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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 12/06/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 4339 del Registro
Generale 2015
TRA
, P. VA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Giorgio (C.F.: ) pec: C.F._1
Fax: 090/2287112 ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio in Messina, via Natoli 61; PARTE
OPPONENTE
E
, in persona del suo omonimo Controparte_1
titolare, corrente in , via Roma 123, P.I.: , Parte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze 158, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Arcoraci, C.F.: , dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, e che dichiara, di avere il seguente numero di fax: 090718226, ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presso cui intende Email_2
ricevere le comunicazioni di cancelleria;
PARTE OPPOSTA
E
in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, (c.f. ), la P.IVA_3 [...]
[...] , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, (c.f. ), per la P.IVA_3 [...]
in persona del Presidente pro tempore, (c.f. Controparte_5
), e per la P.IVA_4 [...]
, in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (c.f. ), C.F._3
nei cui Uffici, in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati,
( – fax 090-674168); TERZI Email_3
CHIAMATI
Alle ore 09,35 è comparso per la parte opponente l'avv. Michele GIORGIO
e per le amministrazioni chiamate in causa l'avvocato dello Stato dott.
Emilia Adele PANUCCIO.
Il Giudice
Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
2 Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4339 del Registro Generale Contenzioso 2015
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.07.2015 il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 816/2015 depositato il 16.06.2015 e notificato il 23.06.2015 emesso su ricorso della Controparte_1
per il pagamento della somma di € 61.549,00 oltre interessi, per
[...]
dei lavori eseguiti a seguito di incarico conferito con determina dirigenziale n. 11 del 29.10.2009, in ottemperanza dell'ordinanza sindacale n. 37 del
03.10.2009, in occasione della tragica alluvione del 01.10.2009, a seguito della quale il governo aveva dichiarato in data 02.10.2009, ai sensi dell'art. 5 legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza. Osservava che il Comune deducente non era legittimato passivo, in quanto, pur avendo il Sindaco del
Comune di emesso le ordinanze contingibili ed urgenti n. Parte_1
37/2009 e n. 2/2010, lo stesso aveva agito quale mero soggetto attuatore degli interventi individuati dal Presidente della che era Controparte_2
stato nominato “Commissario delegato per l'emergenza” con O.P.C.M. n.
3815 del 10.10.2009, ove erano stati anche dettagliatamente indicati anche i capitoli di spesa ai quali si sarebbe attinto per soddisfare le pretese creditorie delle ditte che avrebbero effettuato gli interventi emergenziali a seguito dell'alluvione del 01.10.2009, sicché l'unico soggetto passivamente legittimato risultava essere il Presidente della , posto che Controparte_2
la figura dell'avvalimento utilizzata nella specie non comportava trasferimenti di funzioni. Osservava, inoltre, che il Sindaco non aveva agito
3 come rappresentante dell'Ente locale ma quale ufficiale del governo, sicché gli effetti dell'attività svolta dovevano imputarsi al governo. In subordine, evidenziava che nei due atti di sottomissione sottoscritti dalla ditta appaltatrice era stato espressamente previsto che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato solo dopo che l'Ufficio Tecnico avesse effettuato la contabilità finale e dopo l'accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale, situazione che configurava una vera e propria condizione sospensiva, la quale non si era ancora realizzata in quanto erano state accreditate solo due tranches di finanziamento e con tali somme erano state soddisfatte le pretese creditorie delle varie ditte affidatarie in misura proporzionale ai rispettivi crediti, mentre non erano state ancora accreditate le somme necessarie per il pagamento del saldo.
Rilevava, poi, che nessuna colpa poteva rinvenirsi nel Comune deducente per il mancato accreditamento di tutte le somme necessarie, avendo tempestivamente adempiuto l'obbligo di trasmissione della richiesta debitamente documentata. In subordine evidenziava che nella ipotesi in cui la pretesa della impresa opposta fosse stata ritenuta fondata, il
[...]
aveva diritto ad essere tenuto indenne dalla Parte_1 [...]
