Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 541/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 541/2024 promossa da:
nato a [...]/SP – Brasile in data 04.06.1988 (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]de Toledo n. 675, Sao Caetano do Sul/SP – C.F._1
Brasile – CAP 09540-080;
ata a Sao Caetano do Sul/SP in data 26.09.1959 (C.F. ) e residente CP_2 C.F._2
in Rua Taipas n. 77 Sao Caetano do Sul – SP – CAP 09560-200 – Brasile;
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ), del foro CodiceFiscale_3
di Catanzaro, PEC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, sito Email_1
in Catanzaro, alla via Pascali n. 6, come da procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di apostille in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
[...]
cittadino italiano, nato a [...] - comune in Provincia di Reggio Persona_1
Calabria - il 20.07.1877, come risultante dall'estratto di nascita (doc. 02), figlio di Persona_2
e L'avo italiano, in data 15.07.1897, si era unito in matrimonio con Persona_3 [...]
(doc. 04) e, una volta emigrato in Brasile, non si era mai naturalizzato brasiliano Persona_4 né aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione versato in atti (doc. 03). Dall'unione matrimoniale tra i coniugi di cui sopra era nato in [...], in data [...], (doc. 05). Persona_5
Quest'ultimo, in data 05.05.1927, si era unito in matrimonio con tale (cfr. Persona_6 in atti doc. 06). Dalla loro unione era nato in [...], in data [...], (cfr. in Persona_7 atti doc. 07), che, in data 29.07.1950, aveva contratto matrimonio con tale (cfr. in Persona_8 atti doc. 08). Dalla predetta unione matrimoniale era nata in [...], in data [...], CP_2
- odierna ricorrente (cfr. in atti doc. 09);
Con riferimento alla discendenza di deducevano che la stessa in data 22.01.1986 si era CP_2 unita in matrimonio con tale (cfr. in atti doc. 10). In seguito a tale unione Persona_9 aveva assunto il nome di Dalla loro unione era nato in [...], in CP_2 Parte_1 data 04.06.1988, (cfr. in atti doc. 11) - odierno ricorrente. In seguito al Controparte_1 divorzio, avvenuto in data 19.04.2001, aveva riassunto il nome da nubile. CP_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
23.03.2024. Il resistente domandava il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e comunque infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.06.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, giusto decreto del 17.04.2024, il giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate da parte ricorrente e rilevata la costituzione del resistente, rinviava la causa per CP_3 la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2024. ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di avere tentato di prenotarsi all'appuntamento propedeutico all'avvio dell'iter amministrativo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per mezzo della nuova procedura disponibile sulla piattaforma on-line
Prenot@mi, senza tuttavia riuscirvi e che vi sarebbero lunghissimi tempi di attesa per l'evasione delle istanze.
A supporto della propria tesi hanno prodotto tre schermate web ed un file pdf contenente le liste di attesa aggiornate fino al 2021.
Orbene, la documentazione prodotta non dimostra in alcun modo né le lamentate lungaggini né
l'effettivo tentativo di avvio della procedura amministrativa, stante la sostanziale irrilevanza probatoria di tutti i documenti prodotti.
In primo luogo, si osserva che il file contenente le liste (all. 16) non è un documento ufficiale rilasciato dal Consolato italiano, non è firmato né datato, quindi le liste ivi indicate non è certo quando e da chi siano state predisposte.
In secondo luogo, le tre schermate prodotte (all.ti 12,13 e 14) non recano alcuna data, sicchè è incerta l'epoca della loro estrapolazione;
pur tuttavia in basso si legge “2021”, il che fa quantomeno presumere che le tre schermate (ivi inclusa quella relativa al tentativo di accesso del siano CP_2 molto risalenti rispetto all'epoca di presentazione dell'odierno ricorso (depositato il 29.02.2024).
Ciò significa che non vi è alcuna prova anzitutto di un tentativo di accesso alla piattaforma da parte di in quanto l'unico risultante dagli atti sarebbe stato effettuato dall'altro ricorrente, CP_4 sicchè ella non ha mai nemmeno tentato la via amministrativa.
Inoltre, anche l'altro ricorrente avrebbe fatto un unico isolato tentativo probabilmente nel lontano
2021, senza mai tentare altri accessi o segnalare malfunzionamenti della piattaforma all'amministrazione al fine di risolvere l'asserito problema di accesso. Peraltro, il messaggio riportato nella schermata non dimostra alcuna impossibilità assoluta di accesso ma solo il raggiungimento del numero massimo mensile di domande presentabili, sicchè ben avrebbe potuto il il mese CP_2 successivo tentare nuovamente di presentare la domanda (“Questa lista ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare il prossimo mese” - cfr. doc. 13).
In definitiva, non vi è alcuna prova degli effettivi tentativi di presentare la domanda amministrativa da parte dei ricorrenti e dell'impossibilità di farlo, non essendovi alcuna prova che in epoca prossima alla presentazione del ricorso giudiziale vi fossero problemi di accesso alla piattaforma Prenot@mi o lunghi tempi di attesa. In definitiva, la documentazione prodotta non è sufficiente a provare l'invio delle richieste amministrative né un conseguente rifiuto o un irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa, nell'evaderle. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di poter optare per la via giudiziaria per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Infatti, la circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti abbiano, in definitiva, rinunciato ipso facto alla procedura amministrativa, e quindi a vedersi riconosciuto il loro diritto, posto che il non lo ha loro negato né ha omesso di rispondere in tempi Parte_2 ragionevoli alla richiesta di cittadinanza, invero mai presentata.
Per le ragioni esposte, i ricorrenti non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi (doc. 12-13 e 14). Per come si è visto, infatti, tale assunto è rimasto indimostrato, in quanto sono state depositate delle mere schermate estratte tramite web dal sito del non datate, per Parte_2 cui dalle stesse non è possibile desumere alcuna ingiusta dilazione dei tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza, tale da comportare un sostanziale diniego del diritto.
In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze in generale e poi nello specifico di quelle presentate in epoca recente e contestualmente avrebbero dovuto dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge perché tale era negli anni passati, determina l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_3 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 03.03.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino