Art. 7. Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita'
I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.
I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.