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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4322/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 19022500002558 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, con tempestivo ricorso notificato alla società concessionaria del Comune di Caserta, Publiservizi S.r.l., ha impugnato l'avviso di pagamento ordinario riferito a TARI anno 2025, identificativo n. 19022500002558, cod. contribuente n. 061022-6410, emesso il 2.7.2025 e notificato a mezzo del servizio postale il 25.7.2025 di
€ 1.232,00 per i locali in Caserta, alla Indirizzo_1, condotti in locazione.
Precisa che detti locali sono adibiti ad ambulatorio dentistico con conseguente produzione di rifiuti speciali il cui smaltimento è stato affidato alla Società 1 S.r.l. con contratto sottoscritto il 9.11.2016 e che sul corrispettivo della TARI la concessionaria, in applicazione del regolamento comunale, ha sempre applicato la riduzione del 25% (Codice agevolazioni 08), come si evince dall'allegato avviso relativo all'anno 2024, mentre con quello oggetto di impugnativa tale agevolazione non è stata riconosciuta, sebbene richiesta con nota pec del 20 febbraio 2025.
Tanto premesso eccepisce violazione di legge (art.1 comma 649 I. n. 147/2013 - art. 14 del Regolamento
TARI ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
Publiservizi S.r.l., società concessionaria del Comune di Caserta, ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte di Giustizia, in composizione monocratica, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente le cui argomentazioni relativamente alla violazione del regolamento TARI non sono state contestate in conseguenza della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, accoglie il ricorso.
Assorbito il restante motivo di difetto di motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI AT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4322/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 19022500002558 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, con tempestivo ricorso notificato alla società concessionaria del Comune di Caserta, Publiservizi S.r.l., ha impugnato l'avviso di pagamento ordinario riferito a TARI anno 2025, identificativo n. 19022500002558, cod. contribuente n. 061022-6410, emesso il 2.7.2025 e notificato a mezzo del servizio postale il 25.7.2025 di
€ 1.232,00 per i locali in Caserta, alla Indirizzo_1, condotti in locazione.
Precisa che detti locali sono adibiti ad ambulatorio dentistico con conseguente produzione di rifiuti speciali il cui smaltimento è stato affidato alla Società 1 S.r.l. con contratto sottoscritto il 9.11.2016 e che sul corrispettivo della TARI la concessionaria, in applicazione del regolamento comunale, ha sempre applicato la riduzione del 25% (Codice agevolazioni 08), come si evince dall'allegato avviso relativo all'anno 2024, mentre con quello oggetto di impugnativa tale agevolazione non è stata riconosciuta, sebbene richiesta con nota pec del 20 febbraio 2025.
Tanto premesso eccepisce violazione di legge (art.1 comma 649 I. n. 147/2013 - art. 14 del Regolamento
TARI ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
Publiservizi S.r.l., società concessionaria del Comune di Caserta, ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte di Giustizia, in composizione monocratica, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente le cui argomentazioni relativamente alla violazione del regolamento TARI non sono state contestate in conseguenza della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, accoglie il ricorso.
Assorbito il restante motivo di difetto di motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI AT