, dalla dal CP_2 Controparte_5 [...]
e dal Controparte_6 Controparte_4
e chiedeva a tal fine di essere autorizzato a chiamare in
[...]
causa le suddette amministrazioni. Osservava, infine, che con delibera n. 18 del 26.06.2015 era stato dichiarato il “dissesto finanziario” dell'ente locale e ciò significava che non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei suoi confronti ed i debiti insoluti non potevano produrre interessi né erano soggetti a rivalutazione monetaria, sicché anche sotto questo profilo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere sospesa.
4 Con comparsa depositata il 26.11.2015 si costituiva l'impresa edile che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
avversaria e ne contestava, in ogni caso, la fondatezza. Rilevava che non era stato notificato alla Cancelleria l'avviso di opposizione per l'annotazione sull'originale del decreto ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Evidenziava, poi, che il Sindaco del Comune di aveva Parte_1
conferito alla ditta deducente l'incarico di esecuzione dei lavori ed aveva, quindi, accettato anche la contabilità finale redatta dalla Direzione Lavori, sicché esso era certamente passivamente legittimato quale stazione appaltante. Rilevava, poi, che lo stesso O.P.C.M. n. 3815 del 10.10.2009, richiamato dalla controparte dava conferma della legittimazione passiva del poiché prevedeva che il Commissario Parte_1
delegato dovesse rimborsare le spese sostenute dai Comuni per i primi interventi. Quanto alla eccezione relativa alla non esigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva, osservava che in data
11.08.2010 il aveva ricevuto dall'Assessorato Parte_1
alla Presidenza della un primo contributo di € Controparte_2
4.105.500,00 e successivamente in data 11.03.2011, altri due contributi rispettivamente di € 4.928.007,93 e di € 1.000.000,00, sicché la condizione sospensiva si era verificata. Eccepiva, infine, che la dichiarazione di dissesto non impediva di chiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo ma solo di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.01.2016 il Giudice autorizzata l'ente opponente a chiamare in causa le amministrazioni indicate nell'atto di opposizione.
Il provvedeva al suddetto incombente e Parte_1
con comparsa depositata il 13.09.2016 si costituivano la Controparte_2
, il , la
[...] Controparte_4
5 ed il Controparte_5 Controparte_6
, eccependo pregiudizialmente la carenza di legittimazione
[...]
passiva della e del Controparte_5 [...]
, in quanto i lavori per i quali era stato Controparte_6
chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo erano stati effettuati dall'Ente locale nell'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente affidate, quale autorità territoriale di protezione civile, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs.
112/1998, trattandosi di interventi di prima emergenza per fronteggiare l'evento calamitoso. Osservavano, invece, che sussisteva la legittimazione passiva della atteso che ai sensi dell'O.P.C.M. 3815/2009 Controparte_2
essa era subentrata nelle posizioni giuridiche del cessato Commissario delegato, mediante la riespansione di competenze ordinarie dell'ente regionale stesso, ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992, tanto che la relativa contabilità speciale era stata intestata al Direttore generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile della regione Siciliana e la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 8/2016 aveva confermato la correttezza di tale interpretazione. Evidenziavano, inoltre, che i lavori per i quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto non erano riconducibili alla contabilità speciale istituita con l'ordinanza di protezione civile citata e per questo motivo non potevano essere pagati con i fondi all'uopo stanziati, tanto che la , consapevole delle criticità affrontate Controparte_2
dall'Ente aveva accreditato in favore del la Parte_1
somma di € 9.033.507,28 sicché a fronte di tali stanziamenti la richiesta del risultava interamente soddisfatta. Parte_1
Sottolineavano, infine che la ed il erano Controparte_2 CP_7
del tutto estranei al contratto stipulato tra il e Parte_1
la ditta e la domanda di quest'ultima non poteva essere Controparte_1
estesa nei loro confronti.
6 Concessi i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. con ordinanza dell'11.12.2017 il Giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.11.2018 il procuratore dell'ente opponente evidenziava che era intervenuta una transazione tra l'amministrazione e l'impresa appaltatrice e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere tra opponente ed opposta, mentre chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il procuratore dell'Impresa opposta confermava la suddetta circostanza e si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere tra le parti.
All'udienza del 06.07.2020, il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissando all'uopo una successiva udienza.
Con provvedimento del 16.05.2025 il Presidente del Tribunale, rilevato che, in ragione del disposto di cui all'art. 30 comma 4 del d.lgs
116/2017 come sostituito dall'art. 1 lett. e dalla legge 51 del 15.04.2025 recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, il Giudice assegnatario del procedimento, non poteva più trattare la presente controversia, di valore superiore a € 50.000,00, rimetteva gli atti al
Presidente di sezione che designava per la trattazione se stesso e fissava l'udienza del 12.06.2025 per la prosecuzione della causa. A quest'ultima udienza il Presidente di sezione designato, all'esito della discussione orale, pronunciava la presente sentenza.
Si deve, innanzi tutto, prendere atto che nel corso del processo è intervenuto un fatto estintivo delle pretese delle parti opponente ed opposta con riferimento all'oggetto del giudizio, avendo le parti stesse raggiunto un accordo transattivo, e ciò determina la cessazione della materia del
7 contendere, della quale occorre dare atto anche d'ufficio, con una sentenza che dà luogo ad un giudicato con valenza esclusivamente processuale
(Cass. civ., Sez. Unite, 28/09/2000, n.1048; Cass. civ., sez. lav.,
28.11.2001, n. 15062), per carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio stesso (Cass. civ., Sez. I, 03/03/2006, n.4714).
Conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Occorre, pertanto, esaminare solamente la domanda avanzata dal volta ad essere tenuto indenne dalla Parte_1 [...]
e dal per le somme CP_2 Controparte_4
sborsate a favore dell' , come ribadito dal CP_1 Controparte_1
procuratore dell'ente locale territoriale all'udienza del 05.06.2019.
E' pacifico che i rapporti contrattuali con l'impresa edile CP_1
traggono origine dall'Ordinanza Sindacale n°37 del 03/10/2009
[...]
con la quale il Sindaco del Comune di ha disposto in via Parte_1
contingibile ed urgente l'esecuzione su tutto il territorio comunale di lavori di prima necessità ed ha autorizzato il Capo Area Tecnica Manutentiva a ricorrere, per lo sgombero delle vie di accesso, a ditte specializzate in movimento terra per integrare i mezzi già messi a disposizione dai vari enti ed istituzioni. Nondimeno, non è vero che il Sindaco, nella emissione di dette ordinanze, abbia agito quale mero soggetto attuatore degli interventi individuati dal Presidente della che era stato nominato Controparte_2
“Commissario delegato per l'emergenza” con O.P.C.M. n. 3815 del
10.10.2009, in quanto è agevole rilevare che l'Ordinanza Sindacale n°37 è stata emessa il 03/10/2009, vale a dire prima che il Presidente della fosse stato nominato “Commissario delegato per Controparte_2
l'emergenza” e probabilmente per tale motivo le somme per i lavori effettuati in forza della suddetta ordinanza sindacale non sono stati mai inseriti nella “contabilità speciale” prevista dall'O.P.C.M. n. 3815 del
8 10.10.2009, con la conseguenza che il pagamento non ha potuto trovare copertura nelle somme stanziate nella suddetta “contabilità speciale”.
Invero, il Sindaco del ha verosimilmente agito Parte_1
ai sensi dell'art. 15 legge 24.02.1992 n. 225, secondo cui “al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”.
Sennonché la Suprema Corte ha precisato che il potere di ordinanza spettante al sindaco per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, appartiene allo Stato, poiché il sindaco agisce quale ufficiale del governo (Cass. Civ. Sez. 1, 20 dicembre 2016 n. 26337), ed in simili casi l'attività svolta dal sindaco non implica automatica responsabilità del per l'adempimento delle conseguenti obbligazioni (Cass. Civ. Sez. Pt_1
3, 6 dicembre 2005 n. 26691). Va, inoltre, sottolineato che l'Ordinanza
Sindacale n°37 è stata emessa il giorno successivo alla emissione del
D.P.C.M. 02.10.2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza, in ragione della sussistenza di eventi riconducibili alla lettera c) dell'art. 2 della medesima legge che, per intensità ed estensione, dovevano “essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” e ciò conferma la circostanza che l'ordinanza sindacale in questione si iscrive nell'ambito di quei poteri che ai sensi del menzionato art. 5 possono esercitare anche i Sindaci dei comuni “per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, …, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14,
15 e 16” e non nell'ambito delle competenze istituzionali esercitate iure proprio dal Sindaco.
9 Sennonché nella fattispecie in esame non occorre verificare a chi appartenesse la legittimazione passiva a fronte della domanda di pagamento del corrispettivo (nella specie da parte della ditta appaltatrice) per i lavori eseguiti in forza della menzionata ordinanza sindacale n. 37 emessa il
03.10.20209 a fronte di una dichiarazione dello stato di emergenza già effettuata, pur essendo ragionevole ipotizzare che in una simile situazione, avendo operato il sindaco come organo decentrato dell'Amministrazione statale (infatti, la competenza regionale in materia di protezione civile, ai sensi del D. Lgs. 112/1998, si riferisce agli interventi conseguenti ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225 e non a quelli conseguenti ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la legittimazione passiva, prima della nomina del Presidente della quale “Commissario delegato per l'emergenza”, debba Controparte_2
Cont spettare alla Presidenza Consiglio Controparte_6
(Cass. Civ. Sez. 1, 14 febbraio 2011 n. 3587).
[...]
Invero, la questione da risolvere è diversa e consiste nel verificare se il possa chiedere alla Regione Sicilia il Parte_1
rimborso delle somme spese, delle quali, peraltro, non è noto neppure l'ammontare, non essendo stato prodotto alcun atto relativo alla transazione intercorsa tra le parti ed all'adempimento delle relative obbligazioni. A tal proposito, va osservato che l'O.P.C.M. n. 3815 del 10.10.2009 ha espressamente previsto, all'art. 1 comma 6 che il Commissario delegato
“provvede al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate”, utilizzando, ai sensi del successivo comma 7, le risorse previste nell'art. 4 (vale a dire le somme inserite nella “contabilità speciale”), sicché occorre verificare se in forza di tale previsione il
[...]
possa vantare delle pretese creditorie nei confronti della Parte_1
[...] subentrata nelle posizioni giuridiche attive e passive del cessato Pt_2
Commissario delegato in forza della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 35/2013 e dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013. Ad avviso di questo Giudice il suddetto quadro normativo non consente di individuare un vero e proprio diritto soggettivo in capo al e, di conseguenza, la relativa questione deve Parte_1
ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le norme sopracitate non consentono di individuare una vera e propria posizione debitoria del Commissario delegato o della verso i CP_2
Comuni o gli altri enti che hanno sostenuto spese nelle fasi di prima emergenza, ma attribuiscono al Commissario delegato il compito di ripartire tra tutti i possibili aventi diritto, in relazione alle esigenze di ciascuno e con criteri necessariamente discrezionali, una quota delle somme facenti parte della “contabilità speciale”, destinata agli scopi predetti, senza alcuna sicurezza che le risorse previste nel menzionato art. 4 siano sufficienti per far fronte a tutte le esigenze. Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di rivalsa, a prescindere dalla assoluta genericità di tale domanda derivante dalla mancata specificazione delle somme asseritamente dovute e della mancanza di prova in ordine alle somme sborsate.
Tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate, delle incertezze giurisprudenziali esistenti sulle questioni controverse e dell'esito della lite in larga parte definita sulla base di un accordo transattivo, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa con
11 atto di citazione notificato il 31.07.2015 dal Parte_1
nei confronti della e nella quale sono stati Controparte_1
chiamati la , il Controparte_2 Controparte_4
, la ed il
[...] Controparte_5
, sentiti i procuratori delle Controparte_6
parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra opponente ed opposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 816/2015 depositato il 16.06.2015
e notificato il 23.06.2015; 2) dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda svolta dal nei Parte_1
confronti della;
3) dichiara interamente compensate tra le Controparte_2
parti le spese processuali.
Messina, lì 12/06/2025
Il Giudice Dott. Corrado Bonanzinga
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