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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 7553/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTORTI
VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l' in Palermo, Via F. Laurana, n. 59 Controparte_2
, in persona del legale TR
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIO MARIA
ROSARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Indirizzo
Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso ed il ricorrente e l' CP_4
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239012913640000 limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620170003517919000, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna l' a restituire le somme TR
eventualmente pagate dall'opponente in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, in relazione all'AVA n. 59620170003517919000, a seguito di atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29684202400003480/001.
Condanna l' e l' , in solido alla CP_2 TR
rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALESSI CHRISTIAN, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239012913640000, limitatamente al sottostante avviso di addebito n. 59620170003517919000, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dello stesso e che, comunque, esso era ormai prescritto come i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l' TR [...]
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto, Controparte_6
variamente argomentando.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente e dell' insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, CP_4
la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Innanzitutto, si rileva che parte ricorrente nelle note ha eccepito la tardiva costituzione e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' TR
.
[...]
Tale doglianza è infondata con riferimento alla tardività della produzione documentale, atteso che in ordine alla tardività della costituzione da parte di la Suprema Corte CP_4
ha statuito il principio per il quale: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (ord.
n. 24813/2022; sent. 14755/2018, 23518/2019, 24027/2021).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame, infatti, manca la prova della valida notifica dell'avviso di addebito n. 59620170003517919000, atto prodromico all'intimazione opposta, atteso che l' non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta notifica dello stesso, sia pure a mezzo CP_2
PEC.
Dalla documentazione prodotta dall'Istituto, infatti, si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico, in formato “.msg”, della ricevuta di accettazione che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta di accettazione dell' - attestante solo la data e l'ora di CP_2
trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della prova della ricevuta di avvenuta consegna, in formato “.eml” o “.msg” che, nella specie, non è stata depositata dall' che ha prodotto in formato “.msg” solo la comunicazione CP_2
del documento PDF, in assenza della detta ricevuta di avvenuta consegna che attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella di destinazione (L. 21.01.1994, n. 53, art.
3- bis, n. 3 “La notifica si perfeziona…. per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68…”.
Ne consegue, pertanto, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620239012913640000 oggi impugnata, i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito
- nullo perché mai validamente notificato - si erano già da lungo tempo prescritti.
Orbene, anche ove ritualmente notificato, l'avviso di addebito n. 59620170003517919000 risulta prescritto, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica dello stesso (risalente al 12.10.2017) e precedente all'intimazione di pagamento notificata il 18.04.2024, oggi impugnata.
Invero, anche ove ritualmente notificato, il termine di prescrizione quinquennale del richiamato avviso di addebito sarebbe maturato in data 12.10.2023, sicché, non trovando applicazione in queste ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, il credito portato dall' si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a
129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo
11 del DL n. 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di
182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Più specificamente, alla luce della detta normativa, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di
311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021, è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge n. 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Ed infine, rileva il giudicante che - nonostante la G.L. P. Marino, con proprio decreto reso in data 31.05.2024, aveva ritenuto sussistere il fumus boni iuris della fondatezza dell'opposizione e che il credito contributivo prima facie appariva in tutto o in parte non esigibile e, pertanto, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti
- l' ha proceduto comunque alla notifica al ricorrente dell'atto di pignoramento dei CP_4
crediti presso terzi n. 29684202400003480/001 che, in ragione della detta procedura, ha corrisposto delle somme in corso di causa - come peraltro ammesso dall' “…allo stato CP_2
risulta un versamento effettuato tramite F35 in data 28.06.2024 a parziale copertura degli importi oggetto dell'ava opposto” e documentato dall che ha prodotto estratto di ruolo CP_4
aggiornato a seguito del pignoramento - che, ove effettivamente versate dal ricorrente, in ragione dell'anzidetto motivo, devono essere restituite oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate e distratte che vanno poste in solido a carico dei convenuti e CP_2
soccombenti. CP_4
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/02/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 7553/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTORTI
VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l' in Palermo, Via F. Laurana, n. 59 Controparte_2
, in persona del legale TR
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIO MARIA
ROSARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Indirizzo
Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso ed il ricorrente e l' CP_4
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239012913640000 limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620170003517919000, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna l' a restituire le somme TR
eventualmente pagate dall'opponente in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, in relazione all'AVA n. 59620170003517919000, a seguito di atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29684202400003480/001.
Condanna l' e l' , in solido alla CP_2 TR
rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALESSI CHRISTIAN, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239012913640000, limitatamente al sottostante avviso di addebito n. 59620170003517919000, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dello stesso e che, comunque, esso era ormai prescritto come i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l' TR [...]
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto, Controparte_6
variamente argomentando.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente e dell' insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, CP_4
la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Innanzitutto, si rileva che parte ricorrente nelle note ha eccepito la tardiva costituzione e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' TR
.
[...]
Tale doglianza è infondata con riferimento alla tardività della produzione documentale, atteso che in ordine alla tardività della costituzione da parte di la Suprema Corte CP_4
ha statuito il principio per il quale: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (ord.
n. 24813/2022; sent. 14755/2018, 23518/2019, 24027/2021).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame, infatti, manca la prova della valida notifica dell'avviso di addebito n. 59620170003517919000, atto prodromico all'intimazione opposta, atteso che l' non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta notifica dello stesso, sia pure a mezzo CP_2
PEC.
Dalla documentazione prodotta dall'Istituto, infatti, si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico, in formato “.msg”, della ricevuta di accettazione che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta di accettazione dell' - attestante solo la data e l'ora di CP_2
trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della prova della ricevuta di avvenuta consegna, in formato “.eml” o “.msg” che, nella specie, non è stata depositata dall' che ha prodotto in formato “.msg” solo la comunicazione CP_2
del documento PDF, in assenza della detta ricevuta di avvenuta consegna che attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella di destinazione (L. 21.01.1994, n. 53, art.
3- bis, n. 3 “La notifica si perfeziona…. per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68…”.
Ne consegue, pertanto, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620239012913640000 oggi impugnata, i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito
- nullo perché mai validamente notificato - si erano già da lungo tempo prescritti.
Orbene, anche ove ritualmente notificato, l'avviso di addebito n. 59620170003517919000 risulta prescritto, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica dello stesso (risalente al 12.10.2017) e precedente all'intimazione di pagamento notificata il 18.04.2024, oggi impugnata.
Invero, anche ove ritualmente notificato, il termine di prescrizione quinquennale del richiamato avviso di addebito sarebbe maturato in data 12.10.2023, sicché, non trovando applicazione in queste ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, il credito portato dall' si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a
129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo
11 del DL n. 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di
182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Più specificamente, alla luce della detta normativa, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di
311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021, è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge n. 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Ed infine, rileva il giudicante che - nonostante la G.L. P. Marino, con proprio decreto reso in data 31.05.2024, aveva ritenuto sussistere il fumus boni iuris della fondatezza dell'opposizione e che il credito contributivo prima facie appariva in tutto o in parte non esigibile e, pertanto, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti
- l' ha proceduto comunque alla notifica al ricorrente dell'atto di pignoramento dei CP_4
crediti presso terzi n. 29684202400003480/001 che, in ragione della detta procedura, ha corrisposto delle somme in corso di causa - come peraltro ammesso dall' “…allo stato CP_2
risulta un versamento effettuato tramite F35 in data 28.06.2024 a parziale copertura degli importi oggetto dell'ava opposto” e documentato dall che ha prodotto estratto di ruolo CP_4
aggiornato a seguito del pignoramento - che, ove effettivamente versate dal ricorrente, in ragione dell'anzidetto motivo, devono essere restituite oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate e distratte che vanno poste in solido a carico dei convenuti e CP_2
soccombenti. CP_4
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/02/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino