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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del
27/03/2025
TRA
Parte_1
(Avv.ti Cesare Berti, Laura Berti, Lucilla Berti)
APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Luigi Manzi, Federica Manzi, Paolo Caruso)
APPELLATA
E
, Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
E
CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
(Avv. Fabrizio Colini) INTERVENUTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12212/18
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. Parte_1
12212/18.
Si sono costituite, la quale ha chiesto l'accoglimento del proprio Controparte_1
appello incidentale autonomo, nonché e CP_4 CP_5 CP_6 [...]
– nella loro qualità di eredi di le quali si sono riportate al loro CP_7 Persona_1
atto di intervento.
La causa, trattenuta in decisione, è stata – con provvedimento del 16.01.25 – rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo.
All'udienza del 27.03.25 le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuta transazione a definizione di ogni loro contesa.
La parte appellante, con l'adesione delle altre parti costituite, ha insistito affinché venisse disposta la correzione dell'errore materiale segnalato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio. ha chiesto (cfr. pag. 38 appello) che i beni immobili siti nel Comune di Parte_1
Canale D'Agordo (BL) in località Carfon censiti al Catasto Urbano al foglio 10, particella
403, subalterno 1, cat. C/6, mq 13 ; foglio 10, particella 403, subalterno 2, cat. C/6, mq 13, venissero espunti dalla sentenza in quanto non costituiscono beni ereditari, ma sono di proprietà di terzi sconosciuti (poi eredi di . Persona_1
In base alla concorde volontà espressa dalle parti si deve:
A) ritenere insussistente l'interesse delle parti alla definizione giudiziale dell'appello e dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
B) accogliere la richiesta di correzione di errore materiale e, in parziale riforma della sentenza n. 12212/18 del Tribunale di Roma, disporre la espunzione, nel senso che devono intendersi come non indicati, gli immobili sopra identificati catastalmente e riportati nella 12^ e nella 13^ riga della terza pagina della sentenza e nella 17^ e 18^ riga della settima pagina della sentenza, in quanto non costituiscono beni ereditari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ogni Parte_1
diversa istanza, domanda eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- ordina che vengano espunte dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12212/2018 le seguenti parti erroneamente ivi riportate:
a pag. 3 l'intera 12^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 1 cat C/6, classe 1, mq 13”;
- a pag. 3 l'intera 13^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 2 cat C/6, classe 1, mq 13”
- a pag. 7 l'intera 17^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 1 cat C/6, classe 1, mq 13”;
- a pag. 7 l'intera 18^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 2 cat C/6, classe 1, mq 13;
-ordina la trascrizione conseguente alla rettifica di cui innanzi;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del
27/03/2025
TRA
Parte_1
(Avv.ti Cesare Berti, Laura Berti, Lucilla Berti)
APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Luigi Manzi, Federica Manzi, Paolo Caruso)
APPELLATA
E
, Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
E
CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
(Avv. Fabrizio Colini) INTERVENUTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12212/18
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. Parte_1
12212/18.
Si sono costituite, la quale ha chiesto l'accoglimento del proprio Controparte_1
appello incidentale autonomo, nonché e CP_4 CP_5 CP_6 [...]
– nella loro qualità di eredi di le quali si sono riportate al loro CP_7 Persona_1
atto di intervento.
La causa, trattenuta in decisione, è stata – con provvedimento del 16.01.25 – rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo.
All'udienza del 27.03.25 le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuta transazione a definizione di ogni loro contesa.
La parte appellante, con l'adesione delle altre parti costituite, ha insistito affinché venisse disposta la correzione dell'errore materiale segnalato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio. ha chiesto (cfr. pag. 38 appello) che i beni immobili siti nel Comune di Parte_1
Canale D'Agordo (BL) in località Carfon censiti al Catasto Urbano al foglio 10, particella
403, subalterno 1, cat. C/6, mq 13 ; foglio 10, particella 403, subalterno 2, cat. C/6, mq 13, venissero espunti dalla sentenza in quanto non costituiscono beni ereditari, ma sono di proprietà di terzi sconosciuti (poi eredi di . Persona_1
In base alla concorde volontà espressa dalle parti si deve:
A) ritenere insussistente l'interesse delle parti alla definizione giudiziale dell'appello e dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
B) accogliere la richiesta di correzione di errore materiale e, in parziale riforma della sentenza n. 12212/18 del Tribunale di Roma, disporre la espunzione, nel senso che devono intendersi come non indicati, gli immobili sopra identificati catastalmente e riportati nella 12^ e nella 13^ riga della terza pagina della sentenza e nella 17^ e 18^ riga della settima pagina della sentenza, in quanto non costituiscono beni ereditari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ogni Parte_1
diversa istanza, domanda eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- ordina che vengano espunte dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12212/2018 le seguenti parti erroneamente ivi riportate:
a pag. 3 l'intera 12^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 1 cat C/6, classe 1, mq 13”;
- a pag. 3 l'intera 13^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 2 cat C/6, classe 1, mq 13”
- a pag. 7 l'intera 17^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 1 cat C/6, classe 1, mq 13”;
- a pag. 7 l'intera 18^ riga e cioè le parole “terreno distinto nel NCT foglio 10, part. 403 sub 2 cat C/6, classe 1, mq 13;
-ordina la trascrizione conseguente alla rettifica di cui innanzi;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino