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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7212/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIANLUIGI VILLASCHI (C.F.
) e EUGENIA GATTI (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIULIO PETRI (C.F. sito in San C.F._3
Giuliano Terme – Loc. La Fontina, Via Carducci n. 60/B;
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIANLUIGI VILLASCHI (C.F.
), EUGENIA GATTI (C.F. ) e GIULIO PETRI (C.F. C.F._1 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in C.F._3
San Giuliano Terme – Loc. La Fontina, Via Carducci n. 60/B
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO COLLAVINI (C.F. C.F._7
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo analogico C.F._8
Email_1
pagina 1 di 9 APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2701/2022.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, letti atti e documenti, in riforma della sentenza come impugnata ed in accoglimento del presente appello proposto da e , previa eventuale sospensione: in Parte_2 Pt_1 principalità: accogliere l'appello e riformare la sentenza come impugnata mandando assolte
e da ogni obbligo di pagamento di spese legali nei confronti della parte Parte_2 Pt_1 attrice/appellata, in applicazione degli art. 91 e 92 cpc;
comunque respingendo ogni eventuale ulteriore pretesa risarcitoria di controparte. In via istruttoria: occorrendo, ammettere le istanze istruttorie già articolate dalle convenute nella memoria ex art. 320 cpc con il testimone indicato e/o con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Con ogni riserva. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI: “Si chiede pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia: •
Rigettare integralmente l'appello proposto dalle società e • Confermare Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata in tutti i suoi capi;
• Condannare le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1 [...]
e convenivano in giudizio e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 chiedendone – previo accertamento della responsabilità di queste ultime, Parte_2 rispettivamente, in qualità di e di fornitore del vettore aereo, per l'inadempimento CP_5 degli obblighi derivanti dagli artt. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod.
Nav., dell'art. 17, 19 e 22 della Convenzione di Montreal, dal decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 e smi e per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. – la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di € 2.800,00 ciascuno.
In particolare, a sostegno delle domande proposte, gli attori in primo grado deducevano:
- di aver acquistato, nel mese di settembre del 2019, un pacchetto turistico organizzato dal tour operator per il periodo dal 1° al 9 gennaio 2020, con destinazione Madagascar, che Pt_2 includeva il trasporto aereo di andata e di ritorno con la compagnia aerea la sistemazione in Pt_1 albergo in regime di “All inclusive” e l'assistenza turistica durante il soggiorno;
pagina 2 di 9 - di aver appreso, una volta giunti in aeroporto per il rientro in Italia in data 9 gennaio 2020, che il volo NO337 diretto a Roma era stato annullato;
- di essere stati lasciati in attesa presso il terminal aeroportuale senza alcuna informativa e assistenza;
- che, durante la traversata del volo NO337, all'interno dell'aeromobile si propagava un fortissimo odore di bruciato con una improvvisa perdita di quota, che costringeva il comandante ad effettuare un atterraggio di emergenza in Sudan, a causa dell'avaria del velivolo;
- che si era rivelata irresponsabile la scelta di far decollare un aeromobile privo delle garanzie tecniche obbligatorie, aggravata ulteriormente dalla decisione di far atterrare l'aereo in Sudan, provocando nei passeggeri uno stato di panico;
- di essere rimasti all'interno della fusoliera per ore e senza alcuna assistenza, prima che venisse disposto lo sbarco, a seguito del quale venivano lasciati nello scalo aeroportuale sino a tarda nottata;
- che nella notte, e dopo che gli erano stati sottratti i passaporti, venivano indirizzati in un Hotel nelle vicinanze dell'aeroporto in pessime condizioni igienico-sanitarie;
- di essere riusciti a rientrare a Roma il giorno seguente, con oltre 17 ore di ritardo e dopo una travagliata nottata insonne;
- il grave inadempimento contrattuale imputabile alle convenute in qualità, rispettivamente, di organizzatore del viaggio e di fornitore del vettore aereo, rispetto agli obblighi di correttezza, organizzazione, assistenza e di informazione in favore dei passeggeri, tassativamente prescritti dalla normativa comunitaria di settore e dal Codice Civile;
- la spettanza a proprio favore del diritto al risarcimento dei danni quantificati, per ciascun passeggero, negli importi di € 600,00 ai sensi del Reg. Ce 261/04, € 1.500,00 a titolo di danno morale da ritardo aereo ex art. 22 della Convenzione di Montreal, € 700,00 a titolo di danno da vacanza rovinata ex art. 46 del D.lgs. n. 79/11.
Costituitesi nel procedimento avanti il Giudice di Pace, le convenute e Parte_1 Parte_2 chiedevano, in ipotesi di mancata accettazione da parte degli attori della proposta conciliativa
[...] formulata ai sensi dell'art. 91, l'integrale rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, inammissibili e non provate, deducendo a loro volta:
pagina 3 di 9 - che il volo NO 337 Nosy Be – Roma Fiumicino del giorno 9 gennaio 2020 operato da non Pt_1 era stato annullato o cancellato ma, al contrario, era avvenuto regolarmente, con decollo in sostanziale orario;
- che durante la fase di crociera di tale volo, per il quale veniva impiegato il velivolo NEOS B767-
300 marca I-NDMJ, si verificava una grave emergenza, con repentina propagazione di fumo all'interno della cabina di pilotaggio;
- che, pertanto, il Comandante era costretto ad un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di
Khartum - scalo internazionale, abitualmente utilizzato dalle principali compagnie aeree - al fine di verificare il guasto e salvaguardare la sicurezza dei passeggeri;
- che presso l'aeroporto di Khartum, il vettore garantiva l'assistenza prevista dalla normativa Pt_1 vigente, provvedendo altresì alla sistemazione di tutti i passeggeri presso strutture alberghiere classificate nella categoria quattro stelle;
- che tale intervento richiedeva il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana in Sudan, la quale consentiva lo sbarco dei passeggeri nonostante fossero privi di visto;
- che aveva prontamente inviato il velivolo sostitutivo B787 EI-NEO al fine di consentire il Pt_1 rientro dei passeggeri in Italia, avvenuto con un ritardo di 17 ore e 54 minuti, distribuito durante la sosta in Sudan apposita informativa scritta sull'accaduto, offerto altresì ai passeggeri che ne avessero fatto richiesta la relativa compensazione pecuniaria, seppur non dovuta attesa l'imprevedibilità dell'evento;
- che nessuna responsabilità può essere attribuita al tour operator estraneo all'obbligazione Pt_2 di trasporto aereo, gravante esclusivamente sul vettore;
- che l'evento verificatosi costituisce circostanza eccezionale, valevole in quanto tale ad escludere la responsabilità del vettore per il ritardo e la conseguente compensazione pecuniaria, secondo Pt_1 la normativa sovranazionale di settore e la giurisprudenza di merito;
- l'offerta conciliativa rivolta prima a tutti i passeggeri del volo interessato che presentassero un reclamo e poi specificamente agli attori tramite il loro difensore, avente ad oggetto il pagamento dalla somma di €.600,00 ciascuno (corrispondente all'importo della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004) e di €.150,00 oltre CU e accessori di legge (secondo i valori medi della “tabella parametri”) quale rimborso delle spese legali sino a tal momento sostenute;
pagina 4 di 9 - che la controparte non ha assolto l'onere di provare il danno morale da ritardo e mancata assistenza;
- che la domanda di risarcimento per danno da vacanza rovinata è infondata, in quanto parte attrice ha goduto interamente del pacchetto turistico acquistato, essendo le sue doglianze limitate al solo volo di ritorno.
Depositate dalle parti memorie illustrative ex art. 320 c.p.c., all'udienza del 06.07.2022 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con Sentenza n. 2701/2022, pubblicata e depositata in data 05.12.2022, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda di e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e condannava e al pagamento della complessiva somma di
[...] Parte_2 Parte_1
€.2.400,00 - ovvero €.600,00 per ciascun passeggero - nonché alla rifusione delle spese processuali, sul presupposto che l'offerta transattiva proposta dalle società convenute non fosse stata formalizzata con le modalità di rito.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello, e Parte_2 Parte_1 impugnavano la sentenza di primo grado, chiedendone - previa eventuale sospensione - la riforma nel senso dell'assoluzione dall'obbligo di pagamento delle spese legali nei confronti della parte attrice/appellata, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato e al pagamento delle spese legali, in violazione degli artt. Parte_2 Parte_1
91 s.s. c.p.c., la cui applicazione avrebbe dovuto comportare la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio successive all'offerta conciliativa formulata dalle convenute o, in subordine, la loro non ripetibilità o compensazione.
Gli appellati e si costituivano CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 regolarmente nel presente giudizio di secondo grado, rilevando l'infondatezza del proposto gravame, posto che l'offerta conciliativa – peraltro oggettivamente incongrua – non era mai stata formalizzata.
In particolare, gli appellati deducevano l'inesistenza di un'offerta reale prima dell'instaurazione del giudizio nonché l'inesistenza di un'offerta banco judicis.
Con provvedimento del 20.7.2023, il Giudice differiva la prima udienza al 30.01.2024, sostituendola con trattazione scritta.
pagina 5 di 9 Successivamente, con decreto del 01.02.2024, il Giudice dava atto dell'applicazione al presente procedimento del rito di cui al D. Lgs 149/2022 (c.d. “Cartabia”) e disponeva la rinnovazione della citazione nel termine perentorio di mesi sei.
Rilevata, da un lato, la mancata rinnovazione della citazione da parte degli appellanti ma, dall'altro, la costituzione degli appellati dopo la prima udienza del 30.1.2024 e la mancanza di eccezioni di nullità in comparsa di costituzione e risposta, con provvedimento del 17.09.2024 il Giudice fissava nuova udienza al 27.11.2024, a seguito della quale, assegnato il termine per il deposito delle memorie conclusionali, rinviava all'udienza del 17.09.2025 per la discussione orale.
* * *
1. L'appello è ammissibile e fondato e deve essere accolto, nei limiti e per i motivi in fatto ed in diritto che si vanno ad esporre.
La sentenza impugnata viene censurata dalle odierne appellanti con esclusivo riguardo al capo relativo al regolamento delle spese di lite, poste interamente a carico delle stesse, in applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Invero, secondo il Giudice di prime cure, l'offerta conciliativa avanzata dalle allora convenute non sarebbe stata formalizzata con le modalità di rito, circostanza che avrebbe impedito l'operatività dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui prevede che, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Tale assunto non risulta condivisibile.
In primo luogo, occorre esaminare quali siano le modalità con cui la proposta conciliativa debba essere formalizzata per potersi dire valida ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Sul punto, il codice di rito non si sofferma, non prescrivendo alcuna forma o modalità specifica. Proprio tale circostanza induce a ritenere che all'uopo non sia richiesto che la proposta assuma i connotati di un'offerta reale (con il rispetto dei relativi requisiti) né che si sostanzi necessariamente in un'offerta banco judicis, come sostenuto dagli appellati. In particolare, quest'ultima ben potrebbe costituire una modalità valida a formalizzare la proposta conciliativa in giudizio;
tuttavia, in assenza di indicazioni precise del legislatore, non può certo affermarsi che sia l'unica.
Nondimeno, dalla norma in esame è possibile desumere che, perché sia considerata valida:
pagina 6 di 9 - atteso il riferimento alle spese del processo maturate dopo la formulazione del giudizio, la proposta conciliativa deve essere formulata nel corso del processo;
- che risulti dagli atti del processo e, dunque, sia formulata per iscritto (ad es. in un atto di parte) o sia messa a verbale in udienza;
- che presenti i caratteri della chiarezza, specificità e completezza.
Inoltre, non ci si può esimere dal considerare che diversamente argomentando e, per l'effetto, ponendo a carico delle parti rigorosi oneri formali – in assenza di chiare indicazioni legislative in tal senso – verrebbe scalfita quell'esigenza di deflazione del contezioso che costituisce proprio la ratio della disposizione.
Ne consegue che l'offerta conciliativa formulata da risulta correttamente formalizzata Parte_1 in quanto formulata:
- in sede processuale e già al momento della costituzione in giudizio, ossia nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 12 punto d);
- in modo chiaro e specifico, in quanto viene espressamente indicato l'importo offerto, pari a
€.600,00 per ciascun passeggero a titolo di compensazione monetaria prevista dal Reg. CE
261/2004;
- in modo completo, in quanto comprensiva altresì del rimborso delle spese legali, liquidate secondo i valori medi della "tabella parametri", in €.65,00 per la fase di studio ed in €.65,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali per un importo complessivo pari ad €.150,00 oltre CU dovuto ed accessori di legge.
Non coglie nel segno la censura mossa dagli appellati, secondo cui l'offerta risulta incongrua proprio in punto di liquidazione delle spese legali, in quanto l'importo calcolato sarebbe cinque volte inferiore ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.
Orbene, tale considerazione avrebbe certamente potuto assurgere a giustificato motivo di rifiuto dell'offerta ma non vale ad escluderne la corretta formalizzazione, attesa l'estraneità dell'argomento al piano della validità della stessa.
Vieppiù, la proposta conciliativa è stata ribadita dalle convenute/appellanti a più riprese nel corso del processo e, precisamente, anche in sede di memoria ex art. 320 c.p.c. nonché di note difensive e precisazione delle conclusioni (documenti contenuti nel fascicolo di parte delle convenute in primo grado).
pagina 7 di 9 In secondo luogo, accertata l'avvenuta formalizzazione della proposta conciliativa, è necessario soffermarsi sulla legittimità – o meno – del rifiuto di quest'ultima da parte degli attori/appellati.
Invero, l'art. 91 c.p.c. prevede la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali solo nel caso in cui il suo rifiuto avvenga in assenza di un giustificato motivo.
Nel caso in esame, non risulta che - nel corso del giudizio di primo grado - gli attori abbiano in alcun modo motivato il rifiuto della proposta. Seppur desumibile dalla manifesta volontà di proseguire il processo, tale rifiuto non è mai stato esplicitato né chiarito;
come accennato, solo nel giudizio di secondo grado gli attori/appellati hanno rilevato l'incongruità dell'offerta.
Da ultimo, constatata la validità della proposta conciliativa e l'insussistenza di un giustificato motivo di rifiuto della stessa, ai fini dell'operatività dell'art. 91 c.p.c. occorre verificare che il
Giudice di prime cure abbia accolto la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa.
Sul punto non sussistono dubbi, posto che, da un lato, le convenute/appellanti avevano offerto
€.600,00 a titolo di compensazione monetaria per il ritardo del volo (oltre al rimborso delle spese legali) e, dall'altro, il Giudice di pace ha accolto la domanda limitatamente al “risarcimento per il ritardo del volo come richiesto dagli attori nella misura di €. 600,00= per ciascun passeggero ex art. 7 lett. C) del Regolamento CEE n°261/2004” (pagg. 3 e 4 della sentenza); invece, non hanno trovato accoglimento le domande di risarcimento relative al danno morale e al danno da vacanza rovinata.
Alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per la condanna degli appellati al rimborso in favore delle appellanti delle spese del giudizio di primo grado maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa e, dunque, relative alla fase di istruttoria/trattazione e a quella decisionale.
Tuttavia, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea ed in applicazione del generale principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., restano in capo alle appellanti le spese relative alle fasi antecedenti alla proposta e, quindi, afferenti alla fase di studio e a quella introduttiva.
La liquidazione delle spese del procedimento di primo grado ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge.
pagina 8 di 9 2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli appellati, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda nei limiti del suo accoglimento e ai parametri medi, con esclusione delle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale, per le quali appare congrua la liquidazione in base ai minimi, attesa l'istruzione solo documentale e la decisione in forma semplificata (all'esito di discussione orale) della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, revoca la Sentenza impugnata limitatamente al capo recante il regolamento delle spese processuali, sostituito dal seguente:
condanna e alla rifusione a , Parte_2 Parte_1 CP_1
, e delle spese di lite del giudizio Controparte_2 CP_3 CP_4 di primo grado relative alle fasi di studio e introduttiva, che vengono liquidate in € 488,00;
condanna , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 alla rifusione ad e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_2 Parte_1 grado relative alle restanti fasi, che vengono liquidate in € 777,00;
B) condanna , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 alla rifusione, a favore di e delle spese di lite del presente grado Parte_2 Parte_1 di giudizio, che vengono liquidate in €. 462,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 18.09.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Ilaria Pedace, Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7212/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIANLUIGI VILLASCHI (C.F.
) e EUGENIA GATTI (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIULIO PETRI (C.F. sito in San C.F._3
Giuliano Terme – Loc. La Fontina, Via Carducci n. 60/B;
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIANLUIGI VILLASCHI (C.F.
), EUGENIA GATTI (C.F. ) e GIULIO PETRI (C.F. C.F._1 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in C.F._3
San Giuliano Terme – Loc. La Fontina, Via Carducci n. 60/B
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO COLLAVINI (C.F. C.F._7
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo analogico C.F._8
Email_1
pagina 1 di 9 APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2701/2022.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, letti atti e documenti, in riforma della sentenza come impugnata ed in accoglimento del presente appello proposto da e , previa eventuale sospensione: in Parte_2 Pt_1 principalità: accogliere l'appello e riformare la sentenza come impugnata mandando assolte
e da ogni obbligo di pagamento di spese legali nei confronti della parte Parte_2 Pt_1 attrice/appellata, in applicazione degli art. 91 e 92 cpc;
comunque respingendo ogni eventuale ulteriore pretesa risarcitoria di controparte. In via istruttoria: occorrendo, ammettere le istanze istruttorie già articolate dalle convenute nella memoria ex art. 320 cpc con il testimone indicato e/o con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Con ogni riserva. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI: “Si chiede pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia: •
Rigettare integralmente l'appello proposto dalle società e • Confermare Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata in tutti i suoi capi;
• Condannare le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1 [...]
e convenivano in giudizio e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 chiedendone – previo accertamento della responsabilità di queste ultime, Parte_2 rispettivamente, in qualità di e di fornitore del vettore aereo, per l'inadempimento CP_5 degli obblighi derivanti dagli artt. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod.
Nav., dell'art. 17, 19 e 22 della Convenzione di Montreal, dal decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 e smi e per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. – la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di € 2.800,00 ciascuno.
In particolare, a sostegno delle domande proposte, gli attori in primo grado deducevano:
- di aver acquistato, nel mese di settembre del 2019, un pacchetto turistico organizzato dal tour operator per il periodo dal 1° al 9 gennaio 2020, con destinazione Madagascar, che Pt_2 includeva il trasporto aereo di andata e di ritorno con la compagnia aerea la sistemazione in Pt_1 albergo in regime di “All inclusive” e l'assistenza turistica durante il soggiorno;
pagina 2 di 9 - di aver appreso, una volta giunti in aeroporto per il rientro in Italia in data 9 gennaio 2020, che il volo NO337 diretto a Roma era stato annullato;
- di essere stati lasciati in attesa presso il terminal aeroportuale senza alcuna informativa e assistenza;
- che, durante la traversata del volo NO337, all'interno dell'aeromobile si propagava un fortissimo odore di bruciato con una improvvisa perdita di quota, che costringeva il comandante ad effettuare un atterraggio di emergenza in Sudan, a causa dell'avaria del velivolo;
- che si era rivelata irresponsabile la scelta di far decollare un aeromobile privo delle garanzie tecniche obbligatorie, aggravata ulteriormente dalla decisione di far atterrare l'aereo in Sudan, provocando nei passeggeri uno stato di panico;
- di essere rimasti all'interno della fusoliera per ore e senza alcuna assistenza, prima che venisse disposto lo sbarco, a seguito del quale venivano lasciati nello scalo aeroportuale sino a tarda nottata;
- che nella notte, e dopo che gli erano stati sottratti i passaporti, venivano indirizzati in un Hotel nelle vicinanze dell'aeroporto in pessime condizioni igienico-sanitarie;
- di essere riusciti a rientrare a Roma il giorno seguente, con oltre 17 ore di ritardo e dopo una travagliata nottata insonne;
- il grave inadempimento contrattuale imputabile alle convenute in qualità, rispettivamente, di organizzatore del viaggio e di fornitore del vettore aereo, rispetto agli obblighi di correttezza, organizzazione, assistenza e di informazione in favore dei passeggeri, tassativamente prescritti dalla normativa comunitaria di settore e dal Codice Civile;
- la spettanza a proprio favore del diritto al risarcimento dei danni quantificati, per ciascun passeggero, negli importi di € 600,00 ai sensi del Reg. Ce 261/04, € 1.500,00 a titolo di danno morale da ritardo aereo ex art. 22 della Convenzione di Montreal, € 700,00 a titolo di danno da vacanza rovinata ex art. 46 del D.lgs. n. 79/11.
Costituitesi nel procedimento avanti il Giudice di Pace, le convenute e Parte_1 Parte_2 chiedevano, in ipotesi di mancata accettazione da parte degli attori della proposta conciliativa
[...] formulata ai sensi dell'art. 91, l'integrale rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, inammissibili e non provate, deducendo a loro volta:
pagina 3 di 9 - che il volo NO 337 Nosy Be – Roma Fiumicino del giorno 9 gennaio 2020 operato da non Pt_1 era stato annullato o cancellato ma, al contrario, era avvenuto regolarmente, con decollo in sostanziale orario;
- che durante la fase di crociera di tale volo, per il quale veniva impiegato il velivolo NEOS B767-
300 marca I-NDMJ, si verificava una grave emergenza, con repentina propagazione di fumo all'interno della cabina di pilotaggio;
- che, pertanto, il Comandante era costretto ad un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di
Khartum - scalo internazionale, abitualmente utilizzato dalle principali compagnie aeree - al fine di verificare il guasto e salvaguardare la sicurezza dei passeggeri;
- che presso l'aeroporto di Khartum, il vettore garantiva l'assistenza prevista dalla normativa Pt_1 vigente, provvedendo altresì alla sistemazione di tutti i passeggeri presso strutture alberghiere classificate nella categoria quattro stelle;
- che tale intervento richiedeva il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana in Sudan, la quale consentiva lo sbarco dei passeggeri nonostante fossero privi di visto;
- che aveva prontamente inviato il velivolo sostitutivo B787 EI-NEO al fine di consentire il Pt_1 rientro dei passeggeri in Italia, avvenuto con un ritardo di 17 ore e 54 minuti, distribuito durante la sosta in Sudan apposita informativa scritta sull'accaduto, offerto altresì ai passeggeri che ne avessero fatto richiesta la relativa compensazione pecuniaria, seppur non dovuta attesa l'imprevedibilità dell'evento;
- che nessuna responsabilità può essere attribuita al tour operator estraneo all'obbligazione Pt_2 di trasporto aereo, gravante esclusivamente sul vettore;
- che l'evento verificatosi costituisce circostanza eccezionale, valevole in quanto tale ad escludere la responsabilità del vettore per il ritardo e la conseguente compensazione pecuniaria, secondo Pt_1 la normativa sovranazionale di settore e la giurisprudenza di merito;
- l'offerta conciliativa rivolta prima a tutti i passeggeri del volo interessato che presentassero un reclamo e poi specificamente agli attori tramite il loro difensore, avente ad oggetto il pagamento dalla somma di €.600,00 ciascuno (corrispondente all'importo della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004) e di €.150,00 oltre CU e accessori di legge (secondo i valori medi della “tabella parametri”) quale rimborso delle spese legali sino a tal momento sostenute;
pagina 4 di 9 - che la controparte non ha assolto l'onere di provare il danno morale da ritardo e mancata assistenza;
- che la domanda di risarcimento per danno da vacanza rovinata è infondata, in quanto parte attrice ha goduto interamente del pacchetto turistico acquistato, essendo le sue doglianze limitate al solo volo di ritorno.
Depositate dalle parti memorie illustrative ex art. 320 c.p.c., all'udienza del 06.07.2022 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con Sentenza n. 2701/2022, pubblicata e depositata in data 05.12.2022, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda di e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e condannava e al pagamento della complessiva somma di
[...] Parte_2 Parte_1
€.2.400,00 - ovvero €.600,00 per ciascun passeggero - nonché alla rifusione delle spese processuali, sul presupposto che l'offerta transattiva proposta dalle società convenute non fosse stata formalizzata con le modalità di rito.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello, e Parte_2 Parte_1 impugnavano la sentenza di primo grado, chiedendone - previa eventuale sospensione - la riforma nel senso dell'assoluzione dall'obbligo di pagamento delle spese legali nei confronti della parte attrice/appellata, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato e al pagamento delle spese legali, in violazione degli artt. Parte_2 Parte_1
91 s.s. c.p.c., la cui applicazione avrebbe dovuto comportare la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio successive all'offerta conciliativa formulata dalle convenute o, in subordine, la loro non ripetibilità o compensazione.
Gli appellati e si costituivano CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 regolarmente nel presente giudizio di secondo grado, rilevando l'infondatezza del proposto gravame, posto che l'offerta conciliativa – peraltro oggettivamente incongrua – non era mai stata formalizzata.
In particolare, gli appellati deducevano l'inesistenza di un'offerta reale prima dell'instaurazione del giudizio nonché l'inesistenza di un'offerta banco judicis.
Con provvedimento del 20.7.2023, il Giudice differiva la prima udienza al 30.01.2024, sostituendola con trattazione scritta.
pagina 5 di 9 Successivamente, con decreto del 01.02.2024, il Giudice dava atto dell'applicazione al presente procedimento del rito di cui al D. Lgs 149/2022 (c.d. “Cartabia”) e disponeva la rinnovazione della citazione nel termine perentorio di mesi sei.
Rilevata, da un lato, la mancata rinnovazione della citazione da parte degli appellanti ma, dall'altro, la costituzione degli appellati dopo la prima udienza del 30.1.2024 e la mancanza di eccezioni di nullità in comparsa di costituzione e risposta, con provvedimento del 17.09.2024 il Giudice fissava nuova udienza al 27.11.2024, a seguito della quale, assegnato il termine per il deposito delle memorie conclusionali, rinviava all'udienza del 17.09.2025 per la discussione orale.
* * *
1. L'appello è ammissibile e fondato e deve essere accolto, nei limiti e per i motivi in fatto ed in diritto che si vanno ad esporre.
La sentenza impugnata viene censurata dalle odierne appellanti con esclusivo riguardo al capo relativo al regolamento delle spese di lite, poste interamente a carico delle stesse, in applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Invero, secondo il Giudice di prime cure, l'offerta conciliativa avanzata dalle allora convenute non sarebbe stata formalizzata con le modalità di rito, circostanza che avrebbe impedito l'operatività dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui prevede che, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Tale assunto non risulta condivisibile.
In primo luogo, occorre esaminare quali siano le modalità con cui la proposta conciliativa debba essere formalizzata per potersi dire valida ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Sul punto, il codice di rito non si sofferma, non prescrivendo alcuna forma o modalità specifica. Proprio tale circostanza induce a ritenere che all'uopo non sia richiesto che la proposta assuma i connotati di un'offerta reale (con il rispetto dei relativi requisiti) né che si sostanzi necessariamente in un'offerta banco judicis, come sostenuto dagli appellati. In particolare, quest'ultima ben potrebbe costituire una modalità valida a formalizzare la proposta conciliativa in giudizio;
tuttavia, in assenza di indicazioni precise del legislatore, non può certo affermarsi che sia l'unica.
Nondimeno, dalla norma in esame è possibile desumere che, perché sia considerata valida:
pagina 6 di 9 - atteso il riferimento alle spese del processo maturate dopo la formulazione del giudizio, la proposta conciliativa deve essere formulata nel corso del processo;
- che risulti dagli atti del processo e, dunque, sia formulata per iscritto (ad es. in un atto di parte) o sia messa a verbale in udienza;
- che presenti i caratteri della chiarezza, specificità e completezza.
Inoltre, non ci si può esimere dal considerare che diversamente argomentando e, per l'effetto, ponendo a carico delle parti rigorosi oneri formali – in assenza di chiare indicazioni legislative in tal senso – verrebbe scalfita quell'esigenza di deflazione del contezioso che costituisce proprio la ratio della disposizione.
Ne consegue che l'offerta conciliativa formulata da risulta correttamente formalizzata Parte_1 in quanto formulata:
- in sede processuale e già al momento della costituzione in giudizio, ossia nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 12 punto d);
- in modo chiaro e specifico, in quanto viene espressamente indicato l'importo offerto, pari a
€.600,00 per ciascun passeggero a titolo di compensazione monetaria prevista dal Reg. CE
261/2004;
- in modo completo, in quanto comprensiva altresì del rimborso delle spese legali, liquidate secondo i valori medi della "tabella parametri", in €.65,00 per la fase di studio ed in €.65,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali per un importo complessivo pari ad €.150,00 oltre CU dovuto ed accessori di legge.
Non coglie nel segno la censura mossa dagli appellati, secondo cui l'offerta risulta incongrua proprio in punto di liquidazione delle spese legali, in quanto l'importo calcolato sarebbe cinque volte inferiore ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.
Orbene, tale considerazione avrebbe certamente potuto assurgere a giustificato motivo di rifiuto dell'offerta ma non vale ad escluderne la corretta formalizzazione, attesa l'estraneità dell'argomento al piano della validità della stessa.
Vieppiù, la proposta conciliativa è stata ribadita dalle convenute/appellanti a più riprese nel corso del processo e, precisamente, anche in sede di memoria ex art. 320 c.p.c. nonché di note difensive e precisazione delle conclusioni (documenti contenuti nel fascicolo di parte delle convenute in primo grado).
pagina 7 di 9 In secondo luogo, accertata l'avvenuta formalizzazione della proposta conciliativa, è necessario soffermarsi sulla legittimità – o meno – del rifiuto di quest'ultima da parte degli attori/appellati.
Invero, l'art. 91 c.p.c. prevede la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali solo nel caso in cui il suo rifiuto avvenga in assenza di un giustificato motivo.
Nel caso in esame, non risulta che - nel corso del giudizio di primo grado - gli attori abbiano in alcun modo motivato il rifiuto della proposta. Seppur desumibile dalla manifesta volontà di proseguire il processo, tale rifiuto non è mai stato esplicitato né chiarito;
come accennato, solo nel giudizio di secondo grado gli attori/appellati hanno rilevato l'incongruità dell'offerta.
Da ultimo, constatata la validità della proposta conciliativa e l'insussistenza di un giustificato motivo di rifiuto della stessa, ai fini dell'operatività dell'art. 91 c.p.c. occorre verificare che il
Giudice di prime cure abbia accolto la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa.
Sul punto non sussistono dubbi, posto che, da un lato, le convenute/appellanti avevano offerto
€.600,00 a titolo di compensazione monetaria per il ritardo del volo (oltre al rimborso delle spese legali) e, dall'altro, il Giudice di pace ha accolto la domanda limitatamente al “risarcimento per il ritardo del volo come richiesto dagli attori nella misura di €. 600,00= per ciascun passeggero ex art. 7 lett. C) del Regolamento CEE n°261/2004” (pagg. 3 e 4 della sentenza); invece, non hanno trovato accoglimento le domande di risarcimento relative al danno morale e al danno da vacanza rovinata.
Alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per la condanna degli appellati al rimborso in favore delle appellanti delle spese del giudizio di primo grado maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa e, dunque, relative alla fase di istruttoria/trattazione e a quella decisionale.
Tuttavia, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea ed in applicazione del generale principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., restano in capo alle appellanti le spese relative alle fasi antecedenti alla proposta e, quindi, afferenti alla fase di studio e a quella introduttiva.
La liquidazione delle spese del procedimento di primo grado ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge.
pagina 8 di 9 2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli appellati, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda nei limiti del suo accoglimento e ai parametri medi, con esclusione delle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale, per le quali appare congrua la liquidazione in base ai minimi, attesa l'istruzione solo documentale e la decisione in forma semplificata (all'esito di discussione orale) della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, revoca la Sentenza impugnata limitatamente al capo recante il regolamento delle spese processuali, sostituito dal seguente:
condanna e alla rifusione a , Parte_2 Parte_1 CP_1
, e delle spese di lite del giudizio Controparte_2 CP_3 CP_4 di primo grado relative alle fasi di studio e introduttiva, che vengono liquidate in € 488,00;
condanna , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 alla rifusione ad e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_2 Parte_1 grado relative alle restanti fasi, che vengono liquidate in € 777,00;
B) condanna , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 alla rifusione, a favore di e delle spese di lite del presente grado Parte_2 Parte_1 di giudizio, che vengono liquidate in €. 462,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 18.09.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Ilaria Pedace, Magistrato ordinario in tirocinio.
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