Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 798
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di motivazione e riferimento a piano di classifica non approvato

    La cartella di pagamento fa riferimento a una norma (art. 23, comma 1, lett. A della L.R. Calabria n. 11/2003) dichiarata costituzionalmente illegittima e impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, in violazione del nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 23, primo comma, della legge regione Calabria n. 11/2003

    La cartella di pagamento fa riferimento a una norma (art. 23, comma 1, lett. A della L.R. Calabria n. 11/2003) dichiarata costituzionalmente illegittima e impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, in violazione del nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale.

  • Accolto
    Mancanza di prova sul beneficio diretto ai fondi tassati

    La cartella di pagamento fa riferimento a una norma (art. 23, comma 1, lett. A della L.R. Calabria n. 11/2003) dichiarata costituzionalmente illegittima e impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, in violazione del nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 798
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 798
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo