nella casa coniugale, la IG.ra
si farà carico delle spese di custodia e manutenzione ordinaria della stessa, mentre le spese per le CP_1 riparazioni e manutenzioni straordinarie restano a carico del IG. Pt_1
4) Il padre, compatibilmente con le sue eIGenze lavorative e gli impegni dei figli, potrà esercitare il diritto di visita, comprese le vacanze estive, natalizie e pasquali, previo accordo con la madre;
5) Dispone a carico del IG. la corresponsione mensile - per il mantenimento dei figli – della somma Pt_1 di € 700,00 (da intendersi divisa in parti uguali, ossia, € 350,00 ciascuno), oltre il 50% per le spese straordinarie (ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. Il mantenimento per i figli verrà corrisposto alla IG.ra fino a quando gli stessi abiteranno stabilmente con la stessa, dopodiché, CP_1 previa autorizzazione del Giudice, verrà versato loro direttamente su un c/c acceso a loro nome o su carta prepagata dotata di codice IBAN a loro intestata;
6) La IG.ra rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
CP_1
7) Il IG. intende svolgere la propria attività lavorativa anche fuori sede e di ciò la IG.ra Pt_1 CP_1 ne è stata debitamente informata;
8) Avendo scelto come regime patrimoniale la separazione dei beni, ognuno conserverà la titolarità,
l'amministrazione, il godimento esclusivo di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio stesso.
Pertanto:
a) l'autovettura modello Mini Country Man, intestata alla IG.ra , tg. FE688KC, pur essendo stata CP_1 acquistata in costanza di matrimonio, rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa;
b) l'autovettura modello Mercedes Classe A tg. DH051EB, la motocicletta modello GUZZI, tg. FG0730O5, tutti beni intestati al IG. restano nella disponibilità esclusiva dello stesso;
Pt_1
2 9) Per quanto riguarda i rapporti bancari attualmente in essere ed intestati singolarmente ai coniugi, questi resteranno nella disponibilità degli intestatari mentre, l'unico rapporto cointestato tra i coniugi, ovvero c/c arancio acceso presso la Banca Ing., attualmente con saldo pari a 0, con la separazione verrà automaticamente estinto.
- che, le condizioni previste erano state rispettate ed altresì erano state bonariamente risolte tutte le pendenze di carattere patrimoniale afferenti la separazione predetta.
- che, il figlio era stato assunto nell'esercito italiano e – dunque - era divenuto ormai economicamente Per_1 indipendente;
- che, aveva subito un peggioramento della propria condizione economica e - per questo - si rendeva necessario diminuire l'assegno di mantenimento nei confronti della FI;
mentre, le condizioni della ricorrente Per_2 avevano subito un miglioramento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e domanda accogliere la domanda proposta dal IG. e perciò Parte_1
- revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente, Per_1 avendo iniziato attività lavorativa come militare dell'esercito;
- disporre la corresponsione della somma di € 350,00, convenuta tra essi coniugi, o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a titolo di mantenimento della FI , ponendola a Per_2 carico di entrambi genitori da dividersi in parti uguali, disponendo che la somma predetta a carico del ricorrente, ossia quella di € 175,00, potrà essere direttamente versata in favore della FI oramai Per_2 maggiorenne”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale evidenziava – innanzitutto - che il rapporto di CP_1 lavoro del figlio era a tempo determinato e non garantiva una stabilità economica tale da Parte_2 renderlo completamente autonomo;
quanto alla FI - nonostante fosse nelle more divenuta Per_2 maggiorenne – ella non era ancora economicamente indipendente, avendo deciso di continuare gli studi;
infine, contestava la ricostruzione operata dal IG. circa il miglioramento delle proprie condizioni Pt_1 economiche.
Per tali motivi, concludeva chiedendo:
- Respingere la richiesta di riduzione dell'assegno per la FI , mantenendo l'attuale importo Per_2 stabilito nel decreto di omologa.
- Dichiarare inammissibile o comunque infondata la richiesta di suddivisione in parti uguali delle spese di mantenimento, istruzione e straordinarie per la FI . Per_2
- Respingere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio mancanza di prova Per_1 della sua effettiva indipendenza economica.
- Condannare il IG. al pagamento delle spese del presente procedimento. Pt_1
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza dell'11 marzo 2025, entrambe le parti si riportavano, sostanzialmente, alle stesse conclusioni rassegnate nei propri e precedenti atti principali.
3 La causa veniva dunque istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza dell'11 marzo
2025, tenutasi in forma cartolare, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne la revoca/modifica dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore dei figli e . Per_1 Per_2
Ebbene, mentre il ricorrente ha chiesto la revoca di detto contributo – così come statuito nel decreto di omologa n. 1886/2022 del 1° marzo 2022, RG n. 1738/2021 - in favore del figlio , deducendo la mutata Per_1 condizione economica e lavorativa del ragazzo e la modifica dello stesso, nei confronti della FI , Per_2 assumendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla sentenza di omologa della separazione, mentre la resistente ne ha chiesto la conferma.
Tanto premesso, va in punto di diritto osservato che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali eIGenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
D'altro canto, le eIGenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quando i figli diventano maggiorenni, dunque, il mantenimento è subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Sebbene non vi sia un'età anagrafica da cui si fa decorrere la perdita del diritto al mantenimento, diverse pronunce di legittimità ne hanno stimato una soglia intorno ai 30 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso
(cfr., Cass., 14 agosto 2020, n. 17183); in altri termini, secondo i giudici di Cassazione dopo tale soglia si presume che la disoccupazione dipenda da una sua inerzia colposa.
Ferma restando questa ipotesi, quella più frequente che fa scattare la perdita del diritto al mantenimento economico è l'occupazione: quando il figlio trova un lavoro si intende in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e, dunque, di capacità di mantenersi da solo.
4 La Corte di cassazione ha affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
La Cassazione ha, altresì, statuito che lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), con la precisazione che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla eIGuità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. n. 40282 del 15.12.2021).
Quello che conta, difatti, è l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie eIGenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
Inoltre, con una recente pronuncia (ordinanza n. 3769 dell'8 febbraio 2023) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del limite al mantenimento del figlio maggiorenne ed ha ribadito che “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare” (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n.
1585; 28/01/2008, n. 1761).
Inoltre, in caso di richiesta di revoca/modifica dell'assegno di mantenimento, si deve tener conto che l'art. 473- bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dunque, la norma pone la condizione che – al fine di poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti - debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (così, tra tutte, Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
Ciò detto in iure, si osserva - in facto – che:
1) quanto al figlio , il ricorrente ha ampiamente dimostrato il raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 economica dello stesso;
ha infatti allegato i cedolini di pagamento di relativi ai mesi Parte_2
5 di settembre, ottobre e novembre 2024, nonché quello di febbraio 2025, dai quali si evince, sì la natura del contratto a tempo determinato (con scadenza 23.09.2027), ma anche un importo totale netto in linea alla media degli stipendi nazionali (circa 1.600,00 mensili) – sufficiente a garantirgli un adeguato tenore di vita;
2) quanto, invece, alla FI , il ricorrente ha chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento in Per_2 favore di quest'ultima sull'assunto di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, tuttavia, senza dimostrare, specificatamente, la natura dei sopraggiunti oneri a suo carico di natura economica
(i bonifici per l'acquisto dei materassi o per la manutenzione dell'ascensore non dimostrano alcunché, considerato che si tratta di pagamenti una tantum).
Occorre rilevare, altresì, che ha deciso di continuare gli studi, dimostrando la volontà di rincorre Per_2 le proprie aspirazioni, ragion per cui l'assegno di mantenimento non può subire depauperamenti, non avendo per giunta il padre dimostrato, tra le altre cose, anche un ridimensionamento in senso negativo delle proprie entrate economiche, così come il preteso miglioramento delle condizioni economiche di controparte.
Dunque, la documentazione in atti e l'applicazione dei detti principi di diritto, induce il Collegio a confermare il contributo a carico di in favore della FI - così come previsto dal decreto di Parte_1 Per_2 omologa in atti – e a revocare l'assegno nei confronti del figlio – maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
detto assegno non può neanche essere percentualmente posto a carico dei genitori, ma deve –
e per intero – rimanere a carico del padre, con l'unico limite – derivante dalla maggiore età - della corresponsione diretta di detto assegno nelle mani di . Per_2
2. Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avanzata dalla parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) REVOCA il contributo di mantenimento previsto dall'accordo di separazione nei riguardi del figlio maggiorenne CONFERMA il contributo – sempre da porsi a carico integrale della Parte_2 parte resistente, IG. – nella misura di € 350,00 per come in precedenza Parte_1 determinato, con obbligo di corresponsione diretta a mani della FI maggiorenne, nelle forme più idonee, CONFERMANDO – nel resto – le modalità di cui al punto 5) del decreto di omologa;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme, all'esito della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile dell'11 marzo
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
6