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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione il 23/02/2024
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dagli avv.ti IONTA ROBERTO e PETRUCCELLI VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero non si opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 03.03.2022, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in SESSA CA (CE) in data 6.05.1995, dal quale era nata la figlia (l'1.10.1997) e di essersi separato con sentenza di separazione giudiziale Persona_1 del 22.07.2009, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla
1 madre in quanto genitore collocatario, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro 100,00 per la moglie. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la condanna della resistente ad abbandonare o liberare la casa coniugale assegnatale in sede separazione in quanto genitore collocatario.
All'esito dell'udienza presidenziale del 4.10.2022 il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato del 22.07.2009 In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia Per_1
atteso che dagli atti di causa (cfr. memoria integrativa del 31.10.2022) è emerso che la
[...] stessa abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Va, altresì, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente atteso che è venuto meno il presupposto normativo che ne giustifica l'assegnazione (convivenza con figli minori o economicamente non autosufficienti). Di conseguenza, il godimento della casa troverà regolamentazione nelle norme sui diritti reali.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sessa Aurunca (CE) il 06.05.1995 da ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
2 CA (CE) il 14.01.1966 e ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...];
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.1, Parte
II, Serie A, Anno 1995);
3. revoca l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Per_1
;
[...]
4. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione il 23/02/2024
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dagli avv.ti IONTA ROBERTO e PETRUCCELLI VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero non si opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 03.03.2022, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in SESSA CA (CE) in data 6.05.1995, dal quale era nata la figlia (l'1.10.1997) e di essersi separato con sentenza di separazione giudiziale Persona_1 del 22.07.2009, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla
1 madre in quanto genitore collocatario, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro 100,00 per la moglie. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la condanna della resistente ad abbandonare o liberare la casa coniugale assegnatale in sede separazione in quanto genitore collocatario.
All'esito dell'udienza presidenziale del 4.10.2022 il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato del 22.07.2009 In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia Per_1
atteso che dagli atti di causa (cfr. memoria integrativa del 31.10.2022) è emerso che la
[...] stessa abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Va, altresì, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente atteso che è venuto meno il presupposto normativo che ne giustifica l'assegnazione (convivenza con figli minori o economicamente non autosufficienti). Di conseguenza, il godimento della casa troverà regolamentazione nelle norme sui diritti reali.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sessa Aurunca (CE) il 06.05.1995 da ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
2 CA (CE) il 14.01.1966 e ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...];
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.1, Parte
II, Serie A, Anno 1995);
3. revoca l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Per_1
;
[...]
4. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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